Integrazione condono Roma: documenti, tempi e risposta all’Ufficio Condono
Hai ricevuto una lettera, una PEC o una comunicazione dell’Ufficio Condono di Roma con una richiesta di integrazione della documentazione?
La prima cosa da sapere è che una richiesta di integrazione non equivale automaticamente a un rigetto della domanda. Significa che, per proseguire l’istruttoria, l’Amministrazione ritiene necessario acquisire documenti, dichiarazioni, elaborati tecnici, attestazioni di pagamento o chiarimenti che non risultano sufficientemente presenti nel fascicolo.
La risposta, però, deve essere gestita con attenzione.
Prima di inviare qualsiasi documento occorre verificare:
- quale domanda di condono è interessata;
- il protocollo e l’intestatario della pratica;
- quali documenti vengono richiesti esattamente;
- il termine indicato nella comunicazione;
- cosa è già presente nel fascicolo;
- se i documenti richiesti devono essere semplicemente ripresentati oppure predisposti ex novo;
- quale modalità di trasmissione deve essere utilizzata.
Quando la documentazione tecnica o amministrativa non è chiara, il punto di partenza dovrebbe essere la verifica del fascicolo attraverso un accesso agli atti a Roma.
Risposta rapida: per integrare correttamente una domanda di condono a Roma non basta raccogliere documenti generici. Bisogna confrontare la richiesta dell’Ufficio Condono con la domanda originaria, il fascicolo comunale, lo stato dell’immobile, i dati catastali e gli eventuali pagamenti già effettuati.
Che cos’è un’integrazione documentale del condono edilizio

L’integrazione documentale è la trasmissione di ulteriori elementi necessari alla definizione di una domanda di condono già presentata in passato.
Non si tratta quindi di presentare oggi una nuova domanda di condono.
Le pratiche ancora pendenti a Roma derivano principalmente dai tre condoni edilizi nazionali:
- Legge 28 febbraio 1985 n. 47;
- Legge 23 dicembre 1994 n. 724;
- D.L. 269/2003, convertito nella Legge 326/2003;
- per il terzo condono nel Lazio assume rilievo anche la L.R. Lazio 8 novembre 2004 n. 12.
Per una panoramica generale sulla materia puoi consultare la guida dedicata al condono edilizio a Roma.
Le norme nazionali possono essere verificate direttamente su Normattiva, mentre per il terzo condono nel Lazio è utile consultare il testo coordinato della Legge Regionale Lazio n. 12/2004 sul portale del Consiglio Regionale.
Perché l’Ufficio Condono di Roma può chiedere altri documenti
Una domanda di condono può essere stata presentata anche decenni fa. Durante l’istruttoria può quindi emergere la necessità di recuperare o aggiornare alcuni elementi.
Tra le situazioni più frequenti rientrano documenti non presenti nel fascicolo digitale, copie scarsamente leggibili, variazioni della proprietà, dati catastali modificati, documentazione tecnica incompleta, versamenti da verificare o necessità di chiarire la consistenza delle opere oggetto della domanda.
La richiesta deve essere letta integralmente.
Non è corretto predisporre un’integrazione basandosi esclusivamente su un elenco standard di documenti, perché ogni pratica di condono ha una propria storia amministrativa.
Ho già consegnato quei documenti anni fa: devo presentarli di nuovo?
Può accadere.
Il fatto che il proprietario conservi una copia di un documento o ricordi di averlo depositato non dimostra necessariamente che lo stesso documento sia correttamente acquisito nel fascicolo oggi utilizzato dall’Amministrazione.
In questi casi è opportuno verificare gli atti prima di ricostruire la pratica da zero.
L’accesso agli atti del fascicolo edilizio e del condono può consentire di capire:
- quali documenti risultano effettivamente acquisiti;
- se esistono precedenti integrazioni;
- quali elaborati grafici sono depositati;
- quali pagamenti risultano documentati;
- se sono presenti comunicazioni mai riscontrate;
- se è già stato emesso un provvedimento.
Questo controllo è particolarmente importante quando la domanda di condono deve essere definita in vista di una compravendita.
Quali documenti possono essere richiesti per integrare un condono a Roma
Non esiste un elenco identico per tutte le domande.
La documentazione dipende dalla legge di condono applicabile, dal tipo di abuso, dalla consistenza delle opere, dalla situazione catastale, dall’intestazione della pratica e da ciò che risulta già depositato.
Documentazione amministrativa
A seconda del caso possono essere richiesti:
- documento di identità;
- delega al tecnico;
- titolo di proprietà;
- documentazione relativa a successioni o trasferimenti;
- aggiornamento dell’intestatario;
- dichiarazioni sostitutive;
- elezione del domicilio digitale;
- copia di precedenti comunicazioni o protocolli.
Roma Capitale pubblica la modulistica aggiornata nella pagina ufficiale Condono Edilizio – Modulistica.
Tra i modelli attualmente disponibili risultano, tra gli altri:
- Modello 01 e 01/A per l’accesso ai documenti;
- Modello 03 per documentazione aggiuntiva;
- Modello 23 per la perizia giurata sullo stato delle opere;
- Modello 33 per dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- Modello 34 per la dichiarazione di mancanza di pregiudizio statica;
- Modello 37 per l’elezione del domicilio digitale;
- Modello 38 per delega con elezione del domicilio digitale.
La modulistica può essere aggiornata dall’Amministrazione: prima del deposito è quindi opportuno utilizzare sempre i modelli pubblicati da Roma Capitale, evitando copie recuperate da archivi non aggiornati.
Documentazione catastale
Tra gli elementi da verificare possono esserci:
Visura catastale aggiornata
Consente di controllare identificativi catastali, intestazione, categoria, consistenza e altri dati presenti negli archivi catastali.
Planimetria catastale
Può essere utile per verificare la rappresentazione catastale dell’unità immobiliare e confrontarla con gli elaborati presenti nella domanda di condono.
Attenzione però: Catasto e regolarità urbanistica non sono la stessa cosa.
Una planimetria catastale conforme allo stato attuale non dimostra da sola che le opere siano state autorizzate o ricomprese nella domanda di condono.
Il confronto deve essere eseguito tra:
stato dei luoghi → domanda di condono → elaborati allegati → eventuale concessione in sanatoria → situazione catastale attuale.
Documenti tecnici: relazione, elaborati e perizie
La richiesta dell’Ufficio può riguardare anche documentazione che necessita dell’intervento di un tecnico abilitato.
A seconda del procedimento possono servire:
- relazione tecnica descrittiva;
- elaborati grafici;
- rilievo dell’immobile;
- rappresentazione delle opere oggetto di condono;
- documentazione fotografica;
- perizia sullo stato delle opere;
- dichiarazioni tecniche;
- documentazione relativa agli aspetti strutturali.
Non è però corretto affermare che ogni integrazione di condono richieda automaticamente una perizia giurata o un collaudo statico.
La Legge 47/1985, art. 35, contiene specifiche disposizioni relative alla documentazione tecnica e, per determinate opere superiori a 450 mc, alla perizia giurata e alla certificazione di idoneità statica.
La documentazione effettivamente necessaria deve quindi essere valutata sulla base della legge applicabile, delle caratteristiche dell’abuso e della richiesta dell’Amministrazione.
Per approfondire la redazione di documenti asseverati puoi consultare la pagina dedicata alla perizia giurata e asseverata a Roma.
Pagamenti, oblazione e oneri: cosa controllare
Una parte delicata delle vecchie pratiche di condono riguarda i pagamenti.
È possibile che nel fascicolo debbano essere verificati:
- oblazione;
- oneri concessori;
- eventuali integrazioni di pagamento;
- ricevute o bollettini;
- pagamenti effettuati dal precedente proprietario;
- documentazione relativa ai tributi quando espressamente richiesta.
Il possesso materiale di un vecchio bollettino non significa necessariamente che il pagamento risulti correttamente associato alla pratica nell’archivio amministrativo.
Se la richiesta riguarda versamenti che il proprietario ritiene già effettuati, prima di effettuare nuovi pagamenti è opportuno controllare la documentazione disponibile e le indicazioni dell’Ufficio.
Tra i modelli ufficiali disponibili presso Roma Capitale figura anche il Modello 33 – Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio, da utilizzare nei procedimenti per i quali ne ricorrano i presupposti.
Quanto tempo ho per rispondere a una richiesta di integrazione del condono?
Questo è uno dei punti più importanti.
L’art. 39, comma 4, della Legge 724/1994, come modificato dall’art. 2, comma 37, della Legge 662/1996, disciplina la mancata presentazione dei documenti previsti dalla legge entro tre mesi dalla richiesta espressa di integrazione notificata dal Comune, collegandovi l’improcedibilità della domanda.
La disciplina è stata oggetto di numerose decisioni della giurisprudenza amministrativa.
Per questo motivo non è prudente trattare il termine indicato nella richiesta come una scadenza puramente ordinatoria.
Allo stesso tempo, bisogna evitare un’altra semplificazione: non è corretto affermare in astratto che qualsiasi comunicazione del Comune debba necessariamente concedere sempre lo stesso numero di giorni.
Bisogna verificare:
- il tipo di condono;
- quale documentazione viene richiesta;
- la disposizione richiamata nella comunicazione;
- la data di notifica o ricezione;
- il termine espressamente assegnato.
La regola pratica è semplice: non aspettare la scadenza. Se la richiesta presenta dubbi sui termini o sulle conseguenze della mancata risposta, va esaminata prima di procedere.
Attenzione: i 60 e 120 giorni della nuova procedura sono un’altra cosa

Ad oggi Roma Capitale ha modificato il sistema delle procedure semplificate per accelerare la definizione di molte vecchie pratiche di condono.
Il 17 aprile 2026 Roma Capitale ha comunicato l’approvazione della nuova disciplina, prevedendo, tra le novità, controlli formali e sostanziali con tempistiche ridotte.
Secondo quanto comunicato dall’Amministrazione:
- per una parte consistente delle pratiche la definizione attraverso il controllo formale può avvenire in 60 giorni;
- per le pratiche sottoposte a verifica sostanziale il termine indicato è stato ridotto da 180 a 120 giorni;
- è prevista anche un’attestazione relativa al perfezionamento del silenzio-assenso nei casi disciplinati dalla procedura.
Questi termini non devono essere confusi con il termine assegnato al proprietario per rispondere a una richiesta di integrazione documentale.
Per approfondire questa specifica procedura consulta la guida sulla procedura semplificata del condono a Roma.
SICER Roma e integrazione del condono
Il SICER Online è il servizio telematico di Roma Capitale dedicato alle procedure relative alle domande di condono.
Consente, tra le funzioni previste dall’Amministrazione, di visualizzare informazioni presenti nella banca dati e gestire le procedure telematiche disponibili, compresa la procedura semplificata.
SICER non rappresenta un nuovo condono e non rende automaticamente sanabile un abuso.
Il sistema è uno strumento amministrativo attraverso il quale vengono gestite vecchie domande già presentate ai sensi delle precedenti leggi sul condono.
Per una guida specifica al portale consulta SICER condono edilizio Roma.
Prima di trasmettere una documentazione integrativa bisogna comunque verificare quale canale è indicato per quella specifica pratica e procedura.
PEC, SICER o altro canale: dove inviare l’integrazione?
Il metodo corretto è controllare:
- la comunicazione ricevuta;
- il procedimento interessato;
- le istruzioni contenute nella richiesta;
- la pagina istituzionale aggiornata di Roma Capitale;
- le eventuali funzioni disponibili nel SICER.
Sul portale di Roma Capitale sono disponibili la sezione ufficiale dedicata ai Servizi Condono Edilizio, la Modulistica Condono, il servizio SICER Online e i riferimenti dell’U.O. Condono Edilizio.
Come preparare correttamente l’integrazione
Prima del deposito effettuo normalmente un controllo incrociato tra la richiesta dell’Amministrazione e il fascicolo disponibile.
L’integrazione dovrebbe permettere all’istruttore di identificare senza ambiguità:
- domanda di condono;
- numero e anno della pratica;
- immobile interessato;
- soggetto avente titolo;
- documento trasmesso;
- richiesta alla quale il documento risponde.
I file devono essere leggibili e coerenti.
Una scansione illeggibile, un elaborato riferito a una diversa configurazione dell’immobile o una dichiarazione priva degli allegati richiesti può determinare ulteriori richieste istruttorie.
Gli errori che possono creare problemi
Inviare documenti senza leggere il fascicolo
Si rischia di produrre materiale inutile o, peggio, non coerente con la domanda originaria.
Confondere il Catasto con il titolo edilizio
La planimetria catastale non sostituisce la domanda di condono né la concessione in sanatoria.
Modificare la descrizione dell’abuso senza verificare quella originaria
La consistenza delle opere dichiarata oggi deve essere confrontata con ciò che fu oggetto della domanda.
Ignorare vecchi passaggi di proprietà
L’intestazione della pratica potrebbe non coincidere con l’attuale proprietà.
Dare per scontato che un pagamento sia già contabilizzato
La ricevuta va confrontata con ciò che risulta nella pratica.
Aspettare gli ultimi giorni
Se servono accesso agli atti, rilievo, elaborati tecnici, dichiarazioni o recupero di vecchi documenti, i tempi possono diventare determinanti.
Integrazione del condono e vendita dell’immobile
Il problema emerge spesso quando si deve vendere casa.
Una domanda di condono presentata molti anni fa non equivale automaticamente a una concessione in sanatoria rilasciata.
Prima della compravendita occorre distinguere almeno tra:
- domanda presentata;
- pratica ancora pendente;
- pratica integrata;
- eventuale silenzio-assenso da verificare;
- titolo edilizio in sanatoria rilasciato;
- consistenza effettivamente assentita.
Se l’obiettivo non è soltanto rispondere a una richiesta ma arrivare alla definizione completa del procedimento, consulta la guida su come chiudere una pratica di condono edilizio a Roma.
Come verificare se il condono comprende davvero tutto l’immobile
È una verifica particolarmente importante prima di una compravendita.
Il fatto che esista una concessione in sanatoria non significa necessariamente che qualunque difformità attualmente presente nell’immobile sia stata condonata.
Bisogna verificare precisamente:
domanda originaria + descrizione dell’abuso + superfici e volumetrie dichiarate + elaborati grafici + eventuali integrazioni + titolo rilasciato + stato attuale dell’immobile.
Solo da questo confronto si può stabilire quali opere siano effettivamente ricomprese nel procedimento di condono.
Quando conviene rivolgersi a un tecnico
L’assistenza tecnica è particolarmente utile quando:
- non si dispone del fascicolo completo;
- la richiesta contiene elaborati o dichiarazioni tecniche;
- esistono differenze tra stato attuale, Catasto e domanda di condono;
- mancano ricevute di pagamento;
- la proprietà è cambiata;
- bisogna verificare la superficie effettivamente condonata;
- l’immobile deve essere venduto;
- occorre valutare la procedura semplificata;
- non è chiaro se la pratica sia stata realmente definita.
In questi casi il lavoro non consiste nel semplice invio di alcuni PDF.
Occorre ricostruire documentalmente la pratica e verificare che l’integrazione sia coerente con ciò che fu effettivamente richiesto in sanatoria.
Quanto costa un’integrazione del condono a Roma?
Non esiste un prezzo unico tecnicamente attendibile.
Un conto è protocollare un documento già disponibile; un altro è dover effettuare accesso agli atti, rilievo, ricostruzione della pratica, verifica dei pagamenti, predisposizione di elaborati grafici o redazione di una perizia.
Il costo professionale dipende quindi dalle attività effettivamente necessarie.
Per questo motivo è preferibile verificare prima la richiesta dell’Ufficio e formulare successivamente un preventivo riferito alla singola pratica.
FAQ sull’integrazione del condono a Roma
Ricevere una richiesta di integrazione significa che il condono è stato respinto?
No. Una richiesta di integrazione è un’attività istruttoria. Il problema nasce quando la documentazione necessaria non viene trasmessa correttamente o nei termini applicabili.
Posso rispondere personalmente?
Dipende dai documenti richiesti. Per semplici documenti amministrativi può non essere necessaria una relazione tecnica, mentre per perizie, elaborati o dichiarazioni tecniche serve il professionista abilitato quando previsto.
Devo rifare la planimetria catastale?
Non automaticamente. Prima bisogna capire perché è stata richiesta e verificare lo stato catastale e urbanistico dell’immobile.
Ho già pagato l’oblazione ma il pagamento non risulta. Devo pagare di nuovo?
Non necessariamente. Prima occorre verificare la ricevuta, i riferimenti della domanda e quanto risulta contabilizzato nel fascicolo. Effettuare un secondo pagamento senza verifica non è il primo passo corretto.
La pratica può essere integrata tramite SICER?
SICER gestisce telematicamente diverse procedure relative alle domande di condono. La modalità da utilizzare deve però essere verificata sulla base della specifica procedura e delle indicazioni fornite da Roma Capitale.
I 60 giorni della nuova procedura semplificata sono il termine per consegnare i documenti?
No. I termini comunicati per le verifiche della procedura semplificata riguardano l’iter amministrativo di quella procedura e non devono essere confusi con il termine assegnato in una specifica richiesta di integrazione.
Una concessione in sanatoria rende automaticamente conforme tutto l’appartamento?
No. Occorre verificare quali opere e quali superfici siano state effettivamente richieste e assentite con il condono e confrontarle con lo stato attuale.
Fonti ufficiali utili
Per verificare procedure, modulistica e aggiornamenti consiglio di utilizzare prioritariamente:
- Roma Capitale – Condono Edilizio, servizi
https://www.comune.roma.it/web/it/servizi.page?stem=condonoedilizio - Roma Capitale – Condono Edilizio, modulistica ufficiale
https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF38661 - Roma Capitale – SICER Online, procedure di condono
https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF88160&tipo=onl - Roma Capitale – Uffici competenti per condono edilizio
https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-attuazione-urbanistica-uffici-e-contatti.page?competenza=condono_edilizio_antiabusivi
Integrazione condono Roma: conclusioni
Una richiesta di integrazione del condono non dovrebbe essere affrontata partendo dai moduli, ma dalla pratica.
Il percorso corretto è:
leggere la richiesta → verificare il fascicolo → controllare domanda e documenti originari → confrontare Catasto e stato dei luoghi → verificare pagamenti e intestazione → predisporre solo i documenti realmente necessari → trasmettere tutto attraverso il canale previsto.
Questo approccio riduce il rischio di produrre documentazione contraddittoria e permette di capire non solo come rispondere alla richiesta dell’Ufficio Condono, ma anche quale sia la reale situazione amministrativa dell’immobile.