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Quali lavori vanno in CILA? Tutto quello che devi sapere sulla CILA

In questa guida, ti fornirò informazioni su quali lavori vanno in CILA, ovvero la comunicazione di inizio lavori asseverata. Ti illustrerò la normativa di riferimento, il campo di applicazione e le principali caratteristiche di questo documento. Inoltre, risponderò alle domande più comuni riguardo alla CILA, per fornirti un quadro completo sul suo utilizzo. Se stai pensando di effettuare dei lavori in casa o di ristrutturare il tuo immobile, ti consiglio di leggere attentamente questa guida. Partiamo!

Quali lavori vanno in CILA? Tutto quello che devi sapere sulla comunicazione inizio lavori asseverata, con alcuni esempi di lavori che ricadono in CILA e CIL. La differenza tra manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria.
Quali lavori vanno in CILA?

Cosa è la CILA e perché e necessaria?

La CILA, acronimo di “Comunicazione di inizio lavori asseverata“, è una comunicazione che deve essere presentata da parte di coloro che intendono effettuare interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili, che riguardano parti NON strutturali dell’edificio e che prevedono la realizzazione o l’integrazione di servizi igienico-sanitari o tecnologici. L’asseverazione di un tecnico abilitato (architetto, ingegnere o geometra) è obbligatoria. La normativa che regola la CILA è il D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), art. 6 bis, introdotto dall’art. 3 d.lgs n° 222/2016 (decreto SCIA 2).

L’obbligo di presentare la CILA riguarda esclusivamente gli interventi di manutenzione straordinaria che non comportano modifiche alla volumetria complessiva dell’edificio o mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso, che implicano l’incremento del carico urbanistico. Ad esempio, demolizioni di pareti interne non portanti (tramezze), costruzione di pareti interne, apertura o chiusura di porte interne, ristrutturazione del bagno, rifacimento di un impianto. Non sono inclusi nella lista gli interventi che comportano il frazionamento o l’accorpamento di unità immobiliari senza modifiche alla volumetria complessiva o ai cambi di destinazione d’uso.

Cosa deve comprendere una pratica CILA?

Il testo unico riguardante la pratica edilizia prevede la compilazione della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) e dei relativi allegati, i quali variano a seconda delle specifiche dell’intervento edilizio.

Il modello CILA prevede che il proprietario e il progettista facciano dichiarazioni sull’intervento da realizzare. In particolare, il progettista deve fare un’asseverazione certificando che l’intervento è conforme agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi, alla normativa sismica e al rendimento energetico degli edifici, e che non riguarda parti strutturali dell’edificio.

Gli allegati necessari per la presentazione della CILA variano a seconda del tipo di intervento, ma alcuni sono sempre richiesti come i documenti catastali e di proprietà, le fotocopie dei documenti d’identità dei firmatari, gli elaborati di progetto e fotografici, il pagamento dei diritti di segreteria, e, se necessario, la notifica preliminare all’ASL.

La CILA può essere presentata presso l’ufficio tecnico del Comune dove si trova l’immobile o inviata tramite posta elettronica certificata. La compilazione, l’asseverazione e la presentazione della CILA spettano ai tecnici abilitati, come architetti, ingegneri, geometri o periti industriali. In caso di obbligo di notifica preliminare, questa è anche necessaria per accedere ai bonus fiscali.

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Quanto costa fare la CILA?

Il costo per richiedere una CILA varia da un minimo di 500 euro a un massimo di 1500 euro, comprendendo la parcella del tecnico e i diritti di istruttoria e segreteria, che possono variare a seconda del Comune. In alcuni casi, alcuni Comuni non richiedono spese di istruttoria o segreteria.

È importante sottolineare che la mancata presentazione della CILA può comportare una sanzione pecuniaria di 1.000 euro, che può essere ridotta di 2/3 se la comunicazione viene effettuata spontaneamente durante l’intervento in corso. Questo è previsto dall’art. 6 bis (comma 5) del D.P.R. 380/2001.

Per quanto riguarda la scadenza della CILA, attualmente non esiste alcun limite temporale entro cui i lavori devono essere completati.

Differenza tra la CIL e la CILA?

La CIL (Comunicazione di Inizio Lavori) e la CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) sono due documenti differenti. La CIL era richiesta in passato per alcuni interventi di manutenzione ordinaria, ma oggi è stata quasi del tutto abolita dal decreto SCIA 2 e non ha alcuna relazione con la CILA. Invece, la CILA è richiesta per interventi di manutenzione straordinaria che non modificano parti strutturali dell’edificio, mentre per gli interventi di manutenzione straordinaria che implicano la modifica delle parti strutturali dell’edificio è richiesta la SCIA edilizia.

Alcuni esempi di lavori che richiedono la SCIA sono l’apertura o la chiusura di fori su muri portanti, la costruzione di scale interne o esterne e la sostituzione del solaio.

La normativa di riferimento per la SCIA è sempre il D.P.R. 380/2001, art. 22. Per quanto riguarda le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni e le riqualificazioni energetiche, non è necessario presentare una CILA per fruire dei bonus fiscali. I bonus fiscali e la CILA sono due cose separate e indipendenti l’una dall’altra: è possibile usufruire dei bonus fiscali se si ha diritto e se l’intervento rientra tra quelli agevolati, a prescindere dalla presentazione della CILA.

Quali lavori vanno in CILA?

Per rispondere alla domanda quali lavori vanno in CILA?  Abbiamo detto che la CILA è un documento obbligatorio per una serie di interventi edili, tra cui la manutenzione straordinaria “leggera”, il restauro e risanamento conservativo “leggero”, l’eliminazione delle barriere architettoniche, attività di ricerca nel sottosuolo geognostiche, movimenti di terra non strettamente pertinenti all’attività agricola, costruzione di serre mobili stagionali, la realizzazione di pertinenze minori e altri interventi che non rientrano nell’edilizia libera, Scia o permesso di costruire.

In particolare, gli interventi che non alterano la volumetria dell’edificio, non modificano la sagoma e i prospetti dell’edificio e non riguardano le parti strutturali dell’edificio sono soggetti alla CILA. Anche le attività di ricerca geognostica nel sottosuolo sono soggette alla CILA, a meno che non si tratti di attività di ricerca di idrocarburi. I

movimenti di terra che non sono strettamente pertinenti all’attività agricola, la costruzione di serre mobili stagionali e la realizzazione di pertinenze minori sono soggetti alla CILA solo se comportano la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell’edificio principale.

Alcuni esempi di quali lavori vanno in CILA

I lavori soggetti alla Cila includono diverse attività come la creazione di nuovi allacciamenti o la ristrutturazione di fognature esistenti con modifiche del percorso e/o delle caratteristiche preesistenti. Anche la realizzazione di controsoffittature in cartongesso, l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, l’installazione di una canna fumaria, la costruzione di una piscina esterna, e così via. Inoltre, il frazionamento o l’accorpamento delle unità immobiliari con l’esecuzione di opere che comportino la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, purché non si modifichi la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso, sono inclusi.

Infine, il rifacimento degli impianti elettrici, idrici, di riscaldamento, di condizionamento e climatizzazione all’interno della singola unità immobiliare o dell’intero fabbricato sono considerati lavori soggetti alla Cila. Per la realizzazione di nuovi impianti termici, è necessaria la presentazione della relazione energetica a firma di un professionista, mentre per i nuovi impianti elettrici, del gas e del riscaldamento è necessaria la dichiarazione di conformità da parte dell’installatore.

In conclusione quali lavori non vanno in CILA?

La normativa CILA richiede la comunicazione per gli interventi di manutenzione straordinaria, ma per i lavori di manutenzione ordinaria come la riparazione di un lavabo o la pittura delle pareti, non è necessaria alcuna comunicazione al Comune.

Gli interventi di manutenzione ordinaria riguardano la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione di finiture e gli impianti tecnologici esistenti. Alcuni esempi sono la tinteggiatura delle pareti, la sostituzione della caldaia, il cambio dei sanitari e delle mattonelle.

Se si modifica la disposizione interna dei locali, ad esempio creando un bagno o una tramezza, è necessario aggiornare la planimetria dell’immobile.

Non è obbligatorio presentare una comunicazione di fine lavori, ma è consigliabile farlo. In alcuni casi possono essere previsti ulteriori adempimenti, a seconda delle caratteristiche dell’intervento.

In caso di ristrutturazione della casa, è sempre consigliabile consultare un tecnico abilitato per ottenere una consulenza specifica sul proprio intervento. Speriamo con questo articolo di averti data la risposta alla tua domanda iniziale quali lavori vanno in cila? E di averti consigliato quali accorgimenti usare prima di fare dei lavori nella tua casa per non incorrere in sanzioni.

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