Relazione tecnica Compatibilità Ambientale Roma: quando serve e come funziona nel SUET
La Relazione tecnica di Compatibilità Ambientale, Efficienza Energetica e Comfort Abitativo è il nuovo documento asseverato previsto dal Titolo III bis del Regolamento Edilizio di Roma Capitale per determinati interventi edilizi.
Lo schema è stato approvato da Roma Capitale con Determinazione Dirigenziale QI/2126/2026 del 28 luglio 2026, prot. QI/139671/2026, in attuazione della Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 90 del 12 maggio 2026.
Il documento non è una semplice relazione descrittiva: nei casi in cui il Titolo III bis trova applicazione deve accompagnare la documentazione progettuale e il tecnico abilitato deve asseverare il rispetto dei requisiti ambientali, energetici e di comfort previsti dal nuovo Regolamento Edilizio.
Roma Capitale ha inoltre previsto l’integrazione dello schema all’interno dello Sportello Unico Edilizia Telematico – SUET.
La novità è quindi rilevante sia per i proprietari sia per i professionisti che devono presentare nuovi progetti edilizi a Roma.
Per consultare il provvedimento e il modello è disponibile lo schema della Relazione tecnica approvato da Roma Capitale, mentre l’Ordine degli Architetti di Roma ha pubblicato il 26 agosto 2026 una specifica comunicazione sull’entrata nella fase operativa del nuovo documento.
Risposta rapida: cos’è la Relazione di Compatibilità Ambientale di Roma?

La Relazione tecnica di Compatibilità Ambientale è un’asseverazione redatta dal progettista attraverso la quale vengono verificati i requisiti introdotti dal Titolo III bis del Regolamento Edilizio di Roma Capitale.
La relazione riguarda, tra gli altri aspetti:
| Ambito | Cosa viene verificato |
|---|---|
| Efficienza energetica | prestazioni dell’edificio, impianti e fonti rinnovabili |
| Risparmio idrico | consumi, raccolta e riuso delle acque meteoriche |
| Drenaggio urbano | laminazione, dispersione e gestione delle acque |
| Permeabilità | superfici permeabili e verde |
| Isola di calore | materiali, ombreggiamento e sistemazioni esterne |
| Materiali | recupero, riuso, riciclo e impronta ambientale |
| Rifiuti | spazi dedicati alla raccolta differenziata |
| Mobilità sostenibile | biciclette e infrastrutture di ricarica elettrica |
| Incentivi MBE | eventuale accesso agli incentivi di Miglioramento Bioenergetico |
Non si tratta quindi della normale relazione tecnica allegata a qualsiasi pratica edilizia.
È uno specifico documento con cui viene dimostrata la conformità del progetto ai nuovi requisiti prestazionali capitolini.
Cosa è cambiato con il nuovo Regolamento Edilizio di Roma
Con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 90 del 12 maggio 2026 è stato inserito nel Regolamento Edilizio il nuovo:
Titolo III bis – Requisiti prestazionali degli edifici riferiti alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici, alla compatibilità ambientale e al comfort abitativo.
Il nuovo sistema introduce requisiti minimi in materia di sostenibilità ambientale e transizione ecologica e disciplina anche gli incentivi collegati agli interventi di Miglioramento Bioenergetico – MBE.
La Determinazione Dirigenziale del 28 luglio 2026 ha successivamente approvato lo schema della relazione tecnica necessaria per rendere concretamente applicabili queste disposizioni.
Questo passaggio è particolarmente importante perché la Deliberazione n. 90/2026 stabilisce che l’efficacia del Titolo III bis sia collegata proprio alla pubblicazione della Determinazione che approva lo schema della relazione.
Il nuovo quadro si inserisce inoltre nella più ampia Strategia di Adattamento Climatico di Roma Capitale, che affronta temi come ondate di calore, piogge intense, gestione delle risorse idriche e resilienza urbana. È possibile approfondire gli obiettivi generali direttamente nella Strategia di Adattamento Climatico di Roma Capitale.
Da quando si applica la nuova Relazione tecnica?
La questione temporale va letta con attenzione.
La Deliberazione n. 90/2026 ha stabilito che le norme del nuovo Titolo III bis acquisiscano efficacia con la pubblicazione della Determinazione Dirigenziale che approva lo schema della Relazione tecnica.
La Determinazione QI/2126/2026 precisa a sua volta che le disposizioni normative e i requisiti minimi del Titolo III bis acquistano piena efficacia dalla pubblicazione del provvedimento e dispone la pubblicazione del modello all’interno del SUET.
Esiste però una disciplina transitoria importante.
Per le domande di Permesso di Costruire e le SCIA presentate prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni continuano ad applicarsi le norme precedenti.
Il proponente può comunque optare per l’applicazione della nuova disciplina quando ciò risulti compatibile con lo stato del procedimento.
Questo significa che, per una pratica già avviata, non bisogna presumere automaticamente l’applicazione del nuovo schema: occorre verificare data di presentazione, titolo edilizio e stato del procedimento.
Quando è obbligatoria la Relazione di Compatibilità Ambientale a Roma?
Questo è il punto più importante.
La Relazione non deve essere allegata indiscriminatamente a qualsiasi CILA o a qualsiasi intervento edilizio.
Il nuovo art. 48 bis individua specifiche categorie di intervento.
Lo schema ufficiale approvato da Roma Capitale prevede espressamente queste casistiche:
| Intervento | Applicazione del Titolo III bis |
| Ristrutturazione urbanistica | Sì |
| Nuova costruzione | Sì |
| Ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione | Sì |
| Ripristino di edifici crollati o demoliti | Sì |
| Ristrutturazione dell’intero edificio con incremento superiore al 15% della volumetria | Sì |
| Ristrutturazione dell’intero edificio con incremento superiore al 15% della SUL | Sì |
| Normali lavori interni di un appartamento | Non automaticamente |
| Ordinaria ristrutturazione interna in CILA | Non rientra automaticamente nelle categorie sopra indicate |
La verifica deve comunque essere eseguita sul progetto concreto e sulla disciplina urbanistico-edilizia applicabile.
Prima ancora di valutare la nuova relazione è quindi essenziale classificare correttamente l’intervento.
Per distinguere manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione, SCIA e Permesso di Costruire puoi approfondire nella mia guida ai titoli edilizi a Roma.
La relazione serve per una normale CILA?
Non automaticamente.
La normale ristrutturazione interna di un appartamento, quando è correttamente inquadrabile come manutenzione straordinaria soggetta a CILA e non ricade nelle categorie previste dal nuovo art. 48 bis, non deve essere confusa con gli interventi cui si applica il Titolo III bis.
Questa distinzione è importante perché altrimenti si rischia di trasformare una novità tecnica specifica in un falso “nuovo obbligo per tutte le ristrutturazioni”.
Per capire quando una ristrutturazione può effettivamente essere gestita con Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata puoi consultare la guida alla CILA a Roma.
Quando invece l’intervento assume caratteristiche di ristrutturazione edilizia più rilevante, demolizione e ricostruzione o trasformazione dell’intero fabbricato, il quadro cambia e devono essere verificati titolo edilizio e requisiti del nuovo Regolamento.
Relazione ambientale e SCIA Roma
Una SCIA può riguardare interventi molto diversi.
Non è quindi sufficiente affermare:
“presento una SCIA, quindi serve la nuova relazione”.
Bisogna prima classificare le opere.
Se la SCIA riguarda un intervento compreso nell’ambito di applicazione del Titolo III bis, la documentazione progettuale deve essere coordinata con i nuovi requisiti prestazionali.
Se invece la SCIA riguarda una fattispecie differente, l’obbligo non deriva semplicemente dal nome del titolo utilizzato.
Per approfondire le diverse casistiche è disponibile la guida sulla SCIA edilizia a Roma.
Relazione tecnica e SUET Roma: dove viene presentata
La gestione delle principali pratiche edilizie di Roma avviene attraverso il SUET – Sportello Unico Edilizia Telematico.
Roma Capitale utilizza già il SUET per CILA, SCIA, Permessi di Costruire e altre procedure edilizie; la piattaforma permette la compilazione, sottoscrizione e trasmissione della documentazione tecnica e il monitoraggio dell’iter amministrativo.
La Determinazione che approva la nuova Relazione tecnica dispone inoltre l’integrazione del relativo schema nella modulistica del SUET.
La piattaforma istituzionale è consultabile nella pagina ufficiale SUE – Procedure edilizie SUET di Roma Capitale.
Sul mio sito trovi inoltre una guida operativa allo Sportello Unico Edilizia Telematico SUET Roma, utile per comprendere il funzionamento generale del sistema.
Chi deve firmare la Relazione tecnica?
Lo schema ufficiale è denominato:
“Relazione tecnica di asseverazione sulla compatibilità ambientale, efficienza energetica e comfort abitativo”.
La relazione è redatta e asseverata dal tecnico abilitato progettista.
Nel modello il progettista dichiara i propri dati professionali e assume la responsabilità delle asseverazioni rese.
Il documento richiama espressamente la responsabilità del tecnico quale persona esercente un servizio di pubblica necessità e le conseguenze previste in caso di dichiarazioni false o uso di atti falsi.
Non si tratta quindi di una semplice checklist amministrativa.
Il professionista deve essere in grado di dimostrare attraverso calcoli, documentazione, elaborati e soluzioni progettuali che il progetto rispetta effettivamente i requisiti dichiarati.
Cosa contiene la nuova Relazione tecnica ambientale di Roma?
Lo schema approvato da Roma Capitale è particolarmente dettagliato.
La struttura segue sostanzialmente gli articoli dal 48 ter al 48 decies del nuovo Regolamento Edilizio.
1. Risparmio energetico, SUL e volume imponibile
La prima sezione riguarda il risparmio energetico e specifici casi di esclusione dal calcolo della Superficie Utile Lorda e del volume imponibile.
Il modello considera, tra le altre cose:
maggiori spessori delle murature esterne, spazi e locali tecnici destinati al risparmio energetico e idrico, serre solari, dispositivi bioclimatici passivi e maggiori spessori dei solai nei casi previsti.
L’eventuale esclusione dal calcolo della SUL non può essere semplicemente dichiarata: deve essere dimostrata mediante la documentazione progettuale pertinente.
2. Climatizzazione, impianti ed energie rinnovabili
La seconda sezione verifica le prestazioni in materia di:
climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, impiantistica ed energia da fonti rinnovabili.
Il modello richiama anche la relazione energetica prevista dall’art. 8 del D.Lgs. 192/2005 e prevede l’inserimento di dati relativi a impianti, fonti rinnovabili, prestazioni globali e classe energetica.
Sono inoltre presenti verifiche relative alla ventilazione e alle soluzioni progettuali adottate.
3. Risparmio idrico e acque meteoriche
Un’altra parte molto rilevante riguarda la gestione dell’acqua.
Lo schema prevede verifiche relative, quando applicabili, a:
riduzione dei consumi idrici, contatori individuali, reti separate, raccolta e riutilizzo delle acque meteoriche, vasche di accumulo, impianti separati dalla rete potabile e sistemi di laminazione o dispersione.
Per gli interventi con SUL superiore a 1.000 mq, lo schema richiama espressamente la verifica dei sistemi di laminazione o dispersione delle acque meteoriche.
Questa parte è direttamente coerente con gli obiettivi della Strategia di Adattamento Climatico di Roma, che individua tra le criticità della città sia le precipitazioni intense sia la gestione della risorsa idrica.
4. Permeabilità dei suoli e isola di calore urbana
Il nuovo Regolamento dedica particolare attenzione alle superfici esterne.
Lo schema della relazione verifica, nelle casistiche previste:
- superficie permeabile;
- verde di piena terra;
- caratteristiche delle pavimentazioni;
- caratteristiche delle coperture;
- ombreggiamento;
- alberature;
- parcheggi permeabili;
- pensiline fotovoltaiche.
Tra i valori riportati nel modello compare una superficie permeabile non inferiore al 50% della superficie libera del lotto e una porzione destinata a verde di piena terra non inferiore al 20%, nei casi in cui la specifica prescrizione trova applicazione.
Questi valori non devono però essere estrapolati dal loro contesto e applicati automaticamente a qualsiasi intervento: vanno letti insieme al Titolo III bis, alle Linee Guida, alla tipologia edilizia e alle eventuali deroghe previste.
5. Materiali da costruzione, circolarità e impronta di carbonio
Il modello introduce anche una verifica relativa alla circolarità, salubrità e impronta di carbonio dei materiali da costruzione.
La relazione prevede la verifica, nei casi applicabili, di un quantitativo di materia proveniente da recupero, riuso o riciclo pari almeno al 15% del peso complessivo dei materiali utilizzati, con esclusione delle strutture portanti e degli impianti.
Questo elemento mostra chiaramente che la relazione non riguarda soltanto l’APE o il consumo energetico dell’edificio.
Il campo di applicazione è più ampio e coinvolge l’intero approccio progettuale.
6. Spazi per la raccolta differenziata
Il Titolo III bis introduce inoltre specifici requisiti relativi agli spazi destinati alla raccolta dei rifiuti.
Lo schema verifica la realizzazione dello spazio dedicato alla raccolta differenziata nelle casistiche previste e contempla anche la possibilità di una compostiera in presenza di giardini o orti di pertinenza.
7. Parcheggi e mobilità sostenibile
La relazione contiene una specifica sezione sulla mobilità sostenibile.
Tra le verifiche previste figurano:
spazi per biciclette, infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e predisposizione delle canalizzazioni necessarie.
Lo schema indica, quando applicabile, almeno un posto bicicletta per unità immobiliare o ogni 100 mq di SUL e un punto di ricarica elettrica ogni dieci posti auto.
Anche in questo caso il valore deve essere letto nell’ambito della specifica disciplina applicabile all’intervento.
8. Miglioramento Bioenergetico – MBE e incentivi
La parte probabilmente più interessante dal punto di vista urbanistico ed economico riguarda il Miglioramento Bioenergetico – MBE.
L’art. 48 decies disciplina un sistema di incentivi collegato a prestazioni ambientali superiori ai requisiti minimi.
Lo schema della relazione attribuisce punteggi a differenti soluzioni progettuali, tra cui:
impianti geotermici, pompe di calore, fotovoltaico, ventilazione meccanica controllata, sistemi di trattamento e riutilizzo delle acque, Nature Based Solutions, elevata permeabilità, tetti verdi e altre soluzioni ad alta prestazione ambientale.
Il Regolamento stabilisce che l’incentivo urbanistico per gli interventi di Miglioramento Bioenergetico possa raggiungere un aumento massimo del 5% della SUL dell’intervento, secondo condizioni, punteggi e disciplina applicabile.
Questo punto merita particolare attenzione perché non significa che qualsiasi edificio efficiente possa automaticamente ottenere il 5% di superficie aggiuntiva.
Il beneficio dipende dal rispetto delle condizioni urbanistiche e dal livello prestazionale effettivamente raggiunto.
Relazione di Compatibilità Ambientale e immobili vincolati
Roma presenta un patrimonio edilizio caratterizzato da numerose forme di tutela:
Carta per la Qualità, vincoli culturali, vincoli paesaggistici e altre discipline possono sovrapporsi al normale regime edilizio.
Il nuovo art. 48 bis prevede una disciplina specifica per immobili soggetti alla Parte II o Parte III del D.Lgs. 42/2004 oppure censiti nella Carta per la Qualità del PRG.
Quando il rispetto delle prescrizioni ambientali determina un’alterazione sostanziale del carattere storico, artistico o paesaggistico dell’immobile, possono essere previste deroghe previo parere dell’autorità competente.
La presenza di un vincolo non deve quindi essere verificata alla fine del progetto.
Deve essere analizzata prima.
Per capire quale tutela interessa un fabbricato puoi consultare la guida sul parere per immobile vincolato a Roma.
Quando l’intervento richiede invece un’autorizzazione paesaggistica di competenza capitolina, è utile approfondire anche la procedura TERRAP Roma Capitale per l’autorizzazione paesaggistica online.
Sono procedimenti differenti ma, in determinati progetti, possono dover essere coordinati.
Prima della Relazione tecnica bisogna verificare lo stato legittimo
La sostenibilità del progetto non risolve eventuali problemi urbanistici preesistenti.
Prima di progettare un intervento rilevante è necessario ricostruire correttamente lo stato autorizzato del fabbricato.
Licenza edilizia, concessione, Permesso di Costruire, varianti, DIA, SCIA, CILA, condoni e sanatorie devono essere valutati quando pertinenti.
Una nuova relazione ambientale non può essere utilizzata per “coprire” una difformità preesistente.
Per questo il punto di partenza resta la verifica dello stato legittimo dell’immobile a Roma.
Il controllo è particolarmente importante quando il progetto riguarda l’intero edificio, prevede demolizione e ricostruzione oppure comporta incrementi di volumetria o SUL.
Quali elaborati devono accompagnare la relazione?
Non esiste un pacchetto identico per qualsiasi progetto.
Lo stesso schema richiede che le dichiarazioni siano supportate dalla documentazione e dagli elaborati necessari a dimostrare concretamente le prestazioni.
A seconda dell’intervento possono quindi diventare necessari:
relazioni specialistiche, elaborati grafici, calcoli della SUL, schede tecniche dei materiali, verifiche energetiche, calcoli delle superfici permeabili, schemi degli impianti, dimensionamento delle vasche, progetto del verde, tabelle dei materiali, verifica dei parcheggi, tavole relative alla mobilità sostenibile e altri documenti dimostrativi.
Quando vengono richiesti incentivi MBE, la necessità di dimostrare le prestazioni diventa ancora più importante: lo stesso schema prevede specifici elaborati grafici, tabelle e particolari costruttivi a supporto delle soluzioni dichiarate.
Possono essere disapplicati alcuni requisiti?
Sì, ma non liberamente.
Lo schema ufficiale contempla due situazioni da trattare con particolare attenzione:
immobili soggetti a tutela, quando interviene il parere dell’autorità competente;
impedimenti oggettivi, che devono essere specificamente motivati e documentati.
Il Regolamento precisa che gli impedimenti non possono trasformarsi in una disapplicazione sistematica dei requisiti.
In pratica, scrivere semplicemente “non applicabile” non è sufficiente.
Il motivo deve essere tecnicamente dimostrabile.
Controlli sulle asseverazioni: attenzione alla fase iniziale
Un elemento particolarmente importante della Determinazione Dirigenziale QI/2126/2026 riguarda i controlli.
Roma Capitale ha previsto la costituzione di un Gruppo di Lavoro che, per il primo anno, verificherà le asseverazioni rese dai tecnici privati sulla nuova Relazione tecnica.
È un’indicazione da non sottovalutare.
Soprattutto nella prima fase applicativa è ragionevole aspettarsi particolare attenzione sulla corretta interpretazione dei requisiti e sulla coerenza tra dichiarazioni, elaborati progettuali e prestazioni effettivamente dimostrate.
La strategia migliore non è quindi “compilare il nuovo modulo”.
È costruire un fascicolo progettuale nel quale ogni dichiarazione sia supportata da un elemento verificabile.
Relazione ambientale e agibilità finale
Il nuovo sistema non termina necessariamente con il rilascio del titolo edilizio.
Il Titolo III bis contiene anche disposizioni relative alle verifiche finali e all’agibilità, soprattutto quando vengono richiesti incentivi.
Per questo progettazione, realizzazione e documentazione finale devono essere coerenti tra loro.
A Roma la Segnalazione Certificata di Agibilità viene oggi gestita telematicamente tramite SUET.
Per approfondire la fase conclusiva dell’intervento puoi consultare la guida aggiornata sulla SCAG e agibilità a Roma tramite SUET.
Questo collegamento è importante soprattutto nei progetti complessi: ciò che viene asseverato in fase progettuale deve poi trovare corrispondenza nell’opera effettivamente realizzata e nella documentazione finale.
Esempio pratico: demolizione e ricostruzione di un edificio a Roma
Supponiamo di progettare la demolizione e ricostruzione di un edificio esistente.
Il percorso non consiste semplicemente nel preparare il progetto architettonico e presentare il Permesso di Costruire.
Bisogna prima verificare:
stato legittimo → disciplina urbanistica → eventuali vincoli → categoria di intervento → titolo edilizio → requisiti Titolo III bis → Relazione di Compatibilità Ambientale → eventuali incentivi MBE → SUET → esecuzione → verifiche finali → agibilità.
La relazione deve quindi essere considerata parte del progetto e non un documento da compilare quando tutto il resto è già stato deciso.
Questo è probabilmente il cambiamento culturale più importante introdotto dal nuovo sistema.
Errori da evitare
Gli errori più rilevanti non sono soltanto formali.
Il primo è pensare che la relazione sia obbligatoria per qualsiasi CILA.
Il secondo è progettare l’intervento e occuparsi dei requisiti ambientali soltanto alla fine.
Il terzo è indicare un requisito come rispettato senza predisporre la documentazione tecnica in grado di dimostrarlo.
Il quarto è non controllare preliminarmente stato legittimo e vincoli.
Il quinto è confondere la relazione ambientale con la normale relazione energetica: i due documenti possono dialogare, ma hanno funzioni e contenuti differenti.
Il sesto è richiedere un incentivo MBE senza verificare preventivamente la compatibilità urbanistica e la possibilità concreta di raggiungere il punteggio necessario.
Checklist prima della presentazione
classificare correttamente l’intervento edilizio;
verificare se rientra nell’art. 48 bis del Regolamento Edilizio;
controllare lo stato legittimo del fabbricato;
individuare eventuali vincoli;
verificare il titolo edilizio necessario;
analizzare i requisiti del Titolo III bis applicabili;
coordinare progetto architettonico, impianti ed efficienza energetica;
verificare gestione delle acque meteoriche;
calcolare superfici permeabili e sistemazioni esterne;
verificare materiali e percentuali richieste;
controllare spazi rifiuti e mobilità sostenibile;
valutare l’eventuale accesso agli incentivi MBE;
predisporre elaborati, calcoli e schede tecniche dimostrative;
compilare e asseverare la Relazione tecnica;
verificare la documentazione SUET prima dell’invio.
Domande frequenti
Cos’è la Relazione tecnica di Compatibilità Ambientale di Roma?
È una relazione asseverata dal progettista introdotta dal Titolo III bis del Regolamento Edilizio di Roma Capitale per verificare i requisiti ambientali, energetici e di comfort previsti per determinate categorie di intervento.
È obbligatoria per tutte le ristrutturazioni?
No. Il Titolo III bis individua specifiche categorie, tra cui nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, demolizione e ricostruzione e determinati interventi sull’intero edificio.
Serve per una normale CILA di un appartamento?
Non automaticamente. Una normale manutenzione straordinaria interna in CILA non coincide con le categorie di intervento indicate dall’art. 48 bis.
Chi firma la Relazione?
La relazione deve essere redatta e asseverata da un tecnico abilitato progettista nell’ambito delle proprie competenze professionali.
Dove si presenta?
La Determinazione QI/2126/2026 dispone l’integrazione del modello nella modulistica dello Sportello Unico Edilizia Telematico di Roma Capitale.
La relazione sostituisce la Legge 10?
No. Lo stesso schema richiama i dati della relazione energetica prevista dall’art. 8 del D.Lgs. 192/2005. La Relazione di Compatibilità Ambientale ha un campo più ampio e verifica anche aspetti idrici, ambientali, materiali, permeabilità, mobilità e altri requisiti del Titolo III bis.
Cosa succede per una pratica già presentata?
Per Permessi di Costruire e SCIA presentati prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni continuano ad applicarsi le norme precedenti, salva la possibilità prevista dalla Deliberazione di optare per le nuove disposizioni quando compatibili con lo stato del procedimento.
La relazione riguarda anche immobili vincolati?
Sì, ma il Titolo III bis contiene specifiche disposizioni per gli immobili tutelati. In determinate condizioni alcuni requisiti possono essere derogati previo parere dell’autorità competente.
Cos’è il Miglioramento Bioenergetico MBE?
È il sistema attraverso il quale determinati interventi che raggiungono prestazioni ambientali superiori ai requisiti minimi possono accedere agli incentivi disciplinati dall’art. 48 decies.
Si può ottenere davvero fino al 5% di SUL?
Il Regolamento prevede un incentivo urbanistico massimo fino al 5% della SUL dell’intervento per il Miglioramento Bioenergetico, ma il beneficio non è automatico: devono essere rispettate le condizioni urbanistiche e raggiunte le prestazioni previste.
Roma Capitale controllerà le relazioni?
La Determinazione prevede, per il primo anno, un Gruppo di Lavoro dedicato alla verifica delle asseverazioni dei tecnici privati.
Relazione Tecnica Compatibilità Ambientale Roma: cosa fare prima di progettare
Il nuovo Titolo III bis cambia il modo in cui devono essere impostati alcuni interventi edilizi importanti a Roma.
La sostenibilità non viene più trattata soltanto attraverso singoli adempimenti energetici o impiantistici.
Il progetto deve essere valutato come un sistema nel quale entrano contemporaneamente:
energia + acqua + suolo + materiali + verde + rifiuti + mobilità + comfort + eventuali incentivi.
Per questo la Relazione tecnica di Compatibilità Ambientale non dovrebbe essere preparata alla fine dell’iter.
Il momento corretto per valutarla è all’inizio della progettazione, dopo avere verificato lo stato urbanistico dell’immobile e individuato la corretta categoria di intervento.
Conclusioni
L’approvazione della Relazione tecnica di Compatibilità Ambientale, Efficienza Energetica e Comfort Abitativo rappresenta una delle principali novità operative introdotte nel 2026 nel settore edilizio di Roma Capitale.
La relazione è strettamente collegata al nuovo Titolo III bis del Regolamento Edilizio e, per gli interventi interessati, diventa parte della documentazione progettuale necessaria per dimostrare il rispetto dei nuovi requisiti prestazionali.
Il punto fondamentale è evitare due errori opposti:
pensare che la relazione riguardi qualsiasi piccolo lavoro edilizio oppure sottovalutarla nei progetti nei quali è realmente necessaria.
Prima della presentazione occorre quindi verificare:
categoria dell’intervento, titolo edilizio, stato legittimo, eventuali vincoli, requisiti ambientali applicabili, elaborati tecnici e possibilità di accesso agli incentivi.
Scritto da: Luigi Cireddu
Geometra a Roma · Iscritto al Collegio dei Geometri di Roma n. 10447
Mi occupo di pratiche edilizie, urbanistica, catasto, sicurezza nei cantieri e due diligence immobiliare, con verifiche della conformità urbanistica e catastale degli immobili e assistenza tecnica nelle compravendite. Condivido guide operative basate sull’esperienza professionale per aiutare proprietari, acquirenti, venditori e professionisti a gestire pratiche e verifiche tecniche in modo chiaro e consapevole.