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Decreto semplificazioni edilizia 2020, bozza sulla sanatoria edilizia, prescrizione abusi edilizi

decreto semplificazioni edilizia 2020
Decreto semplificazioni edilizia 2020

Ogni volta che si sente parlare di condono edilizio le orecchie sentono meglio. Con la bozza del decreto semplificazioni edilizia 2020, si intravedono argomenti riconducibili ad un sanatoria edilizia. Infatti sulla bozza ci sono all’art.10 definizioni che oltre a semplificare fanno pensare ad un condono edilizio per abusi di lieve entità. Di seguito inserisco la bozza il decreto semplificazioni in edilizia 2020 che riporta:

Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia

Le proposte contenute nel pacchetto di cui all’oggetto contengono misure di semplificazione,
velocizzazione e agevolazione degli interventi in materia edilizia, essenzialmente volti a
rendere più facile e immediata la realizzazione delle opere legittimamente realizzabili.
Tutte le misure, salvo i profili ancora aperti (su cui si veda infra), hanno riscosso generale
condivisione dalle amministrazioni interessate (quali Pubblica amministrazione, MIT,
MiBACT, etc.).

Tra le misure più significative nella bozza del decreto semplificazioni edilizia 2020:

  1. Rimozione del vincolo del medesimo sedime e della medesima sagoma. Stabilendo che, per gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione disciplinati da un piano urbanistico che preveda un programma di rigenerazione urbana, la ricostruzione sia comunque consentita con la sola osservanza delle distanze legittimamente preesistenti;
  2. Ammissibilità di modifiche dei prospetti come opere di manutenzione straordinaria se indispensabili a garantire l’agibilità o l’accessibilità delle unità immobiliari (mentre sarebbero da qualificare come una ristrutturazione edilizia nei restanti casi);
  3. Chiarimento dei requisiti e delle specificità degli interventi di ristrutturazione ricostruttiva;
  4.  Previsione della conferenza di servizi semplificata per acquisire gli atti di assenso di altre amministrazioni. Richiesti per la realizzazione dell’intervento, allo scopo di standardizzare e accelerare i termini di svolgimento delle procedure edilizie.
  5. Classificazione della realizzazione di strutture leggere destinate ad essere rimosse alla fine del loro utilizzo stagionale quale attività edilizia libera;
  6. Prevedere la possibilità di una proroga della validità dei titoli edilizi, prevedendo che prima che siano decorsi i termini per l’inizio o per la fine dei lavori (rispettivamente di un anno e di tre anni dal rilascio del titolo). Il privato possa prorogarli con una mera comunicazione allo sportello unico comunale, nonché previsione di una proroga ulteriore, discrezionale, ove ricorrano giustificate ragioni;
  7. Chiarimento in merito al campo di applicazione del Contributo Straordinario introdotto dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133;
  8.  Aumento della riduzione dal 20 al 35% del contributo di costruzione per gli interventi di rigenerazione urbana;
  9.  Rilascio d’ufficio dell’attestazione dell’avvenuta formazione del silenzio assenso da parte dello sportello unico edilizia (SUE).

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Spiegando meglio cosa si può sanare e la prescrizione degli abusi

In particolare, in coerenza con il principio per cui la sanzione ripristinatoria si addice agli interventi abusivi realizzati che abbiano comportato incremento del cd. carico urbanistico (ossia le opere che, un tempo, erano condizionate a concessione edilizia), si è ribadito che, viceversa, le opere che, un tempo, erano soggette a mera autorizzazione comportano, di norma (ossia fuori dai casi di presenza di vincoli) l’applicazione di una sanzione pecuniaria (commisurata al doppio del valore incrementale).

Opere senza aumento del carico urbanistico, abusi lievi interni, prescrizione e sanzione nel decreto semplificazioni edilizia 2020

Analogamente, per le sole opere non comportanti aumento di carico urbanistico né vincolate, si è prevista una prescrizione decennale della violazione amministrativa. Ambo tali istituti, oltre a rispondere a criteri di giustizia sostanziale e di adeguatezza della risposta sanzionatoria, risolvono un significativo contenzioso bagatellare (evitando ogni coinvolgimento giurisdizionale), che consentirà di sbloccare il mercato immobiliare (spesso ostacolato da non conformità meramente interne, o comunque minime) e di concentrare le risorse dei pubblici uffici sulla repressione degli abusi significativi (ossia quelli comportanti un aumento, seppur minimo, del carico urbanistico, ovvero incidenti su vincoli specifici).

Accertamento di conformità e MiBACT

Più significativo confronto si è sviluppato (in particolare con il MiBACT) sulla previsione di estendere l’accertamento di conformità (alla pianificazione urbanistica vigente) – già previsto dall’art. 36 del T.U. per le opere che, pur essendo state realizzate senza titolo formale, erano e sono tuttavia conformi alla pianificazione urbanistica sia al momento della loro realizzazione sia a quello attuale (cd. doppia conformità). Anche alle opere che sono conformi al piano regolatore solo all’attualità, ma che non lo erano al momento della loro iniziale realizzazione (di norma per effetto di una modifica del P.R.G).

Conformità dell’opera non retroattiva

Tale accertamento di conformità, tuttavia, non opera alcuna sanatoria retroattiva, ma si limita a riscontrare l’attuale conformità dell’opera: conseguentemente, non estingue i reati eventualmente già commessi (dei quali cessa unicamente la permanenza), ed è assoggettato a una più onerosa contribuzione pecuniaria. È aperta un’interlocuzione (con il MiBACT) in relazione alla eventualità di limitare tale istituto (noto come “conformità giurisprudenziale”):

  1.  ai soli immobili già realizzati alla data di entrata in vigore della norma;
  2.  casi in cui l’immobile sia realizzato secondo la normativa tecnica attuale, ovvero sia adessa adeguabile (sismicità, prestazione energetica, etc…);

Conclusioni all’art.10 nella bozza del decreto semplificazioni edilizia 2020

ai soli casi di non incidenza su regimi vincolistici, ovvero in cui sia accertata la piena conformità alle esigenze tutelate dal vincolo esistente.

Merita evidenziarsi che la giurisprudenza ha sempre cercato di trovare una soluzione a casi in cui la demolizione è generalmente percepita come impraticabile, spesso contrastante con l’interesse pubblico.

E che comunque si pone il tema dell’incommerciabilità di immobili interamente conformi alla pianificazione odierna e dunque passibili, ove demoliti, di essere ricostruiti identicamente (uno dei casi più noti è il cd. garage Ferrari, a Modena). Il problema oggi è riconosciuto da tutti, ma aspetta da tempo una soluzione ragionevole.

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Infine, altri profili non secondari attengono alla previsione procedimentale (che si è scelto di“testare” limitatamente alla materia edilizia. Anziché nel più generale contesto della legge n.241 del 1990) di snellimento degli incombenti per la definizione delle miriadi di procedimenti ancora pendenti sin dal 1985 per i condoni edilizi (decreto MIT e MiBACT, d’intesa con la Conferenza unificata). Nonché alla semplificazione degli interventi volti a rimuovere le barriere architettoniche.

In poche parole si va verso la prescrizione amministrativa degli abusi edilizi minori (quelli rientranti in CILA, SCIA, DIA). Se non rientranti in zone vincolate e senza aumento del carico urbanistico. Mentre per interventi di maggiore entità, cioè quelli dove si necessitava di permesso a costruire o concessione edilizia rimane il regime sanzionatorio e repressivo.

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