Aggiornamento catastale dopo rogito: voltura o DOCFA?
L’aggiornamento catastale dopo rogito può riguardare due situazioni diverse: il passaggio dell’intestazione al nuovo proprietario, normalmente curato dal notaio con la voltura, oppure la correzione dei dati e della planimetria dell’immobile. Il solo acquisto non impone di ridisegnare la pianta catastale.
Per procedere con l’aggiornamento catastale dopo il rogito occorre prima identificare il problema: nominativo o quota errati, pratica non registrata, disegno non aggiornato oppure lavori eseguiti successivamente. Voltura, rettifica e DOCFA hanno funzioni differenti e non sono intercambiabili.
L’articolo 29, comma 1-bis, della legge 52/1985 disciplina gli obblighi catastali negli atti interessati dalla norma. Un aggiornamento successivo non elimina automaticamente un problema dell’atto e non sana abusi edilizi. Se emergono difformità già presenti alla vendita, la verifica tecnica va coordinata con il notaio e, quando necessario, con il legale.
Aggiornamento catastale dopo rogito: distinguere intestazione e planimetria
La visura riporta identificativi dell’immobile, intestatari, diritti, quote e dati di classamento. La planimetria rappresenta invece l’unità. Per controllare la conformità catastale bisogna sapere quale informazione non coincide con l’atto o con lo stato reale. Una visura a nome del venditore non significa necessariamente che la planimetria sia sbagliata.

La conformità urbanistica è un controllo distinto, basato sui titoli edilizi e sulla ricostruzione dello stato legittimo. Se la casa è diversa dai progetti assentiti, aggiornare il Catasto non basta. Anche quando il disegno catastale corrisponde perfettamente ai locali, resta da verificare la loro regolarità edilizia.
Esempio: dopo l’acquisto trovi ancora il vecchio proprietario nella visura. Si controllano voltura ed esito della registrazione. Se invece il bagno è stato spostato prima del rogito ma non compare nel disegno, servono rilievo e verifica dei documenti edilizi, prima di scegliere come correggere la planimetria.
Chi aggiorna il Catasto dopo la compravendita?
Per gli atti rogati, ricevuti o autenticati, la domanda di voltura compete al notaio. L’Agenzia delle Entrate distingue i soggetti tenuti alla voltura. Gli adempimenti relativi all’atto possono essere trasmessi tramite il Modello Unico Informatico, che può comprendere la domanda catastale.
L’aggiornamento catastale dopo rogito non richiede quindi, di regola, che l’acquirente presenti una seconda voltura identica a quella già curata dallo studio notarile. Se la visura non è allineata, chiedi anzitutto la verifica della domanda e della relativa ricevuta: un invio non equivale sempre a una registrazione conclusa senza anomalie.
La dichiarazione DOCFA per una variazione dell’immobile è invece predisposta da un tecnico abilitato. Se occorre correggere un errore introdotto nell’archivio, può essere appropriata un’istanza di rettifica, nei casi ammessi. Una nuova pratica scelta senza diagnosi può duplicare un adempimento o non risolvere il problema.
Il Catasto ha funzione prevalentemente fiscale: la titolarità del diritto non si accerta soltanto leggendo un nominativo in visura. In presenza di dubbi, il notaio verifica atto e registri immobiliari.
La verifica catastale fatta al rogito cosa comprende?
Negli atti interessati dall’articolo 29 devono essere indicati gli identificativi catastali, il riferimento alle planimetrie depositate e la dichiarazione di conformità allo stato di fatto dell’immobile, secondo la disciplina catastale. La dichiarazione degli intestatari può essere sostituita dall’attestazione di un tecnico abilitato. Il notaio individua inoltre gli intestatari catastali e controlla la corrispondenza con i registri immobiliari.
L’omissione di una dichiarazione prescritta richiede una valutazione giuridica specifica e può incidere sulla validità dell’atto. Non va però confusa con ogni differenza grafica o con il semplice ritardo nell’allineamento dell’intestazione. Nemmeno un’attestazione tecnica libera automaticamente venditore e notaio da qualsiasi responsabilità.
L’eventuale conferma dell’atto è ammessa soltanto nei casi previsti dalla legge. Il Notariato approfondisce la conferma in materia catastale: presentare oggi una nuova planimetria non equivale, da solo, a confermare o regolarizzare il contratto.