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Mancata comunicazione ospiti Regione Lazio: cosa significa davvero e cosa rischiano strutture ricettive e locazioni turistiche

Quando si parla di mancata comunicazione ospiti Regione Lazio, nella pratica si fa spesso confusione tra più adempimenti diversi. Il punto tecnico, però, è molto preciso: la Regione Lazio richiede la trasmissione telematica dei dati sugli arrivi e sulle presenze delle strutture ricettive e degli alloggi per uso turistico, e questa comunicazione rientra nella rilevazione statistica dei flussi turistici. Nel Lazio l’obbligo discende dalla normativa regionale, mentre sul piano nazionale si innesta nella rilevazione Istat sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi.

La prima cosa da chiarire è questa: non si tratta di un adempimento “inventato” dal Lazio. Istat definisce la rilevazione sul “Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi” come un’indagine totale, a periodicità mensile, prevista dal Programma statistico nazionale; la stessa Istat ricorda che per questa rilevazione l’obbligo di risposta è sancito dall’articolo 7 del d.lgs. 322/1989 e dal DPR 6 novembre 2025 che approva il Programma statistico nazionale aggiornato.

Nel Lazio, poi, dal 21 maggio 2025 la comunicazione dei flussi turistici non passa più da RADAR: un avviso ufficiale della Regione ha stabilito che da quella data la comunicazione deve essere effettuata esclusivamente tramite la piattaforma ROSS1000, mentre RADAR è stato dismesso. È qui che nasce gran parte del problema operativo che oggi stanno vivendo B&B, affittacamere, case vacanza e locazioni turistiche.

Cosa vuol dire davvero “mancata comunicazione ospiti”

Mancata comunicazione ospiti Regione Lazio
Mancata comunicazione ospiti Regione Lazio

L’espressione “mancata comunicazione ospiti” è comoda, ma tecnicamente non è perfetta. L’adempimento corretto riguarda la comunicazione dei flussi turistici, cioè dei dati statistici relativi ad arrivi e presenze. In altre parole, non basta sapere che un ospite è entrato in struttura: occorre che quei dati vengano correttamente riportati nel sistema previsto, nei tempi previsti e secondo le modalità richieste.

Questo obbligo nel Lazio riguarda sia le strutture ricettive sia gli alloggi per uso turistico. Il regolamento regionale sulle strutture extralberghiere stabilisce che titolari e gestori trasmettono per via telematica all’Agenzia i dati sugli arrivi e sulle presenze; inoltre, tra gli obblighi del gestore rientra espressamente il rispetto della comunicazione prevista dall’articolo 2, comma 3, del regolamento stesso.

Tradotto in modo concreto: se la struttura opera nel Lazio e rientra tra i soggetti obbligati, non può limitarsi a lavorare. Deve anche far risultare quel lavoro nei flussi statistici, usando il canale corretto.

L’obbligo vale anche se non hai ospiti? Il nodo del “mese nullo”

Qui nasce l’equivoco più frequente. Molti gestori ragionano così: “Se non ho avuto nessuno, non ho nulla da comunicare”. È proprio questo il punto che porta a molte omissioni.

Nelle istruzioni tecniche Istat sulla rilevazione del movimento dei clienti, gli esercizi aperti che non registrano alcun movimento nel mese restano comunque rispondenti con movimento pari a zero; la documentazione Istat precisa che questi esercizi devono essere considerati nei dati mensili come strutture aperte e rispondenti, con movimento clienti pari a zero.

Questo passaggio è decisivo, perché spiega la logica del sistema: il mese senza arrivi o senza presenze non scompare. Entra comunque nella rilevazione come mese a zero. Per questo motivo, nella pratica operativa, lasciare un mese completamente “vuoto” sul portale non equivale a comunicare che non hai avuto ospiti: equivale, di fatto, a non rispondere alla rilevazione. Questa è la ragione per cui il tema dei cosiddetti mesi nulli non è un dettaglio tecnico, ma il cuore dell’inadempimento.

Perché nel Lazio il problema è esploso dopo il passaggio da RADAR a ROSS1000

Il Lazio non ha creato ex novo l’obbligo statistico. Il problema vero è stato il cambio del canale operativo.

L’avviso ufficiale della Regione Lazio dell’8 maggio 2025 dice con chiarezza che, in attuazione della determinazione dirigenziale n. G05446 del 5 maggio 2025, la comunicazione dei flussi turistici di cui all’articolo 28 della legge regionale 13/2007, da parte delle strutture ricettive e degli alloggi per uso turistico del Lazio, dal 21 maggio 2025 deve essere effettuata solo su ROSS1000, e non più su RADAR.

Le linee guida regionali spiegano anche un altro aspetto importante: le strutture già registrate in RADAR non dovevano fare una registrazione del tutto nuova, ma recuperare le credenziali ROSS1000, accedere alla nuova piattaforma, verificare i dati esistenti e, se necessario, integrarli. Questo punto pesa parecchio, perché significa che il passaggio non era solo formale: richiedeva una verifica attiva da parte del gestore.

Sempre le linee guida regionali ribadiscono che la legge regionale 13/2007, come modificata, impone di comunicare esclusivamente per via telematica, entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo, i dati relativi ad arrivi e presenze; aggiungono inoltre che, dalla unificazione delle banche dati RADAR e ROSS1000, la raccolta dei dati statistici per le rilevazioni Istat dal 21/05/2025 si effettua nella piattaforma ROSS1000.

Il risultato è stato prevedibile: chi non ha recuperato correttamente le credenziali, chi non ha verificato la corretta associazione delle strutture o chi ha pensato che il cambio di portale fosse solo un aggiornamento tecnico, oggi si ritrova con buchi mensili che emergono a posteriori.

Il termine di 5 giorni delle email regionali non è la stessa cosa del termine mensile ordinario

Questo è un altro punto che va separato bene. La scadenza ordinaria prevista dalle fonti regionali e richiamata anche dalle FAQ ROSS1000 è il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento. La FAQ ufficiale di ROSS1000, infatti, dice che la registrazione degli ospiti per l’intero mese deve essere effettuata entro il 5° giorno del mese successivo.

Diverso è il tema delle recenti comunicazioni di regolarizzazione. Nei primi giorni di aprile 2026, molti operatori del Lazio hanno ricevuto comunicazioni regionali relative alla mancata trasmissione dei dati statistici 2025, con invito a regolarizzare “tassativamente entro 5 giorni”; a causa dell’elevato afflusso di accessi, la Regione ha valutato una proroga dei termini fino al 25 aprile 2026.

La distinzione pratica è quindi netta:
la regola generale è il giorno 5 del mese successivo;
il termine di 5 giorni richiamato nelle email è invece un termine di regolarizzazione riferito a omissioni pregresse, non la scadenza ordinaria mensile.

Quali sanzioni rischi davvero nel Lazio

Sul piano regionale, la Regione Lazio è chiara. Nella pagina istituzionale dedicata alle “altre forme di ospitalità”, aggiornata il 26 maggio 2025, è indicato che la mancata comunicazione del movimento degli ospiti, ai sensi dell’articolo 28, da parte delle strutture ricettive e degli alloggi per uso turistico, comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 2.000 euro.

A questo si affianca il piano statistico generale. Istat ricorda che, nelle rilevazioni soggette all’obbligo di risposta, l’articolo 11 del d.lgs. 322/1989 prevede una forbice sanzionatoria che va da 206 a 2.065 euro per le persone fisiche e da 516 a 5.164 euro per le persone giuridiche. Non significa automaticamente che in ogni caso si applichino insieme sanzione regionale e sanzione statistica, ma significa che l’omissione non è un tema banale e non va letta come semplice irregolarità informatica.

C’è poi un dettaglio che molti sottovalutano: Istat precisa che, se è già stato notificato un verbale di violazione, la fornitura tardiva dei dati non sana la violazione. In altre parole, regolarizzare in ritardo è utile finché sei nella fase di sollecito o di ricostruzione della posizione; quando la contestazione è già formalizzata, il ritardo non cancella automaticamente l’illecito.

ROSS1000 e Alloggiati Web non coincidono

Molti gestori, soprattutto nelle locazioni turistiche e nelle attività di piccole dimensioni, credono che aver caricato le schedine alloggiati alla Questura basti anche ai fini statistici. Non è così.

La FAQ ufficiale di ROSS1000 dice espressamente che, anche utilizzando ROSS1000, la comunicazione dei dati alla Questura tramite Alloggiati Web resta obbligatoria. Allo stesso modo, la pagina istituzionale della Regione Lazio sulle strutture ricettive distingue chiaramente l’invio telematico C59 / flussi turistici dall’obbligo di trasmissione dei dati anagrafici degli alloggiati alla Polizia di Stato. Sono due flussi diversi, verso due destinatari diversi, con finalità diverse.

Questa distinzione spiega molti dei casi di “falsa tranquillità” che oggi emergono: il gestore pensa di essere in regola perché ha fatto l’adempimento di pubblica sicurezza, ma resta comunque scoperto sul versante statistico e regionale.

Cosa significa mettersi in regola davvero

Regolarizzare non vuol dire soltanto “entrare nel portale”. Vuol dire ricostruire correttamente i mesi mancanti.

I dati che la rilevazione considera sono, in sostanza, gli arrivi e le presenze: Istat definisce gli arrivi come i clienti che hanno effettuato il check-in nel periodo di riferimento e le presenze come le notti trascorse dai clienti negli esercizi ricettivi. La rilevazione è mensile e quantifica, per ciascun mese e per ciascun comune, arrivi e presenze secondo tipologia di struttura e residenza dei clienti.

Nel Lazio, per chi proveniva da RADAR, il passaggio corretto previsto dalle linee guida era: recupero credenziali, accesso a ROSS1000, verifica dei dati esistenti e integrazione se necessaria. Questo significa che, se oggi risultano omissioni, la verifica non può fermarsi all’ultimo mese: va ricostruita la sequenza mese per mese, soprattutto per il 2025, che è l’anno in cui il passaggio di piattaforma ha prodotto le maggiori criticità operative.

E qui torna il tema dei mesi senza ospiti. Se la struttura è rimasta aperta ma non ha registrato movimento, il mese va trattato come movimento zero. Se la struttura ha avuto periodi di chiusura, la disciplina regionale considera comunque rilevanti i periodi di apertura e di chiusura nelle comunicazioni della struttura, e la piattaforma ROSS1000 prevede la gestione della disponibilità e dello stato della struttura attraverso il calendario.

Dove molti sbagliano davvero

Il primo errore è pensare che la mancata comunicazione riguardi solo chi ha ospitato persone e non ha inserito i nominativi. Non è così. Il problema riguarda anche chi non ha consolidato il mese, chi ha lasciato mesi a zero senza valorizzarli correttamente e chi ha cambiato piattaforma senza completare la migrazione operativa.

Il secondo errore è confondere il sollecito con la sanzione già perfezionata. Una comunicazione regionale che invita a regolarizzare è una cosa. Un verbale formale nell’ambito dell’obbligo di risposta statistica è un’altra. Finché sei nel primo scenario, la ricostruzione corretta della posizione conta moltissimo. Se invece la contestazione è già arrivata in forma di verbale, Istat chiarisce che l’adempimento tardivo non sana l’illecito già contestato.

Il terzo errore è credere che RADAR abbia ancora valore. L’avviso regionale del maggio 2025 e le linee guida successive non lasciano spazio a dubbi: nel Lazio il canale è ROSS1000, non RADAR.

La verità, senza giri di parole

Il punto sostanziale è questo: nel Lazio la mancata comunicazione ospiti non è un dettaglio formale e non è una piccola svista amministrativa. È l’effetto di una filiera di obblighi che unisce normativa regionale, rilevazione statistica nazionale e corretta gestione della piattaforma ROSS1000. Il passaggio da RADAR ha complicato il quadro, ma non ha sospeso l’obbligo.

Per questo chi legge oggi una comunicazione di omissione non dovrebbe farsi una domanda generica del tipo “ma io avevo davvero ospiti?”. La domanda giusta è più precisa: per ogni mese risulta trasmesso correttamente ciò che la rilevazione si aspettava di trovare, anche quando il movimento era pari a zero? È qui che si decide la differenza tra posizione regolare, posizione incompleta e posizione sanzionabile.

FAQ: Email mancata comunicazione ospiti Regione Lazio

Ho ricevuto una mail che mi chiede di regolarizzare entro 5 giorni: è il termine di legge?

No. Il termine ordinario richiamato dalle fonti ufficiali regionali e dalle FAQ ROSS1000 è il giorno 5 del mese successivo rispetto al mese di rilevazione. Il termine di “5 giorni” segnalato ad aprile 2026 riguarda, secondo ANBBA, comunicazioni di regolarizzazione per dati pregressi del 2025.

Se non ho avuto ospiti, devo comunicare lo stesso?

La logica della rilevazione dice di sì. Le istruzioni tecniche Istat precisano che gli esercizi aperti senza movimento nel mese restano rispondenti con movimento pari a zero e vanno considerati nei dati mensili. In pratica, il mese senza ospiti non equivale a “nessun adempimento”: equivale a un mese che deve risultare correttamente valorizzato.

Nel Lazio quanto si rischia per la mancata comunicazione del movimento ospiti?

La pagina istituzionale della Regione Lazio indica, per la mancata comunicazione del movimento degli ospiti, una sanzione amministrativa da 1.000 a 2.000 euro per strutture ricettive e alloggi per uso turistico. Sul piano statistico generale, Istat richiama anche le sanzioni previste dal d.lgs. 322/1989 per le rilevazioni con obbligo di risposta.

Se ho fatto Alloggiati Web alla Questura, sono a posto?

No. Alloggiati Web e flussi statistici sono due adempimenti distinti. La stessa FAQ ufficiale di ROSS1000 chiarisce che la comunicazione alla Questura resta obbligatoria, ma non sostituisce la comunicazione statistica.

RADAR si può ancora usare nel Lazio?

No. La Regione Lazio ha stabilito che, dal 21 maggio 2025, la comunicazione dei flussi turistici deve essere effettuata esclusivamente tramite ROSS1000, mentre RADAR è stato dismesso.

Se mi metto in regola adesso, evito sempre la sanzione?

Non sempre. Se sei nella fase di sollecito o di ricostruzione della posizione, regolarizzare è essenziale. Ma Istat specifica che, una volta notificato il verbale di violazione, la fornitura tardiva dei dati non sana la violazione già contestata.

Le strutture già presenti in RADAR dovevano registrarsi da zero?

Le linee guida regionali spiegano che le strutture già registrate in RADAR dovevano recuperare le credenziali ROSS1000, accedere alla nuova piattaforma e verificare o integrare i dati esistenti. Non era un passaggio da ignorare né un aggiornamento puramente automatico.

Come si capisce se il problema riguarda gli arrivi, le presenze o l’intero mese?

Dal punto di vista della rilevazione, il mese è l’unità chiave: Istat raccoglie e riepiloga mensilmente arrivi e presenze, e ROSS1000 richiede che la registrazione dell’intero mese sia completata entro il 5 del mese successivo. Se un mese resta assente, incompleto o non coerente, il problema non è solo del singolo ospite: è del mese statistico.

Scritto da: Luigi Cireddu

Geometra a Roma · Iscritto al Collegio dei Geometri di Roma n. 10447

Mi occupo di pratiche edilizie, catasto, urbanistica e sicurezza nei cantieri. Condivido guide operative e soluzioni pratiche per aiutare privati e professionisti a gestire le pratiche in modo chiaro e senza perdite di tempo.

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