Pagamenti condono Roma non contabilizzati: bollettini, oblazione e Modello 33
Hai una vecchia domanda di condono edilizio a Roma e alcuni bollettini risultano pagati ma non presenti nella banca dati dell’Ufficio Condono o nel SICER?
È una situazione che può emergere soprattutto nelle pratiche depositate molti anni fa, quando il proprietario conserva ancora le ricevute originali dei versamenti di oblazione o degli oneri concessori ma questi pagamenti non risultano acquisiti o contabilizzati nella pratica.
Il problema non va sottovalutato. La corretta ricostruzione dei versamenti è infatti uno degli elementi necessari per determinare quanto è stato già pagato, verificare eventuali conguagli e arrivare alla definizione della domanda di condono.
Roma Capitale indica, tra la documentazione rilevante nell’istruttoria delle pratiche, gli atti probanti l’effettivo versamento dei bollettini relativi a oblazione e oneri concessori.
In questa guida vediamo:
- quando il tecnico può inserire direttamente i bollettini nel SICER;
- cosa fare quando alcuni pagamenti sono stati dimenticati;
- quando può essere richiesta la contabilizzazione con procedura derogatoria;
- come utilizzare il Modello 33 di Roma Capitale;
- quali documenti allegare;
- come impostare la PEC;
- quali controlli fare prima di dichiarare un pagamento.
Per il quadro generale della pratica puoi consultare anche la guida al condono edilizio a Roma.
Risposta rapida: cosa fare se un bollettino del condono non risulta registrato?

Se il proprietario possiede un bollettino effettivamente pagato ma il pagamento non risulta nella pratica di condono, bisogna prima verificare in quale fase si trova il procedimento.
Durante la compilazione della procedura semplificata il tecnico delegato può indicare sul SICER i bollettini relativi all’abuso che non risultano già presenti agli atti.
Le guide ufficiali di Roma Capitale relative alla Legge 47/1985 e alla Legge 326/2003-L.R. Lazio 12/2004 prevedono espressamente, nella sezione relativa ai pagamenti, l’inserimento dei versamenti non presenti agli atti sia per l’oblazione sia per gli oneri concessori.
La stessa impostazione è prevista nella guida alla procedura per le domande presentate ai sensi della Legge 724/1994.
Se invece la procedura è già stata compilata e alcuni versamenti sono stati omessi, oppure occorre ottenere una preventiva registrazione dei pagamenti, può rendersi necessaria una specifica richiesta all’Ufficio Condono, secondo le indicazioni operative fornite dall’Amministrazione.
Bollettini del condono: quali pagamenti possono essere interessati?
Una vecchia pratica può contenere diverse tipologie di versamento.
Tra le più frequenti troviamo:
| Pagamento | A cosa si riferisce |
|---|---|
| Oblazione | Somma prevista dalla legge speciale di condono |
| 1ª, 2ª e 3ª rata di oblazione | Rate attraverso cui può essere stato effettuato il versamento |
| Integrazioni dell’oblazione | Successivi versamenti integrativi |
| Versamento regionale | Pagamenti previsti in relazione alla disciplina applicabile |
| Oneri concessori | Somme dovute all’Amministrazione comunale |
| Rate degli oneri concessori | Versamenti effettuati in più soluzioni |
| Conguagli | Differenze successivamente determinate dall’Amministrazione |
Le guide SICER di Roma Capitale distinguono espressamente i bollettini relativi all’oblazione da quelli relativi agli oneri concessori e consentono al tecnico di riportare i pagamenti effettuati ma non già presenti agli atti.
Questa distinzione deve essere mantenuta anche quando si ricostruisce una pratica particolarmente vecchia.
Perché un bollettino pagato può non risultare nella pratica di condono?
Le ragioni possono essere diverse.
Una domanda di condono può risalire al 1985, al 1994 o al 2003-2004. In un arco temporale così lungo possono essersi verificati passaggi documentali, integrazioni successive, cambi di proprietà o problemi di digitalizzazione del fascicolo.
Può quindi accadere che:
- il pagamento sia stato effettuato ma il relativo bollettino non sia mai stato consegnato all’Ufficio;
- il proprietario conservi l’originale ma il documento non risulti nel fascicolo;
- un bollettino sia presente materialmente tra i documenti ma non correttamente registrato nella banca dati;
- siano state versate più rate e solo alcune risultino contabilizzate;
- il pagamento sia stato effettuato da un precedente proprietario;
- durante la compilazione della procedura semplificata sia stato omesso un versamento;
- esistano più domande di condono e sia necessario stabilire a quale pratica debba essere attribuito il pagamento.
Quest’ultimo controllo è particolarmente importante.
Non è sufficiente trovare un vecchio bollettino: occorre verificare che quel versamento sia effettivamente riferibile alla domanda di condono che si vuole definire.
Prima verifica: confrontare fascicolo, SICER e bollettini originali
Prima di chiedere la contabilizzazione di un pagamento è opportuno ricostruire tre elementi:
1. cosa risulta nella banca dati SICER;
2. cosa è presente nel fascicolo dell’Ufficio Condono;
3. quali ricevute originali conserva il proprietario.
Il SICER – Sistema Informativo Condono Edilizio Roma consente ai cittadini e ai tecnici delegati di visualizzare i dati delle domande e gestire telematicamente le procedure semplificate. Roma Capitale indica inoltre tra le funzioni della piattaforma i pagamenti necessari alla definizione del procedimento.
Per comprendere nel dettaglio il funzionamento della piattaforma puoi leggere la guida sul SICER condono edilizio Roma.
Quando invece occorre ricostruire ciò che è materialmente contenuto nel fascicolo amministrativo, può essere necessario effettuare l’accesso agli atti tramite SIPRE. Roma Capitale definisce SIPRE come lo strumento per prendere visione ed estrarre copia della documentazione contenuta nei fascicoli dell’Ufficio Condono.
Bollettini non presenti agli atti durante la procedura semplificata SICER
Questo è il caso ordinario.
Se il tecnico sta ancora predisponendo la procedura semplificata, i bollettini pagati relativi all’abuso e non presenti agli atti devono essere inseriti nella sezione dedicata ai pagamenti.
Nelle guide ufficiali SICER Roma Capitale richiede di indicare, tra gli altri:
per l’oblazione:
- prima rata;
- seconda rata;
- terza rata;
- versamento regionale;
- eventuali integrazioni;
per gli oneri concessori:
- rate già pagate;
- eventuali integrazioni.
Questa attività rientra normalmente nell’istruttoria svolta dal tecnico incaricato.
Per capire l’intero procedimento puoi approfondire la procedura semplificata del condono a Roma.
Cosa succede se il tecnico ha dimenticato di dichiarare alcuni pagamenti?
La situazione cambia se la procedura è già stata predisposta o trasmessa e ci si accorge successivamente che uno o più bollettini effettivamente pagati non sono stati dichiarati.
Secondo un’indicazione operativa fornita dall’Ufficio Condono per questa specifica casistica, è possibile chiedere la registrazione dei versamenti attraverso una procedura definita “derogatoria” rispetto a quanto stabilito dalla DAC 40/2019.
È importante precisarlo correttamente: questa modalità non va confusa con l’ordinario inserimento dei bollettini effettuato dal tecnico durante la compilazione SICER.
Si tratta invece di una richiesta specifica di caricamento/contabilizzazione di pagamenti omessi, indirizzata alla Linea semplificata.
La Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 40/2019 costituisce il regolamento che ha introdotto il sistema telematico per la definizione semplificata delle vecchie pratiche di condono. La relativa pagina istituzionale è disponibile sul sito di Roma Capitale – Regolamento per la semplificazione delle procedure di condono.
Procedura derogatoria per il caricamento dei bollettini: come funziona
In base all’indicazione operativa ricevuta dall’Ufficio, quando alcuni pagamenti sono stati dimenticati è possibile richiederne la contabilizzazione mediante formale comunicazione PEC.
La richiesta deve essere inviata al protocollo del Dipartimento Attuazione Urbanistica.
L’indirizzo PEC istituzionale attualmente pubblicato da Roma Capitale è:
protocollo.attuazioneurbanistica@pec.comune.roma.it
Il medesimo indirizzo compare sia nella rubrica ufficiale del Dipartimento Attuazione Urbanistica sia sul Modello 33 attualmente pubblicato da Roma Capitale.
Oggetto della PEC
Secondo l’indicazione dell’Ufficio, l’oggetto deve riportare:
Richiesta caricamento bollettini procedura semplificata + numero domanda di condono
Esempio:
Richiesta caricamento bollettini procedura semplificata – domanda di condono prot. n. XXXXX
L’indicazione del numero della domanda è fondamentale per permettere all’Amministrazione di associare rapidamente la richiesta alla pratica corretta.
Documenti da allegare alla PEC
La richiesta deve essere completa.
La documentazione da predisporre comprende principalmente:
- copia leggibile fronte e retro del bollettino di cui si richiede la contabilizzazione;
- Modello 33 – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- documento di identità in corso di validità del dichiarante;
- eventuale ulteriore documentazione utile a identificare il pagamento e la domanda di condono.
L’indicazione operativa ricevuta dall’Ufficio specifica inoltre che i bollettini devono essere predisposti in file distinti: un bollettino per ogni singolo file.
Questa modalità è particolarmente utile anche quando i versamenti sono numerosi, perché evita di creare un unico PDF nel quale risulta difficile identificare ciascun pagamento.
Modello 33 condono Roma: che cos’è?
Il Modello 33 è il modulo predisposto da Roma Capitale per effettuare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nell’ambito delle pratiche di condono.
La versione attualmente pubblicata sul portale istituzionale è il Mod. 33 rev. 01.07.2025. Il modello richiama gli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 445/2000 e contiene uno spazio libero nel quale il dichiarante deve riportare i fatti che intende autocertificare.
Puoi consultare direttamente il Modello 33 ufficiale di Roma Capitale oppure la pagina completa della modulistica del Condono Edilizio.
Il modello richiede anche l’indicazione della domanda di condono e stabilisce espressamente che alla dichiarazione venga allegata copia del documento di riconoscimento.
Cosa dichiarare nel Modello 33 per i bollettini non contabilizzati
Poiché il Modello 33 è una dichiarazione a contenuto libero, per questa specifica procedura deve essere compilato indicando chiaramente i fatti relativi ai bollettini.
Secondo le indicazioni operative dell’Ufficio, il proprietario dell’immobile o il titolare della domanda deve dichiarare, con riferimento ai pagamenti di cui richiede la registrazione:
- di essere in possesso degli originali dei bollettini;
- di impegnarsi a conservarli secondo quanto previsto dalla normativa;
- di impegnarsi a esibirli su richiesta dell’Amministrazione;
- di non aver utilizzato gli stessi bollettini per legittimare ulteriori abusi o altre domande di condono.
A questi elementi aggiungerei, per maggiore chiarezza documentale, gli estremi identificativi dei versamenti:
- data del pagamento;
- importo;
- numero o riferimento del bollettino, quando leggibile;
- tipologia del pagamento;
- domanda di condono alla quale il pagamento deve essere attribuito.
Questo riduce il rischio di equivoci, soprattutto quando esistono più versamenti o più domande riferite allo stesso proprietario.
Fac-simile della dichiarazione da inserire nel Modello 33
Una formulazione operativa può essere questa:
DICHIARA
con riferimento alla domanda di condono edilizio prot. n. __________ del __________, di aver effettuato il pagamento risultante dal bollettino allegato, dell’importo di € __________, versato in data __________ a titolo di __________.
Dichiara inoltre di essere in possesso dell’originale del predetto bollettino, di impegnarsi a conservarlo e a esibirlo su richiesta dell’Amministrazione e che il medesimo pagamento non è stato utilizzato per legittimare ulteriori abusi edilizi né per altre domande di condono.
Chiede pertanto che il pagamento venga acquisito e contabilizzato nell’ambito della domanda di condono sopra indicata.
Questa formulazione va adattata al singolo caso e ai dati effettivamente risultanti dalla ricevuta.
Non bisogna dichiarare elementi dei quali non si abbia certezza documentale.
Perché il Modello 33 comporta una responsabilità specifica
Il Modello 33 non è una semplice comunicazione informale.
È una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.
L’art. 47 del D.P.R. 445/2000 consente all’interessato di dichiarare stati, qualità personali o fatti dei quali abbia diretta conoscenza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Il modello ufficiale di Roma Capitale richiama inoltre espressamente le conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 in caso di dichiarazioni non veritiere.
L’art. 75 disciplina la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti sulla base di una dichiarazione non veritiera, mentre l’art. 76 disciplina le conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci e degli atti falsi.
Per questo motivo la dichiarazione relativa ai bollettini deve essere compilata solo dopo aver verificato gli originali.
Fronte e retro del bollettino: perché servono entrambi?
La comunicazione operativa dell’Ufficio richiede una copia leggibile fronte e retro.
Non è sufficiente fotografare soltanto la parte sulla quale compare l’importo.
La riproduzione deve consentire di leggere il maggior numero possibile di elementi utili, ad esempio:
- data del pagamento;
- importo versato;
- conto corrente destinatario;
- causale;
- eventuale timbro postale;
- dati dell’esecutore;
- riferimenti riportati sul retro;
- eventuali annotazioni.
Se il bollettino è molto vecchio e alcune informazioni risultano sbiadite, è opportuno effettuare una scansione ad alta leggibilità mantenendo comunque l’originale disponibile.
Un bollettino per ogni file: come organizzare gli allegati
Per evitare errori suggerisco una nomenclatura uniforme.
Ad esempio:
01_Modello33_Bollettino_Oblazione.pdf
02_Bollettino_Oblazione_FronteRetro.pdf
03_Documento_Identita.pdf
Se vengono richiesti tre bollettini, è preferibile identificarli chiaramente:
Bollettino01_Oblazione.pdf
Bollettino02_Oneri.pdf
Bollettino03_Integrazione.pdf
L’indicazione ricevuta dall’Ufficio prevede espressamente un bollettino per ciascun file.
Non creerei quindi un’unica scansione contenente dieci ricevute differenti.
Fac-simile PEC per la richiesta di contabilizzazione dei bollettini
Di seguito una formulazione utilizzabile come base.
Oggetto
Richiesta caricamento bollettini procedura semplificata – domanda di condono prot. n. _________
Testo
Spett.le Roma Capitale
Dipartimento Attuazione Urbanistica
U.O. Condono Edilizio – Linea semplificataOggetto: richiesta di caricamento e contabilizzazione bollettini – domanda di condono prot. n. __________ del __________
Il/La sottoscritto/a __________, in qualità di proprietario/a e/o avente titolo relativamente all’immobile oggetto della domanda di condono indicata in oggetto, chiede la registrazione e contabilizzazione dei pagamenti effettuati e non attualmente risultanti nella relativa pratica.
A tal fine si trasmettono in allegato:
- copia leggibile fronte e retro del/dei bollettino/i di pagamento;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa mediante Modello 33 di Roma Capitale;
- copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante;
- eventuale ulteriore documentazione utile all’identificazione dei versamenti.
Si chiede pertanto l’acquisizione dei pagamenti nella banca dati relativa alla domanda di condono e la relativa contabilizzazione ai fini della prosecuzione della procedura semplificata.
Cordiali saluti.
Nome e cognome
recapito
PEC
La richiesta formale va trasmessa alla PEC istituzionale del Dipartimento Attuazione Urbanistica di Roma Capitale, verificando sempre prima dell’invio eventuali aggiornamenti dei recapiti nella rubrica ufficiale degli uffici di Roma Capitale.
Attenzione: bollettino pagato non significa automaticamente pagamento corretto
Questo è uno dei punti tecnicamente più importanti.
La presenza materiale di un bollettino dimostra che un versamento è stato eseguito, ma prima di attribuirlo alla pratica bisogna verificare:
a quale domanda si riferisce;
a quale abuso si riferisce;
a quale voce economica era destinato;
se sia già stato contabilizzato altrove;
se sia già stato utilizzato per un’altra domanda;
se l’importo corrisposto copra integralmente quanto dovuto.
La contabilizzazione del bollettino non equivale quindi automaticamente alla certificazione che oblazione e oneri siano completamente assolti.
L’Amministrazione può comunque determinare eventuali somme a conguaglio nell’ambito della definizione della pratica.
Roma Capitale indica espressamente che, nella procedura semplificata, gli eventuali ulteriori importi possono essere determinati attraverso il SICER e comunicati nell’ambito del procedimento.
Oblazione e oneri concessori non sono la stessa cosa
È importante non utilizzare i due termini come sinonimi.
Oblazione
È la somma prevista dalla legge speciale sul condono in relazione all’abuso per il quale è stata presentata l’istanza.
Oneri concessori
Sono invece somme dovute all’Amministrazione comunale secondo la disciplina urbanistico-edilizia applicabile.
Una pratica può quindi avere:
- oblazione completamente pagata ma oneri ancora da conguagliare;
- oneri pagati ma alcune rate dell’oblazione non registrate;
- pagamenti effettuati ma non ancora associati correttamente alla domanda;
- importi che necessitano di ricalcolo o verifica.
È proprio per questo che la ricostruzione della posizione economica deve essere eseguita bollettino per bollettino.
Cosa controllare se esistono più domande di condono
Un’altra situazione delicata riguarda gli immobili interessati da più domande di condono.
Può esistere, ad esempio:
- una domanda relativa a un ampliamento;
- una seconda domanda relativa a ulteriori opere;
- domande riferite a unità differenti dello stesso edificio;
- istanze presentate da soggetti diversi;
- una pratica originaria seguita da successivi passaggi di proprietà.
In questi casi non bisogna presumere che un vecchio versamento possa essere liberamente attribuito a una delle pratiche.
La stessa autocertificazione richiesta dall’Ufficio prevede infatti che il dichiarante attesti che i bollettini non siano già stati utilizzati per legittimare altri abusi o altre domande di condono.
Questo controllo è essenziale soprattutto prima di una compravendita.
Per comprendere come ricostruire l’intero procedimento puoi consultare la guida alla pratica di condono edilizio a Roma.
Cosa fare se il bollettino è già stato consegnato ma non risulta registrato
Questa situazione va distinta da quella del bollettino mai consegnato.
Se il proprietario ritiene di aver già depositato il documento molti anni prima, prima di effettuare una nuova dichiarazione può essere opportuno:
- verificare il fascicolo;
- controllare eventuali protocolli di integrazione;
- ricercare le copie della documentazione precedentemente presentata;
- confrontare i dati con la banca dati SICER;
- verificare l’eventuale presenza del pagamento nelle precedenti comunicazioni dell’Ufficio.
Quando il problema riguarda più in generale documenti mancanti o non presenti nella pratica, è utile distinguere questa procedura dalla normale integrazione documentale del condono a Roma.
Le due casistiche sono collegate, ma hanno intenti amministrativi differenti.
Cosa succede dopo l’invio della PEC?
La semplice trasmissione della richiesta non significa che il pagamento sia automaticamente contabilizzato.
Secondo l’indicazione operativa dell’Ufficio Condono, la Linea semplificata procede al caricamento dei bollettini solo quando la richiesta presenta tutti i requisiti richiesti.
Devono quindi essere verificati almeno:
- corretta individuazione della pratica;
- leggibilità del bollettino;
- presenza del fronte e del retro;
- Modello 33 compilato integralmente;
- data;
- firma;
- documento di identità valido;
- completezza delle dichiarazioni richieste;
- riferibilità del pagamento alla pratica.
Se manca uno di questi elementi, la richiesta può non essere lavorata fino alla sua regolarizzazione.
Errori da evitare nella richiesta di contabilizzazione
Gli errori più frequenti sono sostanzialmente documentali.
1. Allegare solo il fronte del bollettino
Va predisposta la copia leggibile fronte e retro.
2. Inviare un unico PDF con molti bollettini
L’indicazione operativa prevede file distinti per i singoli versamenti.
3. Utilizzare un Modello 33 incompleto
Devono essere presenti i dati del dichiarante, gli estremi della domanda, la dichiarazione, la data e la firma.
4. Non allegare il documento di identità
Il Modello 33 ufficiale prevede espressamente l’allegazione del documento di riconoscimento.
5. Non indicare il numero della domanda di condono nell’oggetto PEC
Rende più difficile l’immediata individuazione del fascicolo.
6. Dichiarare un pagamento senza averne verificato l’originale
La dichiarazione è resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e comporta precise responsabilità.
7. Confondere pagamento effettuato con pratica economicamente definita
Potrebbero comunque risultare conguagli da versare.
Checklist per il tecnico prima dell’invio
Prima di trasmettere la richiesta controllerei:
| Controllo | Verifica |
|---|---|
| Numero domanda di condono | ✓ |
| Data di protocollo | ✓ |
| Legge di condono applicabile | ✓ |
| Intestatario/titolare attuale | ✓ |
| Originale del bollettino disponibile | ✓ |
| Fronte leggibile | ✓ |
| Retro leggibile | ✓ |
| Importo verificato | ✓ |
| Data pagamento verificata | ✓ |
| Tipologia pagamento identificata | ✓ |
| Pagamento non già registrato | ✓ |
| Pagamento non utilizzato per altra pratica | ✓ |
| Modello 33 compilato | ✓ |
| Modello 33 datato e firmato | ✓ |
| Documento di identità valido | ✓ |
| File distinti correttamente nominati | ✓ |
| Oggetto PEC corretto | ✓ |
Questa semplice verifica preventiva evita buona parte delle richieste incomplete.
Caso pratico: tre vecchi bollettini conservati dal proprietario
Un caso tipico può essere questo.
Il proprietario possiede tre ricevute originali riferite a una vecchia domanda di condono ma, durante la verifica della pratica, ci si accorge che i versamenti non risultano correttamente contabilizzati.
Il tecnico deve prima confrontare i pagamenti con:
domanda originaria → fascicolo → dati SICER → eventuali pagamenti già registrati.
Se emerge che i versamenti sono effettivamente riferibili a quella domanda e non sono stati utilizzati per altre pratiche, si procede secondo le indicazioni amministrative applicabili.
Per la procedura derogatoria descritta in questa guida vengono predisposti i bollettini in file separati, il Modello 33 con le dichiarazioni richieste e il documento di identità, quindi viene inoltrata la richiesta formale alla PEC istituzionale.
Solo dopo la registrazione si può verificare nuovamente la situazione economica complessiva della pratica e stabilire se permangano oblazione, oneri o conguagli da corrispondere.
FAQ sui bollettini del condono non contabilizzati
Ho pagato il bollettino del condono ma non risulta nel SICER: il pagamento è perso?
Non necessariamente. Se è disponibile la ricevuta originale occorre verificare il fascicolo e la banca dati e stabilire se il pagamento possa essere correttamente attribuito alla domanda.
Chi inserisce i bollettini non presenti nel SICER?
Nell’ordinaria compilazione della procedura semplificata il tecnico delegato inserisce i bollettini pagati e non presenti agli atti, come previsto dalle guide SICER di Roma Capitale.
Cosa succede se alcuni bollettini sono stati dimenticati?
Secondo le indicazioni operative fornite dall’Ufficio Condono per questa casistica, può essere richiesta la contabilizzazione mediante una comunicazione formale alla Linea semplificata, corredata dai documenti richiesti.
Quale modulo serve per dichiarare i bollettini?
Per la procedura descritta viene utilizzato il Modello 33 – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di Roma Capitale. La versione pubblicata dall’Amministrazione è attualmente la revisione 01.07.2025.
Dove posso scaricare il Modello 33?
È disponibile nella modulistica ufficiale del Condono Edilizio di Roma Capitale.
Serve il documento di identità?
Sì. Il Modello 33 ufficiale indica espressamente che deve essere allegata copia del documento di riconoscimento.
Bisogna conservare i bollettini originali?
Per la procedura specifica descritta in questa guida, l’indicazione operativa dell’Ufficio richiede di dichiarare il possesso degli originali, di conservarli e di esibirli su richiesta dell’Amministrazione.
Posso usare lo stesso bollettino per due domande di condono?
No. Nell’autodichiarazione richiesta per questa procedura deve essere specificato che i bollettini non sono stati utilizzati per legittimare altri abusi o altre domande di condono.
Basta contabilizzare i bollettini per ottenere la concessione in sanatoria?
No. La contabilizzazione dei pagamenti rappresenta solo uno degli aspetti dell’istruttoria. Occorre comunque verificare documentazione, presupposti della domanda, eventuali vincoli, dati tecnici, titolarità e somme eventualmente ancora dovute.
A quale PEC va inviata la richiesta?
L’indirizzo istituzionale attualmente pubblicato dal Dipartimento Attuazione Urbanistica è protocollo.attuazioneurbanistica@pec.comune.roma.it. È comunque opportuno verificarlo sul sito di Roma Capitale prima di ogni invio.
Pagamenti condono Roma non contabilizzati: conclusioni
I bollettini del condono pagati ma non contabilizzati sono un problema risolvibile, ma devono essere trattati con attenzione.
La verifica non consiste semplicemente nel caricare una vecchia ricevuta.
Occorre stabilire:
se il pagamento è autenticamente riferibile alla domanda;
se risulta già presente agli atti;
a quale voce economica corrisponde;
se è stato già utilizzato in un’altra pratica;
se restano ulteriori somme a conguaglio.
Durante l’ordinaria compilazione della procedura semplificata, Roma Capitale consente al tecnico di inserire sul SICER i bollettini relativi all’oblazione e agli oneri concessori pagati ma non presenti agli atti.
Quando invece alcuni pagamenti sono stati omessi ed è necessario ottenerne la registrazione successiva, la specifica indicazione operativa dell’Ufficio prevede la possibilità di richiedere il caricamento dei bollettini mediante PEC, utilizzando il Modello 33, allegando le copie fronte e retro e il documento di identità.
Il punto più importante rimane la corretta ricostruzione dell’intera pratica: domanda originaria, documenti, pagamenti e stato attuale devono essere coerenti prima di arrivare alla definizione del procedimento.
Per approfondire il percorso completo consulta la guida alla procedura semplificata del condono a Roma oppure, per problemi amministrativi più generali, la pagina dedicata all’Ufficio Condono Edilizio Roma.