Lavori in economia quando è possibile il fai da te?
Vengo spesso chiamato da persone che vogliono eseguire i lavori in economia, ma quando è possibile il fai da te in edilizia privata? Quali interventi sono ammessi come lavori in economia? Oggi voglio cercare di rispondere a queste domande sperando di essere di aiuto a chi vorrà leggere.
Essendo tu il proprietario di una casa che sia villa o appartamento, per eseguire la tua ristrutturazione devi prima esser sicuro che i lavori più piccoli li puoi eseguire come si dice in economia, o meglio con il fai da te. I lavori in economia non sono solo quelli eseguiti in prima persona ma anche quelli svolti avvalendosi di figure professionali autonome (artigiani), cioè non dipendenti da un datore di lavoro. Infatti per lavori in economia si intendono quelle opere in cui non si ricorre ad imprese. La possibilità di fare lavori in economia non fa riferimento a nessuna normativa specifica, l’unica imposizione viene data da due testi:
Indice:
- il decreto legge 81 del 2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
- ed il testo unico per l’edilizio d.p.r.380 del 2001
Definizioni importanti nei lavori di edilizia privata
Per lavori di edilizia privata si intendono quei lavori svolti dal privato nella sua abitazione e come ogni tipo di lavoro edile ha delle figure con le loro responsabilità specifiche, i nomi che senti spesso nei cantieri infatti sono:
- committente il soggetto per conto del quale l’opera viene realizzata, quindi il proprietario, locatario etc.;
- impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che può avvalersi di artigiani autonomi;
- datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore dipendente.
Viene da se il ragionamento logico che nei lavori in economia, dunque coincidono il committente e l’impresa affidataria. Lo stesso testo unico sulla sicurezza D. Lgs 81/2008 non prende in considerazione questa ipotesi, lasciando cosi un vuoto normativo. Infatti essendo i lavori in economia di piccola entità, quindi non prevedono aumenti volumetria o modifiche strutturali di particolare rilevanza, non hanno bisogno di oneri di sicurezza. Gli stessi lavori non devono creare situazioni di particolare pericolo tra chi partecipa all’intervento.
Vi consigliamo comunque sempre di affidarvi ai regolamenti vigenti nel vostro comune o di chiedere una consulenza tecnica, in quanto i singoli comuni o regioni possono aggiornare i limiti delle opere per svolgerle in economia.
Quando non si possono svolgere lavori in economia?
I lavori fai da te non prevedono delle abilitazioni particolari, quindi non potrai sicuramente intervenire con il fai da te, su quei lavori che rientrano in una specifica norma di settore edilizio. Tra queste rientrano gli impianti di una casa, che prevedono il rilascio alla fine del lavori della dichiarazione di conformità e collaudo del lavoro svolto a regola d’arte (decreto ministeriale 37/2008). Quindi sicuramente come lavoro in economia non può essere inteso:
- il rifacimento dell’impianto elettrico
- intervento su impianto del gas o riscaldamento
- l’impianto di condizionamento
- lavori per evacuazione dei fumi
Non si possono definire lavori fai da te quei lavori in cui ti fai aiutare da un parente o amico, perché anche in quel caso tu saresti il titolare o datore di lavoro. Dunque devi regolarizzare chi ti aiuta come dipendente ed essere in regola con gli obblighi normativi in materia di:
- contribuzione
- oneri assicurativi
- prevenzione infortuni
Quindi sei vuoi svolgere lavori in economia non ti è permesso farti aiutare se non nel rispetto dei regolamenti di cui sopra, o utilizzare come già detto lavoratori autonomi (artigiani).
Quando è possibile svolgere lavori in economia? Gli interventi permessi
Premettiamo che sicuramente non sarà possibile svolgere i lavori in economia se hai l’obbligo di presentare una pratica edilizia, cila, scia o permesso di costruire. Infatti puoi svolgere con la modalità fai da te solo determinati lavori che rientrano per lo più in manutenzione ordinaria ed alcuni rientranti in manutenzione straordinaria. Citando il testo unico dell’edilizia all’art.6 vengono definiti gli interventi cosiddetti di edilizia libera infatti lo stesso testo recita:
rientrano nella manutenzione ordinaria, “gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o necessari ad integrare/mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti
e quindi possibile svolgere lavori in economia per i seguenti interventi:
- la demolizione e ricostruzione dei pavimenti, degli intonaci dei tramezzi;
- la sostituzione delle porte interne e degli infissi esterni (porte, finestre e lucernari);
- la tinteggiatura delle pareti interne ed esterne o dei soffitti;
- la riparazione della recinzione, l’installazione di tende da sole (attenzione al regolamento condominiale e al decoro di facciata), la sostituzione dei sanitari;
- l’installazione o la sostituzione di tende, ringhiere, parapetti, cancellate, recinzioni, muri di cinta, grondaie, davanzali, cornicioni, tegole;
- il trattamento dei ferri di armatura arrugginiti;
- demolizione o costruzione di tramezzi, purchè non si interferisca con gli impianti;
- la creazione di controsoffittature in cartongesso, purchè non si interferisca con gli impianti;
- l’apertura, la chiusura o lo spostamento di porte e finestre, purché non si interferisca con gli impianti;
- interventi di abbattimento barriere architettoniche che non riguardano impianti (ascensori) o che modificano la sagoma dell’edificio esistente.
Per quali lavori non è possibile il fai da te in edilizia privata
Gli interventi non realizzabili come lavori in economia saranno tutti quelli che rientrano nella manutenzione straordinaria o che comportino modifiche agli impianti. Ovviamente non è possibile costruire una villa in economia, di seguito un elenco non esaustivo di opere che non possono essere eseguiti come lavori in economia:
- il riordino degli spazi interni, con spostamento di tramezzi e dei divisori non portanti, la creazione di controsoffittature in cartongesso (in quanto abbassano la quota), l’apertura, la chiusura o lo spostamento di porte e finestre qualora interferiscano con gli impianti;
- realizzazione piscina esterna;
- l’installazione e posa in opera di canna fumaria, antenna, montascale o cancelli automatici etc;
- rifacimento o manutenzione dell’impianto elettrico, idrico, di riscaldamento, di condizionamento, climatizzazione, fognario, antifurto, fotovoltaico, solare e eolico;
- ristrutturazione completa del bagno;
- installazione della caldaia;
- interventi su elementi strutturali, come travi, solai, pilastri, coperture, fondazioni, muri portanti (ad esempio la posa di cerchiature o di intonaco armato).
Lavori in economia e detrazioni fiscali: bonus casa, bonus mobili etc..
Senza alcun margine di dubbio la circolare n. 7/E/2017 in materia di spese che danno diritto alle detrazioni d’imposta sancisce che il contribuente che esegue in proprio i lavori ha diritto alla detrazione limitatamente alle spese sostenute per l’acquisto dei materiali utilizzati. Ecco i requisiti per beneficiare della detrazione. La prassi dell’Agenzia delle Entrate conferma la detrazione del 50% per i lavori eseguiti in economia, cioè direttamente dal proprietario limitatamente all’acquisto dei materiali, con esclusione del costo figurativo della manodopera necessaria. Il beneficio spetta anche se l’acquisto dei beni è stato effettuato precedentemente all’inizio dei lavori. Condizione essenziale per l’ottenimento del beneficio è il pagamento della fattura di acquisto del materiale con bonifico bancario o postale specifico per le detrazioni fiscali.