Sanare un abuso edilizio a Roma: CILA, SCIA, costi e Salva Casa
Per sanare un abuso edilizio a Roma non bisogna partire dalla scelta tra CILA, SCIA o Permesso di Costruire.
Il primo passaggio corretto è capire se ciò che è stato rilevato costituisce realmente un abuso edilizio, quale sia lo stato legittimo dell’immobile, quando siano state realizzate le opere e quale titolo edilizio sarebbe stato necessario.
Dal 2024 il quadro è cambiato profondamente con il Decreto Salva Casa, convertito nella Legge 24 luglio 2024 n. 105.
Oggi bisogna distinguere almeno tra:
- tolleranze costruttive ed esecutive ex art. 34-bis;
- casi particolari di varianti ante 1977 ex art. 34-ter;
- interventi soggetti a CILA tardiva ex art. 6-bis;
- accertamento di conformità ordinario ex art. 36;
- accertamento di conformità semplificato ex art. 36-bis;
- eventuali irregolarità strutturali;
- eventuali irregolarità paesaggistiche;
- opere realmente non sanabili.
Il Ministero delle Infrastrutture individua proprio in tolleranze, art. 34-ter e nuovo art. 36-bis alcune delle principali procedure introdotte o modificate dal Salva Casa per la regolarizzazione delle difformità edilizie.
Risposta breve: un abuso edilizio a Roma può essere sanato soltanto quando rientra in una procedura prevista dalla legge e possiede i relativi requisiti. Pagare una sanzione, da solo, non rende sanabile un’opera.
Come capire se un abuso edilizio a Roma è sanabile

Prima di parlare di CILA o SCIA conviene seguire questo ordine:
- ricostruire lo stato legittimo dell’immobile;
- confrontarlo con lo stato attuale;
- individuare le differenze;
- stabilire quando sono state realizzate;
- verificare se rientrano nelle tolleranze;
- individuare il titolo edilizio che sarebbe stato necessario;
- verificare art. 34-ter, art. 36 o art. 36-bis;
- controllare PRG, NTA e disciplina urbanistica di Roma;
- verificare eventuali vincoli;
- verificare eventuali aspetti strutturali;
- individuare la procedura corretta;
- calcolare sanzioni, diritti e oneri.
Questa sequenza è molto più importante del nome della pratica.
Differenza tra irregolarità, tolleranza e abuso edilizio

Non ogni differenza tra progetto e stato reale costituisce automaticamente un abuso da sanare.
L’art. 34-bis del D.P.R. 380/2001 stabilisce che determinate differenze entro specifici limiti non costituiscono violazioni edilizie.
Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il Salva Casa ha inoltre introdotto specifiche soglie di tolleranza differenziate in funzione della superficie utile dell’unità immobiliare.
Pertanto, davanti a:
- altezza leggermente differente;
- misure interne diverse;
- posizione di aperture;
- superficie;
- cubatura;
- distacchi;
- altre difformità esecutive;
la prima domanda non deve essere:
“Quanto costa sanarla?”
ma:
“È realmente un abuso oppure rientra nell’art. 34-bis?”
Questa verifica può evitare di presentare una pratica edilizia non necessaria.
Tabella rapida: quale procedura verificare
| Situazione riscontrata | Prima procedura da verificare |
|---|---|
| Differenza entro le tolleranze | Art. 34-bis |
| Variante eseguita durante lavori autorizzati con titolo ante 1977 | Art. 34-ter |
| Tramezzi/opere interne non strutturali senza CILA | CILA tardiva ex art. 6-bis |
| Opera soggetta a SCIA eseguita senza SCIA | Art. 36-bis / SCIA in sanatoria |
| Parziale difformità dal titolo | Art. 36-bis |
| Variazione essenziale | Art. 36-bis, nei casi previsti |
| Assenza o totale difformità dal Permesso di Costruire | Art. 36, se sussistono i requisiti |
| Difformità strutturale | Verifica edilizia + adempimenti strutturali |
| Immobile vincolato | Verifica edilizia + compatibilità/autorizzazione di settore |
| Opera priva dei requisiti di sanabilità | Ripristino/rimozione o altra procedura prevista dalla legge |
La classificazione definitiva va effettuata sul singolo immobile.
Cosa cambia con il Salva Casa per gli abusi edilizi
Il Salva Casa non è un condono edilizio.
Ha modificato diversi istituti del D.P.R. 380/2001, tra cui:
- stato legittimo;
- tolleranze costruttive;
- tolleranze esecutive;
- varianti storiche;
- cambi di destinazione d’uso;
- accertamento di conformità.
La modifica più rilevante per le sanatorie è l’introduzione dell’art. 36-bis.
Le linee guida del MIT distinguono espressamente il nuovo regime dalla tradizionale doppia conformità prevista dall’art. 36.
Art. 36 e art. 36-bis: la differenza decisiva
Art. 36: doppia conformità tradizionale
Per gli interventi rientranti nell’art. 36 continua a essere richiesta la cosiddetta doppia conformità piena.
L’opera deve risultare conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia:
- al momento in cui è stata realizzata;
- al momento della presentazione della domanda.
Se manca uno dei due requisiti, non si può utilizzare l’art. 36.
Art. 36-bis: conformità semplificata
Per le fattispecie indicate dal nuovo art. 36-bis il criterio cambia.
Rientrano, tra gli altri:
- parziali difformità dal Permesso di Costruire;
- parziali difformità dalla SCIA alternativa;
- variazioni essenziali;
- opere realizzate senza la SCIA prescritta;
- opere realizzate in difformità dalla SCIA.
L’intervento deve essere:
conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della sanatoria
e
conforme ai requisiti della disciplina edilizia vigente al momento della sua realizzazione.
La L.R. Lazio 15/2008 oggi recepisce espressamente questa distinzione.
In parole semplici
Con l’art. 36:
urbanistica ed edilizia ieri + urbanistica ed edilizia oggi.
Con l’art. 36-bis:
disciplina edilizia dell’epoca + disciplina urbanistica di oggi.
È una differenza tecnica, ma può cambiare completamente la possibilità di regolarizzare un immobile.
CILA in sanatoria: quando si usa davvero
Quella comunemente chiamata CILA in sanatoria è, più precisamente, una CILA tardiva ex art. 6-bis D.P.R. 380/2001.
Può riguardare opere che sarebbero state realizzabili mediante CILA ma sono state eseguite senza presentarla.
Esempi tipici, da verificare caso per caso:
- spostamento di tramezzi non portanti;
- diversa distribuzione degli ambienti;
- apertura o chiusura di porte interne;
- modifica di bagno o cucina;
- frazionamenti o accorpamenti rientranti nel regime CILA;
- altre opere di manutenzione straordinaria senza interessamento strutturale.
L’art. 6-bis specifica che il regime CILA riguarda interventi che non interessano le parti strutturali dell’edificio.
Quanto costa la sanzione CILA tardiva?
La sanzione nazionale prevista dall’art. 6-bis è:
€1.000 se l’intervento è già stato realizzato.
Se la comunicazione viene presentata spontaneamente mentre i lavori sono ancora in corso, la sanzione è ridotta di due terzi:
circa €333,33.
A questi importi vanno aggiunti:
- diritti comunali;
- eventuali altre prestazioni tecniche;
- onorario professionale;
- eventuale aggiornamento catastale.
SCIA in sanatoria a Roma
La SCIA in sanatoria può entrare in gioco quando le opere appartengono a categorie edilizie soggette a SCIA e ricorrono i presupposti previsti dall’art. 36-bis e dalla normativa regionale.
Possono essere interessati, a seconda del caso:
- elementi strutturali;
- determinate modifiche di prospetto;
- interventi di ristrutturazione edilizia;
- parziali difformità;
- opere realizzate in assenza o difformità dalla SCIA;
- variazioni essenziali.
Non esiste però una regola del tipo:
“opera interna = CILA; opera esterna = SCIA”.
La classificazione dipende dalle caratteristiche reali dell’intervento.
Quanto costa una SCIA in sanatoria a Roma?
Roma Capitale indica attualmente per SCIA art. 22, SCIA in accertamento di conformità e CILA i seguenti diritti:
| Superficie lorda | Diritti comunali |
| fino a 200 m² | €291,24 |
| fino a 500 m² | €349,24 |
| fino a 1.000 m² | €697,24 |
| oltre 1.000 m² | €1.045,24 |
Gli importi derivano dal tariffario richiamato da Roma Capitale e devono sempre essere ricontrollati prima del deposito.
A questi diritti va aggiunta la relativa oblazione/sanzione.
Per determinate fattispecie ricadenti nell’art. 22 della L.R. Lazio 15/2008, collegate all’assenza o difformità dalla SCIA, la sanzione è determinata sulla base dell’aumento del valore venale entro l’intervallo:
€1.032 – €10.328.
Quando sussistono anche le condizioni di piena conformità indicate dalla legge, l’intervallo è ridotto a:
€516 – €5.164.
Per altre fattispecie il calcolo viene invece collegato al contributo di costruzione.
Quindi non esiste una sanzione unica valida per qualsiasi SCIA in sanatoria.
Permesso di Costruire in sanatoria
Gli interventi più rilevanti possono richiedere un Permesso di Costruire in sanatoria.
Ma anche qui bisogna distinguere.
Permesso ex art. 36
Riguarda le fattispecie soggette alla doppia conformità tradizionale.
Nel Lazio l’oblazione è, nelle ipotesi disciplinate, pari al doppio del contributo di costruzione.
Permesso ex art. 36-bis
Per le fattispecie della conformità semplificata il sistema sanzionatorio è differente e può prevedere, a seconda del caso, il doppio del contributo di costruzione aumentato del 20%, con le riduzioni previste quando ricorre anche la piena conformità.
Anche per questo motivo non è possibile calcolare seriamente una sanatoria senza prima classificare l’abuso.
Varianti ante 1977: il nuovo art. 34-ter
Questo è uno dei punti meno conosciuti ma più interessanti del Salva Casa.
L’art. 34-ter riguarda determinati interventi realizzati come varianti in corso d’opera che costituiscono parziale difformità rispetto a un titolo rilasciato prima dell’entrata in vigore della Legge 10/1977.
Se non rientrano nelle tolleranze dell’art. 34-bis, tali interventi possono, quando ricorrono i presupposti, essere regolarizzati mediante la specifica procedura prevista dall’articolo.
L’epoca della variante deve essere dimostrata mediante la documentazione prevista dall’art. 9-bis.
Quando questa prova documentale non è disponibile, la legge prevede, nelle condizioni stabilite, che il tecnico possa attestare la data sotto la propria responsabilità.
Per molti fabbricati romani costruiti o modificati nel dopoguerra questa verifica può essere particolarmente rilevante.
Abuso edilizio ante 1967: è automaticamente regolare?
No.
È uno dei miti più diffusi.
La Legge 765/1967 ha esteso dal 1° settembre 1967 l’obbligo della licenza edilizia all’intero territorio comunale.
Questo non significa però che tutto ciò che è stato costruito prima di quella data sia automaticamente legittimo.
Bisogna verificare:
- dove si trovava l’immobile;
- quale disciplina era vigente all’epoca;
- se nella specifica zona era già richiesto un titolo;
- quali titoli erano stati eventualmente rilasciati;
- quali trasformazioni sono intervenute successivamente.
Per gli immobili realizzati in un periodo nel quale non era obbligatorio acquisire un titolo edilizio, l’art. 9-bis consente di ricostruire lo stato legittimo attraverso documentazione probante, come informazioni catastali di primo impianto, fotografie, cartografie, documenti d’archivio e altri atti di provenienza dimostrabile.
Quindi casa ante 1967 significa casa regolare?
No.
Immobile ante 1967 significa soltanto che occorre effettuare una ricostruzione storico-urbanistica più accurata.
Se stai per acquistare una casa ante 67 leggi il nostro approfondimento.
Stato legittimo: il primo documento da ricostruire
Prima di sanare qualsiasi abuso bisogna individuare lo stato legittimo dell’immobile.
Il tecnico deve confrontare, quando disponibili:
- licenza edilizia;
- concessione edilizia;
- Permesso di Costruire;
- DIA;
- SCIA;
- CILA;
- varianti;
- condoni;
- precedenti sanatorie;
- elaborati grafici;
- documentazione storica.
Il Salva Casa ha modificato anche l’art. 9-bis, semplificando in determinate situazioni la ricostruzione dello stato legittimo. Le linee guida MIT dedicano una sezione specifica proprio a questo tema.
La planimetria catastale dimostra la regolarità urbanistica?
No.
Una planimetria catastale conforme allo stato reale non dimostra automaticamente che le opere siano state autorizzate dal punto di vista edilizio.
Catasto e urbanistica devono essere verificati separatamente.
Esempi pratici di abusi edilizi a Roma
Caso 1 – Tramezzo spostato
Lo stato reale presenta un tramezzo non strutturale in posizione diversa rispetto all’ultimo titolo.
Prima di presentare una CILA tardiva bisogna verificare:
- stato legittimo;
- epoca dell’intervento;
- eventuali tolleranze;
- disciplina applicabile.
Se l’intervento rientrava effettivamente nell’art. 6-bis può essere valutata la CILA tardiva.
Caso 2 – Apertura su parete portante
È stato aperto un varco su un muro portante senza la corretta pratica.
Occorre verificare almeno due profili:
- urbanistico-edilizio;
- strutturale/sismico.
Non è sufficiente presentare una semplice CILA.
Caso 3 – Finestra diversa dal progetto
Una finestra è stata spostata, ampliata o eliminata.
Bisogna verificare:
- epoca della modifica;
- prospetto;
- titolo originario;
- eventuali vincoli;
- Carta per la Qualità;
- distanze;
- disciplina urbanistica;
- eventuale rilevanza strutturale.
Solo dopo si può individuare la procedura.
Caso 4 – Veranda chiusa
La chiusura di un balcone con infissi e opere stabili può produrre effetti su:
- superficie;
- volume;
- sagoma;
- prospetto;
- carico urbanistico.
Non è corretto affermare che una veranda sia sempre sanabile o sempre insanabile.
Deve essere classificata tecnicamente.
Caso 5 – Tettoia
Anche la parola “tettoia” non identifica da sola il regime edilizio.
Vanno considerate:
- dimensioni;
- struttura;
- stabilità;
- collegamento al fabbricato;
- superficie interessata;
- eventuali volumi;
- vincoli;
- disciplina urbanistica.
Caso 6 – Ampliamento con nuova stanza
La creazione di nuova superficie o volume è una situazione decisamente più delicata.
Deve essere verificata la conformità urbanistica e individuato il regime sanzionatorio applicabile.
Il Salva Casa non rende automaticamente sanabile un ampliamento abusivo.
Leggi anche il nostro articolo su abuso edilizio commesso dal precedente proprietario
Abuso strutturale: cosa cambia
Quando vengono interessate strutture portanti, la verifica urbanistica non è sufficiente.
La L.R. Lazio 15/2008 prevede specifici adempimenti per gli interventi ricadenti nelle fattispecie dell’art. 36-bis nelle zone sismiche interessate.
Il tecnico deve verificare il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione e acquisire gli eventuali atti previsti dalla normativa sismica regionale.
A Roma una sanatoria strutturale deve quindi coordinare:
profilo edilizio + profilo sismico/strutturale.
Abuso su immobile vincolato
La presenza di un vincolo non significa automaticamente che ogni opera sia insanabile.
Significa però che la verifica diventa più complessa.
Possono rilevare:
- vincolo paesaggistico;
- vincolo culturale;
- vincolo archeologico;
- Carta per la Qualità;
- altre forme di tutela.
Per gli interventi ricadenti nell’art. 36-bis esiste anche una specifica disciplina relativa alla compatibilità paesaggistica.
Prima di presentare la sanatoria devono quindi essere individuati tutti gli atti di assenso necessari.
Come si presenta una sanatoria edilizia a Roma
Roma Capitale gestisce oggi CILA e SCIA attraverso il SUET – Sportello Unico per l’Edilizia Telematico.
Le CILA sono telematiche dal 2016 e dal 1° aprile 2022 anche le SCIA ex art. 22 e le domande di Permesso di Costruire sono gestite attraverso SUET.
La stessa pagina ufficiale di Roma Capitale relativa alla regolarizzazione indica che le istanze di accertamento di conformità ai sensi degli artt. 36 e 36-bis devono essere trasmesse tramite la piattaforma SUET.
Documenti normalmente necessari
In funzione del caso possono essere richiesti:
- titolo di proprietà o titolo di legittimazione;
- incarico professionale;
- titoli edilizi precedenti;
- accesso agli atti;
- rilievo metrico;
- documentazione fotografica;
- stato legittimo;
- stato attuale;
- elaborato comparativo;
- relazione tecnica asseverata;
- prova dell’epoca delle opere;
- calcolo delle sanzioni;
- pagamento dei diritti;
- documentazione strutturale;
- eventuali autorizzazioni;
- eventuale documentazione paesaggistica.
Scopri di più sul sopralluogo dei vigili urbani per accertamento abuso edilizio
Quanto tempo serve per sanare un abuso edilizio a Roma?
Non esiste un unico termine.
CILA tardiva
È una comunicazione e non un Permesso di Costruire da attendere.
Il deposito non deve però essere confuso con una certificazione assoluta dell’intera storia urbanistica dell’immobile.
SCIA in sanatoria
La normativa regionale rinvia al termine dell’art. 19, comma 6-bis, della Legge 241/1990.
Per le SCIA edilizie questo termine è 30 giorni.
Permesso di Costruire in sanatoria – art. 36
Il Comune si pronuncia entro 60 giorni.
Decorso il termine senza provvedimento, la domanda si intende rifiutata.
Permesso di Costruire – art. 36-bis
Il termine è invece 45 giorni.
Decorso il termine nelle condizioni previste dalla norma, la domanda si intende accolta.
Quindi non è corretto affermare genericamente:
“una sanatoria a Roma dura 60 giorni e vale sempre il silenzio-diniego”.
Fiscalizzazione dell’abuso: posso pagare invece di demolire?
Non sempre.
Il D.P.R. 380/2001 contempla specifiche situazioni nelle quali, quando la demolizione della parte difforme non può avvenire senza pregiudicare quella legittimamente realizzata, può essere applicata una sanzione pecuniaria sostitutiva.
L’art. 34 disciplina, ad esempio, le parziali difformità dal Permesso di Costruire e prevede specifiche condizioni per l’applicazione della sanzione in luogo della demolizione.
Questo istituto non deve però essere interpretato come:
“basta pagare e qualsiasi abuso diventa regolare”.
Fiscalizzazione e accertamento di conformità sono istituti differenti.
Sanatoria e condono edilizio: non sono la stessa cosa
Sanatoria
È uno strumento ordinario previsto dalla normativa edilizia.
Richiede il rispetto dei requisiti stabiliti dalla specifica procedura.
Condono
È invece una misura straordinaria introdotta da specifiche leggi.
I principali condoni nazionali sono stati quelli del:
- 1985;
- 1994;
- 2003
In questo anno non è stato aperto un nuovo condono edilizio.
Roma Capitale ha però approvato nell’aprile 2026 una nuova procedura semplificata finalizzata ad accelerare la definizione di istanze di condono già pendenti. Non si tratta quindi dell’apertura di nuove domande di condono.
Questa distinzione è importante soprattutto per chi ha un vecchio fascicolo di condono ancora non definito.
Abuso edilizio scoperto dopo l’acquisto
Può accadere che una difformità venga scoperta anni dopo l’acquisto oppure che sia stata materialmente realizzata dal precedente proprietario.
Dal punto di vista tecnico la prima domanda rimane comunque:
l’opera è sanabile oggi secondo la procedura applicabile?
Devono quindi essere ricostruiti:
- titoli edilizi;
- epoca dell’intervento;
- provenienza;
- stato legittimo;
- regime applicabile.
Le eventuali responsabilità tra venditore e acquirente costituiscono invece un profilo giuridico distinto dalla verifica urbanistica.
Posso vendere una casa con un abuso edilizio?
La presenza di una difformità non deve essere trattata con affermazioni automatiche del tipo:
“con un abuso il rogito è sempre impossibile”.
La commerciabilità e la validità dell’atto dipendono dalla specifica situazione documentale e giuridica.
Dal punto di vista pratico, tuttavia, una difformità può creare problemi durante:
- due diligence;
- trattativa;
- richiesta di mutuo;
- perizia bancaria;
- predisposizione della documentazione;
- dichiarazioni contrattuali.
Per questo è preferibile verificare la situazione urbanistica prima di arrivare alla data del rogito.
Quanto costa complessivamente sanare un abuso a Roma?

Il costo finale può comprendere:
- diritti comunali;
- sanzione o oblazione;
- eventuale contributo di costruzione;
- eventuali oneri;
- accesso agli atti;
- rilievo;
- pratica edilizia;
- eventuale verifica strutturale;
- eventuale procedimento paesaggistico;
- aggiornamento catastale;
- compenso professionale.
Per questo non esiste una risposta seria del tipo:
“sanare un abuso costa sempre 1.000 euro”.
Quel valore corrisponde alla specifica sanzione prevista per la mancata CILA, non al costo universale di una sanatoria.
Leggi quanto costa una pratica edilizia a sanatoria e quanto costa una pratica edilizia per farti un’idea del prezzo.
Procedura consigliata per sanare un abuso edilizio a Roma
L’iter tecnico corretto è normalmente questo:
1. Sopralluogo
Rilievo completo dello stato reale dell’immobile.
2. Accesso agli atti
Recupero delle pratiche urbanistiche disponibili presso Roma Capitale.
3. Ricostruzione dello stato legittimo
Individuazione dello stato autorizzato dell’immobile.
4. Confronto grafico
Confronto tra stato legittimo e stato attuale.
5. Verifica delle tolleranze
Controllo dell’art. 34-bis prima di classificare la differenza come abuso.
6. Datazione dell’intervento
Individuazione dell’epoca delle opere.
7. Verifica art. 34-ter
Particolarmente importante per determinate varianti relative a titoli antecedenti alla Legge 10/1977.
8. Classificazione urbanistico-edilizia
Individuazione della categoria dell’intervento.
9. Verifica art. 36 o art. 36-bis
Determinazione del regime di conformità applicabile.
10. Verifica urbanistica Roma
Controllo di PRG, NTA, destinazione d’uso e disciplina del tessuto.
11. Controllo dei vincoli
Carta per la Qualità, vincoli paesaggistici, culturali e altre tutele.
12. Verifica strutturale
Quando le opere interessano elementi portanti.
13. Calcolo dei costi
Diritti, sanzioni, contributi e eventuali oneri.
14. Presentazione tramite SUET
Deposito della procedura corretta.
15. Aggiornamento catastale
Solo quando necessario e dopo aver correttamente gestito il profilo urbanistico.
FAQ – Sanare un abuso edilizio a Roma
Tutti gli abusi edilizi possono essere sanati?
No. Devono possedere i requisiti stabiliti dalla specifica procedura prevista dalla normativa.
Il Salva Casa permette di sanare qualsiasi abuso?
No. Non è un condono edilizio generalizzato.
Serve ancora la doppia conformità?
Sì per le fattispecie dell’art. 36. Per quelle dell’art. 36-bis si applica invece il sistema della conformità semplificata.
Un tramezzo spostato è sempre un abuso?
Non necessariamente. Prima devono essere verificati titolo precedente, stato legittimo, epoca dell’intervento e tolleranze.
Quanto costa una CILA in sanatoria?
La sanzione prevista dall’art. 6-bis è €1.000 per interventi già realizzati, ridotta di due terzi quando la comunicazione viene presentata spontaneamente durante l’esecuzione.
Quanto costa una SCIA in sanatoria?
Dipende dalla fattispecie. Nel Lazio alcune sanzioni sono comprese tra €1.032 e €10.328, con fascia ridotta da €516 a €5.164 nelle condizioni previste dalla normativa.
Una casa ante 1967 è automaticamente regolare?
No. Deve essere verificata la disciplina applicabile all’epoca e ricostruito lo stato legittimo.
Cos’è l’art. 34-ter?
È la disposizione introdotta dal Salva Casa relativa, tra l’altro, a determinate varianti in corso d’opera che costituiscono parziale difformità rispetto a titoli rilasciati prima della Legge 10/1977.
La planimetria catastale può sanare un abuso?
No. L’aggiornamento catastale non sostituisce il titolo urbanistico-edilizio.
Posso sanare una veranda?
Dipende da dimensioni, caratteristiche, volume/superficie creati, disciplina urbanistica, vincoli, titolo originario ed epoca della realizzazione.
Posso sanare una tettoia?
Anche in questo caso non esiste una risposta universale. Bisogna classificare tecnicamente l’opera.
Quanto tempo occorre?
Dipende dal procedimento: CILA, SCIA, Permesso di Costruire ex art. 36 e Permesso ex art. 36-bis seguono regimi e termini differenti.
Oggi c’è un nuovo condono edilizio a Roma?
No. Roma Capitale ha semplificato oggi la definizione di alcune vecchie istanze pendenti, ma non è stata aperta una nuova finestra di condono.
Conclusioni
Sanare un abuso edilizio a Roma oggi richiede oggi un’analisi più articolata rispetto al passato.
Non è più corretto ridurre tutto alla vecchia formula:
“CILA per i piccoli abusi, SCIA per quelli grandi e doppia conformità per tutti”.
Il quadro attuale distingue infatti:
- stato legittimo ex art. 9-bis;
- CILA tardiva ex art. 6-bis;
- tolleranze ex art. 34-bis;
- varianti storiche ex art. 34-ter;
- accertamento ordinario ex art. 36;
- accertamento semplificato ex art. 36-bis;
- disciplina strutturale;
- vincoli e compatibilità paesaggistica;
- normativa urbanistica specifica di Roma.
Il primo passo non è presentare una pratica. È capire esattamente quale irregolarità esiste e se la legge consente di regolarizzarla.
Solo dopo questa verifica è possibile scegliere tra CILA tardiva, SCIA, Permesso di Costruire in sanatoria, altra procedura prevista dalla normativa oppure ripristino dello stato legittimo.
Scritto da: Luigi Cireddu
Geometra a Roma · Iscritto al Collegio dei Geometri di Roma n. 10447
Mi occupo di pratiche edilizie, catasto, urbanistica e sicurezza nei cantieri. Condivido guide operative e soluzioni pratiche per aiutare privati e professionisti a gestire le pratiche in modo chiaro e senza perdite di tempo.