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SCIA edilizia Roma, Titolo abitativo edilizio, Manutenzione ordinaria Roma, Manutenzione straordinaria Roma

L’evoluzione della normativa edilizia a Roma è stata segnata dalla Legge 78/10, articolo n. 49, convertita nella legge n. 122 il 30/07/2010, che ha introdotto la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in sostituzione della Denuncia di Inizio Attività (DIA) per una vasta gamma di interventi edilizi. La SCIA è un titolo abilitativo che permette ai cittadini di avviare lavori edilizi di modesta entità immediatamente dopo averla presentata all’amministrazione comunale, previo assolvimento di tutti i requisiti normativi.

Questo articolo fornisce un’approfondita panoramica sulla SCIA edilizia a Roma, includendo informazioni sulle tipologie di interventi coperti dalla SCIA, le differenze tra SCIA e CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata), i documenti richiesti per la presentazione, i costi associati, le sanzioni per la mancata denuncia, e la storia legislativa che ha portato all’introduzione della SCIA. La legge Madia e i decreti legislativi successivi hanno svolto un ruolo significativo nel razionalizzare e semplificare i procedimenti edilizi, riducendo la burocrazia e promuovendo l’efficienza nell’approvazione delle pratiche edilizie a Roma.

Che cosa e’ la SCIA edilizia Roma?

scia edilizia roma
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La scia edilizia a Roma è stata introdotta dalla Legge 78/10 art. n. 49 convertita in legge al n. 122 in data 30/07/2010 in sostituisce della D.I.A. per tutti gli interventi edilizi di cui all’art. 22, c. 1 e c. 2, del T.U. D.P.R. 380/2001.

La scia è un titolo abilitativo edilizio, che si forma solo se sussistono tutte le condizioni e i requisiti previsti dalla normativa vigente. Consente al cittadino di eseguire lavori edilizi di entità contenuta, è possibile iniziare i lavori subito dopo aver presentato la segnalazione presso l’amministrazione comunale.

Il privato cittadino, con il giusto supporto del tecnico di fiducia, ad esempio Ingegnere, Architetto o Geometra, prima di presentare la sc deve accertarsi di possedere tutta la documentazione necessaria per la realizzazione dell’intervento. L’esistenza di tali presupposti e tali requisiti viene autocertificata all’atto della presentazione.

Quali opere posso eseguire con la SCIA edilizia Roma?

Sono compresi tutti gli interventi esclusi dall’attività di edilizia libera e non rientranti nel permesso di costruire. E’ importante che gli interventi siano conformi agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi vigenti, e che non riguardino aumenti dei parametri urbanistici e delle volumetrie, che non modifichino la destinazione d’uso e la categoria edilizia e che non alterino la sagoma dell’edificio;

Nella scia edilizia rientrano dunque:

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  1. Ristrutturazione appartamento o Restauro e risanamento conservativo
  2. i mutamenti di destinazione d’uso “funzionale”
  3. manutenzione straordinaria che riguardi parti strutturali dell’edificio
  4. i singoli interventi “strutturali” non costituenti un “insieme sistematico di opere”
  5. semplici modifiche prospettiche (ad esempio apertura o chiusura di una o più finestre)

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Opere rientranti in manutenzione ordinaria a Roma

  • Sostituzione e tinteggiatura, intonaci e rivestimenti;
  • pulitura delle facciate;
  • Lavori interni senza spostamento di tramezzature o parti strutturali leggi per maggiori info CIL

Gli interventi di manutenzione ordinaria non necessitano di strumenti urbanistici attuativi e non attuativi quali CILA, SCIA e DIA. Per buona norma sarebbe consigliato comunicare al Comune o al Municipio la data di inizio dei lavori.

Lavori rientranti in manutenzione straordinaria a Roma

Sono interventi di manutenzione straordinaria le opere che sono necessarie per mantenere in buono stato l’intero edificio e, quindi, sono quelle che servono a sostituire o modificare parti anche strutturali dell’edificio.

La comunicazione CILA

La cila è stata introdotta nel 2010 per semplificare i permessi in edilizia privata. Il nome è la sintesi di comunicazione inizio lavori asseverata. La pratica cila viene utilizzata per presentare o meglio comunicare i lavori di ristrutturazione all’interno di un appartamento, casa o negozio. Infatti con questa comunicazione è possibile autorizzare solamente i lavori interni che non riguardino le parti strutturali e la modifica della sagoma dell’edificio esistente. Una volta presentata all’ufficio tecnico del comune si possono subito iniziare i lavori. Da qualche anno con la cila sono autorizzabili anche la pratica di frazionamento e la pratica di fusione di una o più unità immobiliari.

Il titolo autorizzativo SCIA

La scia è la segnalazione certificata inizio attività, è stata introdotta per snellire le attività burocratiche connesse alle autorizzazioni edili. Con la pratica scia si possono autorizzare i lavori di manutenzione straordinaria anche su parti strutturali e quelli che modificano anche i prospetti di un’abitazione (es. apertura di una finestra o sua modifica). L’unica cosa che non differenzia la scia dalla cila è che per entrambi non ci sono tempi di attesa per iniziare i lavori dopo il protocollo al comune e per entrambe serve un tecnico abilitato geometra, architetto o ingegnere per la loro presentazione.

La CILA e la SCIA quali sono le differenze

In sintesi possiamo dire che la scia e la cila si differenziano per il tipo di opere che devo essere autorizzate. Dunque la scia per parti strutturali e prospetti, o comunque per i lavori che portino ad un edificio sostanzialmente differente. La cila solo ed esclusivamente per le opere interne che non riguardano parti strutturali, che possono anche portare ad un aumento dei vani e una diversa distribuzione degli spazi interni.

Dove bisogna presentare la SCIA edilizia Roma?

la scia edilizia a Roma si presenta all’Ufficio Tecnico del Municipio di competenza tramite lo sportello unico per l’edilizia di Roma (SUET) a firma di un Tecnico Abilitato alla progettazione (Ingegnere, Architetto, Geometra o Perito). Deve contenere un elaborato  grafico rappresentante lo stato di fatto e la situazione futura, una relazione tecnica in cui si descrivono nel dettaglio le opere da compiersi e i riferimenti normativi, nazionali e locali, che interessano il provvedimento nonché la certificazione del fatto che il progettista si assume la responsabilità che le opere siano in conformità degli strumenti urbanistici vigenti al tempo dei lavori. Una volta presentata, la S.C.I.A. si ritiene approvata, come detto e si puo’ dare inizio alle opere edilizie.

Cosa devo presentare in allegato alla scia Roma ?

  1. Compilazione online tramite SUET della scia edilizia Roma, con capofila il proprietario o avente titolo e dagli eventuali contitolari e asseverata da un tecnico abilitato;
  2. asseverazione, ai sensi dell’art. 6 c. 4 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente e asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo;
  3.  relazione tecnica provvista di data certa a firma  elettronica di un tecnico abilitato;
  4.  elaborato grafico costituito da stato di fatto e di progetto e stato comparativo, a firma di tecnico abilitato;
  5.  Documento Unico di regolarità Contributiva (D.U.R.C.) delle imprese esecutrici dei lavori;
  6.  copia fotostatica fronte-retro del documento di identità in corso di validità del richiedente dell’autorizzazione.
  7.  estratto di mappa catastale rilasciato dall’Agenzia del Territorio;
  8.  planimetria catastale dell’ immobile in oggetto;
  9.  pareri, autorizzazioni, atti di assenso, eventualmente previsti da normative di settore (es. Autorizzazione Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio, ecc.).

Quanto costa la scia a Roma e tempi?

quanto costa la scia a roma
Quanto costa la scia edilizia a Roma

Se sei interessato a ottenere una SCIA edilizia a Roma, potresti essere curioso di sapere quanto costa e quali sono i tempi di approvazione. La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) consente di avviare i lavori immediatamente dopo la presentazione, evitando lunghe attese per verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti.

Costo della SCIA edilizia a Roma

Il costo della SCIA nel Comune di Roma è di €291,24, salvo varianti in corso d’opera non essenziali a istanze già presentate, che comportano un costo di €126,24 per diritti di segreteria. Questo importo è da versare all’Ufficio Cassa previa presentazione della reversale compilata dall’Ufficio Tecnico.

Sanatorie per SCIA in Ritardo

Se i lavori sono già stati avviati o completati senza la previa denuncia, è possibile regolarizzare la situazione presentando una SCIA in sanatoria. Le sanzioni variano a seconda della categoria dell’intervento, ma partono da €1000,00.

Metodi di Pagamento

Il pagamento può essere effettuato in contanti o tramite Assegno Circolare intestato a “TESORERIA ROMA CAPITALE”. Per importi superiori a €5000,00, è necessario compilare un questionario in triplice copia per adempiere ai requisiti del D.Lgs n. 231 del 21/11/2007, da consegnare alla cassa insieme ai documenti richiesti ai sensi dell’art. 2 sulla normativa antiriciclaggio.

Con questa panoramica sul costo e sulle procedure della SCIA edilizia a Roma, spero di averti fornito informazioni utili

Scia edilizia Roma: dalla DIA al modulo unificato SCIA

La riforma delle amministrazioni pubbliche, derivante dalla Legge Madia del 7 agosto 2015 (n. 124), ha delegato al Governo l’adozione di decreti legislativi per identificare i procedimenti comunicativi, segnalativi e autorizzativi con decisione esplicita.

Decreto SCIA Edilizia 1

Il primo decreto legislativo è stato emanato il 30 giugno 2016 (n. 126), noto come Decreto SCIA 1, che ha introdotto l’art. 19-bis nella Legge n. 241/1990, riguardante la SCIA edilizia. Questo provvedimento ha istituito:

  • SCIA Unica: attivabile dall’interessato nel caso in cui siano necessarie altre SCIA, comunicazioni o attestazioni per svolgere un’attività soggetta a SCIA edilizia. L’interessato presenta un’unica SCIA all’Ufficio competente, che la trasmette immediatamente ad altre amministrazioni coinvolte per le loro verifiche.
  • SCIA Condizionata: attivabile dall’interessato quando l’attività soggetta a SCIA dipende dall’ottenimento di autorizzazioni o assensi. In questo caso, l’interessato presenta la SCIA all’Ufficio competente, che convoca entro 5 giorni la conferenza dei servizi secondo la Legge n. 241/1990.

Decreto SCIA Edilizia 2

Il secondo decreto legislativo, del 20 novembre 2016 (n. 222) o Decreto SCIA 2, ha incluso le seguenti modifiche:

  • Abolizione della CIL: ora confluita nell’Attività Edilizia Libera (AEL) secondo l’art. 6 del D.P.R. 380/2001, che richiede la comunicazione di avvio lavori solo per interventi destinati a soddisfare esigenze temporanee e contingenti, da rimuovere entro novanta giorni.
  • Abolizione della DIA: ora confluita nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività (art. 23 D.P.R. 380/2001).
  • Introduzione della Segnalazione Certificata di Agibilità in luogo del certificato e attestazione di agibilità (art. 24 D.P.R. 380/2001) chiamata anche in breve SCAG.

Modulo Unificato per la SCIA Edilizia in Italia

Riguardo alla modulistica unificata e standardizzata a livello nazionale, questa è stata definita dall’art. 2 comma 1 del D.lgs. 222/2016. Le amministrazioni statali adottano moduli unificati e standardizzati che delineano chiaramente, per ciascun tipo di procedimento, i contenuti e l’organizzazione dei dati per le istanze, segnalazioni e comunicazioni previste dai decreti emanati secondo la legge n. 124 del 2015.

Per le procedure edilizie relative a interventi senza SCIA o senza SCIA in alternativa al permesso di costruire, la modulistica richiede la compilazione dei seguenti elementi:

  • Quadro c: Qualificazione dell’intervento.
  • Quadro f: Regolarità urbanistica e precedenti edilizi.
  • Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere.

Inoltre, sono richiesti quadri informativi aggiuntivi nella relazione tecnica asseverata.

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