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Testo unico edilizia DPR 380/01 aggiornato in formato pdf download gratuito.

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INDICE

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (testo aggiornato con il Dlgs 222/2016, in vigore dall’11 dicembre 2016) (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001)

PARTE I – Attività edilizia

TITOLO I – Disposizioni generali

Capo I – Attività edilizia

Art. 1 (L) – Ambito di applicazione

Art. 2 (L) – Competenze delle regioni e degli enti locali

Art. 2-bis (L) – Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati

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Art. 3 (L) – Definizioni degli interventi edilizi

Art. 3-bis. (Interventi di conservazione)

Art. 4 (L) – Contenuto necessario dei regolamenti edilizi comunali

Art. 5 (R) – Sportello unico per l’edilizia

TITOLO II – Titoli abilitativi

Capo I – Disposizioni generali

Art. 6 (L) – Attività edilizia libera

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Art. 6-bis. Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata

Art. 7 (L) – Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni

Art. 8 (L) – Attività edilizia dei privati su aree demaniali

Art. 9 (L) – Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica

Art. 9-bis – Documentazione amministrativa

Capo II – Permesso di costruire

Sezione I – Nozione e caratteristiche

Art. 10 (L) – Interventi subordinati a permesso di costruire

Art. 11 (L) – Caratteristiche del permesso di costruire

Art. 12 (L) – Presupposti per il rilascio del permesso di costruire

Art. 13 (L) – Competenza al rilascio del permesso di costruire

Art. 14 (L) – Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici

Art. 15 (R) – Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire

Sezione II – Contributo di costruzione

Art. 16 (L) – Contributo per il rilascio del permesso di costruire Art. 17 (L) – Riduzione o esonero dal contributo di costruzione Art. 18 (L) – Convenzione-tipo

Art. 19 (L) – Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza

Sezione III – Procedimento

Art. 20 (R) – Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

Art. 21 (R) – Intervento sostitutivo regionale

Capo III – Segnalazione certificata di inizio attività

Art. 22 (L) – Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività

Art. 23 (R) – Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire

Art. 23-bis – Autorizzazioni preliminari alla segnalazione; certificata di inizio attività e alla comunicazione dell’inizio dei lavori

Art. 23-ter. Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante

TITOLO III – Agibilità degli edifici

Capo I – Certificato di agibilità

Art. 24 (L) – Agibilità

Art. 25 (R) – Procedura per il rilascio del certificato di agibilità

Art. 26 (L) – Dichiarazione di inagibilità

TITOLO IV – Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni

Capo I – Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e responsabilità

Art. 27 (L) – Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia

Art. 28 (L) – Vigilanza su opere di amministrazioni statali

Art. 28-bis. Permesso di costruire convenzionato

Art. 29 (L) – Responsabilità del titolare della concessione, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attività

Capo II – Sanzioni

Art. 30 (L) – Lottizzazione abusiva

Art. 31 (L) – Interventi eseguiti in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali Art. 32 (L) – Determinazione delle variazioni essenziali

Art. 33 (L) – Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità Art. 34 (L) – Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire

Art. 35 (L) – Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici Art. 36 (L) – Accertamento di conformità

Art. 37 (L) – Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento di conformità

Art. 38 (L) – Interventi eseguiti in base a permesso di costruire annullato Art. 39 (L) – Annullamento del permesso di costruire da parte della Regione

Art. 40 (L) – Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della Regione Art. 41 (L) – Demolizione di opere abusive

Art. 42 (L) – Ritardato od omesso versamento del contributo afferente al permesso di costruire

Art. 43 (L) – Riscossione

Art. 44 (L) – Sanzioni penali

Art. 45 (L) – Norme relative all’azione penale

Art. 46 (L) – Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985

Art. 47 (L) – Sanzioni a carico dei notai

Art. 48 (L) – Aziende erogatrici di servizi pubblici

Capo III – Disposizioni fiscali

Art. 49 (L) – Disposizioni fiscali

Art. 50 (L) – Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria

Art. 51 (L) – Finanziamenti pubblici e sanatoria

PARTE II – Normativa tecnica per l’edilizia

Capo I – Disposizioni di carattere generale

Art. 52 (L) – Tipo di strutture e norme tecniche

Art. 53 (L) – Definizioni

Art. 54 (L) – Sistemi costruttivi

Art. 55 (L) – Edifici in muratura

Art. 56 (L) – Edifici con struttura a pannelli portanti

Art. 57 (L) – Edifici con strutture intelaiate

Art. 58 (L) – Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo

Art. 59 (L) – Laboratori

Art. 60 (L) – Emanazione di norme tecniche

Art. 61 (L) – Abitati da consolidare

Art. 62 (L) – Utilizzazione di edifici

Art. 63 (L) – Opere pubbliche

Capo II – Disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica

Sezione I – Adempimenti

Art. 64 (L) – Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità

Art. 65 (R) – Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica

Art. 66 (L) – Documenti in cantiere

Art. 67 (L-R) – Collaudo statico

Sezione II – Vigilanza

Art. 68 (L) – Controlli

Art. 69 (L) – Accertamenti delle violazioni

Art. 70 (L) – Sospensione dei lavori

Sezione III – Norme penali

Art. 71 (L) – Lavori abusivi

Art. 72 (L) – Omessa denuncia dei lavori

Art. 73 (L) – Responsabilità del direttore dei lavori

Art. 74 (L) – Responsabilità del collaudatore

Art. 75 (L) – Mancanza del certificato di collaudo

Art. 76 (L) – Comunicazione della sentenza

Capo III – Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico

Sezione I – Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

Art. 77 (L) – Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici

Art. 78 (L) – Deliberazioni sull’eliminazione delle barriere architettoniche

Art. 79 (L) – Opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche realizzate in deroga ai regolamenti edilizi

Art. 80 (L) – Rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione degli infortuni

Art. 81 (L) – Certificazioni

Sezione II – Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico

Art. 82 (L) – Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico

Capo IV – Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche

Sezione I – Norme per le costruzioni in zone sismiche

Art. 83 (L) – Opere disciplinate e gradi di sismicità

Art. 84 (L) – Contenuto delle norme tecniche

Art. 85 (L) – Azioni sismiche

Art. 86 (L) – Verifica delle strutture

Art. 87 (L) – Verifica delle fondazioni

Art. 88 (L) – Deroghe

Art. 89 (L) – Parere sugli strumenti urbanistici

Art. 90 (L) – Sopraelevazioni

Art. 91 (L) – Riparazioni

Art. 92 (L) – Edifici di speciale importanza artistica

Sezione II – Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche

Art. 93 (R) – Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche Art. 94 (L) – Autorizzazione per l’inizio dei lavori

Sezione III – Repressione delle violazioni

Art. 95 (L) – Sanzioni penali

Art. 96 (L) – Accertamento delle violazioni

Art. 97 (L) – Sospensione dei lavori

Art. 98 (L) – Procedimento penale

Art. 99 (L) – Esecuzione d’ufficio

Art. 100 (L) – Competenza del presidente della giunta regionale

Art. 101 (L) – Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della regione Art. 102 (L) – Modalità per l’esecuzione d’ufficio

Art. 103 (L) – Vigilanza per l’osservanza delle norme tecniche

Sezione IV – Disposizioni finali

Art. 104 (L) – Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione

Art. 105 (L) – Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato

Art. 106 (L) – Esenzione per le opere eseguite dal genio militare

Capo V – Norme per la sicurezza degli impianti

Art. 107 – 121 – (abrogati)

Capo VI – Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici

Art. 122 (L) – Ambito di applicazione

Art. 123 (L) – Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti Art. 124 (L) – Limiti ai consumi di energia

Art. 125 (L-R) – Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio e all’uso razionale dell’energia

Art. 126 (R) – Certificazione di impianti

Art. 127 (R) – Certificazione delle opere e collaudo

Art. 128 (L) – Certificazione energetica degli edifici

Art. 129 (L) – Esercizio e manutenzione degli impianti

Art. 130 (L) – Certificazioni e informazioni ai consumatori

Art. 131 (L) – Controlli e verifiche

Art. 132 (L) – Sanzioni

Art. 133 (L) – Provvedimenti di sospensione dei lavori

Art. 134 (L) – Irregolarità rilevate dall’acquirente o dal conduttore Art. 135 (L) – Applicazione

Art. 135-bis – Norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici

PARTE III – Disposizioni finali

Capo I – Disposizioni finali

Art. 136 (L-R) – Abrogazioni

Art. 137 (L) – Norme che rimangono in vigore

Art. 138 (L) – Entrata in vigore del testo unico

Parte I

ATTIVITÀ EDILIZIA

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Attività edilizia

Art. 1 (L) Ambito di applicazione

  1. Il presente testo unico contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell’at-tività edilizia.
  1. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali contenute nel decreto legi-slativo 29 ottobre 1999, n. 490, la normativa di tutela dell’assetto idrogeologico e le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.
  1. Sono fatte salve altresì le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed alle relative norme di attuazione, in materia di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e ricon-versione di impianti produttivi.

Art. 2 (L) Competenze delle regioni e degli enti locali

  1. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fonda-mentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico.
  1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
  1. Le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico, attuative dei principi di riordino in esso con-tenuti, operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi medesimi.
  1. I comuni, nell’ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all’articolo 3 del decreto legi-slativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano l’attività edilizia.
  1. In nessun caso le norme del presente testo unico possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni e agli enti locali dalle di-sposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore.

Art. 2-bis. (L)Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati

  1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali.

Art. 3 (L) Definizioni degli interventi edilizi

(legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31)

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:

  1. “interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
  2. “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sosti-tuire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mo-difiche delle destinazioni di uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ri-compresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con ese-cuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’ uso;
  3. “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, gli interventi edilizi rivolti a conservare l’or-ganismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;
  4. “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi me-diante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in par-te diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni ele-menti costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed im-pianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consisten-ti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente;
  5. “interventi di nuova costruzione”, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

e.1)la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esi-stenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);

e.2)gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comu-ne;

e.3)la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la tra-sformazione in via permanente di suolo inedificato;

e.4)l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;

e.5)l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddi-sfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore; (27)

e.6)gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del vo-lume dell’edificio principale;

e.7)la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione perma-nente del suolo inedificato;

f) gli “interventi di ristrutturazione urbanistica”, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modifi-cazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

  1. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall’articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Art. 3-bis. Interventi di conservazione

(Articolo introdotto dall’art. 17, comma 1, lettera b), legge n. 164 del 2014)

  1. Lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianifica-zione. In tal caso l’amministrazione comunale può favorire, in alternativa all’espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione incidenti sull’area interessata e senza aumento della superficie coperta, rispondenti al pubblico interesse e comunque rispettose dell’imparzialità e del buon anda-mento dell’azione amministrativa. Nelle more dell’attuazione del piano, resta salva la facoltà del proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario.

Art. 4 (L) Regolamenti edilizi comunali

(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 33)

  1. Il regolamento che i comuni adottano ai sensi dell’articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.

1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS 3 MARZO 2011, N. 28.

1-ter. Entro il 31 dicembre 2017, i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con de-correnza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoria-mente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all’allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristruttura-zione edilizia di primo livello di cui all’allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo eco-nomico 26 giugno 2015, la predisposizione all’allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettri-che per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a par-cheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle dispo-sizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso e, relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali.

1-quater. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1-ter del presente articolo, le regioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi dell’articolo 39.

1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater non si applicano agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche.

1-sexies. Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, con-cludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l’adozione di uno schema di re-golamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

  1. Nel caso in cui il comune intenda istituire la commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sot-toposti al preventivo parere di tale organo consultivo.

Art. 5 (R) Sportello unico per l’edilizia

(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.493; art. 220, regio de-creto 27 luglio 1934, n. 1265)

  1. Le amministrazioni comunali, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono, anche me-diante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del capo V, titolo II del decreto legislativo 18 ago-sto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a costi-tuire un ufficio denominato sportello unico per l’edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l’amministra-zione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di segnalazione certificata di inizio attività.

1-bis. (L) Lo sportello unico per l’edilizia costituisce l’unico punto di accesso per il privato interessato in re-lazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l’intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coin-volte. Acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive mo-dificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, dell’assetto idrogeologico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Resta comunque ferma la competenza dello sportello unico per le attività produttive definita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

1-ter. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico per l’edilizia; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimen-to, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a con-tenuto negativo, comunque denominati e sono tenuti a trasmettere immediatamente allo sportello unico per l’edilizia le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presen-tati, dandone comunicazione al richiedente.(29)

(L) Tale ufficio provvede in particolare:

  1. alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il cer-tificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
  2. a fornire informazioni sulle materie di cui alla lettera a), anche mediante predisposizione di un archi-vio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l’ac-cesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgi-mento delle procedure previste dal presente testo unico, all’elenco delle domande presentate, allo sta-to del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili;
  3. all’adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti ammini-strativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 ago-sto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione;
  4. al rilascio dei permessi di costruire, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio, idro-geologico e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edili-zia del territorio;
  5. alla cura dei rapporti tra l’amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto dell’istanza o denuncia, con particolare riferi-mento agli adempimenti connessi all’applicazione della parte II del presente testo unico.

3. Lo sportello unico per l’edilizia acquisisce ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque deno-minati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio. Nel novero di tali assensi rientrano, in particolare:

a) LETTERA SOPPRESSA dal dlgs 222/2016

f. il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio;

g. le autorizzazioni e le certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 62 e 94;

h) l’assenso dell’amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad ope-re di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all’articolo 333 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

i) l’autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e mo-difica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;

j)l’autorizzazione dell’autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marit-timo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 55 del codice della navigazione;

k) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

…;

l) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l’adeguamento al piano comprensoriale previsto dall’articolo 5 della stessa legge, per l’attività edilizia nella laguna veneta nonché nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nel-le isole di Pellestrina, Lido e Sant’Erasmo;

m) il parere dell’autorità competente in materia di assetti e vincoli idrogeologici l) gli assenti in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali e aereoportuali;

m ) il nulla osta dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree naturali protette. (29)

3-bis. Restano ferme le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavori di cui all’art. 67 del de-creto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

  1. COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134. (29)

4-bis. Lo sportello unico per l’edilizia accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e provvede all’inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adot-tano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformità alle modalità tecniche individuate ai sensi dell’articolo 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalità assicurano l’interoperabilità con le regole tecniche definite dal rego-lamento ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Ai predetti adempimenti si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Titolo II

TITOLI ABILITATIVI

Capo I

Disposizioni generali

Art. 6. (L) Attività edilizia libera

1) Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre norma-tive di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica , di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al de-creto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

  1. gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a); a bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;
  2. gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realiz-zazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
  3. le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
  4. i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
  5. le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;

e-bis)          le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere imme-

diatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale;

e-ter)           le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano

contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale,

ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche

di raccolta delle acque, locali tombati;

e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

  1. (comma abrogato dal dlgs 222/2016)

 

  1. COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134.

 

  1. (comma abrogato dal dlgs 222/2016)

 

  1. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l’interessato provvede, nei casi previsti dalle vigen-

ti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale ai sensi dell’articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80

  1. Le regioni a statuto ordinario:

a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1, esclusi gli interventi di cui all’articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di co-struire e gli interventi di cui all’articolo 23, soggetti a segnalazione certificata di inizio attività in al-ternativa al permesso di costruire;

b) disciplinano con legge le modalità per l’effettuazione dei controlli.

c) LETTERA NON PIÙ PREVISTA DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164.

7. (comma abrogato dal dlgs 222/2016)

8. comma abrogato dal d.p.r. 1 agosto 2011, n. 15

______________

Art. 6 bis. (Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata)

(articolo introdotto dall’art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)

  1. Gli interventi non riconducibili all’elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunica-zione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  1. L’interessato trasmette all’amministrazione comunale l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è inte-ressamento delle parti strutturali dell’edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell’im-presa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

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  1. Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest’ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell’ammini-strazione comunale ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate.

4.Le regioni a statuto ordinario:

  1. possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1;
  1. disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e prevedendo so-pralluoghi in loco.
  1. La mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.

Art. 7 (L) Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni

(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 34; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 81; decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)

  1. Non si applicano le disposizioni del presente titolo per:
  1. opere e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l’azione integrata e coordinata di una pluralità di amministrazioni pubbliche allorché l’accordo delle predette amministrazioni, raggiunto con l’as-senso del comune interessato, sia pubblicato ai sensi dell’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  1. opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da con-cessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni;
  1. opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dal-la validazione del progetto, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Art. 8 (L) Attività edilizia dei privati su aree demaniali

(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3)

  1. La realizzazione da parte di privati di interventi edilizi su aree demaniali è disciplinata dalle norme del presente testo unico.

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Art. 9 (L) Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica

(legge n. 10 del 1977, art. 4, ultimo comma; legge n. 457 del 1978, art. 27, ultimo comma)

  1. Salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto delle norme previste dal decreto legi-slativo 29 ottobre 1999, n. 490, nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti:
  1. gli interventi previsti dalle lettere a), b) e c) del primo comma dell’articolo 3 che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse;
  1. fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità mas-sima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non può comunque superare un decimo dell’area di proprietà.
  1. Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l’edificazione, oltre agli interventi indicati al comma 1, lettera a), sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell’articolo 3 del presente testo unico che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino globalmente uno o più edifici e modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti, purché il tito-lare del permesso si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell’interessato, a prati-care, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui alla sezione II del capo II del presente titolo.

Art. 9-bis Documentazione amministrativa

  1. Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal presente testo unico, le amministrazioni sono tenute ad acquisire d’ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull’autenticità di tali documenti, informazioni e dati

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Capo II Permesso di costruire

Sezione I Nozione e caratteristiche

Art. 10 (L) Interventi subordinati a permesso di costruire

(legge n. 10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma 4)

  1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a per-messo di costruire:
  1. gli interventi di nuova costruzione;
  1. gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
  1. gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.
  1. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività.
  1. Le regioni possono altresì individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all’incidenza sul terri-torio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire. La violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi del presente comma non comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 44.

Art. 11 (L) Caratteristiche del permesso di costruire

(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 1, 2 e 6; legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, comma 2, come sostituito dall’art. 2, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

  1. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.
  1. Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all’immobile, ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. è irrevocabile ed è oneroso ai sensi dell’articolo 16.
  1. Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi.

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Art. 12 (L) Presupposti per il rilascio del permesso di costruire

(art. 4, comma 1, legge n. 10 del 1977; Art. 31, comma 4, legge n. 1150 del 1942; articolo unico legge 3 novembre 1952, n. 1902)

  1. Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regola-menti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
  1. Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell’attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all’impegno degli interessati di procedere all’attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell’in-tervento oggetto del permesso.
  1. In caso di contrasto dell’intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguar-dia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell’ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all’amministrazione competente all’approva-zione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.
  1. A richiesta del sindaco, e per lo stesso periodo, il presidente della giunta regionale, con provvedimento motivato da notificare all’interessato, può ordinare la sospensione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l’attuazione degli strumenti urbanistici.

Art. 13 (L) Competenza al rilascio del permesso di costruire

(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, comma 1; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater)

  1. Il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile dello sportello unico nel rispetto delle leg-gi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici.
  1. La regione disciplina l’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 21, comma 2, per il caso di mancato rilascio del permesso di costruire entro i termini stabiliti.

Art. 14 (L) Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici

(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater, introdotto dall’art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto legislativo n. 267 del 2000, art. 42, comma 2, lettera b); legge 21 dicembre 1955, n. 1357, art. 3)

  1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto co-munque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.

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1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d’uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d’uso non com-porti un aumento della superficie coperta prima dell’intervento di ristrutturazione, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

  1. Dell’avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  1. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i li-miti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, nonché, nei casi di cui al comma 1-bis, le destinazioni d’uso, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

Art. 15 (R) Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire

(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 3, 4 e 5; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 11)

  1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
  1. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ulti-mazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare tre anni dall’inizio dei lavori. De-corsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla sca-denza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia pre-visto in più esercizi finanziari.

2-bis. La proroga dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell’amministrazione o dell’autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.

  1. La realizzazione della parte dell’intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili me-diante segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell’articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.
  1. Il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

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NOTA – Aggiornamento dl 69/2013: proroga inizio e ultimazione lavori

Il dl 69/2013, convertito con modificazioni dalla legge 98/2013, ha disposto (con l’art. 30, comma 3) quanto segue:

Salva diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Re-pubblica del 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi ante-cedentemente all’entrata in vigore del presente decreto (20 agosto 2013), purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.”

Ha inoltre disposto (con l’art. 30 comma 4) che:

La disposizione di cui al comma 3 si applica anche alle denunce di inizio attività e alle segnalazioni certi-ficate di inizio attività presentate entro lo stesso termine.”

Sezione II

Contributo di costruzione

Art. 16 (L) Contributo per il rilascio del permesso di costruire

(legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 3; 5, comma 1; 6, commi 1, 4 e 5; 11; legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 47; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 7; leg-ge 29 settembre 1964, n. 847, articoli 1, comma 1, lettere b) e c), e 4; legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 44; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17; decreto le-gislativo 5 febbraio 1997, n. 22, Art. 58, comma 1; legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 61, comma 2)

  1. Salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corre-sponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di co-struzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo.
  1. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all’atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell’interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell’articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimo-nio indisponibile del comune.

2-bis. Nell’ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli inter-venti in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l’esecuzione diretta delle opere di urbanizza-zione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del terri-

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torio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

  1. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all’atto del rilascio, è corrisposta in cor-so d’opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.
  1. L’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione:
  1. all’ampiezza ed all’andamento demografico dei comuni;
  1. alle caratteristiche geografiche dei comuni;
  1. alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
  1. ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall’articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché

delle leggi regionali;

d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a mag-giore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), anziché quelli di nuova costruzione;

d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d’uso. Tale maggior valore, calcolato dall’amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest’ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l’interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l’intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche.

4-bis. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo della lettera d-ter) del comma 4, sono fatte salve le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali.

  1. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale , se-condo i parametri di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto dal comma 4-bis.
  1. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urba-nizzazione primaria, secondaria e generale.
  1. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, pubblica illumina-zione, spazi di verde attrezzato.

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7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavi-dotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei crite-ri definiti dalle regioni.

  1. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le co-struzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
  1. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai co-sti massimi ammissibili per l’edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell’articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l’edili-zia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non supe-riore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell’inter-venuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cen-to, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.
  1. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni.

Art. 17 (L) Riduzione o esonero dal contributo di costruzione

(legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 7, comma 1; 9; decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, articoli 7 e 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94; legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 11; legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26, comma 1; legge n. 662 del 1996, art. 2, comma 60)

  1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione de-terminati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall’articolo 18.
  1. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto stabilito per la corrispondente edi-lizia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore.
  1. Il contributo di costruzione non è dovuto:

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  1. per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della con-duzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;
  1. per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici uni-familiari;
  1. per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istitu-zionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attua-zione di strumenti urbanistici;
  1. per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pub-bliche calamità;
  1. per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all’uso razionale dell’energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela dell’assetto idrogeologico, artistico-storica e ambientale.
  1. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato, nonché per gli interventi di manuten-zione straordinaria di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a), qualora comportanti aumento del carico urbani-stico, il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione, purché ne derivi un aumento della superficie calpestabile.

4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al venti per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni nei casi non interessati da varianti urba-nistiche, deroghe o cambi di destinazione d’uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione origi-naria. I comuni definiscono, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, i criteri e le modalità applicative per l’applicazione della relativa riduzione.

Art. 18 (L) Convenzione-tipo

(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 8;legge 17 febbraio 1992, n. 179, art. 23, comma 6)

  1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi di edilizia abitativa di cui all’articolo 17, comma 1, la regione approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonché i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo in ordine essenzialmente a:
  1. l’indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;
  1. la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, così come defi-nito dal comma successivo, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonché delle spese ge-nerali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;
  1. la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;
  1. la durata di validità della convenzione non superiore a 30 e non inferiore a 20 anni.

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  1. La regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree, in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di costruzione come definito ai sensi dell’articolo 16.
  1. Il titolare del permesso può chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione, sia determinato in misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti di proprietà avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della convenzione.
  1. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.
  1. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente.

Art. 19 (L) Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza

(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 10)

  1. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti soli-di, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la re-gione definisce con i criteri di cui al comma 4, lettere a) e b) dell’articolo 16, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva.
  1. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e dire-zionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all’incidenza delle ope-re di urbanizzazione, determinata ai sensi dell’articolo 16, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale.
  1. Qualora la destinazione d’uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché di quelle nelle zone agri-cole previste dall’articolo 17, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all’ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determi-nata con riferimento al momento dell’intervenuta variazione.

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Sezione III Procedimento

Art. 20 (R) Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

  1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un’attestazione concernente il titolo di legitti-mazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti pre-visti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme an-tisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, alle norme relative all’efficienza energetica. (29)

1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.

  1. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedi-mento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L’esame del-le domande si svolge secondo l’ordine cronologico di presentazione.
  1. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l’istruttoria e formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecni-co-giuridica dell’intervento richiesto. Qualora sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso, comunque de-nominati, resi da amministrazioni diverse, si procede ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  1. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia ne-cessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L’interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.
  1. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell’amministra-zione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

5-bis. comma abrogato dal d.lgs. 30 giugno 2016, n. 127.

  1. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all’interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3. Qualora sia indetta la conferenza di servizi di cui al medesimo comma, la determinazione motivata di conclusione del

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procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e suc-cessive modificazioni, è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell’intervento. Il termine di cui al primo periodo è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del pro-cedimento abbia comunicato all’istante i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, ai sensi dell’arti-colo 10-bis della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni. Dell’avvenuto rilascio del permes-so di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio. Gli estremi del permesso di co-struire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edi-lizio.

  1. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.
  1. (L) Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il re-sponsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, am-bientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  1. comma abrogato  dal d.lgs. 30 giugno 2016, n.127.
  2. comma abrogato dal d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con mod. dalla l. 9 agosto 2013, n. 98.
  1. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all’articolo 22, comma 7, è di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda.
  1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedimentali.
  1. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento informa il

competente ordine professionale per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari. ————

Art. 21 (R) Intervento sostitutivo regionale

  1. Le regioni, con proprie leggi, determinano forme e modalità per l’eventuale esercizio del potere sostitutivo nei confronti dell’ufficio dell’amministrazione comunale competente per il rilascio del permesso di costruire.

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Capo III

Segnalazione certificata di inizio di attività

Art. 22 (L) Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività

  1. Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:
  1. gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguar-dino le parti strutturali dell’edificio;
  1. gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), qua-lora riguardino le parti strutturali dell’edificio;
  1. gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli in-dicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c.
  1. Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di co-struire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni con-tenute nel permesso di costruire. Ai fini dell’attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini dell’agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento re-lativo al permesso di costruzione dell’intervento principale e possono essere presentate prima della dichiara-zione di ultimazione dei lavori.

2-bis. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d’inizio attività e comunicate a fine lavori con atte-stazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.

  1. comma abrogato dal dlgs 222/2016

 

  1. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l’ambito applicativo delle disposizioni

di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all’articolo 44.

  1. comma abrogato dal dlgs 222/2016

 

  1. La realizzazione degli interventi di cui al presente Capo che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-

artistica, paesaggistico-ambientale o dell’assetto idrogeologico, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell’ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

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  1. È comunque salva la facoltà dell’interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizza-zione degli interventi di cui al presente Capo, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all’articolo 16, salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 23. In questo caso la vio-lazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 44 ed è soggetta all’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 37.

Art. 23 Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire

(L comma 3 e 4 – R comma 1, 2, 5, 6 e 7)

  1. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività:
  1. gli interventi di ristrutturazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c);
  1. gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all’entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall’atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l’esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
  1. gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici gene-rali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell’articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attivi-tà, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.

  1. Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo per presentare la segnalazione certificata di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la segnalazione, ac-compagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati proget-tuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contra-sto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

1-bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l’acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ov-vero l’esecuzione di verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni pre-

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poste alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’ammini-strazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisi-zione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zo-ne sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti dalle autocertifi-cazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo della documentazione di cui al comma 1, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

1-ter. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei pro-cedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si con-sidera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione.

PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10. (29)

  1. La segnalazione certificata di inizio attività è corredata dall’indicazione dell’impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ulti-mata dell’intervento è subordinata a nuova segnalazione. L’interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
  1. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell’esclusione di cui al comma 1-bis, qualora l’immobile og-getto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti. (29)
  1. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell’esclusione di cui al comma 1-bis, qualora l’immobile og-getto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all’amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla segnalazione, il competente uf-ficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall’esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la segnalazione è priva di effetti. (29)
  1. La sussistenza del titolo è provata con la copia della segnalazione certificata di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della segnalazione, l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
  1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all’interessato l’ordine motivato di non ef-fettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l’autorità giudiziaria e il consiglio dell’ordine di appartenenza. è comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbani-stica ed edilizia.

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  1. Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la segnalazione certificata di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale con seguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno compor-tato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all’articolo 37, comma 5.

Art. 23-bis Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell’inizio dei lavori

  1. Nei casi in cui si applica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della presentazione della segnalazione, l’interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente al-la segnalazione. Lo sportello unico comunica tempestivamente all’interessato l’avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui all’articolo 20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma 5-bis del medesimo articolo.
  1. In caso di presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio attività e dell’istanza di acquisi-zione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, l’interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell’avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell’esito positivo della conferenza di servizi.
  1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 , si applicano anche alla comunicazione dell’inizio dei lavori di cui all’articolo 6 bis, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell’in-tervento edilizio.
  1. All’interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l’eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i co-muni devono individuare con propria deliberazione, da adottare entro il 30 giugno 2014, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Senza nuovi o maggiori oneri a ca-rico della finanza pubblica, decorso tale termine e in mancanza di intervento sostitutivo della regione ai sensi della normativa vigente, la deliberazione di cui al primo periodo è adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A) e a quelle equi-pollenti di cui al primo periodo, gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione. Nelle more dell’adozione della deliberazione di cui al primo periodo e comunque in sua assen-za, non trova applicazione per le predette zone omogenee A) la segnalazione certificata di inizio attività con modifica della sagoma.

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Art. 23-ter Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante

  1. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, an-corché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:
  1. a) residenziale;

a-bis) turistico-ricettiva;

  1. produttiva e direzionale;
  1. commerciale;
  1. La destinazione d’uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superfi-cie utile.
  1. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.

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Titolo III

AGIBILITÀ DEGLI EDIFICI

Capo I

Certificato di agibilità

Art. 24 (L) Agibilità

(regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 220; 221, comma 2, come modificato dall’art. 70, decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507; decreto legi-slativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1)

  1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.
  1. Ai fini dell’agibilità, entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attivi-tà, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l’edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:
  1. nuove costruzioni;
  1. ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
  1. interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.
  1. La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.
  1. Ai fini dell’agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche:
  1. singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
  1. singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria di-chiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.
  1. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a 4 è corredata dalla seguente documentazione:
  1. attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che asse-

vera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;

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  1. certificato di collaudo statico di cui all’articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
  1. dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all’articolo 77, nonché all’articolo 82;
  1. gli estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
  1. dichiarazione dell’impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.
  1. L’utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4 può essere iniziato dalla data di presentazione allo spor-tello unico della segnalazione corredata della documentazione di cui al comma 5. Si applica l’articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  1. Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane, nell’ambito delle proprie competen-ze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell’ispezione delle opere realizzate.

Art. 25 (R) Procedimento di rilascio del certificato di agibilità

Abrogato dal dlgs 222/2016

Art. 26 (L) Dichiarazione di inagibilità

(regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, art. 222)

  1. La presentazione della segnalazione certificata di agibilità non impedisce l’esercizio del potere di dichiara-zione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell’articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

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Titolo IV

VIGILANZA SULL’ATTIVITÀ URBANISTICO EDILIZIA,

RESPONSABILITÀ E SANZIONI

Capo I

Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e responsabilità

Art. 27 (L) Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 4; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)

  1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente, la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbani-stici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
  1. Il dirigente o il responsabile, quando accerti l’inizio o l’esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedifi-cabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, provvede alla demolizione e al ripri-stino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicem-bre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tute-la, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall’accertamento dell’illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n.
  1. Ferma rimanendo l’ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d’ufficio o su denuncia dei cittadini, l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, ordina l’immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all’adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro qua-

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rantacinque giorni dall’ordine di sospensione dei lavori. Entro i successivi quindici giorni dalla notifica il di-rigente o il responsabile dell’ufficio, su ordinanza del sindaco, può procedere al sequestro del cantiere.

  1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all’autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la rego-larità delle opere e dispone gli atti conseguenti.

Art. 28 (L) Vigilanza su opere di amministrazioni statali

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 5; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)

  1. Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 27, il diri-gente o il responsabile del competente ufficio comunale informa immediatamente la regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale compete, d’intesa con il presidente della giunta regionale, la ado-zione dei provvedimenti previsti dal richiamato articolo 27.

Art. 28-bis. Permesso di costruire convenzionato)

  1. Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato
  1. La convenzione, approvata con delibera del consiglio comunale, salva diversa previsione regionale, speci-fica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi.
  1. Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione:
  1. la cessione di aree anche al fine dell’utilizzo di diritti edificatori;
  1. la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restando quanto previsto dall’articolo 32, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
  1. le caratteristiche morfologiche degli interventi;
  1. la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.
  1. La convenzione può prevedere modalità di attuazione per stralci funzionali, cui si collegano gli oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie.
  1. Il termine di validità del permesso di costruire convenzionato può essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti dalla convenzione.

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  1. Il procedimento di formazione del permesso di costruire convenzionato è quello previsto dal Capo II del Titolo II della presente parte. Alla convenzione si applica altresì la disciplina dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 29 (L) Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a segnalazione certificata di inizio attività

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 6; decreto-legge 23 aprile 1985, n.146, art. 5-bis, convertito con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 12, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267, articoli 107 e 109)

  1. Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previ-sioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive sta-bilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spe-se per l’esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostri-no di non essere responsabili dell’abuso.
  1. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle pre-scrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d’opera, fornendo al dirigente o re-sponsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stes-sa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei la-vori deve inoltre rinunziare all’incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contra-rio il dirigente segnala al consiglio dell’ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall’albo professionale da tre mesi a due anni.
  1. Per le opere realizzate dietro presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, il progettista assu-me la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all’articolo 23, comma 1, l’amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari.

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Capo II

Sanzioni

Art. 30 (L) Lottizzazione abusiva

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, articoli 1, comma 3-bis, e 7-bis; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109)

  1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urba-nistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizza-zione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o la eventuale previ-sione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.
  1. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l’area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell’area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.
  1. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell’alienante o di uno dei condivi-denti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.
  1. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell’alienante o di uno dei condividenti attestante l’avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l’i-nesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di stru-menti attuativi.

4-bis. Gli atti di cui al comma 2, ai quali non siano stati allegati certificati di destinazione urbanistica, o che non contengano la dichiarazione di cui al comma 3, possono essere confermati o integrati anche da una sola delle parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico o autenticato, al quale sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate al giorno in cui è stato stipulato l’atto da confermare o contenente la dichiarazione omessa.

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  1. I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall’agenzia del territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune.
  1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 NOVEMBRE 2005, N. 304
  1. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale accerti l’effettuazione di lot-tizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 29, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l’immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari.
  1. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma 7, le aree lot-tizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui dirigente o responsabile del com-petente ufficio deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all’articolo 31, comma 8.
  1. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato emesso il provvedimento previsto dal comma 7, sono nulli e non possono essere stipulati, né in forma pubblica né in forma privata, dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del provve-dimento del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale.
  1. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uf-fici del catasto dopo il 17 marzo 1985, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù.

Art.                                                      31 (L) Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 2, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)

  1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizza-zione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
  1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.

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  1. Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termi-ne di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratui-tamente al patrimonio del comune. L’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la com-plessiva superficie utile abusivamente costruita.
  1. L’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa no-tifica all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobi-liari, che deve essere eseguita gratuitamente.

4-bis. L’autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella mi-sura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabili-tà penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disci-plinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all’acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.

4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l’importo delle sanzioni amministrative pecu-niarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l’inottempe-ranza all’ordine di demolizione.

  1. L’opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comu-nale a spese dei responsabili dell’abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico.
  1. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l’acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull’osservanza del vincolo. Tali ammini-strazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell’abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l’acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.
  1. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell’albo comunale, i dati rela-tivi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all’autorità giudiziaria compe-tente, al presidente della giunta regionale e, tramite l’ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infra-strutture e dei trasporti.

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  1. In caso d’inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle dispo-sizioni di cui al comma 1 dell’articolo 27, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 3 del mede-simo articolo 27, il competente organo regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti even-tualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell’eser-cizio dell’azione penale.
  1. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all’articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.

9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all’articolo 23, comma 01.

Art. 32 (L) Determinazione delle variazioni essenziali

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 8)

  1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 31, le regioni stabiliscono quali siano le varia-zioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l’essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:
  1. mutamento della destinazione d’uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto mi-nisteriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
  1. aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;
  1. modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizza-zione dell’edificio sull’area di pertinenza;
  1. mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito;
  1. violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedu-rali.
  1. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature ac-cessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.
  1. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico , ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.

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Art. 33 (L) Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in to-tale difformità

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 9; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)

  1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal dirigente o del responsa-bile del competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il quale l’ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell’abuso.
  1. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luo-ghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell’ufficio irroga una sanzione pecunaria pari al doppio dell’aumento di valore dell’immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimen-to alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e con rife-rimento all’ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzio-ne dell’abuso, sulla base dell’indice ISTAT del costo di costruzione, con la esclusione, per i comuni non tenu-ti all’applicazione della legge medesima, del parametro relativo all’ubicazione e con l’equiparazione alla cate-goria A/1 delle categorie non comprese nell’articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione è pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile, de-terminato a cura dell’agenzia del territorio.
  1. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l’amministrazione competente a vigilare sull’osservanza del vincolo, salva l’applicazione di altre mi-sure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell’abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l’originario organismo edilizio, ed irroga una san-zione pecuniaria da 516 euro a 5164 euro.
  1. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche se non vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede all’amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro novanta giorni dalla richiesta il dirigente o il responsabile provvede autonomamente.
  1. In caso di inerzia, si applica la disposizione di cui all’articolo 31, comma 8.
  1. è comunque dovuto il contributo di costruzione di cui agli articoli 16 e 19.

6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 23, comma 01, eseguiti in assenza di segnalazione certificata di inizio attività o in totale difformi-tà dalla stessa.

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Art. 34 (L) Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 12; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)

  1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell’abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente

O del responsabile dell’ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell’abuso.

  1. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente O il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell’opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le ope-re adibite ad usi diversi da quello residenziale.

2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all’articolo 23, comma 01, eseguiti in parziale difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività.

2-ter. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in pre-senza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.

Art. 35 (L) Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 14; decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, art. 17-bis, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)

  1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 28, di inter-venti in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, previa diffi-da non rinnovabile, ordina al responsabile dell’abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all’ente proprietario del suolo.
  1. La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell’abuso.
  1. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici territoriali, nonché quello di altri enti pubblici, previsto dalla normativa vigente.

3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all’articolo 23, comma 01, eseguiti in assenza di segnalazione certificata di inizio attività, ovvero in totale o parziale diffor-mità dalla stessa.

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Art. 36 (L) Accertamento di conformità

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 13)

  1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assen-za di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 23, comma 01, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’im-mobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
  1. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall’articolo 16. Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l’oblazione è calcolata con riferi-mento alla parte di opera difforme dal permesso.
  1. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.

Art. 37 (L) Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità

(art. 4, comma 13 del decreto-legge n. 398 del 1993; Art. 10 della legge n. 47 del 1985)

  1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all’articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro.
  1. Quando le opere realizzate in assenza di segnalazione certificata di inizio attività consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell’articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l’autorità competente a vigilare sull’osservanza del vincolo, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro.
  1. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell’ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro di cui al comma 2.

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  1. Ove l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell’a-buso o il proprietario dell’immobile possono ottenere la sanatoria dell’intervento versando la somma, non su-periore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro , stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’agenzia del territorio.
  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, comma 6, la segnalazione certificata di inizio attività spontaneamente effettuata quando l’intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro .
  1. La mancata segnalazione certificata di inizio attività non comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all’intervento realizzato, l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 36.

Art. 38 (L) Interventi eseguiti in base a permesso annullato

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 11; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)

  1. In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazio-ne, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il respon-sabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall’agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest’ultima e l’amministrazione comunale. La valutazione dell’agenzia è notificata all’interessato dal dirigen-te o dal responsabile dell’ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.
  1. L’integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all’articolo 36.

2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all’articolo 23, comma 01, in caso di accertamento dell’inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo.

Art. 39 (L) Annullamento del permesso di costruire da parte della regione

(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 27, come sostituito dall’art. 7, legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)

  1. Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano inter-venti non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contra-sto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono essere annullati dalla regione.

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  1. Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall’accertamento delle violazioni di cui al comma 1, ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso, al proprietario della costruzione, al progettista, e al comune, con l’invito a presentare controdeduzioni entro un termine all’uopo prefissato.
  1. In pendenza delle procedure di annullamento la regione può ordinare la sospensione dei lavori, con prov-vedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al comma 2 e da comunicare al comune. L’ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al comma 1.
  1. Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di annullamento, deve essere ordinata la demoli-zione delle opere eseguite in base al titolo annullato.
  1. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l’affis-sione nell’albo pretorio del comune dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate.

5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all’articolo 23, comma 01, non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività.

Art. 40 (L) Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della regione

(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 26, come sostituito dall’art. 6, legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)

  1. In caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in contrasto con questo o con le prescri-zioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia, qualora il comune non abbia provve-duto entro i termini stabiliti, la regione può disporre la sospensione o la demolizione delle opere eseguite. Il provvedimento di demolizione è adottato entro cinque anni dalla dichiarazione di agibilità dell’intervento.
  1. Il provvedimento di sospensione o di demolizione è notificato al titolare del permesso o, in mancanza di questo, al committente, al costruttore e al direttore dei lavori. Lo stesso provvedimento è comunicato inoltre al comune.
  1. La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica entro i quali sono adottate le misure necessarie per eliminare le ragioni della difformità, ovvero, ove non sia possibile, per la rimessa in pristino.
  1. Con il provvedimento che dispone la modifica dell’intervento, la rimessa in pristino o la demolizione delle opere è assegnato un termine entro il quale il responsabile dell’abuso è tenuto a procedere, a proprie spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, la regione dispone l’esecuzione in danno dei lavori.

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4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all’articolo 23, comma 01, realizzati in assenza di segnalazione certificata di inizio attività o in contrasto con questa o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della sca-denza del termine di 30 giorni dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività.

Art. 41 (L)Demolizione di opere abusive

  1. Entro il mese di dicembre di ogni anno il dirigente o il responsabile del servizio trasmette al prefetto l’e-lenco delle opere non sanabili per le quali il responsabile dell’abuso non ha provveduto nel termine previsto alla demolizione e al ripristino dei luoghi e indica lo stato dei procedimenti relativi alla tutela del vincolo di cui al comma 6 dell’articolo 31. Nel medesimo termine le amministrazioni statali e regionali preposte alla tu-tela trasmettono al prefetto l’elenco delle demolizioni da eseguire. Gli elenchi contengono, tra l’altro, il no-minativo dei proprietari e dell’eventuale occupante abusivo, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e l’eventuale titolo di occupazione dell’immobile.
  1. Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di cui al comma 1, provvede agli adempimenti conseguenti all’intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate, notificando l’avve-nuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell’abuso.
  1. L’esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresa la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa priva-ta ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto può anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d’intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa. 10

AGGIORNAMENTO (10)

Successivamente La Corte costituzionale, con sentenza 24-28 giugno 2004, n. 196 (in G.U. 1a s.s.7/7/2004, n. 26) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 49-ter dell’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (che ha disposto la sostituzione del presente articolo).

Art. 42 (L) Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 3)

  1. Le regioni determinano le sanzioni per il ritardato o mancato versamento del contributo di costruzione in misura non inferiore a quanto previsto nel presente articolo e non superiore al doppio.
  1. Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo di costruzione di cui all’articolo 16 comporta:

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a)l’aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;

  1. l’aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
  1. l’aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.
  1. Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.
  1. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.
  1. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 2, il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall’articolo 43.
  1. In mancanza di leggi regionali che determinino la misura delle sanzioni di cui al presente articolo, queste saranno applicate nelle misure indicate nel comma 2.

Art. 43 (L) Riscossione

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 16)

  1. I contributi, le sanzioni e le spese di cui ai titoli II e IV della parte I del presente testo unico sono riscossi secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate dell’ente procedente.

Art. 44 (L) Sanzioni penali

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, articoli 19 e 20; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 3, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298)

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:
  1. l’ammenda fino a 10329 euro per l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previ-ste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbani-stici e dal permesso di costruire;
  1. l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 5164 a 51645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione;
  1. l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 15493 a 51645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di ter-reni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell’articolo 30. La stessa pena si applica an-che nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, pae-sistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.

5 0

  1. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confi-sca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.

2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizza-zione mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 23, comma 01 eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa.

Art. 45 (L) Norme relative all’azione penale

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22)

  1. L’azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all’articolo 36.
  1. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.
  1. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme ur-banistiche vigenti.

Art. 46 (L) Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 8)

  1. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata do-po il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si ap-plicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù.
  1. Nel caso in cui sia prevista, ai sensi dell’articolo 38, l’irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria, ma non il rilascio del permesso in sanatoria, agli atti di cui al comma 1 deve essere allegata la prova dell’integrale pagamento della sanzione medesima.
  1. La sentenza che accerta la nullità degli atti di cui al comma 1 non pregiudica i diritti di garanzia o di servitù acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda diretta a far accertare la nullità degli atti.
  1. Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla insussistenza del permesso di costruire al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa.

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  1. Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L’aggiudicatario, qualora l’immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria.

5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi realizzati mediante se-gnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 23, comma 01, qualora nell’atto non siano indicati gli estremi della stessa.

Art. 47 (L) Sanzioni a carico dei notai

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 21)

  1. Il ricevimento e l’autenticazione da parte dei notai di atti nulli previsti dagli articoli 46 e 30 e non convali-dabili costituisce violazione dell’articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.
  1. Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto dall’articolo 30, sono esonerati da responsabilità inerente al trasferimento o alla divisione dei terreni;

PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 9 NOVEMBRE 2005, N. 304.

Art. 48 (L) Aziende erogatrici di servizi pubblici

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 45)

  1. è vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l’esecuzione di opere prive di permesso di costruire, nonché ad opere in assenza di titolo iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente al 17 marzo 1985.
  1. Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione ammini-strativa, indicante gli estremi del permesso di costruire, o, per le opere abusive, gli estremi del permesso in sanatoria, ovvero copia della domanda di permesso in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell’ipotesi dell’articolo 36 e limitatamente alle prime due rate nell’ipotesi dell’articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni è nullo e il funzionario della azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 2582 a 7746 euro. Per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui al precedente comma, può essere prodotta copia di una fattura, emessa dall’azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che l’opera già usufruisce di un pubblico servizio.
  1. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia può es-sere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai

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sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione ammini-strativa, attestante che l’opera è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione può es-sere ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesi-mo.

3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizza-zione mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 23, comma 01, eseguiti in as-senza della stessa.

3-ter. Al fine di consentire una più penetrante vigilanza sull’attività edilizia, è fatto obbligo alle aziende ero-gatrici di servizi pubblici ed ai funzionari cui sia imputabile la stipulazione dei relativi contratti di sommini-strazione di comunicare al sindaco del comune ove è ubicato l’immobile le richieste di allaccio ai pubblici servizi effettuate per gli immobili, con indicazione della concessione edilizia ovvero della autorizzazione ov-vero degli altri titoli abilitativi, ovvero della istanza di concessione in sanatoria presentata, corredata dalla prova del pagamento per intero delle somme dovute a titolo di oblazione. L’inosservanza di tale obbligo comporta, per ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000 nei confronti delle aziende erogatrici di servizi pubblici, nonché la sanzione pecuniaria da euro 2.582 ad euro 7.746 nei confronti del funzionario della azienda erogatrice cui sia imputabile la stipulazione dei contratti.

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Capo III

Disposizioni fiscali

Art. 49 (L) Disposizioni fiscali

(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-ter)

  1. Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in con-trasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevola-zioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per sin-gola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani partico-lareggiati di esecuzione.
  1. È fatto obbligo al comune di segnalare all’amministrazione finanziaria, entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori o dalla segnalazione certificata di cui all’art. 24, ovvero dall’annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanza comportante la decadenza di cui al comma precedente.
  1. Il diritto dell’amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo si prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione della segnalazione del comune.
  1. In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente è responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa.

Art. 50 (L) Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 46)

  1. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 49, le agevolazioni tributarie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari si applicano agli atti stipulati dopo il 17 marzo 1985, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative ed a condizione che copia conforme del provvedimento di sa-natoria venga presentata, contestualmente all’atto da registrare, all’amministrazione cui compete la registra-zione. In mancanza del provvedimento definitivo di sanatoria, per conseguire in via provvisoria le agevola-zioni deve essere prodotta, al momento della registrazione dell’atto, copia della domanda di permesso in sa-natoria presentata al comune, con la relativa ricevuta rilasciata dal comune stesso. L’interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare al competente ufficio dell’amministrazione finanziaria copia del provvedimento definitivo di sanatoria entro sei mesi dalla sua notifica o, nel caso che questo non sia intervenuto, a richiesta dell’ufficio, dichiarazione del comune che attesti che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.

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  1. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 49, per i fabbricati costruiti senza permesso o in contrasto con la stesso,ovvero sulla base di permesso successivamente annullato, si applica la esenzione dall’imposta co-munale sugli immobili, qualora ricorrano i requisiti tipologici di inizio e ultimazione delle opere in virtù dei quali sarebbe spettata, per il periodo di dieci anni a decorrere dal 17 marzo 1985. L’esenzione si applica a condizione che l’interessato ne faccia richiesta all’ufficio competente del suo domicilio fiscale, allegando co-pia della domanda indicata nel comma precedente con la relativa ricevuta rilasciata dal comune. Alla scaden-za di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda suddetta, l’interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare, entro novanta giorni da tale scadenza, all’ufficio competente copia del provvedi-mento definitivo di sanatoria o in mancanza di questo, una dichiarazione del comune, ovvero una dichiara-zione sostitutiva di atto notorio, attestante che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.
  1. La omessa o tardiva presentazione del provvedimento di sanatoria comporta il pagamento dell’imposta comunale sugli immobili e delle altre imposte dovute nella misura ordinaria, nonché degli interessi di mora stabiliti per i singoli tributi.
  1. Il rilascio del permesso in sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente realizzate, produce au-tomaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti dall’articolo 49.
  1. In attesa del provvedimento definitivo di sanatoria, per il conseguimento in via provvisoria degli effetti previsti dal comma4, deve essere prodotta da parte dell’interessato alle amministrazioni finanziarie compe-tenti copia autenticata della domanda di permesso in sanatoria, corredata della prova del pagamento delle somme dovute fino al momento della presentazione della istanza di cui al presente comma.
  1. Non si fa comunque luogo al rimborso dell’imposta comunale sugli immobili e delle altre imposte even-tualmente già pagate.

Art. 51 (L) Finanziamenti pubblici e sanatoria

(legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 50)

  1. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi è altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria.

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Parte II

NORMATIVA TECNICA PER L’EDILIZIA

Capo I

Disposizioni di carattere generale

Art. 52 (L) Tipo di strutture e norme tecniche

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, articoli 1 e 32, comma 1)

  1. In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in os-servanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le in-frastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collabora-zione del Consiglio nazionale delle ricerche. Qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismi-che esse sono adottate di concerto con il Ministro per l’interno. Dette norme definiscono:
  1. i criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento;
  1. i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalità costruttive e della destinazione dell’opera, nonché i criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni;
  1. le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature;
  1. la protezione delle costruzioni dagli incendi.
  1. Qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle norme tecniche in vigore, la loro idoneità deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.
  1. Le norme tecniche di cui al presente articolo e i relativi aggiornamenti entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione dei rispettivi decreti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Art. 53 (L) Definizioni

(legge 5 novembre 1971, n. 1086, Art. 1, primo, secondo e terzo comma)

  1. Ai fini del presente testo unico si considerano:
  1. opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica;
  1. opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l’effetto statico voluto;
  2. opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.

Art. 54 (L) Sistemi costruttivi

(legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 5, art. 6, primo comma, art. 7, primo comma, art. 8, primo comma)

  1. Gli edifici possono essere costruiti con:
  1. struttura intelaiata in cemento armato normale o
  1. precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali;
  1. struttura a pannelli portanti;
  1. struttura in muratura;
  1. struttura in legname.
  1. Ai fini di questo testo unico si considerano:
  1. costruzioni in muratura, quelle nelle quali la muratura ha funzione portante;
  1. strutture a pannelli portanti, quelle formate con l’associazione di pannelli verticali prefabbricati (mu-ri), di altezza pari ad un piano e di larghezza superiore ad un metro, resi solidali a strutture orizzontali (solai) prefabbricate o costruite in opera;
  1. strutture intelaiate, quelle costituite da aste rettilinee o curvilinee, comunque vincolate fra loro ed esternamente.

Art. 55 (L) Edifici in muratura

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 6, secondo comma)

  1. Le costruzioni in muratura devono presentare adeguate caratteristiche di solidarietà fra gli elementi struttu-rali che le compongono, e di rigidezza complessiva secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui all’ar-ticolo 83.

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Art. 56 (L) Edifici con struttura a pannelli portanti

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, Art. 7, secondo, terzo, quarto e quinto comma)

  1. Le strutture a pannelli portanti devono essere realizzate in calcestruzzo pieno od alleggerito, semplice, ar-mato normale o precompresso, presentare giunzioni eseguite in opera con calcestruzzo o malta cementizia, ed essere irrigidite da controventamenti opportuni, costituiti dagli stessi pannelli verticali sovrapposti o da lastre in calcestruzzo realizzate in opera; i controventamenti devono essere orientati almeno secondo due direzioni distinte.
  1. Il complesso scatolare costituito dai pannelli deve realizzare un organismo statico capace di assorbire le azioni sismiche di cui all’articolo 85.
  1. La trasmissione delle azioni mutue tra i diversi elementi deve essere assicurata da armature metalliche.
  1. L’idoneità di tali sistemi costruttivi, anche in funzione del grado di sismicità, deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, su conforme parere dello stesso Consiglio.

Art. 57 (L) Edifici con strutture intelaiate

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 8, secondo periodo del primo comma, secondo, terzo e quarto comma)

  1. Nelle strutture intelaiate possono essere compresi elementi irrigidenti costituiti da:
  1. strutture reticolate in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso;
  1. elementi-parete in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso.
  1. Gli elementi irrigidenti devono essere opportunamente collegati alle intelaiature della costruzione in modo che sia assicurata la trasmissione delle azioni sismiche agli irrigidimenti stessi.
  1. Il complesso resistente deve essere proporzionato in modo da assorbire le azioni sismiche definite dalle norme tecniche di cui all’articolo 83.
  1. Le murature di tamponamento delle strutture intelaiate devono essere efficacemente collegate alle aste del-la struttura stessa secondo le modalità specificate dalle norme tecniche di cui all’articolo 83.

Art. 58 (L) Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e pre-compresso e di manufatti complessi in metallo

(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 9)

  1. Le ditte che procedono alla costruzione di manufatti in conglomerato armato normale o precompresso ed in metallo, fabbricati in serie e che assolvono alle funzioni indicate negli articoli 53, comma 1 e 64, comma

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1, hanno l’obbligo di darne preventiva comunicazione al Servizio tecnico centrale del Ministero delle infra-strutture e dei trasporti, con apposita relazione nella quale debbono:

  1. descrivere ciascun tipo di struttura indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi, con particolare riguardo a quelli riferentisi a tutto il comportamento sotto carico fino a fessurazione e rot-tura;
  1. precisare le caratteristiche dei materiali impiegati sulla scorta di prove eseguite presso uno dei labo-ratori di cui all’articolo 59;
  1. indicare, in modo particolareggiato, i metodi costruttivi e i procedimenti seguiti per la esecuzione delle strutture;
  1. indicare i risultati delle prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all’articolo 59.
  1. Tutti gli elementi precompressi debbono essere chiaramente e durevolmente contrassegnati onde si possa individuare la serie di origine.
  1. Per le ditte che costruiscono manufatti complessi in metallo fabbricati in serie, i quali assolvono alle fun-zioni indicate negli articoli 53, comma 1 e 64, comma 1, la relazione di cui al comma 1 del presente articolo deve descrivere ciascun tipo di struttura, indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi.
  1. Le ditte produttrici di tutti i manufatti di cui ai commi precedenti sono tenute a fornire tutte le prescrizioni relative alle operazioni di trasporto e di montaggio dei loro manufatti.
  1. La responsabilità della rispondenza dei prodotti rimane a carico della ditta produttrice, che è obbligata a corredare la fornitura con i disegni del manufatto e l’indicazione delle sue caratteristiche di impiego.
  1. Il progettista delle strutture è responsabile dell’organico inserimento e della previsione di utilizzazione dei manufatti di cui sopra nel progetto delle strutture dell’opera.

Art. 59 (L) Laboratori

(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20)

  1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:
  1. i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o isti-tuti universitari di architettura;
  1. il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);
  1. b-bis) il laboratorio dell’Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa;
  1. b-ter) il Centro sperimentale dell’Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autoriz-zando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche.
  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:

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  • prove sui materiali da costruzione;
  • LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134;

 

  • prove di laboratorio su terre e rocce.
  1. L’attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica utilità.

Art. 60 (L) Emanazione di norme tecniche

(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 21)

  1. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche, predispone, modifica ed aggiorna le norme tecniche alle quali si uniformano le costruzioni di cui al capo secondo.

Art. 61 (L) Abitati da consolidare

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 2)

  1. In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la regione per opere di consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione.
  1. Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza del competente ufficio tecnico regionale o comunale, possono eccezionalmente essere intraprese anche prima della predetta autorizzazione, la quale comunque dovrà essere richiesta nel termine di cinque giorni dall’inizio dei lavori.

Art. 62 (L) Utilizzazione di edifici

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 28)

  1. Il rilascio della licenza d’uso per gli edifici costruiti in cemento armato da parte dei comuni e l’attestazione di cui all’art. 24, comma 1, sono condizionati all’esibizione di un certificato da rilasciarsi dall’ufficio tecnico della regione, che attesti la perfetta rispondenza dell’opera eseguita alle norme del capo quarto.

Art. 63 (L) Opere pubbliche

  1. Quando si tratti di opere eseguite dai soggetti di cui all’articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le norme della presente parte si applicano solo nel caso in cui non sia diversamente disposto dalla citata legge

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  1. 109 del 1994, dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 544, dal decreto del Presi-dente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e dal d.m. 19 aprile 2000 n. 145.

Capo II

Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.

Sezione I

Adempimenti

Art. 64 (L) Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità

(legge n. 1086 del 1971, art. 1, quarto comma; Art. 2, primo e secondo comma; art. 3, primo e secondo comma)

  1. La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura

metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.

  1. La costruzione delle opere di cui all’articolo 53, comma 1, deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.
  1. L’esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.
  1. Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell’opera comunque rea-lizzate.
  1. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell’opera al progetto, dell’osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.

Art. 65 (R) Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

(legge n. 1086 del 1971, articoli 4 e 6)

  1. Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale de-nuncia al competente ufficio tecnico regionale.

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  1. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle trutture, del direttore dei lavori e del costruttore.
  1. Alla denuncia devono essere allegati:
  1. il progetto dell’opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l’ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l’opera sia nei riguardi dell’esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
  1. una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costru-zione.

4 Lo sportello unico restituisce al costruttore, all’atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l’attestazione dell’avvenuto deposito.

  1. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.
  1. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, espo-nendo:
  1. i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all’articolo 59;
  1. per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
  1. l’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia con-forme.
  1. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all’atto stesso della presentazione, una copia della rela-zione di cui al comma 6 con l’attestazione dell’avvenuto deposito, e provvede a trasmettere una copia di tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.
  1. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.

Art. 66 (L) Documenti in cantiere

(legge n. 1086 del 1971, art. 5)

  1. Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere, di cui all’articolo 53, comma 1, a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti indicati all’articolo 65, commi 3 e 4, datati e firmati anche dal co-struttore e dal direttore dei lavori, nonché un apposito giornale dei lavori.

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  1. Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti è responsabile il direttore dei lavori. Il direttore dei lavori è anche tenuto a vistare periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell’esecuzione, il giornale dei lavori.

Art. 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, i commi 3, 5, 6 e 7) Collaudo statico

(legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8)

  1. Tutte le costruzioni di cui all’articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 bis.
  1. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell’opera.
  1. Contestualmente alla denuncia prevista dall’articolo 65, il direttore dei lavori è tenuto a presentare presso lo sportello unico l’atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell’incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2.
  1. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chie-dere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all’ordine provinciale degli inge-gneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.
  1. Completata la struttura con la copertura dell’edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo spor-tello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.
  1. In corso d’opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell’opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.
  1. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo in tre copie che invia al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico. Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell’opera alle nor-me tecniche per le costruzioni, previsto dall’art. 62.
  1. La segnalazione certificata è corredata da una copia del certificato di collaudo.

8-bis. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal di-rettore dei lavori.

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S  e  z  i  o   n  e         I  I

V  i  g  i  l  a  n  z    a

Art. 68 (L) Controlli

(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 10)

  1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel cui territorio vengono realizzate le opere indicate nell’articolo 53, comma 1, ha il compito di vigilare sull’osservanza degli adempimenti preposti dal presente testo unico: a tal fine si avvale dei funzionari ed agenti comunali.
  1. Le disposizioni del precedente comma non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato e per conto delle regioni, delle province e dei comuni, aventi un ufficio tecnico con a capo un ingegnere.

Art. 69 (L) Accertamenti delle violazioni

(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 11)

  1. I funzionari e agenti comunali che accertino l’inosservanza degli adempimenti previsti nei precedenti arti-coli, redigono processo verbale che, a cura del dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, verrà inoltrato all’Autorità giudiziaria competente ed all’ufficio tecnico della regione per i provvedimenti di cui all’articolo 70.

Art. 70 (L) Sospensione dei lavori

(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 12)

  1. Il dirigente dell’ufficio tecnico regionale, ricevuto il processo verbale redatto a norma dell’articolo 69 ed eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina, con decreto notificato a mezzo di messo comunale, al committen-te, al direttore dei lavori e al costruttore la sospensione dei lavori.
  1. I lavori non possono essere ripresi finché il dirigente dell’ufficio tecnico regionale non abbia accertato che sia stato provveduto agli adempimenti previsti dal presente capo.
  1. Della disposta sospensione è data comunicazione al dirigente del competente ufficio comunale perché ne curi l’osservanza.

Sezione III

Norme penali

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Art. 71 (L) Lavori abusivi

(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 13)

  1. Chiunque commette, dirige e, in qualità di costruttore, esegue le opere previste dal presente capo, o parti di esse, in violazione dell’articolo 64, commi 2, 3 e 4, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da
  • a 1032 euro.
  1. è soggetto alla pena dell’arresto fino ad un anno, o dell’ammenda da 1032 a 10329 euro, chi produce in se-rie manufatti in conglomerato armato normale o precompresso o manufatti complessi in metalli senza osser-vare le disposizioni dell’articolo 58.

Art. 72 (L) Omessa denuncia dei lavori

(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 14)

  1. Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall’articolo 65 è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 103 a 1032 euro.

Art. 73 (L) Responsabilità del direttore dei lavori

(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 15)

  1. Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell’articolo 66 é punito con l’ammenda da 41 a 206 euro.
  1. Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione al competente ufficio tecnico regionale della relazione indicata nell’articolo 65, comma 6.

Art. 74 (L) Responsabilità del collaudatore

(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 16)

  1. Il collaudatore che non osserva gli obblighi di cui all’articolo 67, comma 5, é punito con l’ammenda da 51 a
  • euro.

Art. 75 (L) Mancanza del certificato di collaudo

(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 17)

  1. Chiunque consente l’utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo è punito con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da 103 a 1032 euro.

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Art. 76 (L) Comunicazione della sentenza

(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 8)

  1. La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, entro quindici giorni da quello in cui è divenuta irrevocabile, al comune e alla regione interessata ed al consiglio provinciale dell’ordine professionale, cui eventualmente sia iscritto l’imputato.

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Capo III

Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico

Sezione I

Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

Art. 77 (L) Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici

(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 1)

  1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici privati, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2.
  1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fissa con decreto, adottato ai sensi dell’articolo 52, le prescri-zioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.
  1. La progettazione deve comunque prevedere:
  1. accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori, ivi com-presi i servoscala;
  1. idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;
  1. almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
  1. l’installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
  1. è fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli ela-borati alle disposizioni adottate ai sensi del presente capo.
  1. I progetti di cui al comma 1 che riguardano immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, devono essere approvati dalla competente autorità di tutela, a norma degli articoli 23 e 151 del medesimo decreto legislativo.

Art. 78 (L) Deliberazioni sull’eliminazione delle barriere architettoniche

(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 2)

  1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all’articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all’articolo

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1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, nonché la realizzazione di percorsi at-trezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all’interno degli edifici privati, sono approvate dall’assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall’articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile.

  1. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe delle autorimesse.
  1. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.

Art. 79 (L) Opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche realizzate in deroga ai regolamenti edilizi

(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 3)

  1. Le opere di cui all’articolo 78 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai re-golamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fab-bricati.
  1. è fatto salvo l’obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell’ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune.

Art. 80 (L)Rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione degli infortuni

(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 6)

  1. Fermo restando l’obbligo del preavviso e dell’invio del progetto alle competenti autorità a norma dell’arti-colo 94, l’esecuzione delle opere edilizie di cui all’articolo 78, da realizzare in ogni caso nel rispetto delle norme antisismiche, di prevenzione degli incendi e degli infortuni, non è soggetta alla autorizzazione di cui all’articolo 94. L’esecuzione non conforme alla normativa richiamata al comma 1 preclude il collaudo delle opere realizzate.

Art. 81 (L) Certificazioni

(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 8; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)

  1. Alle domande ovvero alle comunicazioni al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale rela-tive alla realizzazione di interventi di cui al presente capo è allegato certificato medico in carta libera attestante

l’handicap e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presiden-6 8

te della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regola-mentari in materia di documentazione amministrativa, dalla quale risultino l’ubicazione della propria abita-zione, nonché le difficoltà di accesso.

Sezione II

Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e

privati aperti al pubblico

Art. 82 (L) Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico

(legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 24; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 62, comma 2; decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109)

  1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limi-tare l’accessibilità e la visitabilità di cui alla sezione prima del presente capo, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, alla sezione prima del pre-sente capo, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, re-cante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
  1. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, nel caso di mancato ri-lascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali, come definite dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, sulle quali sia stata acquisita l’approvazione delle predette autorità.
  1. Alle comunicazioni allo sportello unico dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi dell’articolo 22, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.
  1. Il rilascio del permesso di costruire per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della con-formità del progetto compiuta dall’ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il comune, nell’ambito dei controlli della segnalazione certificata di cui all’articolo 24, per le opere di cui al comma 1, deve accerta-re che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
  1. La richiesta di modifica di destinazione d’uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompa-gnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. I controlli della segnalazione certificata di cui all’art. 24 preve-dono la verifica della dichiarazione allo stato dell’immobile.

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  1. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l’utilizzazione dell’opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inagibili.
  1. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l’agibilità ed il collauda-tore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili, relativamente ad opere eseguite dopo l’entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, delle difformità che siano tali da rendere impossibile l’utilizzazione dell’opera da parte delle persone handicappate. Essi sono puniti con l’ammenda da 5164 a 25822 euro e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.
  1. I piani di cui all’articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986, sono modificati con integrazioni relati-ve all’accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all’individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all’installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica in-stallata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.
  1. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all’articolo 27 della citata legge n.
  • del 1971, all’articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
  • del 1978, alle disposizioni di cui alla sezione prima del presente capo, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.

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Capo IV

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni

per le zone sismiche

Sezione I

Norme per le costruzioni in zone sismiche

Art. 83 (L) Opere disciplinate e gradi di sismicità

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 3; articoli 54, comma 1, lettera c), 93, comma 1, lettera g), e comma 4 del decreto legislativo n. 112 del 1998)

  1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, sono disciplinate, oltre che dalle di-sposizioni di cui all’articolo 52, da specifiche norme tecniche emanate, anche per i loro aggiornamenti, con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l’interno, sentiti il Con-siglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata.
  1. Con decreto del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l’interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata, so-no definiti i criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del gra-do di sismicità da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant’altro specificato dalle norme tecniche.
  1. Le regioni, sentite le province e i comuni interessati, provvedono alla individuazione delle zone dichiarate sismiche agli effetti del presente capo, alla formazione e all’aggiornamento degli elenchi delle medesime zo-ne e dei valori attribuiti ai gradi di sismicità, nel rispetto dei criteri generali di cui al comma 2.

Art. 84 (L) Contenuto delle norme tecniche

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 4)

  1. Le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui all’articolo 83, da adottare sulla base dei criteri generali indicati dagli articoli successivi e in funzione dei diversi gradi di sismicità, definiscono:
  1. l’altezza massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado di sismicità della zona ed alle larghezze stradali;
  1. le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici contigui;
  1. le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto del dimensionamento degli elementi delle costruzioni e delle loro giunzioni;
  1. il dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle costruzioni;
  1. le tipologie costruttive per le fondazioni e le parti in elevazione.

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  1. Le caratteristiche generali e le proprietà fisico-meccaniche dei terreni di fondazione, e cioé dei terreni co-stituenti il sottosuolo fino alla profondità alla quale le tensioni indotte dal manufatto assumano valori significativi ai fini delle deformazioni e della stabilità dei terreni medesimi, devono essere esaurientemente accertate.
  1. Per le costruzioni su pendii gli accertamenti devono essere convenientemente estesi al di fuori del-l’area edificatoria per rilevare tutti i fattori occorrenti per valutare le condizioni di stabilità dei pendii medesimi.
  1. Le norme tecniche di cui al comma 1 potranno stabilire l’entità degli accertamenti in funzione della morfo-logia e della natura dei terreni e del grado di sismicità.

Art. 85 (L) Azioni sismiche

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 9)

  1. L’edificio deve essere progettato e costruito in modo che sia in grado di resistere alle azioni verticali e orizzontali, ai momenti torcenti e ribaltanti indicati rispettivamente alle successive lettere a), b), c) e d) e de-finiti dalle norme tecniche di cui all’articolo 83.
  1. azioni verticali: non si tiene conto in genere delle azioni sismiche verticali; per le strutture di grande luce o di particolare importanza, agli effetti di dette azioni, deve svolgersi una opportuna analisi di-namica teorica o sperimentale;
  1. azioni orizzontali: le azioni sismiche orizzontali si schematizzano attraverso l’introduzione di due si-stemi di forze orizzontali agenti non contemporaneamente secondo due direzioni ortogonali;
  1. momenti torcenti: ad ogni piano deve essere considerato il momento torcente dovuto alle forze oriz-zontali agenti ai piani sovrastanti e in ogni caso non minore dei valori da determinarsi secondo le in-dicazioni riportate dalle norme tecniche di cui all’articolo 83;
  1. momenti ribaltanti: per le verifiche dei pilastri e delle fondazioni gli sforzi normali provocati dall’ef-fetto ribaltante delle azioni sismiche orizzontali devono essere valutati secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui all’articolo 83.

Art. 86 (L) Verifica delle strutture

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 10)

  1. L’analisi delle sollecitazioni dovute alle azioni sismiche di cui all’articolo 85 è effettuata tenendo conto della ripartizione di queste fra gli elementi resistenti dell’intera struttura.
  1. Si devono verificare detti elementi resistenti per le possibili combinazioni degli effetti sismici con tutte le altre azioni esterne, senza alcuna riduzione dei sovraccarichi, ma con l’esclusione dell’azione del vento.

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Art. 87 (L) Verifica delle fondazioni

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 11)

  1. I calcoli di stabilità del complesso terreno-opera di fondazione si eseguono con i metodi ed i procedimenti della geotecnica, tenendo conto, tra le forze agenti, delle azioni sismiche orizzontali applicate alla costruzione e valutate come specificato dalle norme tecniche di cui all’articolo 83.

Art. 88 (L) Deroghe

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 12)

  1. Possono essere concesse deroghe all’osservanza delle norme tecniche, di cui al precedente articolo 83, dal Ministro per le infrastrutture e i trasporti, previa apposita istruttoria da parte dell’ufficio periferico competente e parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando sussistano ragioni particolari, che ne impediscano in tutto o in parte l’osservanza, dovute all’esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici.
  1. La possibilità di deroga deve essere prevista nello strumento urbanistico generale e le singole deroghe de-vono essere confermate nei piani particolareggiati.

Art. 89 (L) Parere sugli strumenti urbanistici

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 13)

  1. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla presente sezione e quelli di cui all’articolo 61, devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della deli-bera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.
  1. Il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della ri-chiesta dell’amministrazione comunale.
  1. In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma

2 il parere deve intendersi reso in senso negativo.

Art. 90 (L) Sopraelevazioni

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 14)

  1. È consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti: a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purché nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui al presente capo;

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  1. la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purché il complesso della struttura sia conforme alle norme del presente testo unico.
  1. L’autorizzazione è consentita previa certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l’idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.

Art. 91 (L) Riparazioni

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 15)

  1. Le riparazioni degli edifici debbono tendere a conseguire un maggiore grado di sicurezza alle azioni si-smiche di cui ai precedenti articoli.
  1. I criteri sono fissati nelle norme tecniche di cui all’articolo 83.

Art. 92 (L) Edifici di speciale importanza artistica

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 16)

  1. Per l’esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica in edifici o manufatti di carattere monumentale o aventi, comunque, interesse archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o di privata proprietà, restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Sezione II

Vigilanza Sulle Costruzioni In Zone Sismiche

Art. 93 (R) Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche

(legge n. 64 del 1974, articoli 17 e 19)

  1. Nelle zone sismiche di cui all’articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e soprae-levazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al compe-tente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell’appaltatore.
  1. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.
  1. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.

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  1. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.
  1. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari.
  1. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui al presente articolo.
  1. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell’articolo 103.

Art. 94 (L) Autorizzazione per l’inizio dei lavori

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 18)

  1. Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui all’articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.
  1. L’autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza.
  1. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio en-tro il termine di cui al comma 2, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide con prov-vedimento definitivo.
  1. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze.

Sezione III

Repressione delle violazioni

Art. 95 (L) Sanzioni penali

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 20)

  1. Chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo e nei decreti interministeriali di cui agli articoli
  • e 83 è punito con l’ammenda da L. 400.000 a L. 20.000.000.

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Art. 96 (L) Accertamento delle violazioni

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 21)

  1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all’articolo 103, appena accertato un fatto costituente violazione delle presenti norme, compilano processo verbale trasmettendolo immediatamente al competente ufficio tec-nico della regione.
  1. Il dirigente dell’ufficio tecnico regionale, previa, occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo verbale all’autorità giudiziaria competente con le sue deduzioni.

Art. 97 (L) Sospensione dei lavori

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 22)

  1. Il dirigente del competente ufficio tecnico della regione, contemporaneamente agli adempimenti di cui all’articolo 96, ordina, con decreto motivato, notificato a mezzo di messo comunale, al proprietario, nonché al direttore o appaltatore od esecutore delle opere, la sospensione dei lavori.
  1. Copia del decreto é comunicata al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale ai fini dell’os-servanza dell’ordine di sospensione.
  1. L’ufficio territoriale del governo, su richiesta del dirigente dell’ufficio di cui al comma 1, assicura l’inter-vento della forza pubblica, ove ciò sia necessario per l’esecuzione dell’ordine di sospensione.
  1. L’ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell’autorità giudiziaria di-viene irrevocabile.

Art. 98 (L) Procedimento penale

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 23)

  1. Se nel corso del procedimento penale il pubblico ministero ravvisa la necessità di ulteriori accertamenti tecnici, nomina uno o più consulenti, scegliendoli fra i componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici o tra tecnici laureati appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o di altre ammini-strazioni statali.
  1. Deve essere in ogni caso citato per il dibattimento il dirigente del competente ufficio tecnico della regione, il quale può delegare un funzionario dipendente che sia al corrente dei fatti.
  1. Con il decreto o con la sentenza di condanna il giudice ordina la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità alle norme del presente capo o dei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83, ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine.

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Art. 99 (L) Esecuzione d’ufficio

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 24)

  1. Qualora il condannato non ottemperi all’ordine o alle prescrizioni di cui all’articolo 98, dati con sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, il competente ufficio tecnico della regione provvede, se del caso con l’assistenza della forza pubblica, a spese del condannato.

Art. 100 (L) Competenza della Regione

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 25)

  1. Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, la Regione ordina , con provvedimento definitivo, sentito l’organo tecnico consultivo della regione, la demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite in violazione delle norme del presente capo e delle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, ovvero l’esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse.
  1. In caso di inadempienza si applica il disposto dell’articolo 99.

Art. 101 (L) Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della regione

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 26)

  1. Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emessi in base alle precedenti disposizioni deve essere comunicata, a cura del cancelliere, al competente ufficio tecnico della regione entro quindici giorni da quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o il decreto è diventato esecutivo.

Art. 102 (L) Modalità per l’esecuzione d’ufficio

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 27)

  1. Per gli adempimenti di cui all’articolo 99 le regioni iscrivono annualmente in bilancio una somma non in-feriore a 25822 euro.
  1. Al recupero delle somme erogate su tale fondo per l’esecuzione di lavori di demolizione di opere in contravvenzione alle norme tecniche di cui al presente capo, si provvede a mezzo del competente ufficio comunale, in base alla liquidazione dei lavori stessi fatta dal competenteufficio tecnico della regione.
  1. La riscossione delle somme dai contravventori, per il titolo suindicato e con l’aumento dell’aggio spettante al concessionario, è fatta mediante ruoli esecutivi.
  1. Il versamento delle somme stesse è fatto con imputazione ad apposito capitolo del bilancio

dell’entrata. 77

Art. 103 (L) Vigilanza per l’osservanza delle norme tecniche

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 29)

  1. Nelle località di cui all’articolo 61 e in quelle sismiche di cui all’articolo 83 gli ufficiali di polizia giudizia-ria, gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici delle amministrazioni statali e degli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo nazionale dei vi-gili del fuoco e in generale tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle province e dei comuni sono te-nuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso dell’autorizza-zione rilasciata dal competente ufficio tecnico della regione a norma degli articoli 61 e 94.
  1. I funzionari di detto ufficio debbono altresì accertare se le costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni proce-dano in conformità delle presenti norme.
  1. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati quando accedano per altri in-carichi qualsiasi nei comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi.

Sezione IV

Disposizioni finali

Art. 104 (L) Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 30; articoli 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 2000)

  1. Tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato una costruzione prima dell’entrata in vigore del provvedimento di classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni dall’entrata in vigore del provvedimento di classificazione, al competente ufficio tecnico della regione.
  1. L’ufficio tecnico della regione, entro 30 giorni dalla ricezione della denunzia, accerta la conformità del progetto alle norme tecniche di cui all’articolo 83 e l’idoneità della parte già legittimamente realizzata a resi-stere all’azione delle possibili azioni sismiche.
  1. Nel caso in cui l’accertamento di cui al comma 2 dia esito positivo, l’ufficio tecnico autorizza la prosecu-zione della costruzione che deve, in ogni caso, essere ultimata entro due anni dalla data del provvedimento di classificazione; nel caso in cui la costruzione possa essere resa conforme alla normativa tecnica vigente me-diante le opportune modifiche del progetto, l’autorizzazione può anche essere rilasciata condizionatamente all’impegno del costruttore di apportare le modifiche necessarie. In tal caso l’ufficio tecnico regionale rilascia apposito certificato al denunciante, inviandone copia al dirigente o responsabile del competente ufficio co-munale per i necessari provvedimenti.
  1. La Regione può, per edifici pubblici e di uso pubblico, stabilire, ove occorra, termini di ultimazione supe-riori ai due anni di cui al comma 3.

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  1. Qualora l’accertamento di cui al comma 2 dia esito negativo e non sia possibile intervenire con modifiche idonee a rendere conforme il progetto o la parte già realizzata alla normativa tecnica vigente, il dirigente dell’ufficio tecnico annulla la concessione ed ordina la demolizione di quanto già costruito.
  1. In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano le disposizioni della parte II, capo IV, sezione III del presente testo unico.

Art. 105 (L) Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 33)

  1. L’inosservanza delle norme del presente capo, nel caso di edifici per i quali sia stato già concesso il sussi-dio dello Stato, importa, oltre alle sanzioni penali, anche la decadenza dal beneficio statale, qualora l’interes-sato non si sia attenuto alle prescrizioni di cui al presente capo.

Art. 106 (L) Esenzione per le opere eseguite dal genio militare

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 33)

  1. Per le opere che si eseguono a cura del genio militare l’osservanza delle disposizioni di cui alle sezioni II e III del presente capo è assicurata dall’organo all’uopo individuato dal Ministero della difesa.

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Capo V

Norme per la sicurezza degli impianti

Gli articoli dal 107 al 121 relativi alla sicurezza degli impianti sono stati abrogati dalla legge 6 febbraio 2007, n. 17, a seguito dell’entrata in vigore del dm 37/2008 (conformità degli impianti).

Capo VI

Norme per il contenimento del consumo di energia negli

edifici

Art. 122 (L) Ambito di applicazione

(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 25)

  1. Sono regolati dalle norme del presente capo i consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d’uso, nonché, mediante il disposto dell’articolo 129, l’esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti.
  1. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l’applicazione del presente capo è graduata in relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia individuata dall’articolo 3, comma 1, del presente testo unico.

Art. 123 (L) Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti

(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26)

  1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla con-servazione, al risparmio e all’uso razionale dell’energia, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17, commi 3 e 4, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica , ambientale e dell’assetto idro-geologico. Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all’articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a).

L’installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell’impianto idrico-sanitario già in opera.

  1. Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi ed all’utilizzazione delle fonti di energia di cui all’articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ivi com-

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presi quelli di cui all’articolo 8 della legge medesima, sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.

  1. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d’uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al pro-gresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.
  1. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono regolate, con riguardo ai momenti della progettazione, della messa in opera e dell’esercizio, le caratteristiche energetiche degli edifici e degli impianti non di processo ad essi associati, nonché dei com-ponenti degli edifici e degli impianti.
  1. Per le innovazioni relative all’adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l’assem-blea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile.
  1. Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, il cui permesso di costruire, sia rilasciato dopo il 25 luglio 1991, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l’adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.
  1. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate salvo impedimenti di natura tecnica od economica.
  1. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera ed in-stallazione utili alla conservazione, al risparmio e all’uso razionale dell’energia.

Art. 124 (L) Limiti ai consumi di energia

(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 27)

  1. I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui all’articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in particolare in relazione alla destinazione d’u-so degli edifici stessi, agli impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di appartenenza.

Art. 125 (L – R, commi 1 e 3) Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio e all’uso razio-nale dell’energia

(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 28)

  1. Il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso lo sportello unico, in duplice copia la denuncia dell’inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 122 e 123, il progetto delle opere stesse

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corredato da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni del presente Capo.

  1. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non siano state presentate prima dell’i-nizio dei lavori, il Comune, fatta salva la sanzione amministrativa di cui all’articolo 133, ordina la sospensio-ne dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento.
  1. La documentazione deve essere compilata secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro delle attività produttive. Una copia della documentazione è conservata dallo sportello unico ai fini dei con-trolli e delle verifiche di cui all’articolo 132. Altra copia della documentazione, restituita dallo sportello unico con l’attestazione dell’avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario dell’edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso l’esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione vi-gente, all’esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l’esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione di tale documentazione in cantiere.

Art. 126 (R) Certificazione di impianti

  1. Il committente è esonerato dall’obbligo di presentazione del progetto di cui all’articolo 125 se, prima dell’i-nizio dei lavori, dichiari di volersi avvalere della facoltà di cui all’articolo 111, comma 2.

Art. 127 (R) Certificazione delle opere e collaudo

(legge 9 gennaio 1999, n. 10, art 29)

  1. Per la certificazione e il collaudo delle opere previste dal presente capo si applicano le corrispondenti di-sposizioni di cui al capo quinto della parte seconda.

Art. 128 (L) Certificazione energetica degli edifici

(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 30)

  1. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consi-glio superiore dei lavori pubblici e l’ENEA, sono emanate norme per la certificazione energetica degli edifici. Tale decreto individua tra l’altro i soggetti abilitati alla certificazione.
  1. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo e la certificazione energetica devono essere portati a conoscenza dell’acquirente o del locatario dell’intero immobile o della singola unità immobiliare.

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  1. Il proprietario o il locatario possono richiedere al comune ove è ubicato l’edificio la certificazione energe-tica dell’intero immobile o della singola unità immobiliare. Le spese relative di certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta.
  1. L’attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporale di cinque anni a partire dal mo-mento del suo rilascio.

Art. 129 (L) Esercizio e manutenzione degli impianti

(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 31)

  1. Durante l’esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.
  1. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, è tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.
  1. I comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano i con-trolli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l’osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti.
  1. I contratti relativi alla fornitura di energia e alla conduzione degli impianti di cui al presente capo, conte-nenti clausole in contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che contengono clausole difformi si applica l’ar-ticolo 1339 del codice civile.

Art. 130 (L) Certificazioni e informazioni ai consumatori

(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 32)

  1. Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti degli edi-fici e degli impianti devono essere certificate secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  1. Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui al comma 1 sono obbligate a riportare su di essi gli estremi dell’avvenuta certificazione.

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Art. 131 (L)Controlli e verifiche

(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 33; decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109)

  1. Il comune procede al controllo dell’osservanza delle norme del presente capo in relazione al progetto delle opere in corso d’opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente.
  1. La verifica può essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta e a spese del committente, dell’acquirente dell’immobile, del conduttore, ovvero dell’esercente gli impianti.
  1. In caso di accertamento di difformità in corso d’opera, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina la sospensione dei lavori.
  1. In caso di accertamento di difformità su opere terminate il dirigente o il responsabile del competente uffi-cio comunale ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare l’edificio alle caratteri-stiche previste dal presente capo.
  1. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale irroga le sanzioni di cui all’articolo 132.

Art. 132 (L) Sanzioni

(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 34)

  1. L’inosservanza dell’obbligo di cui al comma 1 dell’articolo 125 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e non superiore a 2582 euro.
  1. Il proprietario dell’edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell’articolo 125 e che non osserva le disposizioni degli articoli 123 e 124 è punito con la sanzione ammini-strativa in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore delle opere.
  1. Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la certificazione di cui all’articolo 127, ovvero che rila-sciano una certificazione non veritiera nonché il progettista che rilascia la relazione di cui al comma 1 dell’ar-ticolo 126 non veritiera, sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore all’1 per cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti salvi i casi di responsabilità penale.
  1. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall’articolo 127 è punito con la sanzione amministra-tiva pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.
  1. Il proprietario o l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall’articolo 129, commi 1 e 2, é punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e non superiore a 2582 euro. Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 dell’articolo 129, le parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un ter-zo dell’importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso.

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  1. L’inosservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 130 é punita con la sanzione amministrativa non infe-riore a 2582 euro e non superiore a 25822 euro, fatti salvi i casi di responsabilità penale.
  1. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un professionista, l’autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all’ordine professionale di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
  1. L’inosservanza, della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell’articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, è punita con la san-zione amministrativa non inferiore a 5164 euro e non superiore a 51645 euro.

Art. 133 (L) Provvedimenti di sospensione dei lavori

(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 35; decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109)

  1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, con il provvedimento mediante il quale or-dina la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per l’adeguamento dell’edificio, deve fissare il termine per la regolarizzazione. L’inosservanza del termine comporta l’ulteriore irrogazione della sanzione amministrativa e l’esecuzione forzata delle opere con spese a carico del proprietario.

Art. 134 (L) Irregolarità rilevate dall’acquirente o dal conduttore

(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 136)

  1. Qualora l’acquirente o il conduttore dell’immobile riscontra difformità dalle norme del presente testo unico, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del pro-prietario.

Art. 135 (L) Applicazione

(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 37)

  1. I decreti ministeriali di cui al presente capo entrano in vigore centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.
  1. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, si applica, in quanto compatibile con il presente capo e il comma 1 degli articoli 128 e 130, nonché con il titolo I della legge 9 gennaio 1991, n. 10, fino all’adozione dei decreti di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 4 della legge medesima.

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Art. 135-bis. Norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici

  1. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate do-po il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati con un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’e-dificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c). Per infra-struttura fisica multiservizio interna all’edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all’interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permetto-no di fornire l’accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell’edificio con il pun-to terminale di rete.
  1. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate do-po il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decor-rere dal 1° luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10. Per punto di accesso si intende il punto fisico, situato all’interno o all’e-sterno dell’edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che con-sente la connessione con l’infrastruttura interna all’edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.
  1. Gli edifici equipaggiati in conformità al presente articolo possono beneficiare, ai fini della cessione, dell’affitto o della vendita dell’immobile, dell’etichetta volontaria e non vincolante di ‘edificio predisposto al-la banda largà. Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3.

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Parte III

DISPOSIZIONI FINALI

Capo I

Disposizioni finali

Art. 136 (L, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) – R comma 2, lettera m) Abro-gazioni

  1. Ai sensi dell’articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni:
  1. legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente all’articolo 31;
  1. legge 21 dicembre 1955, n. 1357, limitatamente all’articolo 3;
  1. legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1;4, commi 3, 4 e 5; 9, lettera c);
  1. legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente all’articolo 48;
  1. decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, limitatamente agli articoli 7 e 8, convertito, con modificazioni, in legge 25 marzo 1982, n. 94;
  1. Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 15; 25, comma 4, come modificato dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 7, lettera g), convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel testo sostituito dall’art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  1. Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, limitatamente all’articolo 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel testo sostituito dall’art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, articolo 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
  1. Ai sensi dell’articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono altresì abrogate le seguenti disposizioni:
  1. regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, limitatamente agli articoli 220 e 221, comma 2;
  1. legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente agli articoli 26, 27, 33, 41-ter, 41-quater, 41-quinquies, ad esclusione dei commi 6, 8 e 9;
  1. legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16;
  1. legge 3 gennaio 1978, n. 1, limitatamente all’articolo 1, commi 4 e 5, come sostituiti dall’articolo 4, legge 18 novembre 1998, n. 415;
  1. decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, limitatamente all’articolo 7;

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  1. legge 28 febbraio 1985, n. 47, limitatamente agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, comma 4, 26, 27, 45, 46, 47, 48, 52, comma 1;
  1. legge 17 febbraio 1992, n. 179, limitatamente all’articolo 23, comma 6;
  1. Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall’art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669; decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, articolo 11, convertito, con modifiche, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; i)legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente all’articolo e2, commi 50 e 56;
  1. legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente al comma 2 dell’articolo 61;
  1. decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425.

Art. 137 (L) Norme che rimangono in vigore

  1. Restano in vigore le seguenti disposizioni:
  1. legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ad eccezione degli articoli di cui all’articolo 136, comma 2, lettera b);
  1. legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni;
  1. legge 28 febbraio 1985, n. 47 ad eccezione degli articoli di cui all’articolo 136, comma 2, lettera f);
  1. legge 24 marzo 1989, n. 122;
  1. articolo 17-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203;
  1. articolo 2, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  1. Restano in vigore, per tutti i campi di applicazione originariamente previsti dai relativi testi normativi e non applicabili alla parte I di questo testo unico, le seguenti leggi:
  1. legge 5 novembre 1971, n. 1086;
  1. legge 2 febbraio 1974, n. 64;
  1. legge 9 gennaio 1989, n. 13;
  1. legge 5 marzo 1990, n. 46;
  1. legge 9 gennaio 1991, n. 10;
  1. legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  1. All’articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. L’esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività.”.

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Art. 138 (L) Entrata in vigore del testo unico

  1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2002.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 giugno 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bassanini, Ministro per la funzione pubblica

Loiero, Ministro per gli affari regionali

Nesi, Ministro dei lavori pubblici

Melandri, Ministro per i beni e le attività culturali Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2001 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 193

Approfondimenti utili 

CILA

SCIA

CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO

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