CILA in sanatoria: costo, tempi, silenzio assenso
La CILA in sanatoria è come un “riparo” per quei casi in cui hai fatto lavori in casa senza autorizzazione, o stai per comprare una casa che non è stata regolarizzata dal precedente proprietario. Serve a mettere a posto le modifiche minori, tipo aggiungere un bagno, cambiare la disposizione delle stanze o abbattere delle pareti, senza toccare la struttura portante o la forma complessiva dell’edificio.
Ecco quando potrebbe essere necessario:
Indice:
- Se hai fatto lavori senza autorizzazione iniziale, devi considerare la CILA in sanatoria. Succede spesso quando si inizia la ristrutturazione senza i permessi necessari.
- Se i lavori sono già iniziati e ti accorgi di non avere presentato la CILA iniziale, o che hai superato i termini, puoi presentare una CILA in corso o tardiva.
- Se stai per comprare una casa e scopri che il precedente proprietario non ha mai messo a posto le modifiche fatte, devi considerare la CILA in sanatoria prima di concludere l’affare, altrimenti potresti avere problemi.
- Se un tecnico trova delle discrepanze durante la vendita o la locazione della casa, devi regolarizzare la situazione con la CILA in sanatoria.
- In certe operazioni immobiliari serve una dichiarazione di conformità, e la CILA in sanatoria può essere necessaria per garantirla.
Insomma, è una pratica per mettere tutto in regola quando si è “peccato” contro le regole edilizie.
CILA in sanatoria DPR 380/01, cosa dice la normativa
La CILA in sanatoria è uno strumento per mettere a posto le costruzioni che hanno bisogno di essere regolarizzate secondo quanto stabilito dall’art. 6-bis del Testo Unico per l’Edilizia (DPR 380/01). Questi includono:
- Lavori di manutenzione straordinaria leggera, che non cambiano la struttura, il volume o la destinazione dell’edificio.
- Interventi di restauro o risanamento conservativo, che non modificano la forma o la sostanza dell’edificio, ma ne ripristinano le funzionalità e le caratteristiche originali.
- Demolizione e ricostruzione con le stesse dimensioni e forma dell’edificio precedente, a condizione che non coinvolgano parti protette o vincolate.
In sostanza, la CILA in sanatoria offre una via per sistemare le costruzioni che non rispettano pienamente le normative, ma che possono essere regolarizzate attraverso determinati interventi previsti dalla legge.
CILA in sanatoria silenzio assenso
La procedura della CILA in sanatoria è un meccanismo previsto per regolarizzare opere edilizie che sono state realizzate senza rispettare la normativa urbanistica e edilizia vigente. In pratica, permette ai proprietari di immobili di mettere a posto situazioni irregolari relative a lavori edilizi già eseguiti, ma che non hanno ottenuto l’autorizzazione necessaria prima della realizzazione.
Una delle differenze fondamentali tra la CILA in sanatoria e altre pratiche amministrative come la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è proprio la modalità di approvazione. Mentre nel caso della SCIA il silenzio-assenso può essere applicabile, nel contesto della CILA in sanatoria silenzio assenso non trova spazio, principalmente perché la CILA non segue un procedimento amministrativo formale regolato dalla legge 241/1990, come avviene per altre pratiche edilizie.
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Scrivici ora!Ciò significa che il comune, nel caso della CILA in sanatoria, non è tenuto a fornire un assenso formale come parte del processo di regolarizzazione. Questo perché la finalità della CILA in sanatoria è proprio quella di consentire ai proprietari di immobili di adeguarsi alla normativa vigente senza dover ripetere l’intero iter amministrativo e senza rischiare sanzioni per opere edilizie realizzate senza autorizzazione.
In sostanza, la CILA in sanatoria rappresenta un’opportunità per risolvere situazioni di irregolarità edilizia senza dover ricorrere a procedimenti burocratici complessi, ma è importante che i proprietari rispettino le condizioni e i requisiti previsti dalla legge per poter usufruire di questa procedura.
CILA in sanatoria per lavori ante 2010
La regolarizzazione delle opere eseguite prima del 2010 tramite la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) è un argomento che presenta diverse sfaccettature e implicazioni, suscitando dibattiti e incertezze tra i professionisti del settore edile e urbanistico.
La CILA è stata introdotta come strumento normativo con il Decreto Legge 40/2010 e successivamente confermata dalla Legge 73/2010, diventando obbligatoria a partire dal 25 maggio 2010. Questo meccanismo è stato concepito per fornire un’adeguata tracciabilità e controllo delle opere edilizie, garantendo il rispetto delle normative urbanistiche e edilizie vigenti.
Tuttavia, per le opere realizzate prima dell’introduzione della CILA, sorgono diverse questioni e dubbi riguardo alla loro regolarizzazione. In molti casi, si discute se sia possibile applicare retroattivamente la normativa della CILA per regolarizzare lavori eseguiti prima della sua istituzione. Questo solleva interrogativi sulle modalità e sulle procedure da seguire per adeguarsi alla normativa vigente, considerando che la mancanza di una regolamentazione specifica può generare incertezze e confusione tra i proprietari di immobili e i professionisti del settore.
Inoltre, la regolarizzazione delle opere preesistenti tramite la CILA potrebbe implicare la necessità di valutare la conformità delle stesse alle normative urbanistiche ed edilizie attuali, nonché eventuali adattamenti o modifiche necessarie per ottenere l’approvazione da parte delle autorità competenti.
In conclusione, il tema della regolarizzazione delle opere eseguite prima del 2010 tramite la CILA è complesso e richiede una valutazione caso per caso, con il coinvolgimento di professionisti esperti del settore per garantire il rispetto delle normative vigenti e la corretta procedura di adeguamento delle opere preesistenti.
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