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Requisiti igienico sanitari per il residenziale: il progetto della ristrutturazione

Requisiti igienico sanitari per il residenziale: il progetto della ristrutturazione
Requisiti igienico sanitari per il residenziale: il progetto della ristrutturazione

In questo articolo cercheremo di spiegare quali norme devono rispettare gli ambienti residenziali e nello specifico i requisiti igienico sanitari, che devono essere le linee guida nel progetto della ristrutturazione.

Con delibera comunale n.7395 del 12 novembre 1932 e successive modifiche si andava a descrivere quali norme igieniche dovevano rispettare gli ambienti residenziali a Roma. Il rispetto di queste direttive è necessario, non solo per evitare che il progetto della ristrutturazione venga rigettato, ma anche per il rilascio dell’agibilità.

Nello specifico il ministero della sanità con il decreto del 5 luglio 1975 stabilisce le dimensioni che devono essere rispettate nei locali adibiti ad uso residenziale.

Quale altezza minima serve nei locali residenziali a Roma?

L’altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70, riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli. Nei comuni montani al di sopra dei m 1.000 s.l.m. può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell’altezza minima dei locali abitabili a m 2,55.

Quali sono le dimensioni minime per una stanza da letto?

Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone.Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14. Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.

Quali sono le dimensioni minime delle finestre per ogni stanza?

Le dimensioni minime delle finestre apribili vengono calcolate in funzione della superficie calpestabile della stanza che devono areare. Tale dimensione è fissata in 1/8, il che vuol dire che 1/8 della superficie calpestabile della stanza deve essere finestra.

Posso avere una camera con affaccio in chiostrina?

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Il regolamento d’igiene nel comune di Roma non permette l’affaccio in chiostrina alle camere da letto, ma solo ai disimpegni, sale da bagno, corridoi e ripostigli inferiori ai 4 mq.

Posso avere due bagni ciechi nel comune di Roma?

A Roma e’ possibile avere due bagni ciechi l’importante e che gli stessi abbiano adeguate areazione forzata per il giusto ricambio d’aria. Tale disposizione per esempio non è possibile nel comune di Milano. Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all’esterno è proibita l’installazione di apparecchi a fiamma libera.

Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici:

  • vaso;
  • bidet
  • vasca da bagno;
  • ovvero doccia;
  • lavabo.

Le norme per il monolocale e dimensioni delle nuove case

L’alloggio mono stanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, se per due persone. Tali dimensioni non valgono per esempio, quando si presentano pratiche edilizie per frazionamento dove a Roma è richiesta la superficie minima per appartamento creato pari a 45 mq lordi.

Quali sono le pratiche edilizie per progettare la ristrutturazione a Roma?

Le pratiche in cui devono essere rispettate le norme igienico sanitarie nel progetto della ristrutturazione sono la cila per opere interne e la scia per opere su parti strutturali ed opere esterne.

Requisiti igienico sanitari per il residenziale lo stralcio del regolamento d’igiene del comune di Roma per le abitazioni art.40

Art. 40. Abitazioni (14)

Nei piani destinati ad uso di abitazione debbono essere rispettati i seguenti requisiti:
a) per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a 14 m2 per i primi 4 abitanti ed a 10 m2 per ciascuno dei successivi;
b) le stanze delle abitazioni non debbono avere superficie inferiore a 9 m2; se esse sono destinate a stanze da letto per due persone la loro superficie non può invece essere inferiore 14 m2;
c) ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno 14 m2; il «posto di cottura», eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest’ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli;
d) l’alloggio mono stanza deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a 28 m2 se per una persona e non inferiore a 38 m2 se per due persone;
e) tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani scale e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d’uso;
f) per ciascun locale di abitazione, l’ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2% e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento;
g) l’altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in 2,70 m;
h) le stanze da letto e quelle di soggiorno debbono essere dotate di finestra apribile all’aria aperta.
Nel caso di altezze interpiano inferiori a 3,20 m dovrà essere apportata una proporzionale riduzione anche alla volumetria edificabile nelle varie zone di P.R.G. quando queste siano state stabilite tenendo conto di tale valore.

Art. 41. Cucine, bagni e gabinetti (14)

a) Le cucine debbono avere un’altezza non inferiore a quella degli altri ambienti, cubatura non inferiore a 15 m3 ed almeno una finestra apribile all’aria aperta della superficie minima di 1,50 m2;
b) l’altezza utile minima interna dei locali adibiti a bagni e gabinetti è fissata in 2,40 m. La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all’esterno per il ricambio dell’aria o dotata di aspirazione meccanica. Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all’esterno è proibita l’installazione di apparecchi a fiamma libera;
c) per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.

Art. 42. Corridoi, disimpegni e ripostigli (14)

a) L’altezza minima interna di corridoi, disimpegni in genere e ripostigli è fissata in 2,40 m;
b) non possono essere considerati quali ripostigli o simili gli ambienti, muniti di finestra apribile, che abbiano una superficie superiore a 4 m2. Art. 43. Sottotetti abitabili
I sottotetti abitabili debbono avere una cubatura di 25 m3 essere muniti di controsoffitto con una camera d’aria d’altezza non minore di 25 cm ventilata a mezzo di aperture verso l’esterno munite di griglie e avere tra il piano del pavimento ed il soffitto un’altezza non minore di 2 m misurata alla parete verso l’imposta del tetto, purché l’altezza media non sia inferiore a 2,50 m.

Art. 44. Coperture

Le coperture dei fabbricati debbono avere una sottostante camera d’aria dell’altezza minima di 35 cm ventilata mediante apertura verso l’esterno munita di griglie. La camera d’aria tanto per il tetto quanto per le soffitte può essere sostituita, con l’approvazione preventiva del Comune, da uno spessore a tre strati di materie isolanti o, se compresa tra due strati isolanti, può essere ridotta a 10 cm. Quando le coperture sono rivestite di asfalto, questo dovrà essere protetto da un pavimento che lo difenda dal calore.

Art. 45. Sotterranei

I sotterranei ad uso di cucina, di magazzini, di lavatoi e simili debbono sporgere dal suolo almeno per una quarta parte della loro altezza ed essere ben ventilati ed illuminati direttamente.
I muri ed i pavimenti di tali locali debbono essere difesi dall’umidità del sottosuolo mediante uno strato di asfalto o altra materia isolante data alla superficie dei muri di spiccato al di sotto del piano del pavimento e mediante muri doppio intercapedini ben fognate e ventilate.  I sotterranei destinati ad uso di cucine debbono avere l’altezza minima libera di 3 m dal pavimento al soffitto.

Art. 46. Sotterranei a più piani

In via eccezionale. e su parere conforme dell’Ufficio d’Igiene, può essere concessa l’autorizzazione per la costruzione disotterranei a più piani nei casi di importanti edifici ad uso di alberghi, teatri, magazzini, con aperture di luce munite di vetri praticabili sui marciapiedi del suolo pubblico, nella misura da determinarsi caso per caso e con accessi facili dall’estemo, in numero proporzionato alla loro estensione.

La ventilazione naturale deve essere ottenuta mediante feritoie o aperture praticate esclusivamente nella proprietà privata. L’altezza minima di ciascun piano dei sotterranei non può essere inferiore a 3 m dal pavimento al soffitto. I progetti relativi ai sotterranei a più piani debbono, oltre ai prescritti documenti, contenere lo schema dei sistemi di illuminazione naturale e artificiale e di ventilazione, il tipo e la descrizione dei sistemi di intercapedine e di isolamento per l’umidità, il tipo di fognatura e il relativo schema di impianto di sollevamento delle acque nel caso in cui la fognatura stradale non permetta un deflusso diretto.

Art. 46bis. Ambienti non destinati ad abitazione (15)

Agli edifici o ai locali, esclusi quelli disciplinati dal precedente art. 39, aventi destinazione d’uso diversa da abitazione ma che prevedano sosta di persone (ad esempio uffici, alberghi, ecc.) si applicano, oltre tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento che non siano in contrasto con la specifica destinazione d’uso prevista, anche le disposizioni di cui ai precedenti articoli n. 40, lettere e), f), g); n. 41, lettera b) e n. 42. lettera a).

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