SCIA edilizia Roma, Titolo abitativo edilizio, Manutenzione ordinaria Roma, Manutenzione straordinaria Roma
Che cosa e’ la SCIA edilizia Roma?
Indice

La scia edilizia a Roma è stata introdotta dalla Legge 78/10 art. n. 49 convertita in legge al n. 122 in data 30/07/2010 in sostituisce della D.I.A. per tutti gli interventi edilizi di cui all’art. 22, c. 1 e c. 2, del T.U. D.P.R. 380/2001.
La scia è un titolo abilitativo edilizio, che si forma solo se sussistono tutte le condizioni e i requisiti previsti dalla normativa vigente. Consente al cittadino di eseguire lavori edilizi di entità contenuta, è possibile iniziare i lavori subito dopo aver presentato la segnalazione presso l’amministrazione comunale.
Il privato cittadino, con il giusto supporto del tecnico di fiducia, ad esempio Ingegnere, Architetto o Geometra, prima di presentare la sc deve accertarsi di possedere tutta la documentazione necessaria per la realizzazione dell’intervento. L’esistenza di tali presupposti e tali requisiti viene autocertificata all’atto della presentazione.
Quali opere posso eseguire con la SCIA edilizia Roma?
Sono compresi tutti gli interventi esclusi dall’attività di edilizia libera e non rientranti nel permesso di costruire. E’ importante che gli interventi siano conformi agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi vigenti, e che non riguardino aumenti dei parametri urbanistici e delle volumetrie, che non modifichino la destinazione d’uso e la categoria edilizia e che non alterino la sagoma dell’edificio;
Nella scia edilizia rientrano dunque:
- Ristrutturazione appartamento o Restauro e risanamento conservativo
- i mutamenti di destinazione d’uso “funzionale”
- manutenzione straordinaria che riguardi parti strutturali dell’edificio
- i singoli interventi “strutturali” non costituenti un “insieme sistematico di opere”
- semplici modifiche prospettiche (ad esempio apertura o chiusura di una o più finestre)
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Opere rientranti in manutenzione ordinaria a Roma
- Sostituzione e tinteggiatura, intonaci e rivestimenti;
- pulitura delle facciate;
- Lavori interni senza spostamento di tramezzature o parti strutturali leggi per maggiori info CIL
Gli interventi di manutenzione ordinaria non necessitano di strumenti urabanistici attuativi e non attuativi quali CILA, SCIA e DIA. Per buona norma sarebbe consigliato comunicare al Comune o al Municipio la data di inizio dei lavori.
Lavori rientranti in manutenzione straordinaria a Roma
Sono interventi di manutenzione straordinaria le opere che sono necessarie per mantenere in buono stato l’intero edificio e, quindi, sono quelle che servono a sostituire o modificare parti anche strutturali dell’edificio.
Il permesso CILA
La cila è stata introdotta nel 2010 per semplificare i permessi in edilizia privata. Il nome è la sintesi di comunicazione inizio lavori asseverata. La pratica cila viene utilizzata per presentare o meglio comunicare i lavori di ristrutturazione all’interno di un appartamento, casa o negozio. Infatti con questa comunicazione è possibile autorizzare solamente i lavori interni che non riguardino le parti strutturali e la modifica della sagoma dell’edificio esistente. Una volta presentata all’ufficio tecnico del comune si possono subito iniziare i lavori. Da qualche anno con la cila sono autorizzabili anche la pratica di frazionamento e la pratica di fusione di una o più unità immobiliari.
Il titolo autorizzativo SCIA
La scia è la segnalazione certificata inizio attività, è stata introdotta per snellire le attività burocratiche connesse alle autorizzazioni edili. Con la pratica scia si possono autorizzare i lavori di manutenzione straordinaria anche su parti strutturali e quelli che modificano anche i prospetti di un’abitazione (es. apertura di una finestra o sua modifica). L’unica cosa che non differenzia la scia dalla cila è che per entrambi non ci sono tempi di attesa per iniziare i lavori dopo il protocollo al comune e per entrambe serve un tecnico abilitato geometra, architetto o ingegnere per la loro presentazione.
La CILA e la SCIA quali sono le differenze
In sintesi possiamo dire che la scia e la cila si differenziano per il tipo di opere che devo essere autorizzate. Dunque la scia per parti strutturali e prospetti, o comunque per i lavori che portino ad un edificio sostanzialmente differente. La cila solo ed esclusivamente per le opere interne che non riguardano parti strutturali, che possono anche portare ad un aumento dei vani e una diversa distribuzione degli spazi interni.
Dove bisogna presentare la SCIA edilizia Roma?
la scia edilizia a Roma si presenta all’Ufficio Tecnico del Municipio di competenza o allo sportello unico per l’edilizia di Roma a firma di un Tecnico Abilitato alla progettazione (Ingegnere, Architetto, Geometra o Perito). Deve contenere un elaborato grafico rappresentante lo stato di fatto e la situazione futura, una relazione tecnica in cui si descrivono nel dettaglio le opere da compiersi e i riferimenti normativi, nazionali e locali, che interessano il provvedimento nonchè la certificazione del fatto che il progettista si assume la responsabilità che le opere siano in conformità degli strumenti urbanistici vigenti al tempo dei lavori. Una volta presentata, la S.C.I.A. si ritiene approvata, come detto e si puo’ dare inizio alle opere edilizie.
Cosa devo presentare in allegato alla scia Roma ?
1) Modulo scia ediliza roma in duplice copia, compilato dal proprietario o avente titolo e dagli eventuali contitolari e asseverata da un tecnico abilitato;
2) asseverazione, ai sensi dell’art. 6 c. 4 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente e asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo;
3) relazione tecnica provvista di data certa a firma di un tecnico abilitato;
4) elaborato grafico costituito da stato di fatto e di progetto e stato comparativo, a firma di tecnico abilitato;
5) Documento Unico di regolarità Contributiva (D.U.R.C.) delle imprese esecutrici dei lavori;
6) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la titolarità alla presentazione della comunicazione;
7) copia fotostatica fronte-retro del documento di identità in corso di validità del richiedente dell’autorizzazione.
8) estratto di mappa catastale rilasciato dall’Agenzia del Territorio; 9) planimetria catastale dell’ immobile in oggetto;
10) pareri, autorizzazioni, atti di assenso, eventualmente previsti da normative di settore (es. Autorizzazione Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio, ecc.).
Quanto costa la scia a Roma e tempi?

La scia edilizia permette di iniziare i lavori subito dopo la presentazione senza dover più attendere i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti. Il costo nel Comune di Roma €. 251,24 (€. 126,24 per le Varianti in Corso d’ opera non essenziali ad istanze già presentate) di diritti di segreteria da pagare all’Ufficio Cassa – previo ritiro della reversale compilata a cura dell’Ufficio Tecnico.
Le sanzioni per scia in sanatoria
In caso di lavori, assoggettabili a scia, iniziati o già terminati, in assenza di denuncia, si può legittimare l’intervento edilizio presentando una scia in sanatoria soggetta ad una sanzione variabile a seconda della categoria di appartenenza dell’intervento e comunque in misura non inferiore ad Euro 1000,00.
Metodo di pagamento
Il pagamento può essere effettuato in contanti o con Assegno Circolare intestato a “TESORERIA ROMA CAPITALE”. Per i pagamenti di entità superiore a €. 5.000,00, ai fini di adempiere al D.Lgs n. 231 del 21/11/2007, l’ utente dove compilare un questionario in triplice copia da consegnare alla cassa, unitamente ai documenti validi richiesti ai sensi dell’ art. 2 della normativa antiriciclaggio.
Storia legislativa della scia edilizia a Roma dalla DIA al modulo unificato della scia
In attuazione delle deleghe conferite al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, la Legge 7 agosto 2015 n. 124 (c.d. legge Madia), ha previsto l’adozione di uno o più decreti legislativi atti ad individuare i procedimenti di tipo comunicativo, segnalativo, nonché autorizzativo con provvedimento espresso.
Primo decreto scia edilizia
Il primo decreto legislativo è stato emanato il 30 giugno 2016 n. 126 (c.d. Decreto SCIA 1), che ha introdotto all’interno della L.n. 241/1990, l’art. 19-bis “Concentrazione dei regimi amministrativi”, inerente il procedimento della SCIA, che prevede al:
- comma 2 la SCIA unica, attivabile dall’interessato qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA, siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche. In tal caso l’interessato presenta un’unica SCIA all’Ufficio procedente, che a sua volta la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza;
- comma 3 la SCIA condizionata, che può essere attivata dall’interessato qualora l’attività oggetto di SCIA sia condizionata all’acquisizione di autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati. In tal caso, l’interessato presenta la SCIA all’Ufficio procedente che entro 5 giorni convoca la conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della Legge n. 241/1990.
Secondo decreto scia
Il secondo decreto legislativo è stato emanato il 20 novembre 2016 n. 222 (c.d. Decreto SCIA 2) che ha, tra l’altro:
- abolito la CIL, confluita nell’attività edilizia libera (AEL) di cui all’art. 6 del D.P.R. 380/2001, che prevede al comma 1 lett. e-bis) la comunicazione di avvio lavori, solo per le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee da rimuovere al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
- abolito la denuncia di inizio attività in alternativa al permesso di costruire (DIA), confluita nella Segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire (art. 23 d.P.R. 380/2001);
- introdotto la Segnalazione certificata di agibilità, in luogo del certificato di agibilità e dell’attestazione di agibilità (art. 24 d.P.R. 380/2001);
Il modulo unificato per la scia edilizia da cosa è composto
Per quanto attiene la modulistica unificata e standardizzata a livello nazionale, si rappresenta che la stessa è il risultato di quanto previsto dall’art. 2 comma 1 del D.lgs. 222/2016 che testualmente recita:
“Le amministrazioni statali… adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da allegare…”.
Per le procedure edilizie inerenti opere eseguite in assenza di SCIA ovvero in assenza di SCIA in alternativa al permesso di costruire, la richiamata modulistica prevede rispettivamente la compilazione:
- del quadro c) Qualificazione dell’intervento
- del quadro f) Regolarità urbanistica e precedenti edilizi
- Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere punto
- Quadri informativi aggiuntivi della relazione tecnica asseverata;
- del quadro f) Regolarità urbanistica e precedenti edilizi
- Quadri informativi aggiuntivi punto 16.6 della relazione tecnica asseverata