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Rogito senza conformità urbanistica: verifiche prima della firma a Roma

Un rogito senza conformità urbanistica non è automaticamente nullo in ogni caso, ma la firma non regolarizza l’immobile.
Bisogna distinguere requisiti dell’atto, stato legittimo della casa e obblighi assunti fra venditore e acquirente.

Una difformità può richiedere documenti aggiuntivi, regolarizzazione o ripristino e incidere su tempi, costi e finanziamento.
A Roma conviene esaminare atti comunali e stato dei luoghi prima della proposta o del preliminare, coordinando tecnico e notaio.

Il confronto deve includere due archivi: una casa può risultare corretta in catasto e, allo stesso tempo, essere urbanisticamente irregolare.
La valutazione del rogito va quindi accompagnata da un controllo tecnico dell’immobile, non dalla sola lettura della visura.

Si può fare un rogito senza conformità urbanistica?

Rogito senza conformità urbanistica, perché bisogna fare attenzione?
Rogito senza conformità urbanistica, perché bisogna fare attenzione?

Per rispondere occorre distinguere la possibilità giuridica di stipulare dalla conformità sostanziale. Quest’ultima si verifica confrontando:

  • stato reale dell’immobile;

  • titoli edilizi che ne hanno autorizzato costruzione e trasformazioni;

  • eventuali sanatorie, condoni, varianti e pratiche successive.

La verifica ricostruisce lo stato legittimo dell’immobile e le trasformazioni ammesse.
Una differenza di distribuzione, volume, sagoma o destinazione richiede un accertamento: può essere coperta da atti successivi, rientrare in una tolleranza o costituire una difformità da regolarizzare.

Esempi da classificare prima della firma sono:

  • veranda chiusa senza titolo;

  • tramezzi spostati senza pratica edilizia;

  • soppalco realizzato abusivamente;

  • cambio d’uso non autorizzato;

  • ampliamento esterno non documentato;

  • opere strutturali eseguite senza il titolo corretto.

Un precedente rogito non dimostra da solo la conformità: non basta che la casa “esista” da anni o che sia stata già venduta in passato.
Il tempo trascorso e l’assenza di contestazioni non costituiscono, da soli, una sanatoria. Vanno verificati titoli, epoca delle opere e norme pertinenti.

Quando il rogito può essere nullo per ragioni urbanistiche

La nullità urbanistica segue le disposizioni degli articoli 46 del DPR 380/2001 e 40 della legge 47/1985, secondo il caso. Non va dedotta automaticamente dall’etichetta “abuso piccolo” o “abuso grande”.

Per gli edifici iniziati dopo il 17 marzo 1985, negli atti indicati dall’articolo 46, con le relative esclusioni, la legge prevede la nullità se nell’atto non risultano, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Il notaio individua le menzioni e la disciplina applicabili alla costruzione e all’atto.

Per le costruzioni anteriori si coordina l’articolo 40 della legge 47/1985. Nei casi previsti, l’inizio prima del 1° settembre 1967 può essere dichiarato in sostituzione degli estremi della licenza. La dichiarazione deve essere vera e non significa che tutti gli edifici anteriori al 1967 fossero esenti da licenza: a Roma occorre ricostruire il regime applicabile all’epoca.

Questo però non significa che ogni immobile con abuso edilizio renda automaticamente nullo il rogito.
Secondo il principio delle Sezioni Unite n. 8230/2019, il titolo dichiarato deve essere reale e riferibile all’immobile. La semplice presenza di un numero nel rogito non basta se il titolo è inesistente o riguarda un altro bene.

Resta distinta la posizione contrattuale: un atto valido può riguardare una casa con difformità e lasciare aperti obblighi di regolarizzazione, ripristino e possibili rimedi civili.
Lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato sulle menzioni edilizie chiarisce questa distinzione. Per un rogito senza conformità urbanistica la valutazione deve riguardare sia i requisiti dell’atto sia le conseguenze della difformità.

Perciò la stipula notarile non equivale a una sanatoria edilizia.

Quali conseguenze valutare prima del rogito

Chi decide di comprare casa senza conformità urbanistica deve conoscere la difformità e le sue possibili conseguenze.
La decisione richiede dati documentati, non rassicurazioni generiche.

Il primo rischio è economico.
L’acquirente può dover sostenere accertamenti, pratiche e lavori sull’immobile, fermo l’eventuale diritto di rivalersi sui soggetti responsabili. Obblighi di ripristino e responsabilità personali non coincidono: non ogni sanzione si trasferisce automaticamente con la proprietà.

Il secondo rischio è operativo.
Una casa irregolare può creare ostacoli quando si vuole:

  • ristrutturare;

  • presentare nuove pratiche edilizie;

  • ottenere agevolazioni;

  • rivendere;

  • chiedere un mutuo;

  • dividere o donare l’immobile.

Il terzo rischio è patrimoniale.
La difformità può incidere sul valore e sulla trattativa, in relazione a costi, possibilità di mantenere le opere e destinazione utilizzabile. Non esiste una percentuale di deprezzamento valida per ogni casa; la banca valuta inoltre l’immobile e il merito creditizio con criteri propri.

Il quarto rischio è legato alla sanabilità.
Le tolleranze ammesse non costituiscono violazioni edilizie. Le altre difformità richiedono l’esame dei presupposti di regolarizzazione: non tutte sono sanabili.
Se mancano i presupposti, può essere necessario ripristinare lo stato legittimo; eventuali misure sostitutive hanno condizioni specifiche.

Per questo prima di un rogito senza conformità urbanistica serve una valutazione della difformità e del contratto.
Se l’acquisto è già avvenuto, consulta il percorso dedicato a cosa fare dopo aver comprato una casa con abuso edilizio. Qui il focus resta sulle verifiche prima della stipula.

Il ruolo del notaio: cosa controlla e cosa non controlla

Notaio e tecnico svolgono funzioni complementari.

Il notaio ha un ruolo centrale nella compravendita, ma non sostituisce il tecnico.
Non esegue un rilievo edilizio dell’immobile e non ha, di regola, un obbligo di indagine tecnica sulla corrispondenza tra stato di fatto e titoli urbanistici, salvo specifico incarico.

Il Notariato lo afferma in modo chiaro: la validità dell’atto dipende dalle dichiarazioni richieste dalla legge e non è richiesto che il notaio svolga una ricerca tecnica autonoma sugli abusi. Questo non esclude doveri di informazione, diligenza o responsabilità per omissioni riconoscibili e per incarichi specifici: la posizione del professionista va valutata sui fatti.

Il controllo notarile riguarda il piano giuridico dell’operazione.
Fra gli accertamenti pertinenti rientrano:

  • identità e capacità delle parti;

  • provenienza del bene;

  • continuità delle trascrizioni;

  • gravami e formalità;

  • correttezza formale dell’atto;

  • presenza delle dichiarazioni richieste dalla legge;

  • conformità soggettiva catastale con i registri immobiliari.

La verifica urbanistica sostanziale, invece, appartiene al lavoro del tecnico incaricato.
Di solito geometra, architetto o ingegnere.

Relazione tecnica: quando serve prima del rogito?

L’espressione “certificato di conformità urbanistica” indica spesso una relazione predisposta da un professionista, non un certificato comunale unico e obbligatorio per ogni vendita in Italia.
Vanno verificati anche eventuali protocolli territoriali, richieste della banca e accordi contrattuali.

Più correttamente, nella maggior parte dei casi si tratta di una relazione tecnica o attestazione di conformità urbanistica e catastale redatta da un professionista, utile per ricostruire lo stato legittimo e segnalare eventuali difformità. Il Notariato stesso parla di Relazione Tecnica Integrata come strumento di tutela, frutto anche di protocolli territoriali, e non come certificato comunale unico obbligatorio in tutta Italia.

La relazione deve specificare documenti esaminati, rilievo ed eventuali limiti dell’indagine.
Attesta l’esito delle verifiche, ma non crea il titolo edilizio mancante.

La regolarità esiste solo se deriva dai titoli edilizi, dagli atti comunali, dalle eventuali sanatorie, dai pagamenti dovuti e, oggi, anche dagli elementi che concorrono alla dimostrazione dello stato legittimo secondo l’art. 9-bis del D.P.R. 380/2001.

Leggi anche come verificare la regolarità urbanistica di un immobile

Catasto e urbanistica non sono la stessa cosa

La regolarità catastale non sostituisce quella urbanistica.

La conformità catastale riguarda la coerenza tra:

  • dati catastali;

  • planimetria depositata;

  • stato di fatto dell’immobile.

Per le unità e gli atti cui si applica l’articolo 29, comma 1-bis, legge 52/1985, occorrono identificazione catastale, riferimento alla planimetria e dichiarazione di conformità secondo le regole catastali, sostituibile dall’attestazione tecnica prevista. Il notaio verifica anche gli intestatari rispetto ai registri immobiliari. La guida dell’Agenzia delle Entrate all’acquisto distingue questi adempimenti.

Ma il catasto non sana un abuso edilizio.
Serve a fini fiscali e identificativi. Non sostituisce il titolo edilizio comunale.

Quindi una variazione catastale prima del rogito può essere necessaria, ma non basta da sola.
Se aggiorni la planimetria catastale di una veranda abusiva, la veranda resta abusiva finché non esiste il presupposto urbanistico che la legittimi.

Differenze essenziali da ricordare

VerificaCosa controllaA cosa serveSe manca cosa succede
Conformità catastaleCoerenza tra planimetria, dati catastali e stato di fattoConsentire un atto corretto sotto il profilo catastale e fiscaleIl rogito può essere nullo se mancano le dichiarazioni richieste
Conformità urbanisticaCoerenza tra immobile reale e titoli edilizi comunaliDimostrare la legittimità edilizia dell’immobileSi rischiano blocco della vendita, sanatoria, contenzioso o ripristino
Stato legittimoRicostruzione dei titoli che hanno formato l’immobile nel tempoIndividuare ciò che risulta legittimato, da coordinare con la valutazione notarileMancano elementi per classificare le opere e le eventuali difformità

Stato legittimo e documenti da ricostruire a Roma

Per esaminare un rogito senza conformità urbanistica, lo stato legittimo si ricostruisce secondo l’articolo 9-bis del DPR 380/2001.
Il riferimento è il titolo che ha previsto o legittimato la costruzione, integrato dai successivi titoli per interventi parziali. Può rilevare l’ultimo titolo riferito all’intero immobile o unità, se nel relativo procedimento l’amministrazione ha verificato la legittimità dei titoli pregressi. Una pratica recente non assorbe automaticamente ogni difformità precedente.

La norma considera anche atti di regolarizzazione e altri elementi espressamente previsti:
alla determinazione dello stato legittimo concorrono i titoli indicati dall’articolo 9-bis e, nei casi e con le condizioni pertinenti, pagamenti e dichiarazioni di tolleranza richiamati dalla norma. Non ogni ricevuta di una sanzione equivale alla legittimazione dell’intero edificio.

Per gli immobili molto vecchi, realizzati in epoca in cui il titolo edilizio non era obbligatorio, lo stato legittimo può essere desunto da elementi come:

  • informazioni catastali di primo impianto;

  • fotografie;

  • estratti cartografici;

  • documenti d’archivio;

  • altri atti pubblici o privati di provenienza dimostrabile.

Per gli immobili a Roma bisogna verificare l’effettiva disponibilità degli atti.
Se il fascicolo è incompleto, il tecnico distingue ciò che risulta provato da ciò che resta da ricostruire.
La domanda giusta è: qual è lo stato legittimo dell’immobile e da quali titoli risulta? 

Approfondisci leggendo anche le norme tecniche attuazione PRG Roma

Quali documenti conviene controllare prima del rogito

Prima del rogito serve una verifica documentale completa.
L’accesso agli atti può richiedere tempo: la ricerca va avviata prima di concordare scadenze difficili da rispettare.

Il fascicolo da sottoporre al tecnico e al notaio comprende, secondo il caso:

  • titolo edilizio originario;

  • eventuali varianti, CILA, SCIA, DIA, permessi successivi;

  • domande di sanatoria o condono, ricevute, integrazioni ed esiti: la domanda da sola non dimostra la definizione positiva;

  • documenti di agibilità, da valutare separatamente dalla legittimità edilizia;

  • visura catastale aggiornata;

  • planimetria catastale;

  • stato dei luoghi rilevato dal tecnico;

  • atti di provenienza;

  • vincoli paesaggistici e culturali, documenti strutturali e sismici pertinenti;

  • corrispondenza tra destinazione urbanistica e uso reale.

La raccolta va adattata alla singola operazione. A Roma una consulenza tecnica per acquisto e vendita può coordinare sopralluogo e ricerca delle pratiche. senza un controllo tecnico preventivo la sola raccolta documentale notarile non basta a garantire la regolarità urbanistica sostanziale.

Prima di versare la caparra, leggi quali controlli tecnici fare davvero.

Regolarizzare prima del rogito: quale procedura?

Non tutte le difformità impediscono allo stesso modo la vendita.
E non tutte richiedono la stessa procedura.

Il punto fondamentale è che la sanatoria dipende dalla natura dell’abuso.
Dire genericamente “si fa una CILA in sanatoria” è spesso sbagliato.

CILA tardiva per l’omissione della comunicazione

Per gli interventi che rientravano in CILA, la mancata presentazione comporta una sanzione pecuniaria di 1.000 euro, ridotta di due terzi se la comunicazione viene effettuata spontaneamente mentre l’intervento è ancora in corso. È quanto prevede l’art. 6-bis, comma 5, del D.P.R. 380/2001.

Questo significa che, per opere interne non strutturali che richiedevano CILA, la sanzione riguarda l’omissione della comunicazione, purché l’opera rientri effettivamente nell’articolo 6-bis e rispetti le altre norme. Non sana difformità sostanziali incompatibili con la disciplina edilizia.

Ma attenzione: la CILA tardiva non è la soluzione universale.
Se l’intervento ha inciso su struttura, prospetti, volume, sagoma o destinazione d’uso in modo rilevante, la strada è un’altra.

SCIA e permesso in sanatoria: articolo 36-bis

L’articolo 36-bis riguarda, nei limiti previsti:

Le linee interpretative del MIT sul Salva Casa chiariscono che la procedura supera il meccanismo classico della doppia conformità solo per alcune ipotesi specifiche, richiedendo la conformità alla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione e alla disciplina urbanistica vigente al momento della domanda.

L’ufficio può richiedere gli adempimenti e le condizioni previsti dalla norma.
Prima del rogito occorre verificare l’effettiva formazione del titolo e l’adempimento delle condizioni, non solo la ricevuta di deposito.

Serve comunque una valutazione tecnica seria, perché entrano in gioco:

  • tipo di difformità;

  • data di realizzazione;

  • disciplina urbanistica comunale;

  • eventuali vincoli;

  • profili sismici;

  • eventuali profili paesaggistici.

Accertamento di conformità ai sensi dell’articolo 36

Per assenza di permesso, totale difformità e gli altri casi dell’articolo 36, le difformità richiedono la conformità urbanistica ed edilizia sia al momento della realizzazione sia alla domanda. Le variazioni essenziali sono invece incluse nell’ambito dell’articolo 36-bis.
La scelta dipende dalla qualificazione dell’opera, non dal nome dato alla pratica.

Se l’intervento non è sanabile, prima del rogito bisogna valutare il ripristino.
Un eventuale ripristino deve essere progettato, autorizzato ove necessario e documentato: non basta impegnarsi verbalmente a demolire in futuro.

Scarica il modello di  conformità urbanistica fac simile

Tolleranze costruttive: non tutto è abuso

Una differenza ammessa come tolleranza non va trattata come un abuso da sanare.

L’articolo 34-bis disciplina tolleranze costruttive ed esecutive con presupposti specifici.
Resta la regola generale del 2% per alcune difformità rispetto alle misure previste nel titolo abilitativo.

Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, le soglie costruttive si rapportano alla superficie utile assentita dell’unità:

  • 2% per superficie superiore a 500 m²;

  • 3% da 300 a 500 m² compresi;

  • 4% da 100 m² compresi a meno di 300 m²;

  • 5% da 60 m² compresi a meno di 100 m²;

  • 6% sotto 60 m².

La superficie non coincide automaticamente con quella commerciale dell’annuncio.
Si considera la superficie assentita, senza utilizzare eventuali frazionamenti successivi per ottenere una soglia maggiore; ma solo dopo una verifica tecnica puntuale.

Le percentuali non sono un diritto a eseguire nuovi ampliamenti.
Vanno verificati parametri, epoca, condizioni strutturali e diritti dei terzi. Per esempi e casi limite consulta come calcolare le tolleranze costruttive.

Leggi anche il nostro approfondimento sulla planimetria non conforme scoperta dopo il rogito

Se la difformità emerge dopo proposta o preliminare

Un problema può emergere dopo che le parti hanno già assunto impegni.

Si firma la proposta, magari si versa la caparra, e solo dopo emerge che la casa non è regolare.
Prima di sospendere pagamenti o dichiarare sciolto l’accordo, bisogna leggere contratto e clausole con il legale o il notaio.

Il contratto preliminare, in linea generale, non è colpito automaticamente dalla stessa nullità prevista per il definitivo per mancanza delle menzioni urbanistiche. La giurisprudenza e la dottrina notarile hanno chiarito che la sanzione riguarda gli atti traslativi tra vivi, non in via automatica il preliminare.

I rimedi contrattuali richiedono una verifica distinta.
A seconda degli accordi e dell’inadempimento possono essere valutati:

  • rinvio concordato della stipula;

  • richiesta di sanatoria a carico del venditore;

  • proroga dei termini;

  • eventuale accordo sul prezzo, senza considerarlo una sanatoria;

  • recesso o risoluzione;

  • rimedi relativi alla caparra, quando ne ricorrono i presupposti;

  • azione giudiziale per inadempimento.

Ecco perché la verifica urbanistica non va rimandata a ridosso dell’atto.
Restituzione, doppio della caparra, recesso e risoluzione non sono effetti automatici né liberamente cumulabili. La scelta dipende dal contratto e dal caso concreto.

Rogito senza conformità urbanistica: quali accordi valutare?

Se le parti intendono proseguire, devono prima chiarire la fattibilità giuridica e tecnica.
Il difetto va descritto con precisione.
Le opere necessarie e le relative spese devono essere individuate.
Va chiarito anche cosa accade se la regolarizzazione non riesce.

Un accordo privato non vincola il Comune a concedere una sanatoria e non elimina eventuali misure amministrative.

Prima della stipula, notaio e tecnico devono poter esaminare almeno questi elementi:

  • la difformità è stata già inquadrata tecnicamente;

  • il percorso documentato e le incertezze ancora aperte;

  • la valutazione dei requisiti di sanatoria o del ripristino necessario;

  • tempi, costi e responsabilità sono stati regolati per iscritto;

  • il notaio è stato informato correttamente;

  • le conseguenze per l’acquirente e le tutele concretamente pattuite.

Una clausola generica “visto e piaciuto” non risolve da sola ogni questione.
Occorre coordinare dichiarazioni, garanzie, termini, eventuali condizioni e ripartizione dei costi. Neppure la conoscenza del problema da parte dell’acquirente sostituisce i requisiti legali dell’atto.

Leggi il nostro articolo che parla della difformità catastale e sulle possibili procedure di correzione.

Verifica tecnica prima del rogito a Roma

Per una valutazione prima della firma, prepara documenti e obiettivi dell’operazione.

Indica se hai già firmato una proposta o un preliminare.
Comunica la data prevista del rogito e l’eventuale mutuo.
Segnala pratiche pendenti, diffide o provvedimenti comunali.

Il percorso di lavoro comprende:

  1. incaricare un tecnico di fare accesso agli atti e rilievo;

  2. ricostruire lo stato legittimo;

  3. confrontare stato di fatto, titoli edilizi e catasto;

  4. classificare le difformità: tolleranza, irregolarità formale, abuso sanabile, abuso non sanabile;

  5. stimare tempi e costi della regolarizzazione;

  6. coordinare con notaio e parti le condizioni per fissare o confermare la stipula.

Puoi contattare lo studio del Geom. Luigi Cireddu indicando zona di Roma, tipo di immobile, difformità nota e documenti disponibili. La verifica tecnica deve chiarire fattibilità, documenti mancanti, attività da eseguire e costi da stimare, senza promettere una sanatoria o un rogito in tempi certi prima di aver esaminato il caso.

Approfondisci la dichiarazione sullo stato legittimo dell’immobile e i documenti che la supportano.

FAQ: Rogito senza conformità urbanistica

Si può fare rogito senza conformità urbanistica?

In alcuni casi sì, ma servono le menzioni di legge e un titolo reale e riferibile al bene, secondo la disciplina applicabile. La validità dell’atto non elimina la difformità. Per valutare un rogito senza conformità urbanistica occorrono il notaio per gli aspetti giuridici e il tecnico per lo stato dell’immobile.

Una sanatoria pendente consente di fissare il rogito?

Il deposito non garantisce l’esito positivo. Bisogna verificare tipo di procedimento, formazione del titolo, pagamenti e condizioni richieste, oltre ai requisiti dell’atto. I vecchi condoni seguono disposizioni proprie: la sola copia della domanda non prova che siano stati definiti.

Il notaio controlla gli abusi edilizi?

Di regola non svolge il rilievo né l’indagine tecnica sui titoli, salvo specifico incarico. Restano i controlli giuridici, le menzioni obbligatorie e i doveri professionali pertinenti. La responsabilità per un’omissione concreta va esaminata sulla base dell’incarico e dei fatti.

La conformità catastale basta per vendere casa?

No: la verifica catastale riguarda un piano distinto. Per la vendita bisogna coordinare gli adempimenti catastali con le menzioni urbanistiche e l’accertamento tecnico. Anche l’agibilità è un profilo autonomo: leggi vendere casa senza agibilità per distinguere documento mancante e carenza dei requisiti.

Una CILA in sanatoria risolve qualsiasi difformità?

No. La CILA tardiva riguarda solo interventi che rientravano davvero in quel regime edilizio. Per altre opere servono procedure diverse, come SCIA, accertamento di conformità o le nuove regole dell’art. 36-bis, se applicabili.

Le tolleranze edilizie del Salva Casa rendono tutto regolare automaticamente?

No. Le tolleranze vanno verificate tecnicamente caso per caso, misurando lo scostamento rispetto al titolo edilizio e controllando che rientri davvero nei limiti di legge.

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