SCIA Roma: quando serve, costi, SUET, tempi e sanatoria
La SCIA a Roma – Segnalazione Certificata di Inizio Attività è una delle principali procedure edilizie utilizzate per eseguire interventi che, per caratteristiche e rilevanza, non rientrano nell’edilizia libera o nella CILA e non richiedono necessariamente un Permesso di Costruire.
A Roma la SCIA edilizia prevista dall’art. 22 del D.P.R. 380/2001 viene presentata esclusivamente per via telematica attraverso il SUET – Sportello Unico per l’Edilizia Telematico di Roma Capitale.
Il punto più importante, però, è individuare correttamente il titolo edilizio prima di presentare la pratica: CILA, SCIA, SCIA alternativa al Permesso di Costruire e Permesso di Costruire non sono procedure intercambiabili.
Per questo, prima di depositare una SCIA, verifico normalmente lo stato legittimo dell’immobile, i precedenti titoli edilizi, la disciplina urbanistica applicabile, gli eventuali vincoli e la natura effettiva delle opere da realizzare.
Per una panoramica generale delle procedure puoi consultare anche la pagina dedicata alle pratiche edilizie, urbanistiche e catastali a Roma.
Risposta rapida: quando serve la SCIA a Roma?

La SCIA edilizia a Roma viene utilizzata, nei casi previsti dalla normativa, per interventi edilizi di rilevanza superiore a quelli normalmente eseguibili con CILA.
Può riguardare, a seconda del progetto:
- manutenzione straordinaria che interessa parti strutturali dell’edificio;
- determinati interventi di restauro e risanamento conservativo riguardanti parti strutturali;
- interventi di ristrutturazione edilizia assoggettati a SCIA;
- determinate varianti a titoli edilizi;
- altri interventi individuati dal D.P.R. 380/2001 e dalla disciplina regionale applicabile.
Roma Capitale conferma che la SCIA ex art. 22 è presentata tramite SUET e che la procedura può essere utilizzata, tra l’altro, per determinate manutenzioni straordinarie, interventi di restauro e risanamento conservativo e altre fattispecie previste dal Testo Unico dell’Edilizia. Consulta la scheda ufficiale “Procedure Edilizie – SCIA” di Roma Capitale
La qualificazione deve comunque essere effettuata sul caso concreto. Non è corretto decidere il titolo edilizio semplicemente in base al nome commerciale dei lavori, ad esempio “ristrutturazione appartamento” o “rifacimento bagno”.
CILA o SCIA a Roma: qual è la differenza?
Uno degli errori più frequenti consiste nel considerare CILA e SCIA come due pratiche equivalenti.
Non lo sono.
La CILA a Roma è normalmente utilizzata per gli interventi ricadenti nell’art. 6-bis del D.P.R. 380/2001, tipicamente opere di manutenzione straordinaria che non interessano le parti strutturali e che non ricadono in un titolo edilizio superiore.
La SCIA ex art. 22 interviene invece quando la natura dell’intervento ricade nelle fattispecie espressamente assoggettate alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
| Situazione indicativa | Procedura da verificare |
|---|---|
| Tinteggiatura e semplice rinnovo delle finiture | Edilizia libera, nei casi previsti |
| Spostamento di tramezzi interni senza strutture | Generalmente CILA |
| Modifiche distributive interne non strutturali | Generalmente CILA |
| Interventi che interessano parti strutturali | Può essere necessaria SCIA |
| Ristrutturazione edilizia più rilevante | SCIA o altro titolo in funzione dell’intervento |
| Interventi ricadenti nell’art. 23 DPR 380/2001 | SCIA alternativa al Permesso di Costruire |
| Nuova costruzione e altre fattispecie dell’art. 10 | Permesso di Costruire, salvo procedure alternative previste |
La tabella ha funzione orientativa: il titolo corretto si determina analizzando progetto, immobile, stato legittimo, disciplina urbanistica e vincoli.
Prima della SCIA bisogna verificare lo stato legittimo

La predisposizione della pratica non dovrebbe iniziare dalla compilazione del SUET.
Il primo controllo riguarda lo stato legittimo dell’immobile.
Prima di asseverare una SCIA verifico, in funzione della storia dell’edificio:
- titolo originario;
- licenze, concessioni o Permessi di Costruire;
- precedenti DIA, SCIA e CILA;
- varianti;
- eventuali condoni o sanatorie;
- elaborati progettuali depositati;
- stato reale rilevato durante il sopralluogo;
- dati e planimetria catastale;
- eventuali vincoli.
Questo passaggio è particolarmente importante perché la planimetria catastale non dimostra, da sola, la regolarità urbanistica dell’immobile.
Per approfondire puoi leggere la guida sulla verifica dello stato legittimo dell’immobile a Roma e quella sulla conformità urbanistica e catastale a Roma.
Quando i precedenti edilizi non sono disponibili, può essere necessario effettuare un accesso agli atti edilizi a Roma prima di predisporre la SCIA.
Questa verifica preventiva evita di presentare una nuova pratica assumendo come legittimo uno stato dei luoghi che presenta invece difformità pregresse.
Dove si presenta la SCIA a Roma: SUET
A Roma la SCIA ordinaria ex art. 22 viene presentata esclusivamente tramite SUET dal 1° aprile 2022.
Il SUET è il sistema telematico di Roma Capitale utilizzato da cittadini, tecnici e uffici per la gestione delle procedure edilizie.
Dal portale vengono gestiti la compilazione della pratica, gli allegati tecnici, la trasmissione, il protocollo, i pagamenti e le successive comunicazioni.
Roma Capitale specifica inoltre che dal 27 ottobre 2025 anche la SCIA alternativa al Permesso di Costruire ex art. 23 viene presentata esclusivamente tramite SUET. Consulta il servizio ufficiale SUET di Roma Capitale
Il SUET è però soltanto lo strumento di trasmissione.
Non stabilisce automaticamente se un intervento sia conforme o se il titolo scelto sia quello corretto. Queste verifiche restano parte dell’attività tecnica e dell’asseverazione professionale.
Documenti necessari per una SCIA a Roma
La documentazione varia in funzione dell’intervento.
Normalmente la predisposizione di una SCIA può richiedere:
- incarico e dati del soggetto avente titolo;
- documentazione relativa alla proprietà o al titolo legittimante;
- dati catastali;
- rilievo dello stato attuale;
- ricostruzione dello stato legittimo;
- relazione tecnica asseverata;
- elaborati grafici ante operam;
- elaborati di progetto;
- eventuale elaborato comparativo;
- documentazione fotografica;
- dati dell’impresa esecutrice;
- documentazione relativa alla sicurezza quando necessaria;
- documentazione strutturale e sismica quando prevista;
- autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso;
- calcolo del contributo di costruzione o di altri importi, quando dovuti;
- pagamento dei diritti di segreteria.
L’elenco non è uguale per tutte le SCIA. Una ristrutturazione interna con interventi strutturali ha esigenze documentali diverse da un intervento su prospetti, da una ristrutturazione edilizia complessa o da un immobile vincolato.
Quanto costa una SCIA a Roma?
Il costo di una SCIA è composto principalmente da:
diritti di segreteria di Roma Capitale + compenso tecnico + eventuali ulteriori prestazioni e oneri richiesti dal progetto.
Non esiste quindi un prezzo unico valido per ogni intervento.
Diritti di segreteria SCIA art. 22
Secondo il tariffario pubblicato da Roma Capitale e adeguato con Deliberazione G.C. n. 524/2024, per la SCIA ex art. 22 risultano:
| Superficie lorda del progetto | Diritti |
|---|---|
| fino a 200 m² | € 291,24 |
| fino a 500 m² | € 349,24 |
| fino a 1.000 m² | € 697,24 |
| oltre 1.000 m² | € 1.045,24 |
Consulta il tariffario ufficiale SCIA di Roma Capitale
Questo corregge un equivoco frequente: €291,24 non è il costo comunale di qualsiasi SCIA, ma la tariffa relativa allo scaglione fino a 200 m².
Al costo comunale possono aggiungersi, a seconda dell’intervento:
onorario professionale, rilievo, accesso agli atti, progettazione strutturale, adempimenti sismici, autorizzazioni, contributo di costruzione, aggiornamento catastale, pratiche energetiche, agibilità e altre prestazioni necessarie.
Per questo un preventivo corretto deve essere formulato dopo aver identificato l’intervento e verificato la documentazione dell’immobile.
Quanto costa la SCIA alternativa al Permesso di Costruire?
La SCIA alternativa al Permesso di Costruire, disciplinata dall’art. 23 del D.P.R. 380/2001, è una procedura distinta dalla SCIA ordinaria.
Il tariffario di Roma Capitale indica per questa procedura:
| Superficie lorda del progetto | Diritti |
|---|---|
| fino a 200 m² | € 465,24 |
| fino a 500 m² | € 697,24 |
| fino a 1.000 m² | € 929,24 |
| oltre 1.000 m² | € 1.161,24 |
Verifica costi e sanzioni nella scheda ufficiale di Roma Capitale
Dal 27 ottobre 2025 anche questa procedura viene gestita tramite SUET, compresi i pagamenti PagoPA previsti dal sistema.
Quando posso iniziare i lavori dopo una SCIA a Roma?
Per la SCIA ordinaria ex art. 22, in via generale i lavori possono iniziare dopo il deposito della segnalazione.
Roma Capitale precisa però una particolarità importante: per gli immobili ricadenti nella zona omogenea A ai sensi del D.M. 1444/1968, nei casi richiamati dall’art. 23-bis del D.P.R. 380/2001, l’inizio può avvenire decorsi trenta giorni dalla presentazione.
Inoltre, quando l’intervento richiede autorizzazioni o altri atti di assenso che devono essere acquisiti preventivamente, la semplice protocollazione della SCIA non consente di ignorarli.
Quindi la frase:
“Con la SCIA posso sempre iniziare i lavori immediatamente”
non è tecnicamente corretta in ogni situazione.
Quanto dura una SCIA a Roma?
La SCIA è sottoposta a un termine massimo di efficacia di tre anni.
Entro questo periodo devono essere completati gli interventi oggetto della segnalazione; al termine deve essere trasmessa la documentazione conclusiva richiesta.
Roma Capitale indica espressamente il termine massimo di tre anni sia nella descrizione della procedura sia nelle indicazioni relative alla fine lavori.
Non utilizzerei quindi la regola “inizio entro un anno e fine entro tre anni dall’inizio” come principio generale per la SCIA ex art. 22.
Il Comune controlla la SCIA?
Sì.
Il fatto che la SCIA consenta, nei casi previsti, di iniziare i lavori senza attendere il rilascio di un’autorizzazione espressa non significa che il Comune approvi automaticamente il progetto.
Roma Capitale indica un termine di 30 giorni dal deposito nel quale l’Amministrazione può effettuare le verifiche e, se riscontra carenze o contrasti con la disciplina urbanistico-edilizia, adottare i provvedimenti previsti dalla legge. Restano inoltre applicabili, quando ne ricorrono i presupposti, gli ulteriori poteri previsti dall’ordinamento.
La responsabilità della corretta rappresentazione dello stato dei luoghi e dell’asseverazione tecnica rende quindi essenziale effettuare le verifiche prima del deposito, non dopo.
SCIA alternativa al Permesso di Costruire: attenzione ai 30 giorni
La SCIA alternativa al Permesso di Costruire non deve essere confusa con la SCIA ordinaria.
Nella SCIA alternativa prevista dall’art. 23 del D.P.R. 380/2001 i lavori non iniziano prima di 30 giorni dalla presentazione della segnalazione.
Se sono necessari ulteriori atti di assenso, l’intervento può essere avviato soltanto quando ricorrono le condizioni previste per la loro acquisizione.
La modulistica ufficiale di Roma Capitale distingue espressamente queste fattispecie. Consulta la documentazione di Roma Capitale sulla SCIA alternativa al PdC
Dal 27 ottobre 2025 la pratica viene presentata esclusivamente attraverso SUET.
SCIA e immobili vincolati a Roma
Una SCIA edilizia non sostituisce le autorizzazioni richieste dalla presenza di vincoli.
Prima del deposito devono quindi essere verificati, quando pertinenti:
vincolo paesaggistico, vincolo culturale, Carta per la Qualità, disciplina del PRG, eventuali prescrizioni sovraordinate e ulteriori limitazioni riguardanti l’immobile.
Roma Capitale precisa che, quando sono necessari nulla osta, pareri o altri atti di assenso, questi devono accompagnare la procedura oppure essere acquisiti secondo le modalità previste.
Per gli interventi interessati da tutela paesaggistica è inoltre importante verificare la procedura telematica introdotta nel 2026 attraverso TERRAP Roma Capitale.
Puoi approfondire nella guida dedicata a TERRAP Roma Capitale e autorizzazione paesaggistica.
La procedura paesaggistica e la SCIA edilizia hanno finalità diverse: quando entrambe sono necessarie, devono essere correttamente coordinate.
SCIA e cambio di destinazione d’uso a Roma
Non è corretto affermare genericamente che:
“per qualsiasi cambio di destinazione d’uso serve una SCIA”.
La disciplina del mutamento di destinazione d’uso è stata modificata dal Decreto Salva Casa, intervenuto anche sull’art. 23-ter del D.P.R. 380/2001.
Il titolo necessario deve essere individuato valutando:
categoria funzionale di partenza e di arrivo, presenza o assenza di opere, disciplina urbanistica locale, caratteristiche dell’immobile, eventuale incremento del carico urbanistico e ulteriori condizioni previste dalla normativa.
Il Ministero delle Infrastrutture ha dedicato una sezione specifica delle proprie linee guida sul Salva Casa proprio ai mutamenti di destinazione d’uso. Consulta le Linee guida del MIT sul Decreto Salva Casa
Per l’applicazione pratica a Roma puoi approfondire nella guida sul cambio di destinazione d’uso a Roma.
Serve la SCIA per rifare il bagno?
Non necessariamente.
Il semplice rinnovo delle finiture e degli elementi esistenti può ricadere, nei casi previsti, nella manutenzione ordinaria.
Quando invece il progetto comprende una diversa distribuzione interna con modifica di tramezzi non strutturali, può rientrare nella CILA.
Se l’intervento coinvolge invece parti strutturali o assume caratteristiche edilizie diverse, deve essere verificata la necessità della SCIA o di altro titolo.
Quindi il titolo non dipende dalla parola “bagno”, ma dalle opere effettivamente progettate.
SCIA in corso d’opera: cosa succede se i lavori sono già iniziati?
La presentazione della SCIA quando l’intervento è ancora in corso deve essere distinta dalla vera e propria sanatoria di opere già realizzate.
Per la fattispecie prevista dall’art. 37, comma 5 del D.P.R. 380/2001, la presentazione spontanea della SCIA durante l’esecuzione dell’intervento comporta la sanzione prevista dalla norma, pari a €516. La modulistica pubblicata da Roma Capitale richiama espressamente questa fattispecie.
La situazione deve comunque essere verificata prima del deposito, perché non qualsiasi opera iniziata senza titolo può essere automaticamente ricondotta a questa procedura.
SCIA in sanatoria a Roma dopo il Decreto Salva Casa
Questo è uno dei punti più cambiati rispetto alle vecchie guide sulla SCIA.
La sanatoria non può più essere descritta semplicemente dicendo:
“serve sempre la doppia conformità urbanistica ed edilizia sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda”.
Il D.L. 69/2024, convertito nella Legge 105/2024, ha introdotto nel D.P.R. 380/2001 il nuovo art. 36-bis, modificando profondamente la disciplina di determinate difformità edilizie.
Per le fattispecie ricadenti nell’art. 36-bis, la verifica riguarda, secondo quanto stabilito dalla norma, la conformità alla disciplina urbanistica vigente al momento della domanda e ai requisiti della disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione dell’intervento.
Il Ministero delle Infrastrutture ha dedicato una specifica sezione delle proprie Linee guida Salva Casa al superamento della tradizionale doppia conformità per le fattispecie individuate dalla nuova disposizione. Approfondisci le Linee guida ufficiali Salva Casa del MIT
Questo non significa però che qualsiasi abuso sia oggi sanabile.
Prima bisogna stabilire:
- quale titolo sarebbe stato necessario;
- quale tipo di difformità è stata realizzata;
- se si tratta eventualmente di tolleranza costruttiva o esecutiva;
- se ricorrono i requisiti dell’art. 36 oppure dell’art. 36-bis;
- quali vincoli e norme locali incidono sull’immobile.
Per questo ho dedicato una guida specifica all’accertamento di conformità a Roma, art. 36 e art. 36-bis.
Quanto costa una SCIA in sanatoria?
Non esiste una sanzione unica valida per tutte le sanatorie.
Roma Capitale indica che l’importo varia in relazione alla tipologia della difformità e, nei casi previsti, all’aumento del valore venale dell’immobile; per gli interventi eseguiti in assenza o difformità dalla SCIA la scheda comunale attuale indica importi a partire da €1.032, ferma restando la determinazione concreta della fattispecie e dell’oblazione dovuta.
Per questo eviterei preventivi di sanatoria basati esclusivamente su una sanzione standard.
Prima della sanatoria bisogna controllare le tolleranze
Una difformità geometrica o esecutiva non deve essere qualificata automaticamente come abuso da sanare.
L’art. 34-bis del D.P.R. 380/2001 disciplina le tolleranze costruttive ed esecutive, oggetto anch’esse di modifiche con il Decreto Salva Casa.
Prima di predisporre una SCIA in sanatoria è quindi necessario capire se la differenza rilevata:
- costituisce effettivamente una difformità edilizia;
- rientra eventualmente nelle tolleranze previste dalla legge;
- necessita di una procedura di regolarizzazione;
- oppure deve essere trattata con un diverso procedimento.
È uno dei motivi per cui il sopralluogo e la ricostruzione dello stato legittimo devono precedere la scelta della pratica.
Fine lavori SCIA a Roma: cosa bisogna fare?
La SCIA non termina con il semplice completamento materiale del cantiere.
Entro il periodo di efficacia della pratica deve essere gestita la fine lavori con la documentazione prevista.
Roma Capitale indica, tra i documenti conclusivi, la comunicazione di ultimazione, il certificato di collaudo finale e la documentazione catastale conseguente alle opere oppure la dichiarazione del tecnico quando non ricorrono modificazioni rilevanti ai fini catastali. Sono inoltre previsti gli ulteriori documenti richiesti in funzione dell’intervento.
SCIA e variazione catastale DOCFA
Se le opere modificano la consistenza, la distribuzione, il classamento o altri elementi rilevanti dell’unità immobiliare può essere necessario aggiornare il Catasto tramite DOCFA.
L’aggiornamento catastale viene dopo la corretta gestione urbanistico-edilizia: un DOCFA non sana una difformità urbanistica.
Per approfondire puoi consultare la guida sulla variazione catastale e DOCFA a Roma.
Dopo la SCIA può servire l’agibilità?
Dipende dalle opere realizzate.
L’art. 24 del D.P.R. 380/2001 individua i casi nei quali deve essere presentata la Segnalazione Certificata di Agibilità.
A Roma c’è inoltre un aggiornamento operativo importante: dal 2 marzo 2026 la S.C.Ag. viene redatta e presentata telematicamente tramite SUET.
Per documenti, controlli e casi applicativi puoi consultare la guida sull’agibilità a Roma e S.C.Ag. tramite SUET.
SCIA edilizia e SCIA commerciale non sono la stessa cosa
La SCIA edilizia trattata in questa pagina riguarda gli interventi sull’immobile ed è gestita, a Roma, nell’ambito delle procedure edilizie SUET.
La SCIA commerciale, invece, riguarda l’avvio o la modifica di determinate attività economiche e segue le procedure dello Sportello Unico competente.
Un locale commerciale può quindi avere bisogno sia di una pratica edilizia per rendere legittime determinate opere sia, successivamente, degli adempimenti necessari per l’attività.
Se devi aprire un negozio, laboratorio, ristorante o altra attività consulta la guida dedicata alla SCIA commerciale a Roma e invio al SUAP.
Tenere separate queste due procedure evita uno degli errori più frequenti: pensare che la SCIA commerciale possa regolarizzare opere edilizie presenti nel locale.
Tre casi pratici di SCIA a Roma
Caso 1 – Appartamento con intervento su elemento strutturale
Il proprietario vuole modificare la distribuzione dell’appartamento e il progetto interessa una parte strutturale.
Una semplice CILA può non essere sufficiente.
Occorre verificare la qualificazione dell’intervento, la necessità della SCIA e gli eventuali adempimenti strutturali e sismici.
Caso 2 – Immobile con vecchie difformità
Durante il rilievo preliminare emergono modifiche interne che non corrispondono agli ultimi elaborati comunali.
Non è corretto presentare immediatamente la nuova SCIA rappresentando lo stato attuale come legittimo.
Prima bisogna ricostruire lo stato legittimo e qualificare le difformità, verificando tolleranze ed eventuale possibilità di regolarizzazione.
Caso 3 – Immobile vincolato
Il progetto è tecnicamente riconducibile a SCIA, ma l’immobile ricade in un ambito soggetto a tutela.
La SCIA non elimina il vincolo.
Bisogna verificare preventivamente quali atti di assenso siano necessari e coordinare correttamente il procedimento edilizio con quello di tutela.
Errori da evitare prima di presentare una SCIA a Roma
Gli errori che riscontro più frequentemente sono partire dalla planimetria catastale invece che dai titoli edilizi, scegliere la pratica soltanto in base al tipo di ristrutturazione descritto dal proprietario, non controllare precedenti difformità, confondere SCIA ordinaria e SCIA alternativa al Permesso di Costruire, iniziare i lavori senza verificare vincoli e atti di assenso, considerare €291,24 come tariffa universale, dimenticare la fine lavori o l’eventuale aggiornamento catastale.
Una SCIA corretta dovrebbe quindi seguire questa sequenza:
documentazione → accesso agli atti se necessario → stato legittimo → sopralluogo e rilievo → verifica urbanistica e vincoli → qualificazione dell’intervento → progetto → SCIA/SUET → lavori → fine lavori → eventuale DOCFA → eventuale agibilità.
Questa sequenza è generalmente più sicura che partire direttamente dalla compilazione della pratica.
Domande frequenti sulla SCIA Roma
Quanto costa una SCIA a Roma?
I diritti comunali per la SCIA art. 22 partono da €291,24 per progetti fino a 200 m² e aumentano per gli scaglioni di superficie superiori. A questi importi vanno aggiunti il compenso professionale e le eventuali prestazioni necessarie al caso concreto.
Dove si presenta la SCIA edilizia a Roma?
La SCIA ex art. 22 viene presentata esclusivamente attraverso SUET Roma Capitale dal 1° aprile 2022.
Dopo la SCIA posso iniziare subito i lavori?
Generalmente la SCIA ordinaria consente l’avvio dopo il deposito, ma Roma Capitale prevede il decorso di trenta giorni per gli immobili ricadenti nella zona omogenea A nelle fattispecie richiamate dalla disciplina applicabile. Devono inoltre essere rispettati gli eventuali atti di assenso necessari.
Quanto dura la SCIA?
La SCIA ha un termine massimo di efficacia di tre anni.
CILA e SCIA sono la stessa cosa?
No. La CILA riguarda le fattispecie previste dall’art. 6-bis, mentre la SCIA riguarda gli interventi ricadenti nell’art. 22 e nelle ulteriori disposizioni applicabili. La presenza di opere strutturali è uno degli elementi che può determinare il passaggio dalla CILA alla SCIA.
Quanto costa una SCIA in sanatoria?
Non esiste un importo unico. L’oblazione dipende dalla tipologia della difformità e dalla procedura applicabile. Roma Capitale indica, per determinate fattispecie di assenza o difformità dalla SCIA, importi non inferiori a €1.032.
Dopo il Salva Casa serve ancora sempre la doppia conformità?
No. Il nuovo art. 36-bis ha introdotto una disciplina specifica per determinate difformità, distinta dalla doppia conformità tradizionale dell’art. 36. La procedura applicabile deve però essere individuata caso per caso.
Il Catasto può sostituire la SCIA?
No. L’aggiornamento catastale ha funzione fiscale e catastale e non sostituisce il titolo edilizio né sana eventuali abusi urbanistici.
Serve una SCIA per rifare il bagno?
Non automaticamente. La semplice manutenzione può rientrare nell’edilizia libera; modifiche distributive non strutturali possono richiedere CILA; interventi che coinvolgono strutture possono richiedere SCIA. Bisogna valutare le opere effettive.
La SCIA commerciale vale anche per i lavori edilizi?
No. La SCIA commerciale e la SCIA edilizia sono procedimenti differenti. Se un locale presenta opere da autorizzare o regolarizzare deve essere verificata separatamente la situazione urbanistico-edilizia.
SCIA a Roma: il controllo tecnico viene prima del SUET
La presentazione telematica ha reso più veloce la gestione amministrativa della SCIA, ma non ha ridotto la responsabilità tecnica richiesta per l’asseverazione.
Prima di presentare una SCIA edilizia a Roma è necessario verificare:
stato legittimo dell’immobile, precedenti edilizi, situazione catastale, disciplina urbanistica, vincoli, natura dell’intervento e titolo edilizio corretto.
Soltanto dopo questi controlli è possibile predisporre correttamente elaborati, relazione tecnica e documentazione SUET.
Questo approccio è particolarmente importante negli immobili romani con una storia edilizia complessa, precedenti DIA/CILA/SCIA, condoni, varianti, pratiche non concluse o differenze tra progetto comunale, stato reale e planimetria catastale.
Per gli altri procedimenti puoi consultare la pagina generale dedicata alle pratiche tecniche e servizi di geometra a Roma.
Fonti normative e istituzionali
Per la redazione e l’aggiornamento di questa guida sono stati utilizzati come riferimenti principali:
- Roma Capitale – Procedure Edilizie SCIA
- Roma Capitale – SUE Procedure edilizie SUET
- Roma Capitale – Costi e sanzioni SCIA
- Roma Capitale – SCIA alternativa al Permesso di Costruire su SUET
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Linee guida Decreto Salva Casa
Scritto da: Luigi Cireddu
Geometra a Roma · Iscritto al Collegio dei Geometri di Roma n. 10447
Mi occupo di pratiche edilizie, urbanistica, catasto, sicurezza nei cantieri e due diligence immobiliare, con verifiche della conformità urbanistica e catastale degli immobili e assistenza tecnica nelle compravendite. Condivido guide operative basate sull’esperienza professionale per aiutare proprietari, acquirenti, venditori e professionisti a gestire pratiche e verifiche tecniche in modo chiaro e consapevole.