Come aprire un parrucchiere ed estetista a Roma
Aprire un salone da parrucchiere o un centro estetico a Roma non significa solo trovare il locale giusto e arredarlo bene.
La parte che blocca più spesso l’avvio è quella burocratica: SCIA, requisiti professionali, documenti del locale, costi comunali e adempimenti collegati.
Il punto da chiarire subito è semplice: per aprire parrucchiere a Roma o aprire estetista a Roma non esiste un’unica pratica generica.
Serve verificare il tipo di attività, chi possiede la qualifica, come è organizzato il locale e quale documentazione va presentata al SUAP di Roma Capitale.
Quale pratica serve per aprire un parrucchiere o un’estetista a Roma

Per l’avvio dell’attività, Roma Capitale prevede la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, cioè la SCIA commerciale da presentare esclusivamente in modalità telematica attraverso lo sportello delle imprese del Comune. La pagina ufficiale del servizio “Acconciatori ed Estetisti” lo indica in modo espresso.
Questo vale sia per chi vuole aprire un’attività di acconciatore sia per chi vuole aprire un’attività di estetista.
La SCIA, quindi, è il titolo amministrativo centrale per partire. Non si aspetta una licenza “rilasciata” come accadeva anni fa. Si presenta la pratica corretta, si ottiene il protocollo e l’attività può iniziare da quella data, salvo controlli successivi dell’amministrazione.
SCIA parrucchiere a Roma e SCIA estetista a Roma: cosa cambia davvero
Dal punto di vista della procedura comunale, il canale è lo stesso: SUAP Roma Capitale.
Quello che cambia davvero è soprattutto il tema dei requisiti professionali e, in alcuni casi, la configurazione tecnica dei locali e dei trattamenti svolti. Le norme di riferimento richiamate da Roma Capitale distinguono infatti l’attività di acconciatore da quella di estetista.
Per l’acconciatore il riferimento principale è la Legge 174/2005.
Per l’estetista il riferimento storico resta la Legge 1/1990, richiamata anche dalla disciplina regionale e dalla documentazione ufficiale di Roma Capitale.
Chi può aprire davvero: requisiti professionali
Questo è il primo filtro vero.
Non basta aprire la partita IVA o affittare un negozio. Per esercitare l’attività occorre avere i requisiti professionali previsti dalla legge, oppure nominare un soggetto qualificato che assuma il ruolo tecnico richiesto. Roma Capitale specifica che, se il titolare non possiede i requisiti professionali, può essere nominato un direttore tecnico.
Per l’attività di acconciatore, la sintesi normativa della Regione Lazio richiama i percorsi previsti dall’art. 3 della Legge 174/2005: abilitazione professionale con esame tecnico-pratico, ottenibile tramite i percorsi formativi e lavorativi previsti dalla norma.
Per l’attività di estetista, la documentazione regionale aggiornata continua a richiamare i percorsi tipici del settore, tra cui il corso biennale da 1800 ore, il corso di specializzazione da 900 ore e il percorso teorico da 300 ore nei casi previsti dalla legge.
Direttore tecnico e responsabile tecnico: quando servono
Molti usano questi termini come se fossero sempre la stessa cosa.
Operativamente, però, il concetto da tenere fermo è questo: l’attività non può partire senza una figura professionalmente abilitata.
Roma Capitale parla di direttore tecnico quando il titolare non possiede direttamente la qualifica. La Camera di Commercio di Roma, per l’attività di acconciatore, richiama inoltre la necessità che per ogni sede sia designato almeno un responsabile tecnico, iscritto nel REA contestualmente alla SCIA.
Tradotto in pratica: se il titolare non è qualificato, non basta “avere qualcuno che lavora dentro”. Serve una figura formalmente corretta e dichiarata nella pratica.
Dove si presenta la SCIA a Roma
La SCIA parrucchiere a Roma e la SCIA estetista a Roma si presentano online, tramite lo sportello delle imprese di Roma Capitale.
La procedura non è cartacea. Il Comune rinvia alla sezione SUAP e alla guida di compilazione online per la documentazione necessaria e per l’invio telematico della pratica.
Questo passaggio è importante anche per un altro motivo: usare modulistica vecchia, modelli trovati su altri siti o istruzioni non aggiornate è uno degli errori più frequenti.
Quando puoi iniziare l’attività
Su questo punto bisogna essere netti. Roma Capitale indica che l’attività può essere iniziata dalla data di protocollo della SCIA risultante dalla ricevuta del sistema informatico. L’ufficio, però, può adottare entro 60 giorni provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività se emergono irregolarità, salvo possibilità di conformazione quando ammessa.
Quindi i tempi reali sono due:
tempo tecnico di preparazione della pratica, che dipende da documenti e rilievi;
efficacia amministrativa della SCIA, che parte dal protocollo
Documenti da preparare prima dell’invio
La pratica funziona bene solo se viene impostata bene da subito.
In concreto, prima di inviare la SCIA conviene verificare almeno questi elementi:
dati anagrafici del titolare o della società;
disponibilità del locale;
requisiti professionali del titolare o del direttore tecnico;
planimetria e documentazione tecnica del locale;
destinazione d’uso coerente;
eventuali allegati richiesti dal SUAP e dalla disciplina di settore.
Se il locale non è coerente o se la posizione del soggetto qualificato non è formalmente chiara, la pratica nasce già debole.
Leggi il nostro approfondimento su un tema molto caldo e diffuso nella capitale la SCIA per affitto di poltrona a Roma.
Requisiti del locale: il punto che spesso viene sottovalutato

Chi vuole aprire parrucchiere a Roma o aprire estetista a Roma guarda spesso solo posizione, canone e visibilità.
Ma il nodo vero è un altro: il locale deve essere adatto all’attività dal punto di vista urbanistico, edilizio, igienico e funzionale.
La pagina ufficiale di Roma Capitale non elenca nel dettaglio ogni misura minima direttamente nella scheda servizio, ma rinvia alla guida SUAP e richiama la normativa di settore per acconciatori ed estetisti. Questo significa che il controllo sul locale non si può improvvisare.
Nella pratica, vanno verificati prima:
distribuzione interna degli spazi;
presenza dei servizi igienici richiesti;
aerazione e illuminazione;
superfici lavabili dove necessario;
organizzazione delle postazioni;
compatibilità del locale con l’attività dichiarata.
Quanto costa la SCIA per aprire un parrucchiere o estetista a Roma
Qui conviene distinguere tra costi vivi amministrativi e costi tecnici, che insieme fanno il costo della SCIA commerciale a Roma.
La carta dei servizi SUAP di Roma Capitale aggiornata nel 2025 indica per acconciatori ed estetisti un costo di circa 130 euro per rimborso spese istruttoria. La stessa documentazione precisa che il pagamento può essere effettuato online tramite il portale comunale SIRIWEB.
Questo, però, non è quasi mai il costo totale per aprire.
Al totale vanno normalmente aggiunti i costi per predisporre la pratica, verificare il locale, preparare gli allegati tecnici ed eventuali altri adempimenti collegati. Su questi importi non esiste una tariffa pubblica unica, perché dipendono dalla situazione concreta dell’immobile e dalla complessità del fascicolo, indicativamente un geometra per SCIA commerciale a Roma può chiedere un onorario che parte da € 700,00.
Tabella pratica dei costi da considerare
| Voce | Cosa comprende | Importo / criterio |
|---|---|---|
| Diritti istruttoria SCIA | Presentazione pratica SUAP Roma Capitale | € 130,00 |
| Eventuali adempimenti sanitari collegati | Da verificare in base alla pratica e alla guida SUAP/ASL | variabile |
| Supporto tecnico | rilievo, verifica locale, planimetrie, allegati, assistenza | variabile |
| Adeguamenti del locale | opere edilizie o impiantistiche se necessarie | variabile |
Notifica sanitaria: quando entra in gioco
Su questo tema è meglio essere precisi e non semplificare troppo.
Per attività come queste, la documentazione sanitaria e igienica va valutata in base alla pratica concreta e alle richieste del SUAP. Roma Capitale rinvia infatti alla guida online e alla modulistica, senza ridurre tutto a una formula standard valida in ogni caso.
La regola pratica è semplice: non conviene mai presentare la SCIA senza avere chiarito prima se la pratica richiede anche allegati sanitari specifici e quale sia il corretto iter da seguire nel caso concreto.
Emissioni in atmosfera: serve anche per parrucchiere ed estetista?
Qui molti sbagliano.
Nel territorio della Città metropolitana di Roma Capitale, le pagine tecniche sulle emissioni spiegano che attività come ristoranti, parrucchieri, estetista, meccanici rientrano normalmente nella fascia delle emissioni scarsamente rilevanti richiamata dall’art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006. Per questa fascia si richiede una dichiarazione in deroga, da presentare prima dell’effettivo esercizio dell’attività.
La stessa Città metropolitana chiarisce che la dichiarazione emissioni in deroga resta valida finché l’attività mantiene le caratteristiche descritte e che, in caso di variazioni, va presentata una nuova dichiarazione.
Quindi sì: per un parrucchiere ed estetista a Roma il tema emissioni va verificato seriamente, perché può esserci anche questo adempimento ambientale, distinto dalla SCIA comunale.
Attenzione ai vecchi NEF
Un altro punto spesso frainteso riguarda i vecchi NEF, cioè le dichiarazioni di non emissione fumi.
La Città metropolitana di Roma Capitale ha comunicato che non è più consentita la trasmissione di nuove dichiarazioni di adesione ai NEF. I NEF già presentati restano validi, ma se cambia il ciclo produttivo, oppure interviene una voltura, può rendersi necessario passare all’autorizzazione in via generale semplificata o alla procedura ordinaria, spesso con coinvolgimento dell’AUA.
Questo significa che chi apre oggi non deve ragionare sui NEF come se fossero una strada ancora normalmente percorribile.
Serve l’AUA?
Non sempre.
L’AUA, cioè l’Autorizzazione Unica Ambientale, è un provvedimento che sostituisce diversi titoli ambientali, tra cui l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 e l’autorizzazione generale ex art. 272, comma 2. La Città metropolitana di Roma Capitale chiarisce però che l’AUA non sostituisce i titoli edilizi né quelli necessari per l’inizio dell’attività commerciale: si inserisce, se dovuta, nel procedimento SUAP.
Per un salone di parrucchiere o per un centro estetico, quindi, non bisogna partire dando per scontato che serva sempre l’AUA.
Prima si verifica se ci si trova nella casistica della semplice dichiarazione in deroga per emissioni scarsamente rilevanti. Solo se il caso esce da quel perimetro si ragiona su autorizzazione generale, procedura ordinaria o AUA.
Gli errori più frequenti quando si apre un parrucchiere o estetista a Roma
Il primo errore è pensare che basti la SCIA, senza controllare prima tutto il resto.
La SCIA commerciale è centrale, ma da sola non sistema automaticamente requisiti professionali, compatibilità del locale, adempimenti ambientali e iscrizioni collegate.
Il secondo errore è usare la qualifica professionale in modo confuso.
Se il titolare non ha i requisiti, il direttore tecnico va nominato correttamente e dichiarato in pratica. Non basta una collaborazione informale.
Il terzo errore è ignorare il tema emissioni.
A Roma, anche per attività considerate leggere come i parrucchieri, l’adempimento sulle emissioni in atmosfera può esistere e va valutato prima dell’avvio.
Il quarto errore è sottovalutare il locale.
Un immobile bello commercialmente ma sbagliato sul piano tecnico rallenta tutto e fa lievitare i costi.
Il metodo giusto per aprire senza perdere tempo
La sequenza più efficace è questa:
verificare i requisiti professionali;
controllare il locale;
definire l’assetto del titolare o della società;
chiarire eventuale direttore tecnico;
verificare gli adempimenti ambientali e sanitari;
predisporre gli allegati;
presentare la SCIA corretta tramite SUAP Roma Capitale.
Saltare uno di questi passaggi non fa risparmiare tempo.
Di solito fa solo spostare il problema più avanti, quando correggerlo costa di più.
FAQ: Come aprire un parrucchiere ed estetista a Roma
Per aprire un parrucchiere a Roma serve la SCIA?
Sì. Roma Capitale prevede la presentazione della SCIA in modalità telematica tramite lo sportello delle imprese per l’avvio dell’attività di acconciatore.
Per aprire un’estetista a Roma serve la stessa pratica?
Serve sempre la SCIA tramite SUAP, ma con requisiti professionali e disciplina di settore propri dell’attività di estetista.
Posso aprire se non ho personalmente la qualifica?
Non automaticamente. Roma Capitale prevede che, se il titolare non possiede i requisiti professionali, possa essere nominato un direttore tecnico.
Quanto costa la SCIA parrucchiere a Roma?
La documentazione SUAP di Roma Capitale aggiornata nel 2025 indica circa 130 euro di rimborso spese istruttoria. A questo importo vanno poi aggiunti eventuali costi tecnici e altri adempimenti collegati.
Quanto tempo serve per iniziare l’attività?
Dal punto di vista amministrativo, l’attività può iniziare dalla data di protocollo della SCIA. Il Comune può però effettuare controlli successivi entro 60 giorni.
Un parrucchiere a Roma deve presentare anche la dichiarazione emissioni in atmosfera?
Spesso sì, perché la Città metropolitana di Roma Capitale colloca normalmente i parrucchieri tra le attività a emissioni scarsamente rilevanti ex art. 272, comma 1, per cui è prevista la dichiarazione in deroga prima dell’esercizio effettivo dell’attività.
Scritto da: Luigi Cireddu
Geometra a Roma · Iscritto al Collegio dei Geometri di Roma n. 10447
Mi occupo di pratiche edilizie, catasto, urbanistica e sicurezza nei cantieri. Condivido guide operative e soluzioni pratiche per aiutare privati e professionisti a gestire le pratiche in modo chiaro e senza perdite di tempo.