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SCIA antincendio Roma: quando è obbligatoria, categorie A B C e procedura VVF

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SCIA antincendio Roma

La SCIA antincendio a Roma è la Segnalazione Certificata di Inizio Attività prevista per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi individuate dall’Allegato I del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151.

Non riguarda quindi automaticamente qualsiasi negozio, condominio, autorimessa o attività produttiva.

L’obbligo dipende dalla tipologia dell’attività e dalle soglie dimensionali, dalla potenza degli impianti, dalla capienza, dalle quantità di sostanze presenti o dagli altri parametri stabiliti dal D.P.R. 151/2011.

In sintesi: se un’attività supera una delle soglie dell’Allegato I del D.P.R. 151/2011, deve essere verificato il relativo procedimento di prevenzione incendi. Tutte le categorie A, B e C arrivano alla SCIA; per le categorie B e C è però prevista anche la preventiva valutazione del progetto nei casi stabiliti dalla normativa.

La disciplina nazionale può essere verificata direttamente nel testo vigente del D.P.R. 151/2011. D.P.R. 151/2011 su Normattiva

Per le procedure territoriali il riferimento è invece il Comando dei Vigili del Fuoco di Roma. Prevenzione Incendi – Comando VVF Roma

Che cos’è la SCIA antincendio

La SCIA antincendio è il procedimento attraverso il quale il responsabile di un’attività soggetta segnala ai Vigili del Fuoco che l’attività possiede i requisiti di sicurezza antincendio previsti dalla normativa.

Deve essere presentata prima dell’esercizio dell’attività, una volta completate le opere e predisposta la documentazione richiesta.

Alla SCIA deve essere allegata un’asseverazione a firma di tecnico abilitato che attesta la conformità dell’attività ai requisiti di prevenzione incendi; per le categorie B e C l’asseverazione deve tenere conto anche del progetto preventivamente valutato dal Comando. Il D.M. 7 agosto 2012 disciplina contenuto e documentazione del procedimento.

Alcune certificazioni specifiche richiedono invece la sottoscrizione di un professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno, quando previsto dalla normativa.

L’elenco dei professionisti abilitati è consultabile direttamente sul sito dei Vigili del Fuoco. Ricerca Professionisti Antincendio – Vigili del Fuoco

Quali attività sono soggette alla prevenzione incendi

L’Allegato I del D.P.R. 151/2011 contiene le attività assoggettate ai controlli dei Vigili del Fuoco.

Tra quelle che ricorrono più frequentemente a Roma troviamo:

AttivitàSoglia generale di assoggettamento
Autorimesse pubbliche e privatesuperficie complessiva coperta superiore a 300 m²
Locali commercialisuperficie lorda superiore a 400 m², compresi servizi e depositi
Impianti per produzione di calorepotenza superiore a 116 kW
Edifici destinati a uso civilealtezza antincendio superiore a 24 m
Locali di spettacolo, palestre e impianti sportivinei casi e oltre le soglie previste dall’attività 65
Scuole, strutture sanitarie, alberghi, depositi e attività produttivesecondo le rispettive soglie del D.P.R. 151/2011

Per le autorimesse, ad esempio, l’attività n. 75 comprende quelle con superficie complessiva coperta superiore a 300 m².

Per i locali destinati a esposizione o vendita l’attività n. 69 scatta, in linea generale, oltre 400 m² di superficie lorda comprensiva di servizi e depositi.

Gli edifici civili sono invece soggetti quando l’altezza antincendio supera 24 metri.

La verifica deve essere fatta sull’attività concreta: non è sufficiente sapere che si tratta genericamente di un negozio, un garage o un condominio.

SCIA antincendio e categorie A, B e C

Il D.P.R. 151/2011 suddivide le attività soggette nelle categorie A, B e C.

È più corretto non definirle semplicemente come “rischio basso, medio e alto”.

La classificazione tiene conto soprattutto della complessità dell’attività, della presenza di regole tecniche e dei parametri individuati dall’Allegato I.

CategoriaProcedimento
ASCIA antincendio senza preventiva valutazione del progetto
Bvalutazione preventiva del progetto + realizzazione opere + SCIA
Cvalutazione preventiva del progetto + realizzazione opere + SCIA + controllo obbligatorio VVF

Le categorie determinano quindi soprattutto l’iter amministrativo di prevenzione incendi.

Categoria A: serve la valutazione preventiva del progetto?

No.

Per le attività classificate in categoria A il D.P.R. 151/2011 non prevede la preventiva valutazione del progetto da parte del Comando.

Questo non significa che si possa presentare una semplice comunicazione senza verifiche tecniche.

Prima della SCIA devono comunque risultare rispettati i requisiti di sicurezza antincendio applicabili e devono essere predisposte l’asseverazione e le certificazioni necessarie.

La SCIA viene presentata quando l’attività è nelle condizioni previste dalla normativa per l’esercizio.

Categoria B: prima il progetto, poi la SCIA

Per le attività in categoria B il procedimento è diverso.

Prima di realizzare nuovi impianti o costruzioni oppure modifiche che comportano aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio, il responsabile deve presentare al Comando la valutazione del progetto.

Il Comando può richiedere integrazioni entro 30 giorni e si pronuncia entro 60 giorni dalla documentazione completa.

Dopo la valutazione favorevole vengono realizzate le opere previste dal progetto.

Solo a lavori ultimati si presenta la SCIA antincendio, attestando che quanto realizzato è conforme alle prescrizioni antincendio e al progetto valutato.

Quindi:

progetto → valutazione VVF → lavori → certificazioni → SCIA antincendio

Categoria C: controllo obbligatorio dei Vigili del Fuoco

Anche per le attività in categoria C è necessaria la preventiva valutazione del progetto.

Dopo la realizzazione delle opere viene presentata la SCIA.

La differenza principale riguarda il controllo successivo: per le attività di categoria C il Comando effettua la visita tecnica entro 60 giorni.

In caso di esito positivo viene rilasciato il Certificato di Prevenzione Incendi – CPI entro i successivi 15 giorni.

Questo chiarisce anche un equivoco frequente.

SCIA antincendio e CPI sono la stessa cosa?

No.

Con il sistema introdotto dal D.P.R. 151/2011 il CPI non rappresenta più, come nel precedente sistema, il provvedimento che bisogna necessariamente attendere prima di iniziare qualsiasi attività soggetta.

La ricevuta rilasciata a seguito della presentazione della SCIA costituisce il titolo per l’esercizio ai soli fini antincendio, fermo restando il rispetto di tutti gli altri adempimenti necessari.

Per le attività A e B i controlli dei Vigili del Fuoco vengono effettuati entro 60 giorni secondo programmi settoriali o con metodo a campione.

Per le attività C il sopralluogo è invece previsto per tutte le attività e, in caso di esito positivo, viene rilasciato il CPI.

Quali documenti servono per la SCIA antincendio

La documentazione dipende dall’attività e dalle opere effettivamente realizzate.

La modulistica nazionale attualmente pubblicata dai Vigili del Fuoco comprende il PIN 2-2023 per la SCIA, il PIN 2.1-2018 per l’asseverazione, oltre ai modelli per resistenza al fuoco, prodotti, impianti e dichiarazione di non aggravio.

In funzione del caso possono essere necessari elaborati progettuali, asseverazione antincendio, certificazioni di resistenza al fuoco, dichiarazioni relative ai prodotti utilizzati, certificazioni e dichiarazioni degli impianti, documentazione delle porte e compartimentazioni, impianti di rivelazione e allarme, impianti di spegnimento, illuminazione di sicurezza, evacuazione fumi e ulteriori documenti previsti dalla specifica strategia antincendio.

La documentazione deve corrispondere alle opere realmente presenti.

Non è quindi corretto considerare la SCIA come l’ultima semplice firma di una pratica già pronta.

Codice di Prevenzione Incendi

La progettazione antincendio deve essere effettuata secondo la normativa applicabile all’attività.

Uno dei riferimenti fondamentali è il D.M. 3 agosto 2015 – Codice di Prevenzione Incendi, successivamente modificato e integrato.

Il Codice utilizza un approccio organico alla progettazione della sicurezza e comprende la Regola Tecnica Orizzontale e numerose Regole Tecniche Verticali dedicate a specifiche attività.

La fonte tecnica ufficiale è disponibile sul portale dei Vigili del Fuoco. Codice di Prevenzione Incendi – Vigili del Fuoco

La norma tecnica applicabile va però individuata per ogni attività concreta.

SCIA antincendio per autorimessa a Roma

Uno dei casi più frequenti riguarda le autorimesse condominiali.

L’attività n. 75 del D.P.R. 151/2011 assoggetta ai controlli le autorimesse pubbliche e private con superficie complessiva coperta superiore a 300 m².

Per le autorimesse la categoria cambia in funzione della superficie e delle caratteristiche individuate dall’Allegato I.

Una piccola autorimessa condominiale inferiore alla soglia dei 300 m² non diventa attività n. 75 soltanto perché si trova sotto un condominio.

Viceversa, quando la superficie supera la soglia, bisogna verificare:

categoria DPR 151/2011 → normativa tecnica applicabile → stato dell’autorimessa → eventuali adeguamenti → procedimento VVF

È particolarmente importante controllare compartimentazioni, vie di esodo, ventilazione, impianti, resistenza al fuoco e rapporto con le altre attività eventualmente presenti nello stesso edificio.

SCIA antincendio per negozi e attività commerciali

Un’attività commerciale può essere soggetta ai controlli antincendio quando rientra nell’attività n. 69.

Il D.P.R. 151/2011 considera i locali destinati a esposizione o vendita con superficie lorda superiore a 400 m², comprendendo servizi e depositi, secondo le ulteriori classificazioni previste dall’Allegato I.

La SCIA antincendio non deve essere confusa con la SCIA commerciale.

La prima riguarda la sicurezza antincendio ed è di competenza dei Vigili del Fuoco.

La seconda riguarda l’avvio o la modifica dell’attività economica e viene gestita attraverso il procedimento amministrativo commerciale.

Per gli adempimenti relativi all’apertura dell’esercizio consulta la guida sulla SCIA commerciale a Roma.

Quando il procedimento coinvolge più amministrazioni, assume rilievo anche il  SUAP Roma – Sportello Unico per le Attività Produttive.

Centrali termiche e impianti di riscaldamento

Un’altra fattispecie frequente nei condomini è l’attività n. 74.

Sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi gli impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW.

Quando nello stesso edificio sono presenti più attività soggette — ad esempio autorimessa, centrale termica ed edificio civile con altezza antincendio superiore a 24 metri — la pratica deve considerare correttamente l’insieme delle attività interessate.

Dove si presenta la SCIA antincendio a Roma

Per il territorio romano il riferimento è il Comando dei Vigili del Fuoco di Roma – Prevenzione Incendi.

Il Comando specifica che le istanze e gli atti relativi ai procedimenti del D.P.R. 151/2011 possono essere presentati attraverso la procedura Prevenzione Online oppure tramite PEC ai Poli di Prevenzione Incendi territorialmente competenti.

Il Comando di Roma è infatti organizzato in più Poli territoriali, con competenze differenziate in base al Municipio e alla tipologia dell’attività.

Per la procedura telematica è disponibile il portale nazionale. Prevenzione Incendi Online – Vigili del Fuoco

Per le attività produttive devono inoltre essere rispettate le regole sul coordinamento con il SUAP quando il relativo procedimento lo prevede.

Quanto costa una SCIA antincendio a Roma

Non esiste un unico costo amministrativo valido per qualsiasi SCIA antincendio.

Il corrispettivo dovuto ai Vigili del Fuoco dipende dall’attività individuata dal D.P.R. 151/2011 e dal numero di ore attribuito al relativo procedimento.

Le tariffe sono state aggiornate dal D.M. 11 ottobre 2024.

Per i servizi di prevenzione incendi risultano attualmente:

Prestazione VVFTariffa oraria
Esame progetto€63,00/ora
Sopralluogo€68,00/ora

Il costo effettivo della singola pratica deve quindi essere calcolato in funzione della voce e della categoria dell’attività.

I Vigili del Fuoco mettono a disposizione un calcolatore ufficiale per determinare l’importo della richiesta. Calcolo importo pratica di prevenzione incendi

Il pagamento per il Comando di Roma viene effettuato tramite PagoPA.

A questi importi vanno distintamente aggiunti gli eventuali costi professionali, le certificazioni, le verifiche specialistiche e soprattutto gli eventuali lavori necessari per rendere conforme l’attività.

Posso presentare la SCIA se l’attività non è ancora conforme?

No.

La SCIA non è una domanda con la quale si chiede ai Vigili del Fuoco se l’attività possa essere autorizzata in futuro.

Con la SCIA si assevera la conformità dell’attività alle condizioni di sicurezza applicabili.

Se dal sopralluogo e dalla verifica preliminare emergono carenze, occorre prima individuare gli interventi necessari.

Possono riguardare, a seconda del caso, resistenza al fuoco, compartimentazione, ventilazione, vie di esodo, porte tagliafuoco, impianti di rivelazione, evacuazione fumi, estintori, rete idranti o altri sistemi di protezione.

Solo quando la situazione può essere correttamente asseverata si arriva alla SCIA.

Cosa succede dopo la presentazione della SCIA

Il Comando verifica innanzitutto la completezza formale della segnalazione e della relativa documentazione.

Per le categorie A e B i controlli tecnici vengono svolti entro 60 giorni anche attraverso metodo a campione o programmi settoriali.

Per le categorie C la visita tecnica viene effettuata sempre entro 60 giorni.

Se vengono rilevate carenze dei requisiti, il Comando può adottare provvedimenti di divieto della prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti prodotti; quando la normativa e le condizioni lo consentono può essere assegnato un termine massimo di 45 giorni per conformare l’attività.

La SCIA antincendio deve essere rinnovata?

Più precisamente, non si presenta periodicamente una nuova SCIA identica.

Il D.P.R. 151/2011 prevede l’Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.

Per la maggior parte delle attività la periodicità è di 5 anni.

Per le attività individuate ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell’Allegato I il periodo è invece di 10 anni.

Il rinnovo attesta, secondo la disciplina applicabile, il mantenimento delle condizioni di sicurezza antincendio.

La modulistica nazionale utilizza attualmente il PIN 3-2023 per l’attestazione di rinnovo periodico.

Cosa succede se modifico successivamente l’attività

Una SCIA antincendio non rende irrilevanti le trasformazioni successive.

Il D.P.R. 151/2011 prevede nuovi adempimenti quando intervengono modifiche che incidono sulle condizioni di sicurezza, ad esempio modifiche di strutture o lavorazioni, nuova destinazione dei locali, variazioni delle sostanze pericolose o altre variazioni che determinino un diverso assetto antincendio.

Prima di effettuare una modifica è quindi necessario stabilire se questa comporti:

nessun aggravio del rischio, oppure aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio.

Da questa valutazione dipende il procedimento da seguire.

Quando serve una deroga antincendio

Può accadere che un’attività soggetta presenti caratteristiche che non consentono l’integrale rispetto di una specifica regola tecnica prescrittiva.

La procedura di deroga è distinta dalla SCIA e richiede una specifica valutazione delle misure di sicurezza alternative e compensative.

Non va quindi considerata una semplice integrazione della SCIA.

Il procedimento è approfondito nella guida sulla deroga antincendio a Roma.

Cambio del titolare: la pratica antincendio può essere volturata?

Sì.

La modulistica nazionale dei Vigili del Fuoco contempla la voltura, attualmente attraverso il modello PIN 7-2018.

La voltura riguarda il cambio del responsabile/titolare dell’attività e non deve essere confusa con una nuova SCIA dovuta a modifiche tecniche dell’attività.

Se contestualmente al cambio di titolarità vengono effettuate trasformazioni sostanziali, deve essere verificata separatamente la necessità di ulteriori procedimenti antincendio.

Mancata SCIA antincendio: quali conseguenze ci sono?

L’omissione degli adempimenti di prevenzione incendi non deve essere trattata come una semplice irregolarità amministrativa.

Il D.Lgs. 139/2006 contiene specifiche sanzioni penali e prevede anche la possibilità di sospensione dell’attività nelle ipotesi previste dalla legge.

Inoltre, quando durante i controlli vengono accertate carenze dei requisiti antincendio, il Comando può adottare i provvedimenti previsti dall’art. 4 del D.P.R. 151/2011.

Per questo, quando un’attività risulta priva di pratica o con rinnovo scaduto, la verifica dovrebbe partire dalla documentazione esistente e dallo stato reale dell’attività prima di procedere a nuovi depositi.

SCIA antincendio e conformità edilizia del locale

La conformità antincendio e quella urbanistico-edilizia sono distinte, ma devono essere coerenti.

Una planimetria antincendio non dovrebbe rappresentare un locale in modo incompatibile con i titoli edilizi depositati.

Prima di aprire o modificare un’attività può quindi essere necessario verificare anche:

titolo edilizio, destinazione d’uso, stato legittimo, distribuzione interna, agibilità, impianti e successive trasformazioni.

Per un inquadramento delle pratiche edilizie e amministrative collegate puoi consultare la pagina sulle pratiche edilizie a Roma.

FAQ sulla SCIA antincendio a Roma

La SCIA antincendio è obbligatoria per tutte le autorimesse?

No. Per l’attività n. 75 la soglia generale è una superficie complessiva coperta superiore a 300 m².

Un negozio deve sempre presentare la SCIA antincendio?

No. L’attività n. 69 riguarda, in linea generale, i locali di esposizione e vendita con superficie lorda superiore a 400 m², comprensiva di servizi e depositi.

Una centrale termica condominiale è soggetta?

Quando l’impianto per produzione di calore supera 116 kW deve essere verificato l’assoggettamento all’attività n. 74.

La categoria A non richiede un tecnico?

No. Categoria A significa che non è necessaria la preventiva valutazione del progetto da parte dei Vigili del Fuoco. La SCIA deve comunque essere corredata dall’asseverazione e dalla documentazione tecnica prevista.

Per le categorie B e C devo prima presentare il progetto?

Sì. La valutazione del progetto è prevista per le attività di categoria B e C nei casi disciplinati dall’art. 3 del D.P.R. 151/2011.

Posso iniziare l’attività appena presentata la SCIA?

La ricevuta della SCIA costituisce titolo per l’esercizio ai soli fini antincendio, fermo restando che devono essere stati completati gli altri procedimenti e posseduti tutti i requisiti necessari all’esercizio dell’attività.

I Vigili del Fuoco vengono sempre a fare il sopralluogo?

Per le categorie A e B i controlli possono avvenire a campione o sulla base di programmi settoriali. Per la categoria C il controllo è previsto per tutte le attività.

Dopo la SCIA ricevo sempre il CPI?

No. Il CPI viene rilasciato alle attività di categoria C dopo l’esito positivo della visita tecnica. Per A e B, in caso di visita positiva, può essere rilasciata copia del verbale su richiesta.

Ogni quanto si rinnova?

Normalmente ogni 5 anni. Per specifiche attività indicate dal D.P.R. 151/2011 il rinnovo è decennale.

Se cambia il titolare devo rifare tutta la SCIA?

Non necessariamente. Se cambia soltanto il titolare è prevista la procedura di voltura. Eventuali modifiche tecniche devono invece essere valutate separatamente.

Fonti ufficiali per la prevenzione incendi

Per verificare procedure e normativa è opportuno utilizzare prioritariamente il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Comando VVF di Roma e la banca dati normativa ufficiale.

Le principali risorse sono la pagina Prevenzione Incendi del Comando VVF Roma, la modulistica nazionale di prevenzione incendi, il Portale Prevenzione Online e il Codice di Prevenzione Incendi.

SCIA antincendio Roma: conclusioni

La SCIA antincendio non è un semplice modulo da inviare al termine dei lavori.

Prima bisogna stabilire se l’attività rientra nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011, individuare la categoria corretta, verificare la normativa tecnica applicabile e accertare che opere, impianti e sistemi di sicurezza siano realmente conformi.

La sequenza corretta è:

verifica dell’assoggettabilità → individuazione categoria A/B/C → eventuale valutazione del progetto → realizzazione o adeguamento delle opere → certificazioni → asseverazione → SCIA → controlli VVF → rinnovo periodico

Questo approccio è particolarmente importante a Roma per autorimesse condominiali, centrali termiche, locali commerciali, attività produttive ed edifici civili soggetti ai controlli di prevenzione incendi.

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