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Deroga antincendio Roma: quando serve, procedura VVF, documenti e tempi

La deroga antincendio a Roma è una procedura prevista dall’art. 7 del D.P.R. 151/2011 quando un’attività presenta caratteristiche tali da non consentire il rispetto integrale di una specifica regola tecnica di prevenzione incendi.

Non significa ottenere un’esenzione dalle norme di sicurezza.

La deroga richiede invece di dimostrare tecnicamente che il mancato rispetto di una determinata prescrizione viene compensato attraverso misure alternative capaci di garantire un livello di sicurezza antincendio equivalente.

Può essere necessaria, ad esempio, in edifici esistenti nei quali vincoli strutturali, edilizi, impiantistici o storico-architettonici rendono materialmente impossibile rispettare una prescrizione prevista dalla normativa.

In sintesi: la deroga antincendio non autorizza una situazione semplicemente perché è preesistente. Occorre individuare precisamente la disposizione che non può essere rispettata, dimostrare il rischio aggiuntivo prodotto dalla deroga e progettare misure compensative idonee. La decisione finale spetta alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, sentito il Comitato Tecnico Regionale.

La disciplina generale è contenuta nell’art. 7 del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 e nell’art. 6 del D.M. 7 agosto 2012.

Cos’è una deroga antincendio

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Deroga antincendio Roma

Le regole tecniche di prevenzione incendi contengono requisiti che devono essere rispettati nella progettazione e nell’esercizio delle attività.

Negli edifici esistenti può però accadere che una specifica prescrizione non possa essere rispettata integralmente.

Le cause possono essere:

  • caratteristiche strutturali dell’edificio;
  • dimensioni degli spazi;
  • vincoli architettonici;
  • impossibilità di modificare elementi portanti;
  • caratteristiche delle vie di esodo;
  • configurazioni impiantistiche;
  • vincoli storico-monumentali;
  • impossibilità tecnica di realizzare determinate opere.

In questi casi non è sufficiente scrivere che l’adeguamento è difficile o costoso.

La richiesta deve dimostrare tecnicamente:

quale prescrizione non può essere rispettata → perché non può essere rispettata → quale rischio aggiuntivo ne deriva → come quel rischio viene compensato.

Questo è il principio centrale dell’istituto della deroga.

Deroga antincendio e SCIA antincendio non sono la stessa cosa

La SCIA antincendio e la deroga svolgono funzioni differenti.

La SCIA è la segnalazione attraverso la quale viene attestato che l’attività possiede i requisiti di sicurezza antincendio applicabili.

La deroga interviene invece prima, quando il progetto non può rispettare integralmente una specifica prescrizione tecnica e occorre ottenere l’approvazione di una soluzione compensativa.

La sequenza può quindi essere:

verifica attività → progetto antincendio → eventuale deroga → realizzazione opere → certificazioni → SCIA antincendio

Per l’iter successivo consulta la guida sulla SCIA antincendio a Roma.

Quando è possibile chiedere una deroga

scia deroga antincendio roma
SCIA deroga antincendio Roma

L’art. 7 del D.P.R. 151/2011 prevede la deroga quando un’attività soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco presenta caratteristiche che non consentono l’integrale osservanza delle regole tecniche vigenti.

La procedura può inoltre essere utilizzata anche per attività non comprese nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011, purché siano disciplinate da una specifica regola tecnica di prevenzione incendi.

Questo significa che non basta trovarsi in presenza di un generico problema di sicurezza.

Deve esistere una specifica disposizione tecnica dalla quale si chiede di derogare.

Le indicazioni dei Vigili del Fuoco chiariscono infatti che, in assenza di una specifica regola tecnica applicabile, non si utilizza normalmente l’istituto della deroga previsto dall’art. 7.

La deroga non è una sanatoria

Il termine “deroga” viene talvolta interpretato come una possibilità di regolarizzare automaticamente una situazione esistente.

Non è così.

La deroga antincendio:

  • non sana un abuso edilizio;
  • non sostituisce un titolo urbanistico;
  • non rende conforme un impianto irregolare;
  • non elimina l’obbligo di adottare misure di sicurezza;
  • non viene concessa automaticamente perché l’edificio è vecchio.

È una procedura tecnica di prevenzione incendi attraverso la quale viene valutata una soluzione diversa rispetto a quella prescritta dalla regola tecnica.

Gli aspetti edilizi dell’immobile devono quindi essere verificati separatamente.

Per un inquadramento generale delle procedure edilizie consulta pratiche edilizie a Roma.

Esempio pratico di deroga antincendio

Consideriamo un’autorimessa esistente in un edificio costruito molti anni fa.

La normativa applicabile richiede determinate caratteristiche delle vie di accesso, della compartimentazione, della ventilazione o degli altri elementi di sicurezza.

Durante il rilievo emerge che una determinata prescrizione non può essere rispettata senza interventi strutturalmente impossibili o incompatibili con l’edificio.

Non basta dichiarare:

“l’autorimessa è esistente e non può essere modificata”.

Il progetto deve invece sviluppare un ragionamento tecnico:

  1. identificare la disposizione non rispettabile;
  2. descrivere le caratteristiche dell’autorimessa;
  3. dimostrare l’effettiva impossibilità di applicare la soluzione prescritta;
  4. valutare il rischio aggiuntivo;
  5. definire le misure compensative;
  6. dimostrare il raggiungimento di un livello di sicurezza adeguato.

Le misure compensative potrebbero interessare, in funzione del caso concreto:

  • compartimentazione;
  • resistenza al fuoco;
  • rivelazione automatica;
  • sistemi di allarme;
  • controllo dei fumi;
  • ventilazione;
  • impianti di spegnimento;
  • gestione dell’emergenza;
  • limitazione del carico d’incendio;
  • controllo degli accessi;
  • ulteriori misure organizzative o impiantistiche.

Non esiste quindi una misura compensativa standard valida per tutte le deroghe.

Deroga per autorimessa a Roma

Le autorimesse rappresentano uno dei casi nei quali il tema della deroga può emergere frequentemente negli edifici esistenti.

Le autorimesse con superficie complessiva coperta superiore a 300 m² rientrano nell’attività n. 75 dell’Allegato I del D.P.R. 151/2011.

L’attuale progettazione deve essere valutata sulla base della disciplina antincendio applicabile, compreso il Codice di Prevenzione Incendi e la relativa Regola Tecnica Verticale quando pertinente.

Prima di parlare di deroga bisogna quindi stabilire:

  • superficie dell’autorimessa;
  • categoria antincendio;
  • normativa tecnica applicabile;
  • configurazione reale;
  • eventuale precedente pratica VVF;
  • prescrizione non rispettabile;
  • possibilità di utilizzare una soluzione conforme;
  • possibilità di utilizzare una soluzione alternativa.

Soltanto dopo questa verifica è possibile stabilire se sia realmente necessaria una deroga.

Soluzione conforme, soluzione alternativa e soluzione in deroga

Il Codice di Prevenzione Incendi – D.M. 3 agosto 2015 distingue tre tipologie di soluzione progettuale:

Soluzione conforme

È la soluzione prevista direttamente dal Codice per raggiungere il livello di prestazione richiesto.

Quando viene applicata correttamente non deve essere fornita un’ulteriore dimostrazione del raggiungimento del livello di prestazione.

Soluzione alternativa

Il progettista può utilizzare una soluzione diversa da quella conforme dimostrando, attraverso i metodi ammessi dal Codice, che viene comunque raggiunto il livello di prestazione richiesto.

Le soluzioni alternative sono quindi parte integrante della progettazione prestazionale.

Soluzione in deroga

Il Codice stabilisce che, quando non possono essere efficacemente applicate né soluzioni conformi né soluzioni alternative, il progettista può ricorrere alla procedura di deroga prevista dalla normativa vigente.

Questa distinzione è fondamentale.

Una soluzione alternativa non equivale automaticamente a una deroga.

Prima di attivare il procedimento dell’art. 7 bisogna verificare se il problema possa essere risolto all’interno degli strumenti progettuali già previsti dal Codice.

Il riferimento tecnico ufficiale è il Codice di Prevenzione Incendi dei Vigili del Fuoco.

Chi può predisporre una deroga antincendio

La documentazione tecnica della deroga richiede competenze specialistiche.

Il D.M. 7 agosto 2012 distingue tra tecnico abilitato e professionista antincendio.

Per la procedura di deroga la documentazione tecnica prevista deve essere predisposta secondo i requisiti stabiliti dalla normativa e sottoscritta dal professionista antincendio, cioè dal professionista iscritto nel proprio albo e negli specifici elenchi del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 139/2006.

I Vigili del Fuoco mettono a disposizione una banca dati pubblica attraverso la quale è possibile verificare l’abilitazione del professionista.

Quale modulo si utilizza

Il modello nazionale attualmente utilizzato è:

PIN 4-2023 – Istanza di deroga.

Il modello è in vigore dal 1° marzo 2023.

Per ogni disposizione dalla quale si intende derogare devono essere indicati sinteticamente:

  • attività interessata;
  • norma o decreto;
  • articolo o punto specifico;
  • situazione oggetto di deroga;
  • caratteristiche o vincoli che impediscono il rispetto della norma;
  • rischio aggiuntivo derivante dal mancato rispetto;
  • misure tecniche compensative proposte.

Il modello ufficiale è disponibile nella modulistica di prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco.

Documenti necessari per la deroga antincendio

L’istanza non consiste nel solo modello PIN 4.

Il D.M. 7 agosto 2012 richiede una specifica documentazione progettuale.

Normalmente comprende:

Scheda informativa generale

Deve identificare l’attività e fornire le informazioni necessarie al suo inquadramento.

Relazione tecnica

La relazione deve descrivere:

  • attività;
  • normativa applicabile;
  • caratteristiche costruttive;
  • rischio incendio;
  • disposizione oggetto della deroga;
  • motivi dell’impossibilità di rispettarla;
  • valutazione del rischio aggiuntivo;
  • misure compensative proposte.

Elaborati grafici

Devono rappresentare chiaramente la situazione oggetto della valutazione.

Possono comprendere:

  • planimetrie;
  • sezioni;
  • prospetti;
  • compartimentazioni;
  • vie di esodo;
  • impianti;
  • sistemi di protezione;
  • accessi dei mezzi di soccorso;
  • elementi necessari alla comprensione del progetto.

Documentazione aggiuntiva

In funzione della soluzione proposta possono essere necessari calcoli, certificazioni, verifiche impiantistiche o ulteriori elaborati specialistici.

Il principio è che il Comitato Tecnico Regionale deve poter comprendere esattamente quale rischio viene introdotto e perché le misure proposte sono sufficienti a compensarlo.

Misure compensative: cosa sono

Le misure compensative sono il cuore della richiesta.

Non devono limitarsi ad aggiungere genericamente un estintore o una porta tagliafuoco.

Devono essere direttamente correlate al rischio aggiuntivo prodotto dalla mancata osservanza della prescrizione.

Ad esempio, se la criticità riguarda una via di esodo, le misure proposte devono essere progettate per ridurre il rischio derivante proprio da quella specifica carenza.

Possono essere valutate, a seconda del caso:

  • riduzione dell’affollamento;
  • sistemi automatici di rivelazione;
  • impianti sprinkler;
  • sistemi di controllo fumo e calore;
  • incremento della resistenza al fuoco;
  • compartimentazioni supplementari;
  • sistemi di allarme;
  • illuminazione e segnalazione;
  • gestione rafforzata della sicurezza antincendio;
  • limitazioni delle lavorazioni o dei materiali;
  • riduzione del carico di incendio.

La soluzione deve essere costruita sullo scenario reale dell’attività.

Fire Safety Engineering e deroga

Per le situazioni più complesse può essere utilizzato un approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, quando applicabile.

Il Fire Safety Engineering utilizza metodologie prestazionali per analizzare gli scenari d’incendio e valutare quantitativamente l’efficacia delle misure di sicurezza.

Non significa però che ogni deroga debba necessariamente essere sviluppata con modellazioni avanzate.

La metodologia viene scelta in funzione:

  • della complessità;
  • del rischio;
  • della norma dalla quale si deroga;
  • delle misure compensative;
  • della necessità di dimostrare quantitativamente il livello di sicurezza.

Il Codice di Prevenzione Incendi disciplina oggi ampiamente i metodi di progettazione prestazionale.

Come viene presentata la deroga a Roma

Per le attività ubicate a Roma l’istanza viene presentata al Comando dei Vigili del Fuoco di Roma.

Il Comando specifica che i procedimenti di prevenzione incendi possono essere trasmessi:

  • mediante il portale Prevenzione Online;
  • oppure tramite PEC al Polo di Prevenzione Incendi territorialmente competente.

Roma è organizzata in diversi Poli di Prevenzione Incendi, con competenza territoriale legata ai Municipi e, per alcune particolari attività, competenze specifiche estese all’intera provincia.

Prima della trasmissione è quindi necessario individuare correttamente il Polo competente.

La pagina istituzionale di riferimento è quella del Comando VVF Roma – Prevenzione Incendi.

Chi decide sulla deroga

La deroga non viene definitivamente autorizzata dal solo Comando Provinciale.

Il procedimento prevede più passaggi.

1. Presentazione al Comando

L’istanza viene presentata al Comando provinciale competente.

2. Esame del Comando

Il Comando esamina il progetto ed esprime un parere motivato.

3. Trasmissione alla Direzione Regionale

Il Comando trasmette l’istanza e il proprio parere alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco.

4. Comitato Tecnico Regionale

Il Direttore Regionale acquisisce il parere del Comitato Tecnico Regionale per la prevenzione incendi – CTR.

5. Pronuncia

Il Direttore Regionale assume la decisione e la comunica al Comando e al richiedente.

Per Roma il riferimento territoriale è la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio.

Quanto tempo richiede una deroga antincendio

L’art. 7 del D.P.R. 151/2011 stabilisce due termini distinti.

Il Comando ha 30 giorni per esaminare l’istanza e trasmetterla alla Direzione Regionale con il proprio parere motivato.

Il Direttore Regionale si pronuncia entro 60 giorni dalla ricezione dell’istanza, dopo aver sentito il Comitato Tecnico Regionale.

Questo porta a un iter normativo articolato su due fasi.

Non è però corretto promettere che qualunque deroga si concluda materialmente entro un numero fisso di giorni dalla consegna iniziale.

I tempi effettivi possono risentire di:

  • documentazione incompleta;
  • richieste di chiarimento;
  • complessità del progetto;
  • necessità di integrare elaborati;
  • valutazioni tecniche particolarmente articolate.

Per questo una deroga dovrebbe essere progettata prima di programmare l’avvio dell’attività o il deposito della SCIA antincendio.

Quanto costa una deroga antincendio?

Non esiste un importo unico valido per qualsiasi attività.

Dal D.M. 11 ottobre 2024 la tariffa oraria VVF per l’esame progetto è pari a €63,00.

Per l’istanza di deroga, il costo del servizio viene determinato incrementando del 50% l’importo corrispondente alla valutazione del progetto relativo alla sola attività oggetto della deroga.

Il calcolo dipende quindi:

  • dal numero dell’attività DPR 151/2011;
  • dalla categoria;
  • dalle ore previste dalla tariffazione;
  • dal procedimento richiesto.

I pagamenti per il Comando di Roma vengono effettuati attraverso PagoPA.

È quindi preferibile non utilizzare vecchie tabelle con importi fissi, perché le tariffe VVF sono state aggiornate.

Il riferimento aggiornato è il D.M. 11 ottobre 2024 sulle tariffe dei servizi a pagamento dei Vigili del Fuoco.

Agli importi VVF devono essere aggiunti separatamente:

  • compenso del professionista antincendio;
  • eventuali rilievi;
  • progettazione;
  • calcoli;
  • verifiche specialistiche;
  • eventuale Fire Safety Engineering;
  • opere necessarie per realizzare le misure compensative.

La deroga può essere respinta?

Sì.

La presentazione dell’istanza non attribuisce alcun diritto automatico all’accoglimento.

Il procedimento deve dimostrare che le misure proposte sono idonee a compensare il maggiore rischio determinato dalla mancata osservanza della prescrizione.

Una deroga debole può incontrare criticità quando:

  • la motivazione è generica;
  • la prescrizione è tecnicamente rispettabile;
  • le misure compensative non sono correlate al rischio;
  • manca una valutazione adeguata;
  • gli elaborati non rappresentano chiaramente la situazione;
  • vengono proposte misure non sufficientemente giustificate.

Per questo la fase di progettazione è più importante della semplice compilazione del modello.

Posso chiedere la deroga perché adeguare l’edificio costa troppo?

La sola convenienza economica non rappresenta una motivazione tecnica sufficiente.

L’istituto nasce per affrontare situazioni nelle quali esistono caratteristiche o vincoli che non consentono l’integrale osservanza della regola tecnica.

La relazione deve quindi spiegare concretamente l’impossibilità o la criticità tecnica e non limitarsi al costo delle opere.

Deroga per edificio storico o vincolato

Gli immobili storici rappresentano uno dei casi nei quali possono emergere difficoltà particolari.

Un intervento antincendio potrebbe interferire con:

  • strutture storiche;
  • facciate;
  • scale;
  • murature;
  • elementi decorativi;
  • vincoli architettonici;
  • tutela monumentale.

La presenza del vincolo non determina però automaticamente l’accoglimento della deroga.

Devono essere analizzate le soluzioni tecnicamente disponibili e dimostrato il livello di sicurezza raggiunto attraverso le misure alternative.

Inoltre la deroga antincendio non sostituisce eventuali autorizzazioni edilizie, paesaggistiche o della Soprintendenza necessarie per eseguire le opere.

Deroga e attività commerciale

Quando la deroga riguarda un negozio, un locale di pubblico spettacolo, un’attività ricettiva o un’altra attività economica, il procedimento VVF deve essere coordinato con gli altri titoli necessari.

La deroga antincendio non sostituisce la pratica commerciale.

Se l’attività richiede una procedura amministrativa per l’apertura, consulta l’approfondimento sulla SCIA commerciale a Roma.

L’attività deve essere coerente sotto più profili:

urbanistico → edilizio → commerciale → igienico-sanitario → impiantistico → antincendio

Deroga antincendio e deroga ASL sono procedimenti diversi

La parola “deroga” viene utilizzata anche in altri ambiti tecnici.

Ad esempio, esistono specifici procedimenti relativi ai requisiti dei luoghi di lavoro.

Non devono essere confusi con la deroga antincendio.

La deroga antincendio riguarda specifiche prescrizioni di prevenzione incendi ed è gestita dai Vigili del Fuoco.

Una eventuale autorizzazione in deroga sanitaria segue invece una disciplina, finalità e amministrazione differente.

Per quest’ultimo procedimento consulta la guida sull’autorizzazione in deroga ASL a Roma.

Cosa succede dopo l’approvazione della deroga

L’approvazione della deroga non conclude necessariamente l’intera pratica antincendio.

Occorre realizzare ciò che è stato approvato.

Le misure compensative previste devono essere effettivamente eseguite e successivamente documentate.

La sequenza diventa:

approvazione deroga → realizzazione interventi → certificazioni → asseverazione → SCIA antincendio

La SCIA dovrà naturalmente essere coerente con il progetto e con le condizioni contenute nel provvedimento di deroga.

Modifiche successive all’attività

Una deroga viene valutata sulla base di una determinata configurazione.

Se successivamente cambiano:

  • distribuzione;
  • strutture;
  • attività;
  • carico d’incendio;
  • impianti;
  • affollamento;
  • destinazione dei locali;
  • misure compensative;

deve essere verificato se il precedente provvedimento sia ancora coerente con la nuova situazione.

Non è corretto considerare una deroga come un’autorizzazione astratta valida indipendentemente dalle trasformazioni future.

Errori da evitare

Chiedere la deroga senza identificare il punto normativo

Ogni richiesta deve riferirsi a una specifica disposizione.

Considerare la deroga una scorciatoia

Prima vanno valutate le normali soluzioni conformi e le eventuali soluzioni alternative disponibili.

Copiare misure compensative utilizzate in un altro edificio

La compensazione deve essere progettata sul rischio specifico dell’attività.

Utilizzare vecchie tariffe

I servizi VVF sono oggi calcolati sulla base delle tariffe aggiornate dal D.M. 11 ottobre 2024.

Arrivare alla deroga dopo aver già completato l’attività

Il problema dovrebbe emergere durante la progettazione, non quando si deve depositare la SCIA.

Confondere deroga antincendio e regolarità edilizia

Sono procedimenti distinti.

Pensare che un edificio vecchio abbia automaticamente diritto alla deroga

L’anzianità dell’immobile da sola non è sufficiente.

FAQ sulla deroga antincendio a Roma

Quando serve una deroga antincendio?

Quando una specifica regola tecnica applicabile all’attività non può essere integralmente rispettata per caratteristiche o vincoli concretamente dimostrabili e occorre proporre misure compensative.

La deroga permette di non rispettare la sicurezza antincendio?

No. Deve essere garantito un livello di sicurezza adeguato attraverso misure alternative capaci di compensare il rischio aggiuntivo.

Chi firma il progetto di deroga?

La documentazione tecnica prevista per la deroga richiede la sottoscrizione del professionista antincendio in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa.

Quale modulo si usa?

Il modello nazionale vigente è il PIN 4-2023 – Istanza di deroga.

A chi viene presentata a Roma?

L’istanza viene presentata al Comando dei Vigili del Fuoco di Roma attraverso i canali previsti per la prevenzione incendi.

Chi approva la deroga?

La decisione è adottata dal Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco, sentito il Comitato Tecnico Regionale.

Quanto tempo richiede?

Il D.P.R. 151/2011 prevede 30 giorni per la trasmissione del Comando alla Direzione Regionale e 60 giorni dalla ricezione per la pronuncia del Direttore Regionale.

La deroga è sempre accettata?

No. Deve essere tecnicamente motivata e le misure compensative devono risultare adeguate.

Una soluzione alternativa del Codice è una deroga?

No. Il Codice distingue espressamente soluzioni conformi, alternative e in deroga.

La deroga viene richiesta prima o dopo la SCIA antincendio?

Normalmente prima. Le misure approvate devono essere realizzate e successivamente recepite nella documentazione utilizzata per la SCIA.

Un’autorimessa può richiedere una deroga?

Sì, quando esistono i presupposti previsti dalla normativa. Prima va però verificata la disciplina tecnica attuale e la possibilità di utilizzare soluzioni conformi o alternative.

Quanto costa?

Il costo VVF dipende dall’attività. Con le tariffe vigenti il servizio di esame progetto è calcolato a €63,00/ora e la prestazione relativa alla deroga viene determinata applicando la maggiorazione prevista per il procedimento.

Fonti ufficiali

Per la verifica della normativa e delle procedure è opportuno utilizzare prioritariamente:

  • D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 – art. 7;
  • D.M. 7 agosto 2012 – modalità di presentazione delle istanze;
  • D.M. 3 agosto 2015 – Codice di Prevenzione Incendi;
  • Vigili del Fuoco – Modulistica prevenzione incendi;
  • Comando Vigili del Fuoco di Roma – Prevenzione Incendi;
  • Direzione Regionale Vigili del Fuoco Lazio – Deroghe e Comitato Tecnico Regionale;
  • D.M. 11 ottobre 2024 – tariffe servizi VVF.

Deroga antincendio Roma: conclusioni

La deroga antincendio è una procedura specialistica che deve essere affrontata partendo dalla progettazione, non dalla modulistica.

Il percorso corretto è:

individuazione della regola tecnica → verifica della prescrizione non rispettabile → analisi delle cause → valutazione del rischio aggiuntivo → studio delle soluzioni conformi e alternative → progettazione delle misure compensative → istanza di deroga → valutazione Comando VVF → CTR e Direzione Regionale → realizzazione delle opere → SCIA antincendio

Una deroga correttamente progettata deve spiegare non soltanto che cosa non può essere rispettato, ma soprattutto perché la soluzione proposta garantisce comunque un adeguato livello di sicurezza antincendio.

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