Autorizzazione in deroga Roma utilizzo piani interrati e seminterrati ad uso lavorativo
Se sei capitato a leggere questo articolo è perché hai bisogno dell’autorizzazione in deroga ASL Roma. Infatti come ben saprai Il D.lgs. 81/08 all’art. 65 comma 1, pone il divieto di destinare al lavoro locali chiusi interrati o seminterrati. In deroga al suddetto divieto, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semi sotterranei, quando ricorrano
particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
I locali interrati e seminterrati quando non possono essere adibiti a luogo di lavoro a Roma

Sono considerati locali semi sotterranei quelli per i quali la quota di interramento rispetto al piano di campagna, misurata su
tutte le mura perimetrali, è maggiore del 50% e minore del 100% (percentuale quest’ultima sulla base della quale vengono
classificati i locali sotterranei).
Indice:
L’organo di vigilanza (ASL Roma) può consentire l’uso in deroga dei locali chiusi sotterranei o semi sotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
Si riporta di seguito una lista non esaustiva delle attività non derogabili ai sensi dell’art. 65 D.Lgs 81/08, salvo che non venga dimostrato che, attraverso particolari accorgimenti tecnici (ad esempio lavorazioni a ciclo chiuso), non si liberino nei locali sostanze dannose:
- galvanica,
- verniciatura,
- saldatura fusione di metalli
- uso di minerali a spruzzo
- uso di solventi e collanti non ad acqua
- carica di accumulatori
- lavorazioni di materie plastiche a caldo
- officine con prova motori
- falegnamerie
- tinto-lavanderie
- sviluppo e stampa tipografia
Locali non soggetti a deroga locali sotterranei o semi sotterranei:
- locali dove viene svolta l’attività di deposito, a condizione che non ci sia permanenza di lavoratori o che l’attività svolta
dall’impresa non sia unicamente quella di deposito; - servizi igienici, spogliatoi e corridoi;
- locali in cui l’attività, per esigenze tecniche, deve essere svolta in locali chiusi sotterranei o semi sotterranei come ad esempio fungaie, caveau delle banche, etc., (art. 65 comma 2 D.Lgs 81/08).
Autorizzazione in deroga ASL per cucina ristorante
Per locali semi sotterranei adibiti a cucine od a lavorazioni con apparecchi termici alimentati a gas, la deroga sarà rilasciata a
condizione che il livello di interramento non superi i ¾, fatte salve le competenze di altri enti (VVF). Per le casistiche che non
rispondono alle condizioni espresse nel precedente capoverso, il rilascio della deroga sarà condizionato all’utilizzo di
apparecchiature elettriche.
Leggi anche il nostro approfondimento sull’obbligo della notifica preliminare all’ASL.
Richiesta di deroga per locali con altezza inferiore a 3 metri

Il D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii., all’art. 63 comma1, prevede che i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV
del decreto. Tra i requisiti che devono possedere i locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria, è riportato anche quello dell’altezza netta non inferiore a m.3.
Tuttavia, quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l’organo di vigilanza competente per territorio può consentire
altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell’ambiente e comunque nel rispetto dell’altezza netta non inferiore a m. 2,70 per ciascun locale.
Limite altezza esteso anche al di sotto dei 5 lavoratori quando?
L’osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l’altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa
anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano
ritenute, a giudizio dell’organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati. Locali non soggetti a deroga per altezza inferiore a 3 metri (salvo disposizioni specifiche):
- uffici;
- attività classificate commerciali dal sistema di codifica ATECO;
- servizi igienici, spogliatoi e corridoi;
- locali adibiti a deposito, ove non vi sia permanenza di lavoratori;
Per gli uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, per quelli delle aziende commerciali e per gli altri locali di cui sopra, i limiti minimi di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente, ovvero m.2,70 per gli uffici, m.2,40 per servizi igienici, spogliatoi, depositi-ripostiglio e corridoi, e m.3 per i locali destinati ad attività commerciali. In presenza di locali condonati con concessione in sanatoria e certificato di agibilità si terrà conto di tali documenti.
Nuova autorizzazione in deroga Roma art.65, art.64 e art. 63 Dlgs 81 del 2008
La richiesta di autorizzazione in deroga in base all’art.63, 64 e 65 deve essere presentata all’ASL di competenza a Roma corredata dalla seguente documentazione:
- Domanda dell’interessato in bollo da € 16,00 ;
- Copia di un documento di identità in corso di validità;
- Attestazione di versamento in originale di € 129,12 (centoventinove/12) da allegare a titolo di acconto, alla
presentazione della domanda (l’importo a saldo, da definire a conclusione dell’iter autorizzativo secondo il Tariffario Regionale vigente, dovrà essere versato prima del ritiro dell’atto autorizzativo); - Scheda tecnica, compilata in ogni sua parte con data della compilazione e firma del Rappresentante Legale;
- Numero due piantine planimetriche con sezioni, in scala 1:50 o 1:100, timbrate e firmate in originale da un
professionista abilitato; - La relazione tecnica datata, timbrata e firmata da professionista abilitato, indicante le caratteristiche dell’impianto di
trattamento dell’aria; - Dimostrazione di utenza di acqua potabile (bolletta o contratto ACEA). Qualora per l’approvvigionamento idrico si
utilizzi un sistema alternativo alla fornitura ACEA, questo deve essere specificato e deve essere esibito il documento
autorizzativo; - Relazione relativa all’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, ove previsto;
- Copia dichiarazione di conformità di tutti gli impianti ai sensi del D.M. n. 37/2008, in particolare elettrico, aeraulico, a
gas e copia dell’ultima verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra; - Copia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) comprensiva della ricevuta rilasciata dal Comando Provinciale dei VV.F. di Roma e/o Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) per le attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi; - Elenco delle attrezzature con descrizione del ciclo produttivo dettagliando l’eventuale presenza di lavorazioni con
emissioni nocive firmata dal Datore di Lavoro; - Copia del parere di agibilità rilasciato dalla C.V.L.P.S. per i locali chiusi di pubblico spettacolo con una capienza
superiore a 200 persone e fino a 1300 persone; - Relazione tecnica a firma di tecnico abilitato per locali di pubblico spettacolo con capienza complessiva inferiore alle
200 persone; - La valutazione del rischio chimico se presente;
- Valutazione del rischio radon;
- N. 1 marca da bollo da € 16,00 da applicare sull’atto autorizzativo;
Voltura autorizzazione in deroga asl Roma documenti obbligatori
La richiesta di voltura dell’autorizzazione in deroga sanitaria a Roma è necessaria in caso di acquisto di ramo d’azienda, in quanto è necessaria per poter predisporre la scia di subingresso.
In questa situazione il locale è già provvisto di deroga ma intestata alla vecchia società da cui si acquista la licenza, la procedura si completa allegando alla domanda di voltura in deroga la ricevuta di pagamento istruttorio di circa 40 euro, l’atto di cessione d’azienda, il progetto vidimato della Asl e l’autorizzazione in deroga in originale.
Il geometra Cireddu a Roma è specializzato nella richiesta di autorizzazione in deroga sanitaria a Roma, contattaci senza impegno per ricevere un preventivo gratuito e senza impegno.
Se si è gia in possesso di un’autorizzazione in deroga, ma deve essere volturata ad una nuova società la documentazione minima da allegare è la seguente:
- Domanda dell’interessato in bollo da € 16,00;
- Copia di un documento di identità in corso di validità;
- Attestazione di versamento in originale di € 41,32 (quarantuno/32) alla presentazione della domanda;
- Atto autorizzativo in originale;
- Planimetria Autorizzata in originale;
- Copia contratto di vendita o gestione dell’attività tra l’intestatario dell’autorizzazione ed il subentrante;
- Scheda tecnica, compilata in ogni sua parte con data della compilazione e firma del Rappresentante Legale
- Copia dichiarazione di conformità di tutti gli impianti ai sensi del D.M. n. 37/2008, in particolare elettrico, aeraulico, a
gas e copia dell’ultima verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra; - La valutazione del rischio chimico se presente;
- Valutazione del rischio radon (Modulo 3);
- N. 1 marca da bollo da € 16,00 da applicare sull’atto autorizzati
Abbiamo scritto un articolo sulla deroga antincendio a Roma leggilo per approfondire..
Quanto costa richiedere un’autorizzazione in deroga asl Roma?
Purtroppo non è semplice dirlo perché ogni caso è differente. Diciamo che più documentazione si ha e meno è costosa la pratica di autorizzazione in deroga. Il costo quindi può oscillare da i 1500,00 € ai 2500,00€. Sono prezzi del tutto orientativi vi invitiamo pertanto a chiederci un preventivo per la vostra situazione specifica.
Autorizzazione in deroga ASL Roma : uffici sanitari di competenza
ASL Roma 1 Via Fornovo 12 00192 Roma Tel. 06 68353064 protocollo@pec.aslroma1.it |
ASL Roma 2 Viale B. Bardanzellu 8 00155 Roma tel. 06 41434946 protocollo.generale@pec.aslroma2.it |
ASL Roma 3 Via Portuense 571 00149 Roma Tel. 06 56485113 spresal@pec.aslromad.it |
ASL Roma 4 Via Terme di Traiano 39/a 00053 Civitavecchia RM Tel. 06 96669249 protocollo@pec.aslrmf.it |
ASL Roma 5 Via Tenuta del Cavaliere 1 00012 Guidonia Montecelio. RM Tel .0774 3589027 protocollo@pec.aslromag.it |
ASL Roma 6 c/o Ospedale Spolverini Via delle Cerquette 2 00040 Ariccia Roma Tel. 06 9327530 spresal@pec.aslromah.it |