Dettaglio di vicinato Roma, SCIA apertura negozio, Costo scia negozio

Vorresti avviare un commercio al dettaglio di vicinato a Roma e non sai cosa serve per aprire il negozio, sia che riguardi la vendita alimentare e sia per la vendita non alimentare, hai bisogno della scia negozio a Roma. Si indica con il termine negozio di vicinato o esercizio di vicinato un punto vendita al dettaglio con superficie di vendita (alla quale ha accesso la clientela) non superiore ai 150 m² o 250 m².
Indice:
Le categorie in cui viene diviso il commercio al dettaglio di vicinato
La vendita di vicinato si divide in macro-categorie, differenziate dalla superficie di vendita del negozio in cui deve essere avviata l’attività:
- esercizi di vicinato: superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
- medie strutture di vendita: esercizi aventi superficie superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
- grandi strutture di vendita: esercizi con superficie superiore.
- centro commerciale: media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.
Come si autorizza l’apertura di un negozio di vendita al vicinato nel comune di Roma: la scia per commercio al dettaglio
L’apertura di un negozio di vicinato si autorizza attraverso il suap (sportello unico attività produttive). Nel comune di Roma le richieste per commercio al dettaglio vengono compilate e inviate online. Allegando tutta la documentazione necessaria, infatti si può spedire la scia commerciale in tempi brevi senza attendere nessuna comunicazione da parte del municipio.
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Quanto costa aprire un negozio a Roma?
Collegandosi al suap si possono verificare i costi di istruttoria di ogni scia commerciale in particolare per il dettaglio di vicinato a Roma vengono richiesti 80,00€ per diritti di istruttoria per il settore non alimentare, mentre per il settore alimentare si paga in più la somma spettante all’asl per la notifica sanitaria pari ad €50,00.
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Limitazione di vendita al vicinato per il settore alimentare nella città storica e nel sito Unesco del comune di Roma
La delibera comunale 47/2018 prevende lo stop all’ apertura di nuove attività di vicinato alimentare, sia artigianali che di vendita al dettaglio, nell’area Unesco. Il divieto avrà una durata di tre anni dall’entrata in vigore del regolamento. Quindi con il nuovo regolamento non sono consentite le aperture di attività alimentari. In particolare, divieto a minimarket, negozi-suk e a negozio che vendono merce di cattivo gusto, il tutto a tutela del decoro nel centro storico.
Quali attività non rientrano nel commercio al dettaglio di vicinato?
Non sono esercizi di vicinato:
- le farmacie
- le rivendite di generi di monopolio
- le associazioni di prodotti ortofrutticoli
- i vendita diretta da parte di produttori agricoli
- le vendite di carburanti e oli minerali
- le vendite, nei locali di produzione o in locali adiacenti di beni di produzione propria, di beni accessori all’esecuzione delle opere, o prestazioni di servizio degli artigiani iscritti all’Albo
- i pescatori o cacciatori che vendono i prodotti provenienti dall’esercizio della loro attività
- vendite di prodotti legalmente e direttamente raccolti in terreni ad uso civico (erbatico, fungatico, ecc.)
- le vendite delle proprie opere d’arte e pubblicazioni
- vendite di beni del fallimento
- la vendita in fiere campionarie e mostre
- le pubblicazioni di enti pubblici, relative alla loro attività
Quali sono i requisiti per aprire un negozio di vicinato
Per svolgere l’attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia. Per la vendita al dettaglio di prodotti non alimentari è necessario soddisfare solo i requisiti morali, mentre per la vendita di prodotti alimentari è necessario soddisfare anche i requisiti professionali.
I requisiti strutturali richiesti nel negozio di vicinato a Roma

Nei locali dove si svolge l’attività devono rispettare le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria. Per esercitare l’attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari è inoltre necessario rispettare i requisiti dettati dalla normativa vigente in merito all’igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.
Particolari forme di commercio al dettaglio
- Vendita di oggetti preziosi e gioielli
Per esercitare l’attività di vendita al dettaglio di oggetti preziosi e gioielli è inoltre necessario aver ottenuto autorizzazione per la commercializzazione di oggetti preziosi da parte delle prefettura competente
- Vendita di funghi epigei freschi spontanei
Per esercitare l’attività di vendita al dettaglio di funghi epigei freschi spontanei è inoltre necessario presentare congiuntamente o aver presentato anche SCIA per la vendita di funghi epigei freschi spontanei.
- Vendita di farmaci
I medicinali descritti dall’articolo 8, comma 10, lettera “c” della Legge 24/12/1993, n. 537 possono essere venduti senza ricetta medica solo negli esercizi di vicinato, le medie strutture di vendita e le grandi strutture di vendita che:
- si trovano in Comuni superiori a 15.000 abitanti e al di fuori delle aree rurali come individuate dai piani sanitari regionali
- possiedono i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi necessari.
All’interno della struttura commerciale la vendita dei medicinali deve essere svolta:
- all’interno di un apposito reparto delimitato rispetto al resto dell’area commerciale
- da strutture in grado di garantire l’inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto negli orari sia di apertura che di chiusura al pubblico.
In questo caso è necessario presentare anche la comunicazione per para farmacia come previsto dall’articolo 5 del Decreto Legge 04/07/2006, n. 233.