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Monolocale 20 mq Roma: è abitabile dopo il Salva Casa?

Un monolocale di 20 mq a Roma può essere considerato abitabile dopo il Decreto Salva Casa? Si può vendere? Si può affittare? È possibile trasformare un piccolo locale in abitazione solo perché oggi si parla di superficie minima ridotta?

Sono domande molto frequenti, soprattutto a Roma, dove esistono molti immobili piccoli, ex portinerie, monolocali storici, locali seminterrati, soffitte, unità nate da vecchie trasformazioni, mini appartamenti in centro e immobili con documentazione urbanistica non sempre chiara.

La risposta corretta è questa: un monolocale di 20 mq può rientrare nelle nuove possibilità previste dal Salva Casa solo in casi specifici, ma non diventa automaticamente abitabile.

Il punto è delicato. Il Decreto Salva Casa ha modificato l’articolo 24 del D.P.R. 380/2001 introducendo la possibilità, a determinate condizioni, di asseverare l’agibilità anche per locali con altezza inferiore a 2,70 m fino a 2,40 m e per alloggi monostanza con superficie inferiore ai vecchi limiti, fino a 20 mq per una persona e 28 mq per due persone. La Legge 105/2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 28 luglio 2024, ha inserito queste modifiche nel Testo Unico Edilizia.

Attenzione, però: la norma sull’agibilità non è una sanatoria generale, non cambia automaticamente la destinazione d’uso e non consente di trasformare qualsiasi locale di 20 mq in abitazione.

A Roma questo aspetto è ancora più importante, perché la prassi del Comune distingue chiaramente tra agibilità, cambio di destinazione d’uso, stato legittimo, Regolamento Edilizio, NTA del PRG e procedura edilizia da presentare su SUET.

Risposta rapida: un monolocale di 20 mq a Roma è abitabile?

Monolocale 20 mq Roma
Monolocale 20 mq Roma

Sì, ma solo se ricorrono condizioni precise.

Un monolocale di 20 mq a Roma può essere valutato ai fini dell’agibilità se:

  • è già legittimamente destinato ad uso abitativo;
  • ha uno stato urbanistico-edilizio ricostruibile e conforme;
  • rispetta gli altri requisiti igienico-sanitari;
  • soddisfa il requisito dell’adattabilità previsto dal D.M. 236/1989;
  • rientra in una delle condizioni previste dall’art. 24, commi 5-bis e 5-ter, del D.P.R. 380/2001;
  • la pratica è correttamente asseverata da un tecnico abilitato;
  • nel caso specifico non vi sono vincoli, difformità, abusi, problemi catastali o destinazioni d’uso incompatibili.

No, invece, se si pensa di usare il Salva Casa per trasformare automaticamente un locale C/2, una cantina, un magazzino o un ufficio di 20 mq in abitazione.

Roma Capitale, nel proprio Compendio delle Procedure Edilizie, è molto chiara su questo punto: alla domanda se, dopo l’introduzione del comma 5-bis dell’art. 24 del D.P.R. 380/2001, sia possibile effettuare con titoli edilizi un cambio di destinazione d’uso alla funzione abitativa per immobili di 20 mq, la risposta riportata è no. Il Comune precisa che restano valide le prescrizioni del Regolamento Generale Edilizio e che la norma riguarda il deposito della SCIA agibilità, non interventi ancora da eseguire.

Questo è il punto centrale dell’articolo: il Salva Casa può aiutare in tema di agibilità, ma non sostituisce la verifica urbanistica dell’immobile.

Cosa ha cambiato davvero il Salva Casa per i monolocali

Prima del Salva Casa, il riferimento tradizionale per i requisiti igienico-sanitari delle abitazioni era il D.M. 5 luglio 1975. La regola ordinaria prevedeva:

  • altezza minima interna dei locali abitabili pari a 2,70 m;
  • altezza minima di 2,40 m per bagni, corridoi, disimpegni e ripostigli;
  • superficie minima dell’alloggio monostanza pari a 28 mq per una persona;
  • superficie minima dell’alloggio monostanza pari a 38 mq per due persone.

Anche il Regolamento Edilizio di Roma, all’art. 40, prevede per le abitazioni requisiti come superficie abitabile minima per abitante, stanze da letto di almeno 9 mq per una persona e 14 mq per due persone, soggiorno di almeno 14 mq, alloggio monostanza di almeno 28 mq per una persona e 38 mq per due persone, superficie finestrata apribile non inferiore a 1/8 della superficie di pavimento e altezza minima interna utile dei locali abitativi pari a 2,70 m.

Il Salva Casa ha introdotto una deroga specifica, ma non illimitata. L’articolo 24, comma 5-bis, consente al progettista abilitato, ai fini della certificazione delle condizioni di agibilità, di asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie anche per:

  • locali con altezza minima interna inferiore a 2,70 m, fino a 2,40 m;
  • alloggi monostanza con superficie inferiore a 28 mq, fino a 20 mq per una persona;
  • alloggi monostanza con superficie inferiore a 38 mq, fino a 28 mq per due persone.

Il comma 5-ter aggiunge condizioni ulteriori: deve essere soddisfatto il requisito dell’adattabilità previsto dal D.M. 236/1989 e deve ricorrere almeno una delle condizioni indicate dalla norma, cioè locali in edifici sottoposti a interventi di recupero edilizio e miglioramento igienico-sanitario, oppure un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative idonee a garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate.

Tradotto in modo pratico: 20 mq non è una scorciatoia. È una soglia minima valutabile in una procedura tecnica ben precisa.

Perché a Roma bisogna fare più attenzione

Roma non è un Comune qualunque dal punto di vista edilizio. Il patrimonio immobiliare è molto stratificato: edifici storici, ristrutturazioni vecchie, accatastamenti non aggiornati, condoni, frazionamenti, cambi d’uso, immobili in Carta per la Qualità, vincoli paesaggistici, tessuti del PRG e situazioni documentali non sempre lineari.

Per questo, prima di dire che un monolocale di 20 mq è abitabile, bisogna verificare almeno quattro piani diversi:

  1. stato legittimo urbanistico-edilizio;
  2. destinazione d’uso legittima;
  3. requisiti igienico-sanitari e dimensionali;
  4. possibilità di presentare o aggiornare la Segnalazione Certificata di Agibilità.

Roma Capitale specifica che la Segnalazione Certificata di Agibilità deve essere presentata entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori di finitura nei casi previsti, tra cui nuove costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni e interventi su edifici esistenti che incidano su sicurezza, igiene, salubrità o risparmio energetico. La mancata presentazione comporta sanzioni amministrative.

Dal 2 marzo 2026, inoltre, la SCAG a Roma deve essere redatta e trasmessa tramite SUET al Dipartimento Attuazione Urbanistica, non più tramite PEC. Anche i pagamenti PagoPA dei diritti di segreteria devono essere generati all’interno della piattaforma SUET.

Quindi, in ottica pratica, oggi la domanda non è solo “il monolocale misura 20 mq?”, ma:

“Il monolocale ha le condizioni tecniche, urbanistiche e documentali per sostenere una SCAG corretta su SUET?”

Il caso più importante: monolocale già abitativo o locale da trasformare?

Questa distinzione è decisiva.

Monolocale già abitativo

Se l’immobile è già legittimamente abitativo, ad esempio risulta da un titolo edilizio come unità residenziale, allora si può valutare se le nuove soglie del Salva Casa consentano di regolarizzare o attestare l’agibilità, sempre verificando tutti i requisiti.

In questo caso bisogna controllare:

Roma Capitale mette a disposizione anche il servizio SIAG, che consente la consultazione online dell’Archivio delle Licenze di Agibilità e Uso, ex Abitabilità, rilasciate dall’anno 1932. Il servizio serve proprio a verificare l’esistenza dell’agibilità per un dato immobile e a reperire le informazioni utili per richiedere copia del certificato.

Locale da trasformare in abitazione

Caso completamente diverso è il locale che oggi non è abitativo: cantina, magazzino, locale C/2, ufficio, laboratorio, sottotetto non abitativo o seminterrato.

Qui il Salva Casa non consente di dire automaticamente: “È 20 mq, quindi diventa abitazione”.

A Roma, il cambio di destinazione d’uso deve essere verificato secondo le NTA del PRG e l’art. 23-ter del D.P.R. 380/2001. Il Compendio delle Procedure Edilizie di Roma Capitale indica che la fattibilità del mutamento di destinazione d’uso va ricercata nelle norme generali e nelle specifiche del tessuto del PRG vigente, con consultazione del Geoportale di Roma Capitale per individuare Sistema Insediativo e Tessuto dell’immobile.

In più, lo stesso documento precisa che il cambio verso funzione abitativa di immobili di 20 mq non è ammesso richiamando semplicemente il comma 5-bis dell’art. 24.

Questa è la parte che molti articoli online omettono. Il Salva Casa parla di agibilità in presenza di condizioni, non di libera trasformazione urbanistica di piccoli locali in case.

Monolocale 20 mq e agibilità: cosa deve asseverare il tecnico

Per un monolocale di 20 mq, il tecnico non può limitarsi a misurare la superficie. Deve ricostruire il quadro completo.

L’agibilità, secondo l’impostazione dell’art. 24 del D.P.R. 380/2001, riguarda la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti. Roma Capitale conferma che l’Ufficio Agibilità verifica attestazioni e segnalazioni certificate sotto il profilo igienico-sanitario e urbanistico-edilizio.

In pratica, per un mini appartamento di 20 mq a Roma, il tecnico deve verificare:

  • che l’immobile sia legittimo dal punto di vista edilizio;
  • che la destinazione d’uso sia abitativa o comunque correttamente assentibile;
  • che la superficie sia realmente calcolata secondo criteri corretti;
  • che non si stiano includendo superfici improprie;
  • che l’altezza interna non sia inferiore ai limiti utilizzabili;
  • che bagno, cucina o angolo cottura rispettino i requisiti;
  • che vi siano adeguata aerazione e illuminazione naturale;
  • che gli impianti siano documentabili;
  • che sia rispettato il requisito dell’adattabilità;
  • che eventuali opere di recupero o ristrutturazione migliorino davvero le condizioni igienico-sanitarie.

Il requisito dell’adattabilità deriva dal D.M. 236/1989, relativo a accessibilità, visitabilità e adattabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica. Il MIT descrive il decreto come il regolamento di attuazione della Legge 13/1989 sulle prescrizioni tecniche per garantire accessibilità, adattabilità e visitabilità.

Quindi il tema non è solo “20 mq sì o no”. Il tema è: il monolocale è tecnicamente utilizzabile come abitazione in modo conforme e asseverabile?

Si può vendere un monolocale di 20 mq a Roma?

Sì, un monolocale di 20 mq può essere venduto, ma il vero problema è come viene venduto e con quale documentazione.

Se l’immobile è legittimamente abitativo, correttamente accatastato, conforme allo stato dei luoghi e con situazione edilizia chiara, la vendita è molto più lineare. Se invece l’immobile è pubblicizzato come abitazione ma dai titoli risulta cantina, magazzino, soffitta, laboratorio o ufficio, il problema è serio.

Prima di vendere un monolocale molto piccolo, è opportuno verificare:

  • ultimo titolo edilizio;
  • licenza o concessione originaria;
  • eventuali pratiche successive;
  • stato legittimo;
  • agibilità o abitabilità;
  • planimetria catastale;
  • categoria catastale;
  • destinazione urbanistica;
  • eventuali condoni;
  • vincoli;
  • presenza di difformità;
  • compatibilità con le regole del PRG e del Regolamento Edilizio.

Un errore frequente è pensare che la categoria catastale A/2, A/3 o A/4 basti da sola a dimostrare che il monolocale sia regolare. Non è così. Il catasto non sostituisce il titolo edilizio. Una planimetria catastale conforme allo stato attuale non dimostra automaticamente la conformità urbanistica.

Per una compravendita seria, soprattutto a Roma, serve una verifica documentale prima del rogito. Altrimenti il problema può emergere in fase di proposta, mutuo, perizia bancaria, relazione tecnica, accesso agli atti o trattativa notarile.

Si può affittare un monolocale di 20 mq a Roma?

Anche qui la risposta è: dipende.

Un monolocale piccolo può essere affittato se è un’abitazione regolare, idonea e conforme. Ma se manca l’agibilità, se non è chiara la destinazione d’uso o se l’immobile nasce come locale accessorio, affittarlo come abitazione può esporre il proprietario a contestazioni.

Per l’affitto ordinario, bisogna ragionare su idoneità abitativa, sicurezza, salubrità e conformità. Per l’affitto breve o turistico, la situazione diventa ancora più delicata perché entrano in gioco ulteriori adempimenti: eventuale pratica SUAR, CIN, requisiti turistici, comunicazioni e responsabilità verso gli ospiti.

In un monolocale di 20 mq non basta avere un letto, un bagno e una cucina compatta. Bisogna dimostrare che lo spazio sia effettivamente abitabile secondo normativa e che non vi siano irregolarità edilizie.

Attenzione ai frazionamenti: a Roma può esserci il limite dei 45 mq

Un altro errore da evitare è confondere il monolocale esistente con il monolocale ricavato da un frazionamento.

Se l’immobile di 20 mq esiste già come unità abitativa legittima, il tema è principalmente agibilità e verifica documentale. Se invece si vuole creare un nuovo monolocale tramite frazionamento, a Roma può entrare in gioco un altro limite.

Il Compendio delle Procedure Edilizie di Roma Capitale ricorda che, nei casi di frazionamento o accorpamento a Roma, bisogna verificare la dimensione minima da mantenere di 45 mq di SUL se l’immobile ricade nelle componenti di PRG che prescrivono questa misura minima. Il documento richiama anche la necessità di rispettare il Regolamento Edilizio con particolare attenzione agli articoli 40 e 42.

Questo significa che il Salva Casa non può essere letto in modo isolato. A Roma bisogna sempre incrociare:

  • D.P.R. 380/2001;
  • Legge 105/2024;
  • Regolamento Edilizio di Roma;
  • NTA del PRG;
  • eventuali vincoli;
  • procedure SUET;
  • prassi del Dipartimento.

Quando il Salva Casa non basta

Il Salva Casa non basta quando il problema non è solo l’agibilità, ma la natura urbanistica dell’immobile.

Esempi pratici:

Cantina trasformata in monolocale.
Se il titolo edilizio indica cantina e non abitazione, non basta dire che oggi misura 20 mq.

Soffitta arredata come casa.
Va verificato se il sottotetto sia abitabile, recuperabile, conforme e dotato dei requisiti.

Locale C/2 con bagno e angolo cottura.
Il catasto C/2 indica una destinazione accessoria/magazzino. L’uso abitativo richiede un percorso urbanistico, se ammesso.

Seminterrato usato come abitazione.
Bisogna valutare altezza, aeroilluminazione, salubrità, umidità, rapporti con il piano stradale, destinazione e vincoli.

Ex ufficio di 20 mq.
Il cambio di destinazione d’uso verso abitativo a Roma va verificato sul PRG e sulle norme di tessuto. Non è automatico.

Monolocale con abusi interni.
Un bagno realizzato senza titolo, una finestra modificata, un soppalco non autorizzato o una distribuzione diversa dai titoli possono bloccare la pratica.

In tutti questi casi la prima cosa da fare non è presentare la SCAG, ma ricostruire lo stato legittimo.

Procedura pratica per verificare un monolocale di 20 mq a Roma

Il percorso corretto è questo.

1. Verifica catastale

Si parte da visura e planimetria catastale. Serve capire categoria, consistenza, intestazione, rendita e rappresentazione grafica.

2. Accesso agli atti

Il passaggio più importante è l’accesso agli atti edilizi. Bisogna recuperare licenza, concessione, permesso, DIA, SCIA, CILA a Romapratica di condono edilizi a Roma, agibilità e titoli successivi.

3. Consultazione SIAG

Se si cerca l’agibilità o la vecchia abitabilità, è utile controllare il servizio SIAG di Roma Capitale, che riguarda le licenze di agibilità e uso dal 1932.

4. Rilievo dello stato dei luoghi

Il geometra a Roma deve misurare superfici, altezze, aperture, bagno, distribuzione interna, eventuali difformità e impianti.

5. Verifica dello stato legittimo

Lo stato reale deve essere confrontato con i titoli edilizi. Se ci sono difformità, bisogna capire se sono tolleranze, se sono sanabili o se impediscono la pratica.

6. Verifica PRG e vincoli

A Roma bisogna controllare tessuto urbanistico, Carta per la Qualità, vincoli paesaggistici, immobili storici e disciplina specifica.

7. Valutazione agibilità / SCAG

Solo dopo queste verifiche si può capire se è possibile presentare la Segnalazione Certificata di Agibilità su SUET.

Quanto costa verificare o regolarizzare un monolocale di 20 mq?

Non esiste un prezzo unico. Dipende dalla situazione.

Le voci possibili sono:

  • verifica documentale preliminare;
  • accesso agli atti;
  • consultazione SIAG;
  • rilievo dell’immobile;
  • verifica urbanistica e catastale;
  • relazione tecnica;
  • eventuale CILA o SCIA;
  • eventuale pratica in sanatoria;
  • variazione catastale DOCFA;
  • verifica dei requisiti igienico-sanitari;
  • predisposizione SCAG;
  • diritti di segreteria;
  • eventuali pareri per vincoli.

Il costo più basso è sempre la verifica iniziale. Il costo più alto arriva quando si compra, si affitta o si mette sul mercato un immobile piccolo senza aver prima controllato se è davvero abitativo.

Conclusione: il monolocale di 20 mq non è impossibile, ma va verificato bene

Dopo il Salva Casa, il monolocale di 20 mq a Roma non è più un tema da liquidare con un “si può” o “non si può”.

La risposta corretta è più tecnica:

un monolocale di 20 mq può essere valutato ai fini dell’agibilità solo se è legittimo, se rispetta le condizioni previste dall’art. 24 del D.P.R. 380/2001 e se supera le verifiche richieste dalla normativa e dalla prassi di Roma Capitale.

Non è invece corretto usare il Salva Casa per trasformare automaticamente un locale non abitativo in appartamento. A Roma, su questo punto, la prassi comunale è chiara: per il cambio di destinazione d’uso verso abitativo di immobili di 20 mq restano ferme le prescrizioni del Regolamento Generale Edilizio e la norma sull’art. 24 riguarda la SCIA agibilità, non nuovi cambi d’uso da realizzare.

Prima di vendere, affittare o acquistare un mini appartamento, conviene fare una verifica tecnica completa. Su immobili così piccoli, pochi centimetri di altezza, una finestra insufficiente, una destinazione errata o una pratica mancante possono cambiare completamente il risultato.

Hai un monolocale di 20 mq a Roma e vuoi capire se è abitabile, vendibile o affittabile?

Prima di fare annunci, rogiti, contratti o lavori, conviene verificare:

  • stato legittimo;
  • destinazione d’uso;
  • agibilità;
  • superficie reale;
  • altezza interna;
  • rapporto aeroilluminante;
  • conformità catastale;
  • eventuali vincoli;
  • possibilità di presentare SCAG su SUET.

Una verifica tecnica iniziale può evitare errori, contestazioni e costi molto più alti dopo.

FAQ: Monolocale 20 mq Roma

Un monolocale di 20 mq a Roma è abitabile?

Può esserlo solo in casi specifici. Deve essere verificato lo stato legittimo, la destinazione abitativa, l’agibilità, l’altezza, l’aerazione, l’illuminazione, l’adattabilità e il rispetto delle condizioni previste dall’art. 24 del D.P.R. 380/2001.

Il Salva Casa permette di trasformare una cantina di 20 mq in abitazione?

No. Il Salva Casa non trasforma automaticamente cantine, magazzini o locali accessori in abitazioni. A Roma il cambio di destinazione d’uso va verificato secondo PRG, Regolamento Edilizio e procedura edilizia corretta.

Posso vendere un monolocale di 20 mq a Roma?

Sì, ma bisogna verificare che sia urbanisticamente legittimo, correttamente accatastato e coerente con la destinazione d’uso dichiarata. Se viene venduto come abitazione, deve risultare abitazione dai titoli edilizi, non solo dal catasto.

Posso affittare un monolocale di 20 mq?

Solo se l’immobile è effettivamente idoneo all’uso abitativo. La superficie ridotta non basta: servono conformità edilizia, requisiti igienico-sanitari, sicurezza, impianti e agibilità o situazione documentale sostenibile.

A Roma la SCAG si presenta ancora via PEC?

Dal 2 marzo 2026 Roma Capitale prevede la trasmissione della SCAG tramite SUET al Dipartimento Attuazione Urbanistica, non più tramite PEC.

Scritto da: Luigi Cireddu

Geometra a Roma · Iscritto al Collegio dei Geometri di Roma n. 10447

Mi occupo di pratiche edilizie, catasto, urbanistica e sicurezza nei cantieri. Condivido guide operative e soluzioni pratiche per aiutare privati e professionisti a gestire le pratiche in modo chiaro e senza perdite di tempo.

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