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Ripartizione spese condominiali: tutto quello che devi sapere con esempi pratici

La ripartizione spese condominiali è un tema di fondamentale importanza per la gestione degli edifici e delle proprietà condominiali. La normativa di riferimento in Italia è stabilita dagli articoli 1123, 1224, 1125 e 1126 del codice civile, i quali forniscono le linee guida essenziali per affrontare questa questione.

ripartizione spese condominiali
Ripartizione spese condominiali

Gli articoli 1123, 1224, 1125 e 1126 del codice civile delineano le regole generali che disciplinano la ripartizione delle spese condominiali. In particolare, tali norme stabiliscono che le spese devono essere ripartite in base ai millesimi di proprietà di ciascun condomino. Ciò significa che chi possiede una quota maggiore avrà un contributo economico più consistente, mentre chi possiede una quota minore contribuirà con una somma proporzionalmente inferiore.

Ripartizione spese condominiali in generale

Il principio generale stabilito nell’art. 1118 del codice civile impone a ogni partecipante al condominio di contribuire al pagamento delle spese per garantire il godimento e la conservazione della cosa comune. Nessun condomino può sottrarsi a tale obbligo, in quanto esso deriva dalla situazione di comproprietà.

L’art. 1223 del codice civile stabilisce i criteri base per la suddivisione delle spese condominiali. Questi criteri sono i millesimi di proprietà, l’uso oggettivo che ciascun condomino può fare delle cose destinate a servirlo e, nel caso di parti dell’edificio che servono solo una parte dei condomini, la suddivisione delle spese tra il gruppo ristretto di interessati.

Esempio pratico: Supponiamo di avere un condominio composto da cinque unità immobiliari, ognuna avente un valore differente in termini di millesimi di proprietà. Il totale dei millesimi è 1000, quindi il condomino A possiede 300 millesimi, il B 250 millesimi, il C 200 millesimi, il D 150 millesimi e l’E 100 millesimi. Se le spese condominiali ammontano a 5000 euro, ognuno dovrà contribuire in proporzione ai propri millesimi, quindi A pagherà 1500 euro, B 1250 euro, C 1000 euro, D 750 euro e E 500 euro.

La ripartizione spese condominiali specifiche di scale e ascensore

L’art. 1124 del codice civile stabilisce le regole specifiche per la ripartizione delle spese relative alle scale e all’ascensore. Queste spese vengono ripartite a metà tra tutti i condomini, in base al valore delle unità immobiliari per la prima metà e in proporzione al piano per l’altra metà.

Esempio pratico: Se le spese relative alle scale e all’ascensore ammontano a 2000 euro, ogni condomino dovrà pagare 200 euro per la prima metà, indipendentemente dal piano, e poi per l’altra metà ognuno contribuirà in base al piano di appartenenza. Se il condomino A vive al piano 2 e il condomino B al piano 5, A pagherà 40 euro (200 * 2/7) e B 100 euro (200 * 5/7).

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La ripartizione delle spese di solai, soffitti e volte

Secondo l’art. 1125 del codice civile, le spese condominiali relative a volte, soffitti e solai sono ripartite in parti uguali tra i condomini di piani sovrastanti. Tuttavia, il costo per la pavimentazione sarà a carico del condomino del piano superiore, mentre i costi per intonaco, tinta e soffitto saranno a carico del condomino del piano inferiore.

Esempio pratico: Se le spese per i solai, soffitti e volte ammontano a 3000 euro, il costo totale sarà diviso in parti uguali tra i condomini di piani sovrastanti. Se il condomino A vive al piano 3 e il condomino B al piano 4, entrambi dovranno contribuire con 1500 euro. Inoltre, il condomino A dovrà sostenere ulteriori spese relative alla pavimentazione del suo piano, mentre il condomino B pagherà i costi per intonaco, tinta e soffitto del suo piano.

La ripartizione spese condominiali del lastrico solare

L’art. 1126 del codice civile stabilisce le regole per la ripartizione delle spese relative al lastrico solare. Se il lastrico solare è di utilizzo comune, le spese sono suddivise in base ai millesimi di proprietà. Se, invece, il lastrico solare è utilizzato in modo esclusivo da alcuni condomini, la ripartizione avviene in base alla porzione di utilizzo e ai millesimi di proprietà.

Esempio pratico: Supponiamo che le spese per il lastrico solare siano di 4000 euro. Se tutti i condomini ne beneficiano in modo comune, il costo sarà ripartito in base ai millesimi di proprietà, quindi se il condomino A ha 200 millesimi, dovrà pagare 800 euro, se il condomino B ha 300 millesimi, dovrà pagare 1200 euro e così via. Se, invece, il condomino C ha un uso esclusivo di parte del lastrico solare e ha 100 millesimi, pagherà 400 euro, mentre gli altri condomini dovranno dividere il resto in base ai propri millesimi di proprietà.

La ripartizione delle spese per muri maestri e facciate

Le spese relative ai muri maestri e alle facciate vengono ripartite in base ai millesimi di proprietà tra tutti i condomini, poiché queste parti sono considerate comuni e contribuiscono alla formazione della proprietà comune.

Esempio pratico: Supponiamo che le spese per i muri maestri e le facciate siano di 5000 euro. Se il condomino A ha 300 millesimi, pagherà 1500 euro, il condomino B con 250 millesimi pagherà 1250 euro, e così via in base ai millesimi di proprietà di ciascun condomino.

La ripartizione delle spese per l’illuminazione del giardino

Le spese relative all’illuminazione del giardino comune vengono suddivise in base ai millesimi di proprietà tra tutti i condomini, poiché il giardino contribuisce al pregio architettonico dell’intero edificio e serve alla sicurezza generale.

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Esempio pratico: Se le spese per l’illuminazione del giardino sono di 1000 euro e il condomino A ha 300 millesimi, dovrà pagare 300 euro, mentre il condomino B con 250 millesimi pagherà 250 euro, e così via in base ai millesimi di proprietà di ciascun condomino.

La ripartizione delle spese per il cancello di ingresso

Le spese relative al cancello di ingresso vengono ripartite in base ai millesimi di proprietà tra tutti i condomini, a meno che non ci sia una diversa convenzione stabilita nel regolamento condominiale.

Esempio pratico: Se le spese per il cancello di ingresso sono di 2000 euro e il condomino A ha 300 millesimi, dovrà pagare 600 euro (2000 * 300/1000), mentre il condomino B con 250 millesimi pagherà 500 euro (2000 * 250/1000), e così via in base ai millesimi di proprietà di ciascun condomino.

La ripartizione delle spese per condutture e tubazioni

Le spese relative alle condutture e alle tubazioni, inclusi i costi di installazione, sostituzione, riparazione e danni cagionati da esse, vengono ripartite in base ai millesimi di proprietà, a meno che non siano destinate a servire solo un gruppo di condomini. In questo caso, la quota spetta agli utilizzatori delle stesse in base ai millesimi.

Esempio pratico: Se le spese per le condutture e le tubazioni sono di 1500 euro e il condomino A ha 300 millesimi, dovrà pagare 450 euro (1500 * 300/1000), mentre il condomino B con 250 millesimi pagherà 375 euro (1500 * 250/1000), e così via in base ai millesimi di proprietà di ciascun condomino.

La ripartizione delle spese per il casellario postale

Le spese relative all’installazione e alla manutenzione delle cassette postali vengono ripartite in quote uguali tra tutti i condomini, poiché non è possibile stabilire un uso più o meno intensivo di una cassetta postale.

Esempio pratico: Se le spese per il casellario postale sono di 500 euro e ci sono 5 condomini nel condominio, ognuno dovrà pagare 100 euro.

La ripartizione delle spese per i frontalini

Le spese relative ai frontalini, ovvero le parti comuni che concorrono al decoro architettonico dell’edificio, vengono ripartite in base ai millesimi di proprietà tra tutti i condomini.

Esempio pratico: Se le spese per i frontalini sono di 3000 euro e il condomino A ha 300 millesimi, dovrà pagare 900 euro (3000 * 300/1000), mentre il condomino B con 250 millesimi pagherà 750 euro (3000 * 250/1000), e così via in base ai millesimi di proprietà di ciascun condomino.

In conclusione, la ripartizione delle spese condominiali segue criteri legali basati sui millesimi di proprietà, l’uso oggettivo e il gruppo ristretto, salvo diverse convenzioni stabilite nel regolamento condominiale. La corretta applicazione di tali criteri è essenziale per garantire una ripartizione equa e trasparente delle spese tra i condomini.

Quali spese condominiali non spettano all’inquilino?

Sono a carico del conduttore, salvo un diverso accordo nel contratto di affitto, le spese relative a:

  • servizio di pulizia,
  • funzionamento e manutenzione dell’ascensore,
  • fornitura dell’acqua,
  • energia elettrica,
  • fornitura di riscaldamento e condizionamento dell’aria,
  • spurgo di pozzi neri e latrine,
  • fornitura di altri servizi condivisi.

Inoltre, le spese legate alla portineria sono per il 90% a carico dell’inquilino, salvo che le parti abbiano stabilito una misura inferiore. Come abbiamo specificato in apertura, comunque, le parti possono sempre concordare delle soluzioni diverse.

Quali sono le spese condominiali che spettano al proprietario?

Il proprietario dell’appartamento condominiale deve farsi carico delle spese di installazione, cioè le spese per opere e servizi che durano nel tempo a prescindere della presenza dell’inquilino. Oltre a questo, il locatore si occupa anche delle spese relative alla manutenzione straordinaria, come l’installazione di una nuova caldaia e la sostituzione di un tubo.

Sono dovute dal proprietario anche le spese legate all’allacciamento alla rete fognaria, l’installazione/sostituzione dell’impianto elettrico e di riscaldamento. Quanto alle parti comuni, il proprietario deve occuparsi per intero dell’installazione di:

  • cassette postali,
  • armadietti elettrici,
  • tappeti condominiali,
  • cartelli segnalatori,
  • le tasse per l’occupazione del suolo pubblico,
  • quelle relative ai lavori condominiali.

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