DM 37/08: installazione impianti, progetto e conformità

Il DM 37/08 disciplina installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti al servizio degli edifici. Stabilisce chi può eseguire i lavori, quando serve il progetto e quali documenti devono essere consegnati. La dichiarazione di conformità, detta DiCo, viene rilasciata dall’impresa installatrice dopo le verifiche previste: non è un semplice modulo che il proprietario può compilare da solo.
Il DM 37 del 2008 è entrato in vigore il 27 marzo 2008 ed è stato modificato successivamente. Questa è una guida ragionata agli articoli, con indicazioni utili anche per gli immobili a Roma, non una trascrizione integrale della norma. Include le modifiche del DM 130/2025, in vigore dal 2 ottobre 2025, sull’equipaggiamento digitale degli edifici.
Per individuare gli adempimenti parti da tipo di impianto, lavori previsti e documenti disponibili: progetto, DiCo, eventuale dichiarazione di rispondenza e allegati hanno funzioni diverse.
Articolo 1: a quali impianti si applica il DM 37/08
- Il decreto riguarda gli impianti al servizio degli edifici e delle loro pertinenze, indipendentemente dall’uso residenziale, commerciale o produttivo. Per gli impianti collegati a reti di distribuzione, il riferimento parte dal punto di consegna della fornitura.
- Le abilitazioni dell’impresa vanno confrontate con le categorie dell’articolo 1. Una generica iscrizione come impresa edile non dimostra che l’impresa sia abilitata per tutte queste attività:
- Lettera a: impianti elettrici, protezione contro le scariche atmosferiche e automazione di porte, cancelli e barriere.
- Lettera b: impianti radiotelevisivi, antenne, distribuzione dei segnali TV, telefono e dati, anche per sicurezza, fibra ottica e relative infrastrutture.
- Lettera c: riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, comprese le opere connesse di evacuazione, ventilazione e aerazione.
- Lettera d: impianti idrici e sanitari.
- Lettera e: distribuzione e utilizzo del gas, con le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, ventilazione e aerazione.
- Lettera f: ascensori, montacarichi, scale mobili e altri impianti di sollevamento, da coordinare con la disciplina specifica.
- Lettera g: impianti di protezione antincendio.
- Quando singoli aspetti di sicurezza sono regolati da disposizioni specifiche, queste vanno considerate insieme al quadro applicabile. Il DM 37/08 non sostituisce ogni altra norma tecnica o procedura richiesta per l’impianto.
Articolo 2: le definizioni da conoscere
Le definizioni aiutano a distinguere attività, competenze e documenti. Nel leggere il DM 37/08, presta attenzione soprattutto a questi termini:
- Punto di consegna: il punto in cui la fornitura viene resa disponibile all’utente. Per le comunicazioni elettroniche va considerato il riferimento aggiornato al punto terminale di rete previsto dal relativo Codice.
- Potenza impegnata: la definizione del decreto considera il maggiore tra potenza contrattualmente impegnata e potenza nominale complessiva dell’eventuale autoproduzione. Non coincide necessariamente con la somma dei consumi letti in bolletta.
- Ufficio tecnico interno: struttura di un’impresa dotata di risorse e responsabile con i requisiti previsti. Non equivale al proprietario che decide di eseguire autonomamente un impianto domestico.
- Manutenzione ordinaria: interventi che contrastano il normale degrado e non modificano struttura o destinazione dell’impianto, secondo norme e istruzioni pertinenti. Chiamare un lavoro “piccola riparazione” non ne determina da solo il regime.
- Impianto elettrico: comprende i circuiti di alimentazione e gli altri elementi individuati dalla norma. Non bisogna confondere la conformità dell’impianto con la marcatura o la documentazione di un singolo elettrodomestico.
- Impianti radiotelevisivi ed elettronici: comprendono le componenti fisse per trasmettere e ricevere segnali e dati e le infrastrutture destinate a ospitarle. La disciplina aggiornata include il coordinamento con l’infrastrutturazione digitale.
- Impianto gas: comprende tubazioni, accessori, collegamenti e predisposizioni per ventilazione, aerazione e scarico dei prodotti della combustione. Non si riduce alla sola caldaia.
- Protezione antincendio: riguarda, fra gli altri, idranti, sistemi di estinzione e rilevazione. Il progetto deve considerare anche gli obblighi specifici dell’attività e dell’edificio.
- CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano, riferimento per la normativa tecnica elettrotecnica.
UNI è l’organismo italiano di normazione richiamato dal decreto. I riferimenti tecnici vanno individuati per l’impianto concreto: un elenco generico di sigle nella dichiarazione non sostituisce progetto e verifiche.
Articolo 3: chi può installare gli impianti
- L’impresa deve risultare abilitata per le attività pertinenti. Prima dell’incarico controlla visura camerale, lettere di abilitazione e responsabile tecnico. Il possesso di esperienza dichiarata a voce non sostituisce i requisiti richiesti.
- Il responsabile tecnico deve essere correttamente inserito nell’impresa. La funzione e le incompatibilità vanno valutate secondo il decreto e le indicazioni camerali: un consulente esterno indicato informalmente non risolve automaticamente il requisito.
- Per l’avvio dell’attività, la Camera di Commercio di Roma descrive la procedura degli impiantisti, con denuncia telematica e SCIA completa. Questa SCIA riguarda l’attività dell’impresa, non la pratica edilizia del committente.
- La documentazione deve individuare le attività richieste e i soggetti che attestano i requisiti. Una domanda priva delle dichiarazioni necessarie non abilita automaticamente a iniziare i lavori.
- Gli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici operano nei limiti previsti per le proprie strutture. Questa fattispecie non consente a un privato di sostituirsi liberamente all’impresa abilitata.
- Se l’incarico comprende impianti diversi, verifica chi realizza ciascuna parte e chi rilascia i relativi documenti. Un unico preventivo di ristrutturazione non dimostra che tutte le lavorazioni impiantistiche saranno eseguite dallo stesso soggetto abilitato.
Articolo 4: requisiti del responsabile tecnico
Il DM 37/08 prevede percorsi alternativi per dimostrare i requisiti. L’idoneità dipende dal titolo specifico, dall’esperienza e dalle attività richieste; non basta un corso generico o una qualifica non pertinente.
- Titoli tecnici specifici: possono rilevare lauree e diplomi di tecnico superiore individuati dalla disciplina, con verifica della corrispondenza alle attività richieste. La valutazione del titolo va riferita al percorso effettivo, non alla sola denominazione abbreviata.
- Diploma o qualifica tecnica di scuola secondaria pertinente, accompagnati dall’esperienza prevista: ordinariamente almeno due anni; per gli impianti idrici e sanitari il periodo indicato dalla norma è di un anno.
- Titolo o attestato di formazione professionale pertinente con esperienza prevista: ordinariamente almeno quattro anni; per gli impianti idrici e sanitari il periodo è ridotto a due anni.
- Esperienza come operaio specializzato presso imprese abilitate, secondo i requisiti dell’articolo 4. I periodi di apprendistato e quelli svolti come operaio qualificato non vanno conteggiati automaticamente come specializzazione utile.
Per titolari, soci e collaboratori familiari sono previste ulteriori modalità di dimostrazione dell’esperienza. La pagina della Camera di Commercio di Roma sui requisiti aiuta a individuare documenti e condizioni. La competenza per progettare un impianto e l’abilitazione dell’impresa a installarlo restano verifiche distinte.
Articoli 5 e 5-bis: progetto e infrastrutturazione digitale
- Per installazione, trasformazione e ampliamento degli impianti indicati dall’articolo 5 è richiesto il progetto. Nei casi del comma 2 deve redigerlo un professionista iscritto all’albo con la specifica competenza; negli altri casi previsti può redigerlo il responsabile tecnico dell’impresa installatrice.
- Ecco i principali casi individuati dal comma 2. Le soglie non devono essere lette isolatamente: resta necessario verificare le discipline più rigorose e le caratteristiche dell’intervento.
- Impianti elettrici: tutte le utenze condominiali; singole abitazioni con potenza impegnata superiore a 6 kW oppure superficie superiore a 400 mq.
- Impianti con lampade fluorescenti a catodo freddo nei casi indicati dalla norma e, comunque, quando la potenza complessiva resa dagli alimentatori supera 1.200 VA.
- Impianti elettrici di attività produttive, commerciali, terziarie e altri usi: tensione superiore a 1.000 V oppure, in bassa tensione, potenza impegnata superiore a 6 kW o superficie superiore a 200 mq.
- Impianti elettrici in ambienti soggetti a normativa specifica, come locali medici, luoghi con pericolo di esplosione o maggior rischio d’incendio; protezione dalle scariche atmosferiche nei casi previsti.
- Impianti elettronici della lettera b che coesistono con impianti elettrici soggetti all’obbligo di progettazione professionale.
- Impianti della lettera c con canne fumarie collettive ramificate, oppure climatizzazione con potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora.
- Impianti gas con portata termica superiore a 50 kW, canne fumarie collettive ramificate o impianti di gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio.
- Impianti antincendio inseriti nelle attività individuate dalla norma e, comunque, con almeno quattro idranti oppure almeno dieci apparecchi di rilevamento.
- Il progetto deve rispettare la regola dell’arte e le norme tecniche pertinenti. Un appartamento sotto le soglie non è automaticamente “senza progetto”: cambia il soggetto che può redigerlo nei casi ammessi.
- Schemi, disegni e relazione devono descrivere l’impianto e le misure di sicurezza. La planimetria edilizia della casa, da sola, non contiene necessariamente gli elementi richiesti al progetto impiantistico.
- Le varianti eseguite durante i lavori devono essere documentate. Progetto e dichiarazione di conformità devono riferirsi all’opera effettivamente realizzata, con le integrazioni necessarie.
- Il deposito del progetto segue gli adempimenti dell’articolo 11 e il procedimento edilizio pertinente. Il proprietario dovrebbe chiarire nel contratto chi cura le consegne e conservarne ricevute e allegati.
Il DM 130/2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha aggiornato l’articolo 5-bis. Il responsabile tecnico abilitato per la lettera b si consulta con il progettista edile per l’inserimento dell’infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi negli interventi interessati dall’articolo 135-bis del DPR 380/2001.
A fine lavori, su istanza del soggetto interessato, è prevista l’attestazione con l’apposita etichetta di edificio predisposto alla banda ultra larga, corredata degli allegati richiesti. L’attestazione rileva per gli obblighi di equipaggiamento digitale e per la segnalazione di agibilità nei casi disciplinati. Non va confusa con la normale DiCo dell’impianto elettrico.
È previsto anche l’adempimento relativo alla comunicazione dei dati degli edifici infrastrutturati, su istanza del privato, secondo il richiamo all’articolo 135-bis. Il coordinamento va verificato nella documentazione del progetto, senza attribuire indiscriminatamente questo obbligo a qualsiasi riparazione domestica. Per il quadro edilizio consulta il Testo unico edilizia e le fonti vigenti.
Articolo 6: realizzazione a regola d’arte
- L’impresa risponde della corretta esecuzione e deve realizzare l’impianto secondo la normativa e la regola dell’arte. La documentazione di un singolo componente non dimostra automaticamente la conformità dell’intero sistema assemblato.
- Per attività produttive e ambienti particolari occorre considerare anche le norme specifiche di sicurezza. Un impianto adatto a un’abitazione non è necessariamente idoneo per un laboratorio o un’attività aperta al pubblico.
- Per gli impianti elettrici abitativi anteriori al 13 marzo 1990, il decreto individua condizioni di adeguatezza. Non si riducono alla sola presenza di un interruttore differenziale: servono le protezioni previste e una verifica tecnica. Non certificare un impianto sulla base dell’aspetto esterno del quadro.
Articolo 7: dichiarazione di conformità e rispondenza
- La dichiarazione di conformità è rilasciata dall’impresa installatrice al termine dei lavori, dopo le verifiche previste. Deve identificare intervento, impianto e riferimenti pertinenti ed essere accompagnata dagli allegati richiesti, fra cui relazione sui materiali e progetto.
- Quando il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell’impresa, occorre almeno la descrizione funzionale ed effettiva dell’impianto prevista dall’articolo 7, con eventuali varianti. “Progetto dell’installatore” non significa assenza di elaborato tecnico.
- Nel rifacimento parziale, progetto e DiCo riguardano la parte interessata, tenendo conto della sicurezza e funzionalità dell’intero impianto. Deve essere indicata la compatibilità con le condizioni preesistenti. Una dichiarazione relativa al solo bagno non certifica automaticamente tutto l’appartamento.
- Per gli uffici tecnici interni ammessi dalla disciplina è previsto uno specifico modello. Il documento deve provenire dal soggetto legittimato, non da chi interviene soltanto come committente o intermediario.
- Utilizza il modello ministeriale applicabile e verifica gli allegati, senza confondere fattura, libretto dell’apparecchio, rapporto di manutenzione e dichiarazione di conformità. Ciascun documento attesta aspetti diversi.
- La dichiarazione di rispondenza, detta DiRi, può sostituire una DiCo non prodotta o non reperibile per impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008, alle condizioni dell’articolo 7, comma 6. Richiede sopralluogo e accertamenti del soggetto con i requisiti previsti. Non è una scorciatoia generale per certificare lavori recenti senza documenti.
Per la DiRi, l’articolo 7 richiede un professionista iscritto all’albo con le specifiche competenze e almeno cinque anni di esercizio nel settore interessato. Per gli impianti che non ricadono nell’articolo 5, comma 2, può intervenire anche chi ricopre da almeno cinque anni il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata nel settore.
Se manca la DiCo di un impianto realizzato dopo l’entrata in vigore del decreto, occorre ricostruire documenti e lavorazioni con i soggetti competenti. Non basta sostituirla con una DiRi intestata a un tecnico: prima vanno accertati situazione, interventi necessari e modalità corrette di documentazione.
Articolo 8: obblighi del committente e del proprietario
- Affida installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria alle imprese abilitate per le lavorazioni previste. Chiedi prima dell’incarico quali documenti saranno consegnati e chi eseguirà le prove finali.
- Il proprietario deve conservare le caratteristiche di sicurezza dell’impianto, tenendo conto delle istruzioni di uso e manutenzione. Una DiCo rilasciata anni prima non elimina la necessità di manutenzione e di verificare gli interventi successivi.
- L’articolo 8 disciplina anche la consegna della documentazione al distributore o venditore entro 30 giorni dall’allacciamento di nuove forniture nei casi previsti. La disciplina comprende specifiche ipotesi di aumento della potenza impegnata: controlla il caso con installatore e gestore.
- Per le forniture e le variazioni della portata termica del gas si applicano le disposizioni pertinenti. Il documento richiesto dal gestore e gli allegati da conservare con la DiCo non sono necessariamente la stessa consegna.
- Il mancato adempimento può comportare la sospensione della fornitura previo congruo avviso, secondo il decreto. Non attendere l’attivazione dell’utenza per ricostruire documenti che dovevano essere predisposti durante i lavori.
Articolo 9: impianti e agibilità
La documentazione degli impianti concorre agli adempimenti sull’agibilità, da coordinare con la disciplina attuale della segnalazione certificata prevista dal DPR 380/2001. Non è corretto fermarsi alla vecchia espressione “rilascio del certificato” senza considerare il procedimento oggi applicabile.
La DiCo non sana difformità edilizie, non sostituisce una pratica urbanistica e non certifica da sola ogni requisito dell’immobile. Per una ristrutturazione, il controllo degli impianti e quello edilizio devono essere coordinati. Se stai modificando il bagno, trovi il relativo inquadramento nella guida ai permessi per rifare il bagno.
Articolo 10: manutenzione ordinaria e interventi diversi
L’articolo 10 distingue la manutenzione ordinaria dagli interventi soggetti agli altri obblighi del decreto. L’esclusione da alcuni adempimenti non rende ordinaria qualsiasi opera di modesta spesa. Contano le modifiche effettive all’impianto e le norme di settore, non soltanto la durata del lavoro.
Per le installazioni di apparecchi per usi domestici e le forniture provvisorie di cantiere, la norma prevede specifiche esclusioni relative a progetto e collaudo, mantenendo l’obbligo della dichiarazione di conformità nei casi disciplinati. Per ascensori e montacarichi restano le disposizioni speciali.
In caso di sostituzione della caldaia, verifica sia gli adempimenti impiantistici sia quelli edilizi ed energetici pertinenti. La guida su quale pratica serve per il cambio caldaia approfondisce quel caso, senza estendere automaticamente la stessa risposta a ogni impianto.
Articolo 11: deposito dei documenti e procedura a Roma
- Nei casi di rifacimento o installazione di nuovi impianti in edifici già dotati di agibilità indicati dall’articolo 11, l’impresa deposita la documentazione prevista allo sportello unico entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori. Il termine va riferito alla fattispecie, senza estenderlo indistintamente a qualsiasi documento.
- Quando gli impianti sono collegati a un intervento edilizio, il progetto impiantistico va coordinato con quello edilizio e con i relativi depositi. Individua prima l’ufficio competente e il procedimento, evitando invii generici privi del collegamento alla pratica.
- Roma Capitale pubblica una scheda sul deposito delle dichiarazioni di conformità per i casi di competenza del Dipartimento Attuazione Urbanistica, fra cui permessi di costruire, SCIA alternative e specifiche situazioni indicate. Controlla l’ambito del servizio e le modalità attuali: non presumere che ogni intervento in qualsiasi Municipio segua lo stesso canale.
Articolo 12: dati dell’installatore nel cartello
- Per i lavori di costruzione o ristrutturazione interessati, il decreto prevede il cartello con i dati dell’impresa installatrice e, quando richiesto, il nome del progettista dell’impianto. Questo adempimento va coordinato con gli altri contenuti del cartello di cantiere, senza confonderlo con la dichiarazione di conformità.
Articolo 13 abrogato: cosa non dedurre sulla vendita
- L’articolo 13 è stato abrogato nel 2008. Non riproporre i suoi obblighi originari come se fossero ancora vigenti. L’abrogazione non dimostra però che la sicurezza degli impianti e la documentazione siano irrilevanti nella vendita: vanno chiarite condizioni, documenti disponibili e accordi dell’operazione.
Articolo 14: normazione tecnica e documenti di progetto
- L’articolo 14 riguarda il finanziamento dell’attività di normazione tecnica. Non stabilisce una tariffa da pagare al tecnico per ottenere la DiCo né un prezzo nazionale per la verifica dell’impianto.
- Per un preventivo comprensibile, separa progetto, lavorazioni, prove, documenti e adempimenti inclusi. La conformità non è un documento da acquistare indipendentemente dall’attività e dalle verifiche che il soggetto abilitato deve effettivamente svolgere.
Articolo 15: sanzioni e responsabilità
- Per violazioni degli obblighi dell’articolo 7, il DM 37/08 prevede sanzioni amministrative da 100 a 1.000 euro, da determinare considerando impianto, pericolosità e circostanze. Non è una multa fissa uguale per ogni documento mancante.
- Per violazioni degli altri obblighi del decreto sono previste sanzioni da 1.000 a 10.000 euro, secondo i criteri indicati. Possono rilevare anche altre responsabilità e disposizioni: pagare una sanzione non rende sicuro o conforme un impianto.
- Le violazioni accertate a carico delle imprese vengono comunicate alla Camera di Commercio per gli adempimenti previsti. La documentazione dell’incarico e delle consegne aiuta a ricostruire attività e responsabilità.
- La reiterazione delle violazioni sulla sicurezza può comportare ulteriori provvedimenti nei casi di particolare gravità previsti dal decreto. Non va trasformata in una regola automatica applicabile a ogni contestazione.
- Per le violazioni reiterate in materia di progettazione e collaudi sono previsti anche passaggi verso gli ordini professionali. Le competenze del progettista vanno perciò verificate sullo specifico impianto.
- Le Camere di Commercio sono competenti per l’irrogazione delle sanzioni previste dall’articolo 15. L’importo concreto dipende dall’illecito accertato e dal procedimento, non da un preventivo commerciale.
- Per un immobile a Roma, raccogli progetto, DiCo con allegati, eventuale DiRi e descrizione dei lavori prima di richiedere assistenza. Puoi chiedere un preventivo per il coordinamento delle verifiche tecniche: l’incarico deve chiarire quali prestazioni spettano al tecnico edilizio, al progettista impiantista e all’impresa abilitata.