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INDICE DEI CONTENUTI

Aprire centro estetico a Roma: requisiti del locale, qualifica e SCIA

Per aprire un centro estetico a Roma non basta disporre della qualifica professionale e presentare una pratica online.

Prima della SCIA devono essere verificati contemporaneamente:

  • requisito professionale;
  • responsabile tecnico;
  • idoneità urbanistica del locale;
  • requisiti igienico-sanitari;
  • dimensioni e distribuzione degli ambienti;
  • impianti;
  • apparecchiature utilizzate;
  • documentazione sanitaria;
  • eventuali lavori necessari.

La procedura amministrativa per l’avvio dell’attività è la SCIA per estetista, da presentare telematicamente attraverso il SUAP di Roma Capitale.

Roma Capitale stabilisce che i requisiti dichiarati devono essere posseduti al momento della presentazione della SCIA e che l’attività può iniziare dalla data di protocollo risultante dalla ricevuta telematica.

In sintesi: prima si verifica se il soggetto possiede il requisito professionale e se il locale può realmente ospitare un centro estetico; successivamente si predispongono documentazione tecnica e sanitaria e si presenta la SCIA al SUAP.

Per l’inquadramento generale delle pratiche commerciali consulta SCIA commerciale SUAP Roma.

Quale pratica serve per aprire un centro estetico a Roma

aprire centro estetico a roma
SCIA estetista a Roma

La procedura attuale prevista da Roma Capitale per l’avvio dell’attività di estetista è la Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA.

La presentazione avviene esclusivamente in modalità telematica attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive.

Roma Capitale indica inoltre che:

  • i requisiti devono essere già posseduti al deposito;
  • quando il titolare non possiede il requisito professionale può essere nominato un direttore tecnico;
  • l’attività può iniziare dalla data di protocollo;
  • il Comune mantiene il potere di controllo nei 60 giorni successivi.

Non si tratta quindi di una domanda con la quale si chiede al Comune di verificare preventivamente se il locale sia adatto.

La SCIA presuppone che le verifiche siano già state eseguite.

Centro estetico e laboratorio artigianale non sono la stessa pratica

La SCIA per estetista non deve essere confusa con la generica procedura relativa a un laboratorio artigianale.

L’attività di estetista è una professione regolamentata disciplinata specificamente dalla Legge 4 gennaio 1990 n. 1, dalla normativa regionale e dal Regolamento di Roma Capitale.

Anche dopo le semplificazioni introdotte per numerose attività artigiane, Roma Capitale continua a indicare per l’attività di estetista la specifica SCIA Acconciatori ed Estetisti.

Bisogna quindi selezionare nel SUAP il procedimento corrispondente all’attività realmente esercitata.

Chi può aprire un centro estetico

L’attività può essere esercitata in forma di impresa, ma deve essere garantita la presenza della qualificazione professionale di estetista.

La Legge n. 1/1990 stabilisce che per ogni sede dell’impresa nella quale viene esercitata l’attività deve essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale.

Il responsabile tecnico può essere:

  • titolare;
  • socio partecipante al lavoro;
  • familiare coadiuvante;
  • dipendente dell’impresa;

e deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività di estetica.

La Camera di Commercio di Roma conferma inoltre che il responsabile tecnico viene iscritto nel REA contestualmente alla trasmissione della SCIA.

Se il titolare non è estetista può comunque aprire il centro?

Sì, purché venga correttamente organizzata la responsabilità tecnica dell’attività.

Roma Capitale specifica che, quando il titolare non possiede il requisito professionale, può essere nominato un direttore tecnico in possesso della qualificazione richiesta.

Nella pratica vengono quindi distinti:

titolare dell’impresa → responsabilità imprenditoriale

responsabile/direttore tecnico → responsabilità professionale dell’attività estetica.

Non è sufficiente indicare informalmente una persona qualificata.

La figura deve essere inserita correttamente nella pratica e nell’organizzazione dell’impresa.

Il responsabile tecnico deve essere presente nel centro?

Sì.

La Legge n. 1/1990 stabilisce espressamente che il responsabile tecnico deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività di estetica.

È quindi una figura sostanziale e non un nominativo utilizzabile soltanto per presentare la SCIA.

Questo aspetto deve essere considerato anche quando un’impresa intende aprire più sedi.

Chi verifica il requisito professionale

Dal 14 settembre 2012 le Camere di Commercio non rilasciano più direttamente la qualifica professionale per acconciatori ed estetisti.

La Camera di Commercio di Roma chiarisce che il possesso dei requisiti viene documentato nell’ambito della SCIA presentata al Comune tramite SUAP.

La documentazione relativa alla formazione o all’esperienza professionale deve quindi essere esaminata prima del deposito per verificare che sia effettivamente idonea.

Prima di affittare il locale: la verifica più importante

Il controllo tecnico del locale dovrebbe essere effettuato prima di firmare un contratto di locazione lungo e prima di acquistare le apparecchiature.

Bisogna verificare almeno:

  1. stato legittimo dell’immobile;
  2. destinazione urbanistica;
  3. corrispondenza con lo stato reale;
  4. configurazione delle stanze;
  5. superfici;
  6. altezze;
  7. aerazione;
  8. illuminazione;
  9. bagno;
  10. spogliatoio;
  11. disponibilità di acqua;
  12. scarichi;
  13. impianti;
  14. eventuale necessità di docce;
  15. apparecchiature previste.

La SCIA commerciale non regolarizza eventuali difformità edilizie.

Per una verifica preliminare consulta Conformità urbanistica e catastale a Roma.

Se non sono disponibili i precedenti edilizi può invece essere necessario un accesso agli atti edilizi a Roma.

Aprire centro estetico a Roma: scia per negozio estetista
Aprire centro estetico a Roma

Basta che il locale sia catastalmente C/1?

No.

La categoria catastale non determina da sola la possibilità di esercitare l’attività.

Devono essere tenuti distinti:

Catasto → classificazione fiscale/catastale

urbanistica → destinazione legittima dell’immobile

requisiti sanitari → idoneità del locale rispetto all’attività di estetista.

Prima della SCIA deve quindi essere verificata la documentazione edilizia e non soltanto la visura catastale.

Requisiti igienico-sanitari del centro estetico a Roma

Il Regolamento dell’attività di estetista di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42/2006 e tuttora richiamato tra i regolamenti capitolini, contiene requisiti specifici per i locali.

Tra le principali condizioni sono previste:

  • acqua corrente potabile calda e fredda;
  • allaccio alla fognatura comunale o altro sistema idoneo;
  • altezza conforme alle disposizioni edilizie e di igiene del lavoro;
  • aerazione naturale o adeguata integrazione meccanica;
  • illuminazione naturale o adeguata illuminazione artificiale;
  • servizio igienico disimpegnato;
  • spogliatoio per il personale;
  • pavimenti lavabili e disinfettabili;
  • pareti delle postazioni lavabili e disinfettabili fino a 2 metri;
  • lavamani adeguati al numero e alla collocazione delle postazioni.

Aerazione e illuminazione

Il regolamento comunale indica per i locali di lavoro una superficie finestrata apribile pari a 1/8 della superficie del pavimento per l’aerazione naturale.

Quando questa risulta insufficiente deve essere integrata mediante un impianto di ventilazione forzata capace di assicurare un adeguato ricambio d’aria.

Anche l’illuminazione naturale viene rapportata a 1/8 della superficie del pavimento, con possibilità di integrazione artificiale quando necessario.

Questo significa che un locale seminterrato, interno o con finestrature ridotte non deve essere escluso o considerato idoneo automaticamente: bisogna verificare concretamente le condizioni e l’eventuale sistema di ventilazione necessario.

Qual è la superficie minima di un centro estetico a Roma?

Il Regolamento capitolino stabilisce:

ConfigurazioneSuperficie minima
Centro estetico con un solo posto di lavoro15 m² complessivi
Ogni posto di lavoro aggiuntivo+4 m²
Singolo box per trattamentoalmeno 4 m²

Il box deve inoltre avere una tramezzatura alta 2 metri e una superficie comunque sufficiente a consentire il movimento dell’utente e dell’operatore in relazione al trattamento e ai macchinari presenti.

La cabina deve essere di almeno 6 m²?

Non come regola generale.

Questo è uno degli errori presenti nella precedente versione dell’articolo.

Per un normale centro estetico autonomo, il regolamento indica 4 m² come superficie minima del box, fermo restando che la superficie deve essere adeguata al trattamento e alle attrezzature.

Il riferimento a 6 m² riguarda invece il caso specifico nel quale l’attività di estetista viene esercitata all’interno di un esercizio di acconciatore.

In quel caso è prevista una superficie minima di:

6 m² per il primo posto di lavoro + 4 m² per ciascun posto successivo.

Questa distinzione è importante sia nella progettazione sia nella SCIA.

Quando serve la doccia

Il Regolamento di Roma Capitale prescrive idonei locali doccia con antispogliatoio quando vengono effettuati:

  • sauna;
  • massaggio manuale;
  • massaggio strumentale;
  • altri trattamenti estetici sul corpo rientranti nella previsione regolamentare.

Le docce devono essere facilmente raggiungibili dalle postazioni di estetista.

Prima di acquistare un locale o iniziare i lavori è quindi essenziale conoscere quali trattamenti verranno realmente offerti.

Un centro dedicato prevalentemente a manicure e trattamenti viso può avere esigenze distributive differenti da un centro con massaggi corpo, sauna e apparecchiature specifiche.

Bagno e spogliatoio

Il servizio igienico deve essere adeguatamente disimpegnato e dotato di lavabo e WC, con le caratteristiche indicate dalla disciplina igienico-sanitaria.

Deve inoltre essere previsto uno spazio spogliatoio per il personale, dotato di armadietti individuali.

La corretta posizione di bagno e spogliatoio deve essere verificata sulla planimetria prima della presentazione della SCIA.

Pavimenti, pareti e arredi

Un centro estetico non può essere progettato esclusivamente sulla base dell’immagine commerciale.

I materiali devono consentire una corretta gestione igienica.

Il Regolamento capitolino richiede, tra l’altro:

  • pavimenti facilmente lavabili e disinfettabili;
  • pareti delle postazioni lavabili e disinfettabili fino a 2 metri;
  • superfici dei mobili e piani di lavoro lavabili e disinfettabili;
  • rivestimenti di poltrone, sedili e lettini lavabili e disinfettabili;
  • rotolo di carta monouso sui lettini.

La moquette e materiali analoghi non sono ammessi nei locali di lavoro secondo il Regolamento.

Attrezzature igieniche e sterilizzazione

L’esercizio deve disporre delle attrezzature previste in relazione ai trattamenti effettuati.

Il regolamento comprende, tra l’altro:

  • armadi per biancheria pulita;
  • contenitore per biancheria sporca;
  • contenitori per rifiuti;
  • cassetta di primo soccorso;
  • contenitori imperforabili per aghi o rifiuti taglienti, quando utilizzati;
  • sistemi efficaci per la sterilizzazione degli strumenti acuminati e taglienti non monouso.

La dotazione effettiva dipende naturalmente dalle attività svolte nel centro.

Apparecchi elettromeccanici: cosa può usare un’estetista

L’attività di estetista può utilizzare esclusivamente le apparecchiature consentite dalla normativa di settore.

La disciplina nazionale degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico è contenuta nel D.M. 12 maggio 2011 n. 110, successivamente modificato dal D.M. 15 ottobre 2015 n. 206.

Il Regolamento capitolino richiede inoltre che le apparecchiature:

  • rispettino le prescrizioni di sicurezza;
  • siano identificabili;
  • siano corredate della documentazione tecnica necessaria;
  • dispongano delle indicazioni per uso e manutenzione;
  • siano sottoposte alle verifiche previste.

Non è quindi sufficiente che un macchinario venga pubblicizzato commercialmente come “macchinario estetico”.

Prima dell’acquisto deve essere verificata la sua effettiva utilizzabilità da parte dell’estetista.

Nuovi apparecchi dopo l’apertura

Il Regolamento di Roma prevede la comunicazione dell’elenco degli apparecchi utilizzati e disciplina anche l’ipotesi di nuovi acquisti o aggiunte successive.

Per le apparecchiature aggiunte a quelle già dichiarate, il regolamento stabilisce una comunicazione entro 30 giorni dall’installazione, indicando caratteristiche tecniche, modalità di regolazione/manutenzione e cautele d’uso.

Prima di aggiungere un nuovo macchinario è quindi opportuno verificare non soltanto la disponibilità di spazio e potenza elettrica, ma anche gli adempimenti amministrativi e sanitari.

Centro estetico e medicina estetica sono attività diverse

Un centro estetico non è uno studio di medicina estetica.

La Legge n. 1/1990 definisce l’attività dell’estetista come finalizzata al mantenimento e miglioramento dell’aspetto estetico mediante trattamenti sulla superficie del corpo umano e stabilisce espressamente che sono escluse le prestazioni con finalità specificamente terapeutiche.

Di conseguenza non è possibile qualificare come normale prestazione estetica un trattamento che, per natura, tecnica o finalità, appartiene all’attività sanitaria.

Prima di inserire nuovi servizi nel centro deve essere verificato il corretto perimetro professionale.

SCIA e ASL: come funziona realmente

Per estetica e solarium non bisogna parlare genericamente di una seconda “SCIA sanitaria”.

La procedura attuale prevede la presentazione della SCIA attraverso il SUAP di Roma Capitale.

ASL Roma 1 conferma che la SCIA online viene poi trasmessa telematicamente alla ASL territorialmente competente, che svolge le verifiche di propria competenza. Estetica e solarium sono espressamente comprese tra le attività assoggettate a questa procedura.

La documentazione sanitaria specifica deve essere quella prevista dal procedimento e dall’azienda sanitaria territorialmente competente.

Allegato Sanitario 2

La documentazione sanitaria utilizzata per l’attività di estetica comprende lo specifico Allegato Sanitario 2 per acconciatori, estetica non medica e ricostruzione unghie.

La modulistica ASL relativa al Comune di Roma richiede informazioni riguardanti, tra gli altri elementi:

  • attività svolta;
  • responsabile tecnico;
  • postazioni;
  • box e lettini;
  • trattamenti offerti;
  • sterilizzazione;
  • apparecchiature;
  • requisiti igienico-sanitari.

La modulistica prevede inoltre planimetria e documentazione relativa al ciclo lavorativo.

Non utilizzo quindi la formula generica “notifica sanitaria da €50”, perché il corretto importo dei diritti sanitari deve essere verificato sul tariffario dell’ASL territorialmente competente al momento della presentazione.

Serve la planimetria?

Nella documentazione sanitaria relativa alla SCIA del Comune di Roma la planimetria costituisce un elemento fondamentale.

Deve rappresentare in modo coerente:

  • distribuzione dei locali;
  • postazioni;
  • box;
  • bagno;
  • spogliatoio;
  • eventuali docce;
  • spazi accessori;
  • apparecchiature quando rilevanti.

La planimetria utilizzata per la pratica non deve essere confusa automaticamente con la semplice planimetria catastale.

L’elaborato tecnico deve rappresentare le informazioni richieste dal procedimento.

Se devo modificare il locale prima dell’apertura

Se il centro estetico richiede opere edilizie, queste devono essere inquadrate separatamente.

Ad esempio può essere necessario realizzare:

  • nuovi box;
  • divisori;
  • bagno;
  • antibagno;
  • doccia;
  • spogliatoio;
  • diversa distribuzione interna;
  • nuovi impianti.

La SCIA per estetista non sostituisce il titolo edilizio eventualmente necessario.

Quindi:

opere nel locale → verifica edilizia

apertura dell’attività → SCIA SUAP.

Per gli interventi interni che rientrano nel relativo regime consulta CILA Roma.

Gli impianti devono essere conformi

Gli impianti devono essere idonei all’utilizzo previsto.

Particolare attenzione deve essere dedicata a:

  • impianto elettrico;
  • potenza disponibile;
  • apparecchiature;
  • climatizzazione;
  • ventilazione meccanica;
  • acqua calda e fredda;
  • scarichi.

Non bisogna aspettare la fine dell’allestimento per verificare se l’impianto elettrico esistente è compatibile con tutti i macchinari acquistati.

La verifica deve essere effettuata nella fase di progettazione del centro.

Serve sempre un impianto di ventilazione meccanica?

No.

Il regolamento privilegia l’aerazione naturale secondo i requisiti previsti e richiede un sistema di ventilazione integrativo quando questa risulta insufficiente.

La necessità e il dimensionamento dell’impianto dipendono quindi dalle caratteristiche effettive del locale.

Anche la modulistica ASL contempla una specifica documentazione per gli impianti di aerazione meccanica quando presente.

Quanto costa la SCIA per aprire un centro estetico a Roma

Il tariffario capitolino prevede per la:

SCIA per attività di Estetista → €139,20

di rimborso spese di istruttoria.

Lo stesso tariffario indica:

ProcedimentoDiritti
Nuova SCIA estetista€139,20
Trasferimento di sede€139,20
Subingresso€92,80
Cessazione/variazioni€18,60
SCIA affitto di poltrona/cabina€92,80

Gli importi derivano dal tariffario di Roma Capitale.

Questi valori rappresentano diritti amministrativi e non il costo complessivo necessario per aprire il centro.

Quanto costa complessivamente aprire il centro

Non è corretto indicare un’unica parcella professionale standard di €600–800 come se fosse valida per qualsiasi attività.

Il costo tecnico dipende da ciò che deve essere realmente eseguito.

Può comprendere:

  • sopralluogo;
  • rilievo;
  • verifica urbanistica;
  • verifica catastale;
  • accesso agli atti;
  • progettazione distributiva;
  • eventuale CILA;
  • planimetria SUAP/ASL;
  • predisposizione della SCIA;
  • gestione telematica;
  • eventuali pratiche successive.

Devono essere inoltre considerati separatamente:

diritti SUAP + eventuali diritti sanitari + compenso professionale + lavori + impianti + apparecchiature.

Come si presenta la SCIA

La SCIA viene presentata online attraverso il SUAP.

Per la procedura telematica completa, senza duplicarla in questa pagina, consulta SCIA commerciale telematica Roma.

La pratica può essere gestita direttamente dall’interessato oppure tramite intermediario secondo le modalità del sistema.

Per il ruolo del delegato consulta Intermediario SCIA commerciale Roma.

Quando può aprire il centro estetico

Roma Capitale specifica che l’attività può iniziare dalla data di protocollo della SCIA risultante dalla ricevuta rilasciata dal sistema informatico.

Questo non significa che sia possibile presentare una pratica incompleta per “bloccare la data”.

Tutti i requisiti dichiarati devono già sussistere.

Il Comune può effettuare i propri controlli nei successivi 60 giorni e adottare i provvedimenti previsti quando rileva carenze o irregolarità.

Orari di apertura dei centri estetici a Roma

Roma Capitale pubblica una specifica disciplina oraria per le attività di estetica.

Attualmente viene indicato:

  • esercizio dell’attività su massimo sei giorni;
  • apertura dal lunedì alla domenica;
  • un giorno di chiusura settimanale scelto dall’esercente;
  • fascia giornaliera compresa tra 7:00 e 22:00;
  • massimo 13 ore di attività giornaliera;
  • chiusura nelle giornate festive, salvo le eccezioni previste;
  • comunicazione al Municipio dell’orario e del giorno di riposo con almeno tre giorni di anticipo;
  • esposizione dell’orario in modo visibile dall’esterno.

Questo adempimento viene normalmente gestito dopo aver definito l’organizzazione dell’attività.

Centro estetico e affitto di cabina

L’affitto di una cabina a un’altra impresa autonoma è una fattispecie diversa dall’apertura ordinaria del centro estetico.

Roma Capitale dispone di uno specifico procedimento SCIA affitto di poltrona/cabina per acconciatori ed estetisti.

Per non sovrapporre i due intenti, la procedura è approfondita nella pagina SCIA affitto poltrona e cabina estetista a Roma.

Centro estetico all’interno di un parrucchiere

Anche questa è una configurazione specifica.

Il Regolamento capitolino ammette l’attività di estetista presso locali destinati anche ad altre attività, compreso l’esercizio di acconciatore, ma impone requisiti specifici.

È proprio in questa fattispecie che trova applicazione il requisito dimensionale di 6 m² per il primo posto estetico e 4 m² per quelli successivi.

Questa pagina rimane invece dedicata al centro estetico autonomo.

Vendita di prodotti cosmetici

L’eventuale vendita di cosmetici deve essere valutata in rapporto alla configurazione dell’impresa e alle modalità effettive di vendita.

Non bisogna trasformare automaticamente ogni esposizione di prodotti utilizzati nei trattamenti in una seconda attività commerciale indipendente, né assumere che qualsiasi vendita sia automaticamente compresa nella SCIA estetista.

Quando il centro intende sviluppare una vera attività commerciale autonoma deve essere verificato il relativo regime.

Errori frequenti nell’apertura di un centro estetico

Affittare prima e controllare dopo

È il rischio economico maggiore.

Pensare che la qualifica professionale renda automaticamente idoneo il locale

Sono requisiti distinti.

Considerare la categoria catastale sufficiente

Il Catasto non sostituisce la verifica urbanistica.

Utilizzare 6 m² come superficie minima di qualsiasi cabina

Per il centro estetico autonomo il Regolamento indica almeno 4 m² per il box. I 6 m² riguardano il primo posto estetico all’interno di un acconciatore.

Installare macchinari prima di verificarne l’utilizzabilità

Non tutte le tecnologie commercializzate sono utilizzabili indiscriminatamente dall’estetista.

Confondere estetica con medicina estetica

Le prestazioni terapeutiche sono escluse dal perimetro professionale dell’estetista.

Parlare genericamente di “notifica sanitaria”

Per estetica/solarium la procedura parte dalla SCIA SUAP e viene trasmessa alla ASL competente.

Inserire una tariffa sanitaria fissa senza verificare l’ASL

Gli eventuali diritti sanitari devono essere controllati sul tariffario vigente dell’azienda territorialmente competente.

Considerare €139,20 come costo completo

È esclusivamente il diritto amministrativo della nuova SCIA estetista.

Checklist prima di aprire

ControlloDa verificare
Qualificarequisito professionale dell’estetista
Responsabile tecnicosoggetto idoneo e realmente presente
Urbanisticastato legittimo e destinazione
Catastocoerenza con lo stato dei luoghi
Superficiealmeno 15 m² per un posto
Boxalmeno 4 m² e adeguato al trattamento
Aerazionenaturale o integrazione meccanica
Illuminazionerequisiti regolamentari
Bagnoadeguato e disimpegnato
Spogliatoiospazio con armadietti
Docciaquando richiesta dai trattamenti
Materialilavabili e disinfettabili
Apparecchiatureammesse e documentate
Impiantiadeguati all’attività
ASLallegati sanitari richiesti
SUAPSCIA correttamente predisposta
Pagamentodiritti amministrativi
Protocolloricevuta prima dell’apertura

FAQ sull’apertura di un centro estetico a Roma

Serve la SCIA per aprire un centro estetico?

Sì. Roma Capitale prevede la SCIA telematica attraverso il SUAP per l’avvio dell’attività di estetista.

Posso aprire il centro se non sono personalmente estetista?

È possibile organizzare l’impresa nominando un responsabile/direttore tecnico qualificato, secondo le condizioni previste dalla normativa.

Deve esserci sempre un responsabile tecnico?

Per ogni sede nella quale viene esercitata l’attività deve essere designato almeno un responsabile tecnico qualificato.

Il responsabile tecnico deve essere presente?

Sì, deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività.

Qual è la superficie minima?

Il Regolamento capitolino prevede almeno 15 m² complessivi per un solo posto di lavoro, più 4 m² per ogni ulteriore posto.

Quanto deve essere grande una cabina?

Quando i trattamenti vengono effettuati in box, il box deve avere superficie non inferiore a 4 m², oltre a essere adeguato al trattamento e ai macchinari.

Perché si parla anche di cabine da 6 m²?

I 6 m² riguardano specificamente il primo posto di lavoro estetico quando l’attività viene svolta all’interno di un esercizio di acconciatore.

Quando serve la doccia?

Il Regolamento la richiede, con antispogliatoio, in presenza di sauna, massaggi manuali o strumentali e trattamenti estetici sul corpo ricadenti nella previsione regolamentare.

Serve un’autorizzazione ASL prima della SCIA?

Per estetica/solarium la procedura attuale indicata da ASL Roma 1 è la SCIA al SUAP, trasmessa telematicamente alla ASL competente per i controlli.

Quanto costa la SCIA estetista?

Il diritto di istruttoria di Roma Capitale è €139,20 per una nuova SCIA estetista.

Posso iniziare immediatamente?

Quando la SCIA è correttamente presentata e tutti i requisiti sussistono, Roma Capitale indica l’avvio dalla data di protocollo.

Posso utilizzare qualsiasi laser estetico?

No. L’utilizzo delle apparecchiature deve rientrare nella disciplina degli apparecchi consentiti all’estetista e rispettare le specifiche tecniche e cautele previste.

Posso fare trattamenti medici nel centro estetico?

L’attività dell’estetista non comprende prestazioni con finalità terapeutiche.

Fonti ufficiali

Per il procedimento amministrativo:

Roma Capitale – Acconciatori ed Estetisti

Per i requisiti dei locali:

Regolamento dell’attività di estetista – Deliberazione C.C. n. 42/2006

Per i requisiti professionali:

Camera di Commercio di Roma – Qualifiche professionali Acconciatori ed Estetisti

Per la disciplina nazionale:

Legge 4 gennaio 1990 n. 1 – Normattiva

Per la documentazione sanitaria:

ASL Roma 3 – Modulistica SISP

Per gli apparecchi elettromeccanici:

D.M. 15 ottobre 2015 n. 206 – Gazzetta Ufficiale

Aprire centro estetico a Roma: conclusioni

Per aprire correttamente un centro estetico a Roma la sequenza dovrebbe essere:

definizione dei trattamenti → verifica della qualifica → individuazione del responsabile tecnico → verifica urbanistica del locale → verifica igienico-sanitaria → progettazione degli ambienti → eventuali lavori → verifica delle apparecchiature → documentazione sanitaria → SCIA SUAP → protocollo → apertura.

Il passaggio più importante è la verifica del locale prima dell’affitto.

La SCIA rappresenta infatti la fase conclusiva di controlli che devono essere già stati effettuati.

Un centro progettato senza conoscere dimensioni minime, requisiti sanitari e macchinari che verranno utilizzati può richiedere modifiche costose quando l’investimento è già iniziato.

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