Come aprire un parrucchiere a Roma: SCIA, requisiti, locale e costi
Aprire un parrucchiere a Roma significa avviare un’attività professionale di acconciatore soggetta a requisiti specifici. Non basta trovare un negozio, arredarlo e aprire la partita IVA: prima dell’avvio bisogna verificare la qualifica professionale, individuare correttamente il responsabile tecnico, controllare l’idoneità del locale e coordinare la SCIA al SUAP di Roma Capitale con gli eventuali adempimenti sanitari e ambientali.
Il passaggio che consiglio di affrontare per primo è la verifica tecnica del locale, possibilmente prima della firma definitiva del contratto di locazione e prima di iniziare lavori o acquistare gli arredi.
Un locale apparentemente adatto può infatti presentare difformità edilizie, una distribuzione interna non compatibile con l’attività o richiedere interventi che incidono su tempi e costi dell’apertura.
Per conoscere il funzionamento generale della procedura puoi consultare anche la guida sulla SCIA commerciale telematica a Roma e l’approfondimento sul SUAP di Roma Capitale.
Risposta rapida: cosa serve per aprire un parrucchiere a Roma?
Per aprire un parrucchiere a Roma servono, in sintesi:
- requisito professionale previsto per l’attività di acconciatore;
- individuazione del responsabile tecnico per la sede;
- verifica urbanistico-edilizia e funzionale del locale;
- eventuali lavori e pratiche edilizie necessarie;
- verifica degli adempimenti igienico-sanitari;
- Dichiarazione di Attività in Deroga – DAD per le emissioni, quando ricorre la casistica prevista;
- presentazione telematica della SCIA al SUAP di Roma Capitale;
- coordinamento con Camera di Commercio e REA.
Roma Capitale stabilisce che la SCIA per acconciatori ed estetisti venga presentata esclusivamente in modalità telematica e che i requisiti dichiarati siano posseduti al momento della presentazione.
La pagina istituzionale di riferimento è Roma Capitale – Acconciatori ed Estetisti.
Parrucchiere e acconciatore sono la stessa attività?

Ai fini amministrativi e professionali il termine normativo di riferimento è acconciatore.
L’attività è disciplinata principalmente dalla Legge 17 agosto 2005, n. 174, che definisce l’attività professionale di acconciatore e ne disciplina l’accesso e l’esercizio.
La normativa ricomprende i trattamenti e i servizi destinati a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, oltre al taglio e al trattamento estetico della barba.
Il fatto che commercialmente l’attività venga chiamata “parrucchiere”, “salone”, “barbiere” o “barber shop” non modifica la necessità di individuare correttamente l’attività effettivamente esercitata.
Il testo vigente della normativa può essere consultato su Normattiva – Legge 17 agosto 2005 n. 174.
Quale SCIA serve per aprire un parrucchiere a Roma?
Per avviare un parrucchiere a Roma occorre presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività per acconciatore attraverso il SUAP.
La procedura è telematica.
Roma Capitale precisa che l’attività può essere iniziata dalla data di protocollo della SCIA, risultante dalla ricevuta rilasciata dal sistema informatico.
L’Amministrazione conserva comunque il potere di controllo e, entro 60 giorni dalla presentazione, può adottare i provvedimenti previsti quando accerta la mancanza dei requisiti, salvo la possibilità di conformare l’attività quando consentito.
La SCIA non deve quindi essere considerata una semplice “licenza da comprare”, ma una dichiarazione con la quale il titolare attesta il possesso dei requisiti richiesti.
Per approfondire procedimento, firma digitale, allegati e trasmissione puoi leggere la guida alla SCIA commerciale telematica a Roma.
Posso aprire il parrucchiere subito dopo aver presentato la SCIA?
Dal punto di vista della SCIA comunale, l’efficacia decorre dal protocollo. Questo non significa però che tutti gli altri adempimenti possano essere eseguiti nello stesso giorno.
La data effettiva di apertura deve essere coordinata con eventuali procedimenti che prevedono termini preventivi.
Un esempio importante è la DAD per le emissioni in atmosfera: la Città Metropolitana di Roma Capitale stabilisce che la dichiarazione debba essere presentata almeno 10 giorni prima dell’avvio dell’attività.
Di conseguenza, la pianificazione corretta dell’apertura non deve tenere conto soltanto della data di presentazione della SCIA.
Requisiti professionali per aprire un parrucchiere
L’attività di acconciatore è una professione regolamentata.
Non è quindi sufficiente:
- aprire una partita IVA;
- costituire una società;
- prendere in affitto un negozio;
- acquistare arredi e attrezzature.
Deve essere presente il requisito professionale previsto dalla Legge n. 174/2005.
La Regione Lazio pubblica gli standard relativi ai percorsi professionali nella propria sezione dedicata alla formazione regolamentata.
Roma Capitale specifica inoltre che, se il titolare dell’attività non possiede personalmente i requisiti professionali richiesti, può essere nominato un direttore tecnico.
La posizione professionale deve quindi essere chiarita prima della presentazione della SCIA.
Responsabile tecnico del parrucchiere: quando serve?
Per ogni sede dell’impresa nella quale viene svolta l’attività di acconciatore deve essere designato almeno un responsabile tecnico.
La Camera di Commercio di Roma specifica che il responsabile tecnico deve essere iscritto nel Repertorio delle Notizie Economiche e Amministrative – REA contestualmente alla trasmissione della SCIA.
La fonte istituzionale è disponibile nella scheda Camera di Commercio di Roma – Acconciatore.
In pratica, non basta che nel salone lavori informalmente una persona qualificata.
L’assetto dell’attività e la figura tecnica devono essere formalmente coerenti con quanto dichiarato agli enti competenti.
Responsabile tecnico temporaneo
La disciplina dell’acconciatore contempla anche la figura del responsabile tecnico temporaneo.
Il testo vigente della Legge n. 174/2005 consente all’impresa, nei casi previsti, di indicare temporaneamente un dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore con un’esperienza professionale nel ramo di attività non inferiore a tre anni.
La sostituzione può durare fino a 30 giorni, prorogabili fino a un massimo di 90 giorni per comprovati motivi di salute.
Il periodo di sostituzione deve essere tempestivamente comunicato al SUAP e alla Camera di Commercio territorialmente competente.
Questa previsione serve a gestire una sostituzione temporanea e non costituisce un sistema alternativo per avviare stabilmente un’attività priva della corretta figura professionale.
Il riferimento normativo aggiornato rimane la Legge n. 174/2005 nel testo vigente.
Prima di affittare il locale: cosa bisogna controllare?
Uno degli errori che può costare di più consiste nello scegliere il locale considerando soltanto zona, canone, vetrine e categoria catastale.
Prima di firmare un contratto di locazione definitivo è opportuno verificare se l’immobile è realmente utilizzabile per l’attività.
Il controllo può riguardare, in funzione del caso concreto:
- titoli edilizi e stato legittimo;
- destinazione d’uso;
- corrispondenza tra stato autorizzato e stato reale;
- distribuzione interna;
- servizi igienici;
- altezze;
- aerazione e illuminazione;
- impianti;
- eventuali lavori necessari;
- eventuali difformità da regolarizzare;
- requisiti igienico-sanitari richiesti per l’attività.
Questa verifica non coincide con la sola lettura della visura o della planimetria catastale.
Per approfondire puoi consultare la guida sulla conformità urbanistica e catastale a Roma.
Se il locale è C/1 posso aprire automaticamente un parrucchiere?
No. La categoria catastale C/1, da sola, non dimostra che il locale sia automaticamente idoneo all’apertura di un parrucchiere.
Il Catasto ha principalmente funzione fiscale e inventariale.
La categoria catastale non certifica:
- la conformità urbanistica;
- lo stato legittimo dell’immobile;
- la regolarità delle opere interne;
- l’idoneità igienico-sanitaria;
- la conformità degli impianti;
- la compatibilità di tutti gli spazi con l’attività.
Un locale può quindi risultare C/1 e presentare comunque problematiche che devono essere risolte prima dell’apertura.
Lo stesso vale per la planimetria catastale: una planimetria perfettamente aggiornata non sana eventuali opere edilizie non autorizzate.
Se devo modificare il locale serve una CILA?
Dipende dai lavori che devono essere realizzati.
L’apertura di un parrucchiere non determina automaticamente la necessità di una CILA.
Se però per rendere il locale utilizzabile occorre modificare la distribuzione interna, realizzare o spostare tramezzi, modificare servizi igienici o eseguire altre opere edilizie, bisogna individuare il corretto titolo abilitativo in relazione agli interventi concretamente previsti.
La sequenza corretta è quindi:
verifica del locale → definizione dei lavori → eventuale pratica edilizia → esecuzione degli interventi → adempimenti di settore → SCIA dell’attività.
Iniziare i lavori e chiedere soltanto successivamente quale pratica fosse necessaria espone a problemi evitabili.
Quali documenti servono per la SCIA parrucchiere a Roma?
La documentazione esatta deve essere determinata in base alla procedura telematica vigente e alle caratteristiche della singola attività.
In fase preliminare devono essere comunque verificati almeno:
- dati del titolare o della società;
- disponibilità giuridica del locale;
- requisiti professionali;
- responsabile o direttore tecnico;
- documentazione tecnica dell’immobile;
- planimetria;
- destinazione d’uso;
- eventuali allegati sanitari;
- eventuali dichiarazioni ambientali;
- ricevute dei pagamenti richiesti.
Roma Capitale invita espressamente a consultare la Guida alla compilazione online presente nel SUAP per individuare la documentazione necessaria.
È quindi sconsigliabile basarsi su vecchi modelli salvati negli anni precedenti o su fac-simile trovati casualmente online.
La procedura deve essere predisposta utilizzando la documentazione vigente al momento dell’invio.
Requisiti igienico-sanitari del parrucchiere
Anche i requisiti igienico-sanitari devono essere verificati prima della presentazione della pratica.
Per attività come acconciatore ed estetica, il sistema romano ruota intorno alla SCIA presentata al SUAP, con le competenze di vigilanza sanitaria affidate alla ASL territorialmente competente.
Ad esempio, ASL Roma 1 inserisce espressamente acconciatore ed estetica/solarium tra le attività soggette a SCIA presso il SUAP e non più al preventivo parere igienico-sanitario ordinario.
Le indicazioni possono essere consultate nella pagina ASL Roma 1 – Vigilanza e controllo sulle attività di produzione e servizio.
Questo non significa che i requisiti sanitari non esistano.
Significa che devono essere verificati e dichiarati all’interno del corretto procedimento, secondo la modulistica vigente e la ASL territorialmente competente.
Emissioni in atmosfera: serve la DAD per un parrucchiere?
Sì, per l’attività di acconciatura e parruccheria esercitata stabilmente nei locali il tema della Dichiarazione di Attività in Deroga deve essere considerato.
La Città Metropolitana di Roma Capitale include espressamente acconciatura, parruccheria ed estetica esercitate stabilmente in luoghi adibiti a tali attività tra le attività soggette alla disciplina delle emissioni scarsamente rilevanti di cui all’art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006.
Il riferimento istituzionale è disponibile nella pagina Città Metropolitana di Roma Capitale – attività soggette o escluse dagli adempimenti sulle emissioni.
La DAD è una dichiarazione preventiva.
Secondo la procedura vigente della Città Metropolitana di Roma Capitale – Emissioni in atmosfera:
- deve essere presentata almeno 10 giorni prima dell’avvio;
- resta valida finché vengono mantenute le caratteristiche dichiarate;
- in caso di trasferimento della sede operativa deve essere presentata una nuova dichiarazione;
- per determinate variazioni societarie è prevista la voltura;
- non sono previsti oneri istruttori per la DAD.
È un adempimento distinto dalla SCIA comunale e va quindi inserito correttamente nella programmazione dell’apertura.
Per aprire un parrucchiere serve sempre l’AUA?
No. L’Autorizzazione Unica Ambientale non deve essere richiesta automaticamente per qualsiasi parrucchiere.
La normativa ambientale distingue diversi regimi in funzione delle attività e degli impianti presenti.
Le attività con emissioni scarsamente rilevanti ricadenti nell’art. 272, comma 1, seguono il regime della DAD.
L’AUA entra invece in gioco quando ricorrono effettivamente uno o più titoli ambientali compresi nel campo di applicazione del D.P.R. 59/2013.
La corretta impostazione non consiste quindi nel richiedere “tutto per sicurezza”, ma nel classificare esattamente attività e impianti e individuare il procedimento realmente applicabile.
Codice ATECO parrucchiere
Con la classificazione ATECO 2025, il codice di riferimento per parrucchieri e barbieri è:
96.21.00 – Servizi di parrucchieri e barbieri
La classificazione comprende, tra le altre attività:
- lavaggio dei capelli;
- taglio;
- messa in piega;
- tintura e colorazione;
- ondulazione;
- stiratura;
- hairstyling;
- rasatura;
- rifinitura della barba.
La classificazione ufficiale aggiornata può essere consultata su ISTAT – ATECO 2025.
Il codice ATECO serve all’inquadramento dell’attività economica, ma non sostituisce la verifica amministrativa della concreta attività esercitata.
Quanto costa la SCIA parrucchiere a Roma?
Roma Capitale prevede per la nuova SCIA di acconciatore un rimborso delle spese di istruttoria pari a:
€139,20
Lo stesso importo di €139,20 è previsto per la nuova SCIA di estetista.
Il tariffario di Roma Capitale riporta i seguenti importi:
| Procedimento | Tariffa 2026 |
|---|---|
| Nuova SCIA acconciatore | €139,20 |
| Trasferimento sede acconciatore | €139,20 |
| Subingresso acconciatore | €92,80 |
| Cessazione / variazioni | €18,60 |
| Nuova SCIA estetista | €139,20 |
| Trasferimento sede estetista | €139,20 |
| Subingresso estetista | €92,80 |
| SCIA affitto di poltrona / cabina | €92,80 |
| DAD emissioni art. 272, comma 1 | nessun onere istruttorio |
Gli importi comunali sono riportati nella Deliberazione della Giunta Capitolina n. 492 del 19 dicembre 2025 – Tariffe 2026.
Quanto costa realmente aprire un parrucchiere?
I €139,20 non rappresentano il costo totale dell’apertura.
Sono soltanto il rimborso delle spese istruttorie comunali relative alla nuova SCIA.
Il costo effettivo può comprendere:
- verifica tecnica del locale;
- rilievo;
- ricerca e analisi della documentazione;
- eventuale accesso agli atti;
- elaborati grafici;
- predisposizione e trasmissione della pratica;
- eventuale pratica edilizia;
- adeguamento degli impianti;
- lavori necessari;
- ulteriori adempimenti richiesti dalla situazione concreta.
Non esiste quindi un prezzo unico valido per qualsiasi parrucchiere.
Per comprendere come si compongono i costi puoi consultare l’approfondimento sul costo della SCIA commerciale a Roma.
Parrucchiere ed estetista: qual è la differenza?
Acconciatore ed estetista sono due attività professionali distinte.
Per l’acconciatore il principale riferimento nazionale è la Legge n. 174/2005.
L’attività di estetista è invece disciplinata principalmente dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1, oltre che dalla normativa regionale e comunale applicabile.
La Legge n. 1/1990 definisce attività di estetista le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano con finalità prevalentemente estetiche, escludendo le prestazioni con finalità terapeutiche.
Il testo vigente è disponibile su Normattiva – Legge 4 gennaio 1990 n. 1.
Quindi la qualifica di acconciatore non abilita automaticamente all’esercizio dell’attività di estetista, e viceversa.
Posso aprire parrucchiere ed estetista nello stesso locale?
È possibile prevedere entrambe le attività nello stesso immobile quando risultano soddisfatti i requisiti previsti per ciascuna attività.
Devono essere verificati separatamente:
- requisiti professionali;
- responsabili tecnici;
- distribuzione degli spazi;
- requisiti igienico-sanitari;
- attrezzature;
- attività effettivamente esercitate;
- documentazione da allegare alla SCIA.
L’attività di estetista richiede inoltre una valutazione più specifica dei trattamenti e delle apparecchiature utilizzate.
Per evitare duplicazioni e mantenere distinti i due argomenti, tutti i requisiti specifici dell’estetica sono approfonditi nella guida dedicata a come aprire un centro estetico a Roma.
Codice ATECO dell’estetista
Con ATECO 2025 le attività di cura della bellezza rientrano nel gruppo:
96.22 – Servizi di cura della bellezza e altri trattamenti di bellezza
La classificazione distingue, tra l’altro:
96.22.01 – Servizi di manicure e pedicure
e
96.22.09 – Altri servizi di cura della bellezza e altri trattamenti di bellezza n.c.a.
Quest’ultima categoria comprende diversi trattamenti estetici non eseguiti da medici specialisti, tra cui trattamenti di bellezza, depilazione e abbronzatura.
Il codice effettivamente utilizzato deve essere individuato in relazione alle attività concretamente svolte.
Il riferimento ufficiale rimane ISTAT – Classificazione ATECO 2025.
Affitto di poltrona: posso lavorare dentro un altro parrucchiere?
L’affitto di poltrona consente a un professionista autonomo di utilizzare una parte di un salone appartenente a un’altra impresa, nel rispetto delle condizioni previste.
Non è una semplice collaborazione informale.
Il soggetto che utilizza la poltrona deve operare come impresa autonoma, essere in possesso dei requisiti professionali richiesti e rispettare gli adempimenti previsti.
Roma Capitale contempla una specifica SCIA per affitto di poltrona/cabina.
Per questo argomento è preferibile consultare la guida specifica sulla SCIA per affitto di poltrona per estetista e parrucchiere a Roma, evitando di confondere questa configurazione con una normale apertura.
Procedura corretta per aprire un parrucchiere a Roma
L’ordine operativo che considero più prudente è il seguente:
1. Definire esattamente l’attività
Occorre stabilire se verrà esercitata soltanto attività di acconciatore oppure anche estetica o altri servizi.
La classificazione iniziale influenza requisiti, documentazione e organizzazione del locale.
2. Verificare il requisito professionale
Bisogna stabilire chi possiede l’abilitazione e chi sarà formalmente indicato come responsabile o direttore tecnico.
3. Controllare il locale
Prima di assumere impegni economici significativi conviene verificare documentazione edilizia, stato dei luoghi, destinazione e compatibilità con l’attività.
4. Individuare eventuali lavori
Se il locale deve essere modificato, va stabilito prima quale titolo edilizio sia necessario.
5. Verificare gli adempimenti sanitari e ambientali
Occorre individuare gli allegati sanitari richiesti e verificare la disciplina delle emissioni in atmosfera.
6. Presentare gli adempimenti preventivi
Quando ricorre la DAD, bisogna rispettare il termine di almeno 10 giorni prima dell’avvio.
7. Predisporre la SCIA
Soltanto dopo aver chiarito tutti i presupposti conviene predisporre e trasmettere la SCIA telematica.
Per una visione più generale dell’avvio delle attività commerciali puoi consultare anche la guida su come aprire un negozio a Roma.
Esempio pratico: locale C/1 già usato come parrucchiere
Il fatto che un locale sia stato precedentemente utilizzato da un altro parrucchiere non garantisce automaticamente che la nuova pratica possa essere presentata senza verifiche.
Potrebbero essere intervenuti:
- lavori non documentati;
- modifiche della distribuzione interna;
- cambiamenti negli impianti;
- precedenti pratiche non concluse;
- variazioni dell’attività;
- vecchi adempimenti ambientali da verificare;
- modifiche normative intervenute nel frattempo.
In caso di subingresso o nuova apertura è quindi opportuno controllare sia la situazione amministrativa dell’attività sia quella tecnica dell’immobile.
“C’era già un parrucchiere” non equivale a “il locale è sicuramente conforme”.
Gli errori più frequenti
Presentare prima la SCIA e controllare dopo il locale
È l’ordine contrario a quello corretto.
Una SCIA commerciale non sana automaticamente eventuali difformità edilizie.
Confondere la planimetria catastale con la regolarità urbanistica
Il Catasto non autorizza le opere edilizie.
Una planimetria aggiornata può rappresentare anche modifiche che non risultano autorizzate urbanisticamente.
Affittare il locale senza una verifica preliminare
Se il problema viene scoperto dopo la firma del contratto, l’attività può ritrovarsi a sostenere costi e tempi imprevisti.
Sottovalutare il responsabile tecnico
La figura professionale non può essere sistemata informalmente dopo l’apertura.
Dimenticare la DAD
La SCIA comunale e gli adempimenti sulle emissioni sono procedimenti distinti.
Usare modulistica vecchia
Procedure telematiche, tariffe e modelli cambiano nel tempo. Prima dell’invio deve essere verificata la modulistica effettivamente vigente.
FAQ sull’apertura di un parrucchiere a Roma
Per aprire un parrucchiere a Roma serve la SCIA?
Sì. L’attività di acconciatore viene avviata mediante SCIA presentata telematicamente al SUAP di Roma Capitale.
Quanto costa la SCIA parrucchiere a Roma?
Il rimborso delle spese di istruttoria previsto da Roma Capitale per la nuova SCIA di acconciatore è €139,20.
A questo importo devono essere aggiunti gli eventuali costi professionali, edilizi, impiantistici e amministrativi necessari nel caso concreto.
Qual è il codice ATECO del parrucchiere?
Con ATECO 2025 il codice è 96.21.00 – Servizi di parrucchieri e barbieri.
Serve una qualifica professionale per aprire un parrucchiere?
Sì. L’attività di acconciatore è professione regolamentata dalla Legge n. 174/2005 e richiede l’abilitazione professionale prevista dalla normativa.
Se il titolare non ha la qualifica può aprire?
Roma Capitale prevede la possibilità di nominare un direttore tecnico quando il titolare non possiede personalmente il requisito professionale. La posizione deve essere correttamente formalizzata.
Serve un responsabile tecnico per ogni sede?
Sì. La Camera di Commercio di Roma stabilisce che per ogni sede nella quale viene esercitata l’attività debba essere designato almeno un responsabile tecnico.
Posso iniziare l’attività il giorno della SCIA?
La SCIA comunale è efficace dalla data di protocollo. Devono però essere già rispettati gli altri adempimenti applicabili. La DAD per le emissioni, quando dovuta, deve ad esempio essere presentata almeno 10 giorni prima dell’avvio.
Il locale C/1 è automaticamente idoneo?
No. La categoria catastale non certifica la regolarità urbanistica, l’idoneità igienico-sanitaria, la conformità degli impianti o la compatibilità completa del locale con l’attività.
La planimetria catastale basta per controllare il locale?
No. Deve essere verificata anche la documentazione urbanistico-edilizia e ricostruito lo stato legittimo dell’immobile.
Per un parrucchiere serve la DAD?
La Città Metropolitana di Roma Capitale include l’acconciatura e la parruccheria esercitate stabilmente nei locali tra le attività soggette alla disciplina delle emissioni scarsamente rilevanti e alla relativa dichiarazione preventiva.
Quanto tempo prima deve essere presentata la DAD?
La procedura vigente della Città Metropolitana prevede almeno 10 giorni prima dell’avvio dell’attività.
Parrucchiere ed estetista possono stare nello stesso locale?
Sì, quando sono rispettati i requisiti propri di entrambe le attività, compresi requisiti professionali, organizzazione degli spazi e adempimenti amministrativi e sanitari.
La qualifica di parrucchiere permette di fare anche l’estetista?
No. Acconciatore ed estetista sono attività professionali distinte e soggette a discipline differenti.
Fonti istituzionali
Questa guida è stata scritta utilizzando principalmente fonti normative e amministrative ufficiali:
- Roma Capitale – Acconciatori ed Estetisti
- Roma Capitale – Tariffe 2026, D.G.C. n. 492/2025
- Camera di Commercio di Roma – Acconciatore
- Regione Lazio – Formazione regolamentata
- Normattiva – Legge n. 174/2005
- Normattiva – Legge n. 1/1990
- Città Metropolitana di Roma Capitale – Emissioni in atmosfera
- ISTAT – ATECO 2025
- ASL Roma 1 – Attività soggette a SCIA