Notifica preliminare ASL: quando è obbligatoria e invio a Roma
La notifica preliminare ASL è obbligatoria nei cantieri con più imprese esecutrici, anche non contemporanee, e in quelli con un’unica impresa quando l’entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno. Va trasmessa prima dell’inizio dei lavori dal committente o dal responsabile dei lavori. A Roma e nel Lazio l’invio alla ASL avviene attraverso il portale regionale SIP.

Per capire se serve, conta come sarà organizzato il cantiere, non soltanto il tipo di pratica edilizia. Una CILA, una SCIA o l’edilizia libera non determinano da sole l’obbligo. Anche la richiesta di detrazioni per ristrutturazione non rende sempre necessaria la comunicazione: occorre verificare le condizioni previste dalla normativa sulla sicurezza.
Qui trovi criteri, esempi di calcolo, procedura nel Lazio e dati da preparare. Il riferimento è l’articolo 99 del D.Lgs. 81/2008, da leggere insieme agli articoli 89 e 90 e all’allegato XII.
Chi deve inviare la notifica preliminare e a quali enti
La notifica preliminare ASL comunica agli organi di vigilanza l’apertura e le caratteristiche del cantiere. Non certifica automaticamente la sicurezza delle lavorazioni e non sostituisce le verifiche sulle imprese, i piani di sicurezza o il titolo edilizio.
L’obbligo è del committente o del responsabile dei lavori incaricato. Il tecnico può curare la trasmissione con il corretto incarico o la delega prevista dalla procedura, ma essere direttore dei lavori non significa assumere automaticamente il ruolo di responsabile dei lavori.
I destinatari sono la ASL e l’Ispettorato del lavoro territorialmente competenti; per i lavori pubblici si aggiunge il Prefetto. La copia destinata all’amministrazione concedente, nei casi dell’articolo 90, comma 9, lettera c), è un ulteriore adempimento: allegarla alla pratica edilizia non sostituisce gli invii agli organi di vigilanza.
Quando è obbligatoria la notifica preliminare ASL
La notifica preliminare è obbligatoria nei seguenti casi previsti dall’articolo 99. Verifica le imprese che eseguiranno effettivamente le opere, comprese quelle previste in fasi successive e in subappalto:
- Più imprese esecutrici: la notifica serve anche se lavorano in giorni diversi e anche per un cantiere inferiore a 200 uomini-giorno. Affidare tutto a un solo interlocutore contrattuale non esclude la presenza di altre imprese esecutrici.
- Seconda impresa sopravvenuta: un cantiere inizialmente escluso può diventare soggetto all’obbligo se, per varianti nell’organizzazione dei lavori, intervengono altre imprese. Occorre rivalutare tempestivamente notifica, coordinamento e documentazione prima di attuare la nuova organizzazione.
- Un’unica impresa con entità presunta pari o superiore a 200 uomini-giorno: la soglia comprende esattamente 200. Non è necessario superarla e non si tratta di 200 giorni di calendario.
Gli uomini-giorno sono la somma delle giornate di lavoro previste per i lavoratori, inclusi gli autonomi. Esempio: 4 lavoratori per 50 giornate ciascuno corrispondono a 200 uomini-giorno; con un’unica impresa la notifica è quindi dovuta. Se le presenze variano, somma le singole fasi: 3 lavoratori per 20 giorni più 2 per 15 giorni danno 90 uomini-giorno.
Non usare un rapporto fisso tra prezzo del cantiere e uomini-giorno come regola di legge. Un preventivo di uguale importo può comprendere quantità diverse di materiali, impianti e lavoro. La stima deve essere coerente con lavorazioni, cronoprogramma e risorse previste.
Con una sola impresa e un’entità inferiore a 200 uomini-giorno, la notifica non è normalmente dovuta ai sensi dell’articolo 99. Resta necessario verificare che questa descrizione corrisponda alla realtà e venga aggiornata se cambia l’organizzazione. L’assenza dell’obbligo non elimina le altre responsabilità di sicurezza.
Notifica preliminare a Roma: come inviarla sul SIP Lazio
La ASL Roma 1 indica l’invio telematico obbligatorio attraverso il Sistema Informativo dei Dipartimenti di Prevenzione della Regione Lazio. Per la comunicazione alla ASL, una lettera cartacea o una PEC ordinaria non sostituiscono la procedura regionale. Segui questi passaggi, verificando sempre il manuale disponibile:
- Apri il portale SIP della Regione Lazio e accedi con uno degli strumenti di identità digitale previsti: SPID, CIE o TS-CNS.
- Se richiesto al primo utilizzo, convalida l’indirizzo email ordinario per ricevere le comunicazioni del sistema. Il manuale distingue questo recapito dalla PEC.
- Accedi al servizio Notifiche cantieri e avvia una nuova notifica preliminare. Se devi aggiornare una comunicazione esistente, utilizza la funzione di integrazione.
- Indica se operi come committente, responsabile dei lavori o delegato. Per la delega il manuale richiede una procura speciale e l’indicazione del luogo in cui è conservata.
- Compila indirizzo del cantiere, ASL competente e descrizione dell’opera. La competenza dipende dalla posizione del cantiere, non dalla residenza del proprietario.
- Inserisci i dati di committente, responsabile dei lavori e coordinatori, secondo gli incarichi effettivi. Evita di attribuire ruoli a professionisti che non li hanno assunti.
- Riporta le imprese selezionate e verifica i relativi identificativi fiscali. Codice fiscale e partita IVA non coincidono necessariamente.
- Controlla date, durata, importo previsto, lavoratori e numero di imprese. Questi dati devono essere coerenti tra le diverse sezioni.
- Completa la funzione di salvataggio e invio, confermando l’operazione. La notifica lasciata in bozza non è stata trasmessa alla ASL.
- Scarica il PDF e conserva la prova della trasmissione. Il manuale descrive la notifica numerata con stato Completata e l’invio del PDF all’indirizzo email convalidato.
- Verifica anche la trasmissione all’Ispettorato competente e, per opere pubbliche, alla Prefettura. La delibera regionale prevede l’invio separato della copia PDF nelle more dell’interoperabilità: non presumere che la sola disponibilità nel SIP assolva ogni destinatario.
- Affiggi una copia visibile in cantiere e conserva le versioni aggiornate. Per dubbi sul sistema consulta il foglio informativo e manuale pubblicati dalla ASL Roma 3.
Esempi e risposte ai dubbi più frequenti
Gli esempi seguenti aiutano a distinguere obbligo di notifica preliminare, nomina dei coordinatori e documenti del cantiere. Sono casi illustrativi: per decidere occorre verificare gli operatori effettivamente coinvolti e il lavoro complessivo.
- Impresa edile e impresa elettrica in giorni diversi: se entrambe eseguono lavorazioni nel medesimo cantiere, la presenza non contemporanea non esclude la notifica preliminare. Non conta soltanto quante imprese sono presenti nello stesso momento. Verifica già in fase di affidamento chi realizzerà gli impianti e se l’impresa principale ricorrerà a subappalti.
- Una sola impresa e 120 uomini-giorno: in assenza di altre imprese esecutrici e di successive modifiche che facciano scattare l’obbligo, la notifica non è richiesta dall’articolo 99. Restano le verifiche di idoneità, gli obblighi dell’impresa e gli altri adempimenti pertinenti. Conserva gli elementi su cui è stata valutata l’organizzazione del cantiere.
- Una sola impresa ed esattamente 200 uomini-giorno: la notifica preliminare è obbligatoria, perché la norma parla di entità non inferiore a 200. La formula “oltre 200” esclude erroneamente il caso di uguaglianza. Una sola impresa non comporta invece, per questa soglia soltanto, l’automatica nomina dei coordinatori prevista per più imprese.
- Impresa e lavoratori autonomi: un autonomo effettivo non equivale automaticamente a una seconda impresa esecutrice. Occorre verificare l’organizzazione reale e computare anche le sue giornate nel totale previsto. La sola etichetta in fattura non basta a qualificare il rapporto: non usare il ricorso formale ad autonomi per aggirare gli obblighi.
- Un unico contratto con subappaltatori: avere un solo appalto non significa avere una sola impresa esecutrice. Se altre imprese realizzano parti delle opere, devono essere considerate. Chiedi all’affidataria un quadro chiaro degli operatori previsti e comunica al tecnico i cambiamenti prima dell’ingresso in cantiere.
- Lavori con CILA: la notifica preliminare può essere necessaria anche per una ristrutturazione interna con CILA. Il criterio è quello della sicurezza dei cantieri, distinto dalla scelta della pratica comunale. Per quest’ultima consulta la guida al permesso per ristrutturare casa a Roma.
- Lavori in edilizia libera: l’assenza di un titolo edilizio non esclude automaticamente la notifica. Se le opere ricadono nel campo dei cantieri temporanei o mobili e soddisfano i requisiti dell’articolo 99, la comunicazione è dovuta. Prima di decidere, verifica anche il campo di applicazione e le esclusioni del Titolo IV.
- Lavorazioni con rischi particolari: scavi, cadute dall’alto o altri rischi dell’allegato XI richiedono valutazioni e misure specifiche, ma non sono un elenco autonomo di casi che fanno sempre scattare la notifica preliminare. Le condizioni della notifica restano quelle dell’articolo 99. L’allegato XI rileva anche per altri obblighi e semplificazioni, da valutare separatamente.
- Cantiere privato sotto 100.000 euro: la soglia non è un’esenzione generale dalla notifica. L’articolo 90, comma 11, disciplina uno specifico caso relativo alle funzioni del coordinatore per la progettazione nei lavori privati non soggetti a permesso di costruire e inferiori a tale importo. Con più imprese restano da valutare coordinamento, PSC e notifica.
- PSC, POS e notifica preliminare: sono documenti diversi. La notifica comunica i dati del cantiere; il PSC organizza il coordinamento della sicurezza nei casi previsti; il POS riguarda i rischi e le misure dell’impresa esecutrice. Aver predisposto uno di questi documenti non sostituisce gli altri e non prova l’assolvimento di tutti gli obblighi.
- Fornitura di materiali senza posa: il semplice fornitore non va confuso automaticamente con un’impresa che esegue opere. La qualificazione cambia se il contratto comprende montaggio o lavorazioni. Descrivi al tecnico l’attività effettiva e le modalità di accesso, così da valutare correttamente gli operatori del cantiere.
Per i cantieri a Roma, i recapiti aggiornati dell’Ispettorato sono pubblicati nella scheda ufficiale IAM Roma. Verifica destinatario e canale prima dell’invio; la sede nazionale dell’Ispettorato e l’ufficio territoriale competente non sono intercambiabili.
Aggiornamenti e copia da affiggere in cantiere
Aggiorna la notifica preliminare quando cambiano i dati comunicati, per esempio imprese coinvolte, durata, importo o figure incaricate. Nel SIP si ricerca la notifica esistente e si crea l’integrazione secondo il manuale; la nuova versione deve essere trasmessa, non soltanto salvata. Mantieni le copie e le relative prove di invio.
Se all’inizio non sussisteva l’obbligo e successivamente entra una seconda impresa, verifica subito gli adempimenti sopravvenuti. Non limitarti ad aggiungere il nome in un documento: possono cambiare anche gli obblighi di coordinamento e pianificazione della sicurezza.
L’articolo 99 richiede una copia affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione degli organi di vigilanza. È un obbligo distinto dalle indicazioni del cartello di cantiere. La sola copia conservata sul computer del professionista non equivale all’affissione prevista dalla norma.
Se il sistema segnala un errore, controlla prima i campi obbligatori, gli identificativi fiscali e la corrispondenza fra imprese dichiarate e schede compilate. Una schermata salvata o un PDF di anteprima non provano l’invio. Consulta l’assistenza indicata nel portale quando il problema resta irrisolto e conserva gli elementi della segnalazione. Non sostituire dati reali con valori inventati per superare un controllo informatico: l’esito tecnico della compilazione non esonera il dichiarante dalla correttezza delle informazioni trasmesse.
Mancata notifica, detrazioni e congruità della manodopera
L’assenza della notifica preliminare quando prevista comporta la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo ai sensi dell’articolo 90, comma 10; l’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente. Le ulteriori conseguenze dipendono dagli obblighi effettivamente violati: non è corretto indicare un’unica sanzione valida per qualsiasi omissione di cantiere.
Per le detrazioni sulle ristrutturazioni, l’Agenzia delle Entrate richiede la comunicazione preventiva alla ASL quando obbligatoria secondo le norme di sicurezza. Non va quindi inviata sempre soltanto per ottenere il bonus. Se era dovuta ed è stata omessa, occorre valutare anche le conseguenze fiscali: un invio tardivo non garantisce automaticamente il mantenimento della detrazione.
La congruità della manodopera è un controllo distinto, disciplinato dal DM 143/2021. Per i lavori privati il decreto si applica alle opere di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, nel relativo ambito di applicazione. Non confondere questa soglia economica con i 200 uomini-giorno della notifica. Il DURC di regolarità contributiva e l’attestazione di congruità hanno funzioni diverse.
Dati da preparare per la notifica preliminare: schema dell’allegato XII
Questo schema serve a raccogliere le informazioni prima della compilazione. Non è una lettera da spedire alla ASL in sostituzione del SIP. Utilizza il modulo e le funzioni ufficiali, verificando che i dati corrispondano a progetto, incarichi e organizzazione del cantiere.
La delibera della Regione Lazio n. 954/2021 disciplina il canale regionale e include il manuale operativo. Per gli altri destinatari conserva anche le prove degli invii richiesti.
Oggetto: notifica preliminare del cantiere ai sensi dell’articolo 99 del D.Lgs. 81/2008
Prima della trasmissione controlla i campi dell’allegato XII riportati sotto. Evita indicazioni provvisorie prive di riscontro, nominativi non incaricati o date diverse da quelle effettivamente previste. Se una figura non è presente, segui le istruzioni del portale senza attribuire incarichi inesistenti.
Data della comunicazione: indica la data della notifica e conserva il riferimento della versione inviata. Un successivo aggiornamento deve risultare riconoscibile rispetto alla prima trasmissione.
Indirizzo del cantiere: prepara Comune, via, numero civico e riferimenti utili a identificare correttamente il luogo dei lavori. Da questi dati dipende anche la scelta della ASL territorialmente competente.
Committente o committenti: raccogli nome, cognome, codice fiscale e indirizzo dei soggetti per conto dei quali viene realizzata l’opera. Non sostituire questi dati con quelli dell’impresa soltanto perché esegue i lavori.
Natura dell’opera: descrivi l’intervento effettivo, per esempio ristrutturazione interna, manutenzione di facciata o nuova costruzione. La descrizione deve consentire di capire le principali lavorazioni senza ridursi a una formula generica.
Responsabile dei lavori: indica i dati della figura effettivamente incaricata, secondo la procedura applicabile. La nomina e l’ambito dell’incarico vanno distinti dalla semplice delega per inserire i dati online.
Coordinatore per la progettazione: prepara nome, cognome, codice fiscale e indirizzo, quando la figura è prevista. Valuta correttamente il caso dell’articolo 90, comma 11, senza interpretarlo come esenzione da ogni obbligo di sicurezza.
Coordinatore per l’esecuzione: riporta i dati del soggetto designato quando dovuto. L’incarico richiede i requisiti di legge: non coincide automaticamente con quello di direttore dei lavori o progettista edilizio.
Data presunta di inizio lavori: indica la previsione reale e trasmetti prima dell’avvio quando sussiste l’obbligo. La possibilità tecnica di inserire una data passata non rende tempestiva una comunicazione tardiva.
Durata presunta dei lavori: stima la durata sulla base del programma del cantiere. Distinguila dagli uomini-giorno, che sommano le giornate dei singoli lavoratori; non sono due modi diversi per indicare lo stesso valore.
Numero massimo presunto di lavoratori: indica il massimo previsto in cantiere secondo l’organizzazione dei lavori. Non confonderlo con l’organico complessivo dell’impresa o con la somma degli operatori che si alterneranno nell’intero periodo.
Numero previsto di imprese e lavoratori autonomi: considera tutte le fasi dell’opera, incluse le presenze non contemporanee. Se alcune imprese non sono ancora individuate, segui le istruzioni del sistema e aggiorna i dati quando vengono selezionate.
Identificazione delle imprese già selezionate: prepara denominazione e identificativi fiscali corretti. Verifica che le schede inserite corrispondano alle imprese effettivamente incaricate e che eventuali subappalti siano considerati.
Ammontare complessivo presunto dei lavori: inserisci una stima coerente con l’opera e aggiorna la comunicazione in caso di variazioni pertinenti. L’importo non sostituisce il conteggio delle imprese né il calcolo dell’entità del cantiere.
Una volta completata la notifica preliminare, controlla PDF, destinatari ed esito dell’invio. Consegna al committente una copia del fascicolo e chiarisci chi curerà gli aggiornamenti: il semplice accordo verbale “ci pensa l’impresa” non descrive gli adempimenti assolti.
Per verificare l’obbligo di notifica preliminare a Roma prima di una ristrutturazione, puoi richiedere una valutazione tecnica indicando lavori, imprese previste, durata e importo stimato. Il controllo deve riguardare l’organizzazione effettiva del cantiere, insieme agli altri obblighi applicabili.