Come fare una CILA: tutto quello che devi sapere
Se ti sei mai chiesto come fare una CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) in modo corretto e senza complicazioni, sei nel posto giusto. Questo articolo ti accompagnerà passo dopo passo nella comprensione e nella pratica della CILA, fornendoti una guida completa su come affrontare la sua compilazione e presentazione con successo.
La CILA rappresenta un requisito fondamentale per chiunque desideri realizzare interventi edilizi o di ristrutturazione, in quanto costituisce la comunicazione ufficiale alle autorità competenti dell’inizio dei lavori. Essa fornisce dettagli sul progetto, la conformità alle norme edilizie e la qualificazione degli operatori coinvolti, garantendo la corretta esecuzione e tutela degli interessi pubblici.
Indice:

Ma come fare una CILA senza incappare in errori costosi o ritardi burocratici? La risposta è qui. Questa guida completa ti condurrà attraverso ogni fase del processo, spiegandoti come definire l’intervento, raccogliere la documentazione necessaria e, soprattutto, come compilare il modulo CILA nel modo più accurato possibile.
Come Fare una CILA: Una Guida Chiara e Semplice
La CILA, ovvero la comunicazione di inizio lavori asseverata, rappresenta una pratica fondamentale nel campo dell’edilizia. Essa costituisce un documento che elenca i lavori da realizzare e viene asseverata da un tecnico abilitato, come un architetto, un ingegnere, un geometra o un perito industriale.
Presentazione della Documentazione e Inizio dei Lavori
Una volta che la documentazione relativa alla CILA viene presentata al comune competente, i lavori possono avere inizio immediatamente, senza dover attendere l’approvazione da parte dell’ente. Ciò è possibile grazie all’asseverazione fornita dal tecnico, il quale si assume la responsabilità dei lavori.
I Requisiti della CILA: Rispetto e Conformità
L’asseverazione svolge un ruolo cruciale, attestando che il progetto presentato rispetti diversi requisiti essenziali. Innanzitutto, è fondamentale che i lavori siano conformi alle norme edilizie vigenti. Ciò implica il rispetto delle disposizioni previste dallo strumento urbanistico approvato e dai regolamenti edilizi in vigore.
Inoltre, la CILA deve essere in linea con le norme di settore. Queste ultime comprendono le norme tecniche per le costruzioni, le norme energetiche, quelle antincendio, paesaggistiche, ambientali, nonché le disposizioni relative al superamento delle barriere architettoniche, e così via.
L’Importanza della Precisione e della Responsabilità
È importante sottolineare che la CILA richiede una documentazione tecnica altamente specifica, che deve tener conto di diversi aspetti. La compilazione e la presentazione corrette di tale documentazione implicano una notevole responsabilità per il tecnico incaricato.
L’utilizzo di Software per i Titoli Abilitativi dell’Edilizia
Proprio per affrontare in modo adeguato tutte le scelte tecniche e per garantire la massima precisione nella compilazione della CILA, è opportuno affidarsi a un software specializzato per i titoli abilitativi dell’edilizia. Questo tipo di strumento può fornire una guida esperta e un supporto pratico nel processo di creazione della documentazione richiesta.
Di seguito è presentata una tabella riassuntiva che illustra i principali requisiti che devono essere rispettati all’interno della CILA:
Requisiti | Descrizione |
---|---|
Norme Edilizie | Rispetto delle norme e disposizioni riguardanti il settore edilizio. |
Strumento Urbanistico | Conformità alle disposizioni previste dallo strumento urbanistico approvato. |
Regolamenti Edilizi | Adesione alle normative edilizie vigenti nella zona di riferimento. |
Norme Tecniche | Conformità alle norme tecniche per le costruzioni, inclusi aspetti energetici, antincendio, paesaggistici e ambientali. |
Superamento Barriere Architettoniche | Rispetto delle norme per garantire l’accessibilità e l’adattabilità degli edifici a tutte le persone. |
Questo riassunto tecnico evidenzia i principali requisiti da considerare all’interno della CILA, offrendo un quadro completo delle diverse aree da prendere in considerazione.
Semplificazioni delle procedure: come fare una CILA secondo il dlgs 222/2016
Il decreto SCIA 2 (dlgs 222/2016) ha introdotto regole che semplificano le pratiche edilizie e amministrative, includendo le procedure per fare una CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata). Queste regole si applicano a diversi interventi edilizi, come ristrutturazioni e manutenzioni, nonché all’apertura di attività commerciali.
Riduzione della documentazione richiesta
Le nuove regole riducono la necessità di presentare documenti già in possesso dell’amministrazione. Invece di fornire certificati, atti e documenti già acquisiti dall’amministrazione, è sufficiente presentare gli elementi necessari per consentire i controlli, anche in modo campionario. Ciò semplifica la procedura, evitando duplicazioni di documenti già presenti.
Eliminazione di adempimenti non previsti dalla legge
Inoltre, sono stati eliminati gli adempimenti derivanti da “prassi amministrative” non esplicitamente previste dalla legge. Ad esempio, non è più richiesto il certificato di agibilità per l’avvio di un’attività commerciale o produttiva. È sufficiente una dichiarazione di conformità ai regolamenti urbanistici e igienico-sanitari. Questo snellisce ulteriormente le procedure, evitando la necessità di ottenere e presentare documenti aggiuntivi non richiesti dalla normativa.
Modelli unici approvati
Per semplificare ulteriormente la procedura, sono stati approvati modelli unici per la presentazione delle comunicazioni edilizie. Questi modelli standardizzati includono:
- Il modello SCIA per l’agibilità: una segnalazione certificata per l’agibilità delle opere.
- Modello CIL (Comunicazione di Inizio Lavori): utilizzato per comunicare l’avvio dei lavori.
- Il modello CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata): richiede una dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato e comunica l’inizio dei lavori.
- Il modello CFL (Comunicazione di Fine Lavori): serve per comunicare la conclusione dei lavori.
- Modello SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività): utilizzato per segnalare l’inizio di un’attività.
- Il modello SCIA alternativa: una variante del modello SCIA, utilizzata per segnalare specifiche tipologie di attività.
Permesso di costruire
Da notare che il modello per la richiesta di permesso di costruire rimane invariato e deve essere utilizzato come previsto dalla normativa vigente.
L’utilizzo dei modelli unici approvati semplifica e standardizza le procedure per fare una CILA, rendendo più agevole e rapida la presentazione delle comunicazioni necessarie per gli interventi edilizi e l’avvio di attività commerciali.
Come fare una CILA: Guida pratica per presentare la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata
La CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) è un obbligo necessario per interventi che non richiedono il permesso di costruire, la SCIA o rientrano nell’edilizia libera. La CILA si applica a lavori come la manutenzione straordinaria che non coinvolgono la struttura dell’edificio, la redistribuzione degli spazi interni, la ristrutturazione del bagno, la sostituzione di impianti, l’installazione di un sistema a cappotto termico e altro ancora.
Quando e dove presentare la CILA
La CILA deve essere presentata presso lo SUE (Sportello Unico per l’Edilizia) del comune in cui si trova l’immobile oggetto dell’intervento. Alcuni comuni consentono l’invio telematico, altri richiedono la consegna manuale e altri ancora accettano la consegna tramite PEC.
Quando non è necessario presentare la CILA
La CILA non è obbligatoria per interventi di manutenzione ordinaria come tinteggiature interne, pavimenti, rivestimenti interni, sostituzione di porte e impianti senza apportare modifiche. Inoltre, non è richiesta la comunicazione per:
- Attività edilizia libera secondo l’articolo 6 comma 1 del D.P.R. 380/2001, che comprende pavimentazioni, pannelli solari e fotovoltaici, aree ludiche senza scopo di lucro, manutenzione ordinaria, arredo delle aree pertinenziali, installazione di pompe di calore, eliminazione di barriere architettoniche che non alterino la sagoma dell’edificio, movimenti di terra, serre stagionali non in muratura.
- SCIA edilizia.
- Permesso di costruire.
Documenti da allegare alla CILA
I seguenti documenti devono essere allegati alla CILA:
- Relazione tecnica asseverata dal tecnico abilitato.
- Documentazione catastale, inclusa visura e planimetria.
- Elaborati grafici che mostrino lo stato attuale dell’immobile e la situazione di progetto.
- Documentazione che attesti la regolarità dell’immobile.
- Documentazione sulla sicurezza.
- Documentazione sulla regolarità contributiva.
- Ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria al comune.
- Atto di provenienza.
- Documenti di identità del proprietario dell’immobile e del tecnico esperto.
Lavori inclusi nella CILA
La CILA si applica a lavori che non coinvolgono la struttura dell’edificio, come scale, solai, ecc., e che non modificano né la volumetria né la destinazione d’uso dell’edificio. Alcuni esempi di lavori inclusi nella CILA sono:
- Interventi di rinnovo e sostituzione di parti dell’edificio.
- Interventi per la realizzazione e l’integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici.
- Frazionamento o accorpamento di unità immobiliari, incluso il cambio di superficie delle singole unità, a condizione che non venga modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.
È compito del tecnico abilitato valutare se i lavori richiedono una CILA o se è necessario presentare una SCIA o il permesso di costruire, assumendosi la responsabilità di tale dichiarazione.
Come fare una CILA: Comunicazione inizio lavori asseverata
La Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) è un procedimento regolato dall’articolo 6 bis del DPR 380/2001. Essa riguarda gli interventi edilizi residui che non rientrano nell’elenco degli interventi soggetti a permesso di costruire o segnalazione certificata di inizio attività.
- Campo di applicazione della CILA: La CILA si applica a interventi di edilizia libera non soggetti a titolo abilitativo o che richiedono solo la comunicazione di inizio lavori (CIL). Gli interventi soggetti a permesso di costruire o segnalazione certificata di inizio attività sono regolati rispettivamente dagli articoli 10 e 22.
- Modalità di presentazione della CILA: L’interessato deve presentare la comunicazione di inizio lavori all’amministrazione competente, sia in forma cartacea che telematica. È importante rispettare le disposizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della normativa urbanistico-edilizia vigente. Inoltre, è necessario conformarsi alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di efficienza energetica e di tutela dal rischio idrogeologico. Infine, occorre rispettare le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio (DLGS 42/2004).
- Contenuto dell’elaborato progettuale: L’interessato deve inviare all’amministrazione comunale l’elaborato progettuale insieme alla comunicazione di inizio lavori asseverata redatta da un tecnico abilitato. Il tecnico attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti. Inoltre, attesta che i lavori sono compatibili con la normativa sismica e con le norme di rendimento energetico nell’edilizia. È importante notare che non devono essere interessate le parti strutturali dell’edificio.
- Dati identificativi dell’impresa: Nella comunicazione devono essere indicati i dati identificativi dell’impresa a cui si intende affidare la realizzazione dei lavori. Questo permette all’amministrazione comunale di avere informazioni dettagliate sull’impresa coinvolta.
Come compilare la CILA: I passaggi essenziali
La compilazione della CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) richiede l’inserimento di dati specifici. Di seguito sono riportati i dettagli da fornire per una compilazione accurata:
- Dati anagrafici del titolare: Inserire nome, cognome, codice fiscale, indirizzo e altre informazioni personali pertinenti.
- Dati della ditta: Specificare il nome, la partita IVA, il codice fiscale e l’indirizzo della ditta coinvolta.
- Dati del procuratore/delegato: Nel caso in cui un procuratore o un delegato agisca per conto del titolare, è necessario fornire i loro dati.
- Dichiarazioni secondo l’art. 76 del DPR 445/2000: Includere dichiarazioni riguardanti la titolarità dell’intervento, se le opere coinvolgono parti comuni o modifiche esterne, la comunicazione di eventuali ulteriori atti di assenso, la qualificazione dell’intervento, le date di inizio e fine lavori, eventuali sanzioni da pagare e la localizzazione precisa dell’intervento (indirizzo e dati catastali).
- Calcolo del contributo di costruzione: Se necessario, eseguire il calcolo del contributo di costruzione per l’intervento.
- Tecnici incaricati: Indicare i professionisti incaricati, come architetti o ingegneri, che hanno contribuito al progetto.
- Imprese esecutrici: Specificare le imprese responsabili dell’esecuzione dei lavori.
- Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza: Assicurarsi di rispettare le norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro durante l’esecuzione dell’intervento.
- Rispetto della normativa sulla privacy: Garantire la conformità alle leggi sulla privacy per la protezione dei dati personali coinvolti.
- Dichiarazioni del progettista: Il progettista deve effettuare specifiche dichiarazioni e asseverazioni come richiesto nella seconda parte del modello CILA.
Le dichiarazioni del progettista riguardano principalmente il tipo di intervento previsto, che deve rientrare in una delle seguenti categorie ai sensi dell’articolo 6-bis del DPR 380/2001:
- Interventi di manutenzione straordinaria, come l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti, a condizione che non coinvolgano le parti strutturali dell’edificio.
- Interventi di restauro e risanamento conservativo, purché non interessino le parti strutturali dell’edificio.
- Interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, che includono la realizzazione di ascensori esterni o modifiche che alterino la sagoma dell’edificio.
- Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo con carattere geognostico, escluse le attività di ricerca di idrocarburi, svolte in aree interne al centro edificato.
- Movimenti di terra non strettamente legati all’attività agricola e alle pratiche agro-silvo-pastorali.
- Serre mobili stagionali funzionali all’attività agricola, con strutture in muratura.
- Realizzazione di pertinenze minori che non rientrano nella definizione di interventi di nuova costruzione secondo le norme tecniche degli strumenti urbanistici, a condizione che il volume dell’edificio sia inferiore al 20% del volume dell’edificio principale.
- Altri interventi che non rientrano nell’elenco degli articoli 6, 10 e 22 del DPR 380/2001.
Utilizzando questi dati e dichiarazioni, sarà possibile compilare correttamente la CILA, rispettando tutte le normative e requisiti necessari per l’avvio dell’intervento edilizio.
Come fare una CILA: Descrizione dell’opera e soggetti coinvolti
La compilazione di una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) richiede una serie di informazioni fondamentali. Tra queste, vi è la descrizione dettagliata dell’opera che si intende realizzare. Il tecnico incaricato del progetto deve fornire una chiara esposizione dell’intervento, indicando anche eventuali segnalazioni, comunicazioni e asseverazioni necessarie. Inoltre, è importante specificare le autorità competenti coinvolte e gli altri atti di assenso da acquisire, garantendo la conformità dell’opera alle normative vigenti.
Conformità urbanistica, edilizia e strutturale
Il progettista, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità, deve effettuare i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico ed igienico. Dopo un attento sopralluogo, sarà poi in grado di asseverare che l’intervento, descritto in modo completo nei documenti progettuali, rispetta le seguenti condizioni:
- Conformità agli strumenti urbanistici approvati: Il progetto deve rispettare le disposizioni degli strumenti urbanistici, che regolamentano l’uso e la destinazione del territorio. Questo assicura che l’opera si inserisca correttamente nel contesto urbanistico esistente.
- Rispetto dei regolamenti edilizi vigenti: È necessario osservare le norme edilizie attualmente in vigore. Queste includono disposizioni relative all’altezza degli edifici, al rapporto di copertura, alle distanze dai confini, alle modalità di accesso e molto altro. Rispettare i regolamenti edilizi garantisce la corretta esecuzione dell’opera.
- Conformità alla normativa sismica: In aree sismiche, è essenziale che le nuove costruzioni siano progettate e realizzate in conformità con le normative antisismiche. Questo garantisce la sicurezza degli occupanti dell’edificio in caso di terremoto.
- Rendimento energetico: Le nuove costruzioni devono rispettare le normative che regolano l’efficienza energetica degli edifici. Ciò significa adottare soluzioni progettuali che riducano il consumo energetico, utilizzino fonti rinnovabili e garantiscano il benessere degli occupanti.
- Assenza di interessamento delle parti strutturali dell’edificio: L’intervento proposto non deve arrecare danni o modifiche significative alle parti strutturali dell’edificio esistente. Questo assicura la stabilità e l’integrità dell’edificio nel tempo.
Quadro riassuntivo della documentazione allegata
A completamento della CILA, è utile includere un quadro riassuntivo di tutta la documentazione allegata. Questo permette una visione d’insieme delle informazioni e dei documenti presentati, facilitando la valutazione da parte delle autorità competenti. La tabella riassuntiva può includere commenti tecnici che evidenziano i punti salienti o le caratteristiche specifiche dei documenti, fornendo ulteriori dettagli rilevanti.
Soggetti coinvolti
Infine, è importante specificare i vari soggetti coinvolti nell’opera. Oltre al progettista e al tecnico incaricato, possono essere presenti altri titolari e tecnici con mansioni specifiche. Tra i tecnici coinvolti, possono essere indicati il Progettista delle opere architettoniche, il Direttore dei lavori delle opere architettoniche, il Progettista delle opere strutturali, il Direttore dei lavori delle opere strutturali e altri tecnici incaricati. Questa specifica dei soggetti coinvolti contribuisce a delineare in modo chiaro le responsabilità e le competenze di ciascun partecipante al processo di realizzazione dell’opera.
Come Fare una CILA: Guida Chiara e Completa
La CILA (Comunicazione di Inizio Lavori) e la CIL (Comunicazione di Inizio Lavori) presentano differenze significative nel loro processo di presentazione e nelle relative esigenze. La CIL può essere presentata direttamente dal proprietario dell’immobile al comune senza la necessità di coinvolgere un tecnico abilitato, a differenza della CILA. Tuttavia, è importante notare che la CIL è stata notevolmente ridimensionata e, alla fine, abolita in seguito al decreto SCIA 2, cioè il d.lgs 25 novembre 2016, n. 222.
CILA Superbonus (CILA-S): La Guida Essenziale
Il modello CILA Superbonus (CILA-S) riguarda specificamente le agevolazioni offerte dal Superbonus 110%, che includono sia lo sismabonus che l’ecobonus. La CILA-S è la documentazione obbligatoria per avviare lavori di efficientamento energetico o messa in sicurezza statica, come specificato nell’articolo 33 e 33-bis del d.l. 77/2021, convertito nella legge 108/2021 e in vigore dal 31 luglio scorso.
Interventi ammissibili con la CILA-S:
- Efficientamento energetico (ecobonus 110%)
- Riduzione del rischio sismico (sismabonus 110%)
- Tutti gli interventi trainanti e trainati che beneficiano del Superbonus 110%, che possono anche includere parti strutturali e prospetti degli edifici.
Da notare che la CILA-S consente anche di assentire lavori di “ristrutturazione edilizia pesante”, che coinvolgono la struttura dell’edificio, solo se si usufruisce dei bonus fiscali previsti dall’articolo 119 del DL 34/2020 smi. È importante sottolineare che il modello CILA-S non richiede l’asseverazione dello stato legittimo dell’immobile, come stabilito dall’articolo 9-bis del dpr 380/2001.
Costo della CILA: Fattori da Considerare
Determinare il costo preciso della CILA non è possibile poiché dipende da diversi fattori, tra cui:
- Impegno del tecnico
- Rilievi necessari
- Relazioni tecniche
- Calcoli specifici
- Diritti di segreteria
- Diritti di istruttoria
- Regione di appartenenza
- Tipo di intervento da realizzare
Per calcolare i compensi professionali, è possibile utilizzare uno strumento gratuito che guida nel calcolo basandosi sulle tabelle dei corrispettivi previsti dal DM 17 giugno 2016.
Sanzioni per CILA in sanatoria: Importante da Conoscere
La mancata presentazione della CILA comporta una sanzione come descritto all’articolo 6-bis, comma 5 del testo unico per l’edilizia, che ammonta a 1.000 €. Nel caso in cui la comunicazione venga presentata quando l’intervento è già in corso di esecuzione, si parla di CILA tardiva. In questo caso, la sanzione rimane valida, ma è prevista una riduzione di due terzi, quindi l’importo da pagare sarà di 333,33 €.
Ricorda che il corretto rispetto delle normative e l’adempimento delle pratiche burocratiche, come la presentazione della CILA, sono fondamentali per evitare sanzioni e assicurare il corretto svolgimento dei lavori edilizi.
Come fare un cila: sintesi di cosa abbiamo parlato nell’articolo
In conclusione, fare una CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) correttamente e senza complicazioni richiede un’approfondita comprensione del processo e dei requisiti coinvolti. È fondamentale compilare e presentare la documentazione in modo preciso, rispettando le norme edilizie vigenti e garantendo la conformità del progetto.
La CILA rappresenta la comunicazione ufficiale alle autorità competenti dell’inizio dei lavori ed è asseverata da un tecnico abilitato. Grazie all’asseverazione, i lavori possono avere inizio immediatamente senza dover attendere l’approvazione dell’ente.
La CILA deve rispettare diversi requisiti, tra cui le norme edilizie, lo strumento urbanistico approvato, i regolamenti edilizi, le norme tecniche per le costruzioni, le norme energetiche, antincendio, paesaggistiche e ambientali, e le disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche.
La precisione e la responsabilità nella compilazione della documentazione tecnica sono di fondamentale importanza, e l’utilizzo di software specializzati può aiutare a garantire la correttezza della CILA.
Inoltre, è importante essere consapevoli delle semplificazioni introdotte dalle nuove regole, come il decreto SCIA 2 (dlgs 222/2016), che riducono la documentazione richiesta e eliminano adempimenti non previsti dalla legge. L’approvazione di modelli unici standardizzati facilita ulteriormente la presentazione delle comunicazioni edilizie.
Infine, per fare una CILA, è necessario presentare la documentazione richiesta, compresa la relazione tecnica asseverata, la documentazione catastale, gli elaborati grafici, la documentazione sulla sicurezza e la regolarità contributiva, insieme alla ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria.
In conclusione, seguire una guida chiara e semplice, comprendere i requisiti e utilizzare gli strumenti adeguati può rendere il processo di fare una CILA più agevole, evitando errori costosi e ritardi burocratici.