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Riunione di usufrutto: cos’è, quando serve e quanto costa

La riunione di usufrutto, chiamata anche ricongiungimento dell’usufrutto, è il fenomeno per cui, quando il diritto di usufrutto si estingue, la nuda proprietà torna a espandersi nella piena proprietà.

Il caso più frequente è la morte dell’usufruttuario.

Dal 1° gennaio 2025, però, è cambiata una regola fondamentale: in caso di decesso di una persona fisica intestata in Catasto come titolare di usufrutto, uso o abitazione, l’aggiornamento dell’intestazione catastale viene normalmente effettuato d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate, senza che il nudo proprietario debba presentare una tradizionale domanda di voltura e senza tributi.

La novità deriva dall’art. 8 del D.Lgs. 18 settembre 2024 n. 139.
Consulta l’art. 8 del D.Lgs. 139/2024 su Normattiva

Dal 12 gennaio 2026 è cambiata anche la procedura telematica: Voltura 2.0 – Telematica non è più il canale ordinario e le domande vengono gestite tramite il servizio Voltura catastale Web.

Per i casi in cui la riunione automatica per morte non sia stata eseguita oppure sia stata eseguita in maniera errata, il nuovo servizio prevede una specifica tipologia denominata:

“Riunione di uso, usufrutto e abitazione”

anch’essa esente da tributi.

Riunione di usufrutto: risposta rapida

riunione di usufrutto, voltura 2.0, costo, sanzioni e tempi
riunione di usufrutto, voltura WEB, costo, sanzioni e tempi
CasoCosa succede oggi
Morte dell’usufruttuarioNormalmente aggiornamento automatico
Costo dell’aggiornamento automatico0 € di tributi e oneri
Automatismo non eseguito o erratoVoltura catastale Web
Tipo di voltura“Riunione di uso, usufrutto e abitazione”
Costo della voltura residualeEsente da tributi
Diritto di accrescimentoServe specifica domanda di voltura
Termine per accrescimento1 anno dal decesso
Successione obbligatoria solo per riunire l’usufrutto?No
Voltura 2.0 utilizzabile oggi?No, sostituita da Voltura catastale Web

Queste novità rendono obsolete molte guide presenti online che parlano ancora di voltura entro 30 giorni e pagamento di 55 euro più marca da bollo per ogni riunione di usufrutto.

Cos’è la riunione di usufrutto

Per capire la procedura bisogna distinguere usufrutto, nuda proprietà e piena proprietà.

L’usufruttuario può utilizzare il bene e ricavarne i frutti, ad esempio abitare un appartamento oppure, nei limiti previsti dal titolo e dalla legge, concederlo in locazione e percepirne il canone.

Il nudo proprietario conserva invece la titolarità della proprietà, ma il suo diritto è limitato dall’usufrutto.

Quando l’usufrutto si estingue, la nuda proprietà si riespande e diventa piena proprietà.

Per approfondire questa distinzione puoi leggere la guida sul trasferimento di usufrutto e nuda proprietà a Roma.

Il Codice civile stabilisce inoltre che l’usufrutto non può avere durata superiore alla vita dell’usufruttuario.

In caso di morte, quindi, il diritto si estingue.

Tra le ulteriori cause di estinzione l’art. 1014 del Codice civile comprende il non uso ventennale, la riunione dell’usufrutto e della proprietà nella stessa persona e il totale perimento della cosa.

Consulta l’art. 1014 del Codice civile sulla banca dati normativa del MEF

Cosa è cambiato dal 1° gennaio 2025

Questa è la parte più importante della disciplina attuale.

Fino al 2024 era normalmente necessario presentare una domanda catastale per comunicare il decesso dell’usufruttuario e ottenere l’aggiornamento dell’intestazione.

Dal 1° gennaio 2025 non funziona più così nel caso ordinario.

L’art. 8 del D.Lgs. 139/2024 stabilisce che gli aggiornamenti delle intestazioni catastali conseguenti al decesso di soggetti titolari di:

  • usufrutto;
  • uso;
  • abitazione

sono effettuati direttamente dall’Agenzia delle Entrate, sulla base delle comunicazioni presenti nell’Anagrafe Tributaria.

L’aggiornamento è effettuato:

  • d’ufficio;
  • in sostituzione dei soggetti precedentemente obbligati;
  • senza tributi e oneri.

Per il nudo proprietario significa che, nel caso ordinario, non occorre presentare preventivamente una voltura per ottenere il ricongiungimento dell’usufrutto.

Riunione di usufrutto per morte: serve ancora la voltura?

Normalmente no.

Se una persona fisica titolare dell’usufrutto muore e la situazione catastale è correttamente registrata, dal 2025 l’Agenzia delle Entrate deve procedere automaticamente all’aggiornamento.

Esempio:

Prima del decesso:

  • TIZIO – usufrutto 1/1;
  • CAIO – nuda proprietà 1/2;
  • SEMPRONIO – nuda proprietà 1/2.

Dopo il decesso di TIZIO, il risultato catastale deve diventare:

  • CAIO – piena proprietà 1/2;
  • SEMPRONIO – piena proprietà 1/2.

In questo caso non avviene una nuova compravendita o un nuovo trasferimento ereditario dell’usufrutto.

È la nuda proprietà già esistente che si consolida nella piena proprietà per effetto dell’estinzione del diritto di usufrutto.

Devo presentare la successione per fare la riunione di usufrutto?

No, non necessariamente.

Questo punto va chiarito perché genera molti errori.

L’usufrutto vitalizio si estingue con la morte del titolare e non passa agli eredi dell’usufruttuario come un normale bene ereditario.

Di conseguenza, se il defunto era esclusivamente usufruttuario di un appartamento e un’altra persona ne possedeva già la nuda proprietà, non bisogna presentare una dichiarazione di successione dell’immobile allo scopo di trasferire l’usufrutto al nudo proprietario.

La piena proprietà deriva infatti dall’estinzione dell’usufrutto.

Questo non significa che non debba essere presentata una dichiarazione di successione per altri beni appartenuti al defunto.

Se il de cuius possedeva, ad esempio:

  • altri immobili;
  • quote di proprietà;
  • conti correnti;
  • investimenti;
  • crediti;
  • partecipazioni;
  • altri beni rilevanti ai fini successori,

la dichiarazione di successione deve essere valutata autonomamente secondo la relativa normativa.

Per approfondire puoi consultare la guida sulla dichiarazione di successione e relativi costi a Roma.

Successione e riunione di usufrutto sono quindi due questioni distinte.

Novità: addio Voltura 2.0, arriva Voltura catastale Web

Un altro aggiornamento fondamentale riguarda lo strumento utilizzato.

Dal 12 gennaio 2026 la vecchia procedura Voltura 2.0 – Telematica è stata dismessa per la presentazione ordinaria delle domande.

Il servizio di riferimento è oggi Voltura catastale Web, accessibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate.

Per approfondire il funzionamento del nuovo sistema puoi consultare la guida aggiornata sulla Voltura catastale online e Voltura Web.

La procedura oggi comprende una specifica tipologia:

Riunione di uso, usufrutto e abitazione

da utilizzare quando il decesso del titolare non è stato elaborato automaticamente oppure l’aggiornamento automatico è stato eseguito in maniera errata.

La documentazione tecnica relativa alle modifiche introdotte precisa che questa tipologia è esente da tributi.

Quando serve ancora intervenire manualmente?

L’automatismo non significa che ogni situazione catastale venga sempre aggiornata senza problemi.

Può essere necessario intervenire quando:

  • l’usufruttuario risulta ancora in visura dopo il decesso;
  • l’Agenzia non ha effettuato automaticamente la riunione;
  • la riunione è stata registrata con quote errate;
  • i dati anagrafici non sono coerenti;
  • manca il codice fiscale di uno dei titolari;
  • usufrutto e nuda proprietà risultano registrati con quote incompatibili;
  • esistono vecchi identificativi catastali;
  • sono presenti più usufruttuari;
  • esiste un diritto di accrescimento;
  • la posizione catastale deriva da vecchi atti non correttamente volturati.

Prima di presentare una nuova domanda consiglio quindi di verificare visura catastale attuale e visura storica.

Puoi approfondire come effettuare questa verifica nella guida alla visura catastale dell’Agenzia delle Entrate.

Se emerge invece un errore nell’intestazione già presente in banca dati, può essere necessario distinguere tra voltura e procedura di rettifica. Vedi anche la guida sulla rettifica catastale per errata intestazione del titolare.

Come fare la riunione di usufrutto se non è avvenuta automaticamente

Il primo passaggio è non presentare immediatamente una voltura ordinaria.

Seguirei questo percorso.

1. Richiedere una visura catastale aggiornata

Bisogna verificare:

  • intestatari;
  • diritti;
  • quote;
  • codice fiscale;
  • identificativi catastali;
  • data dell’ultimo aggiornamento.

2. Controllare la visura storica

Serve per ricostruire l’origine dell’usufrutto e della nuda proprietà.

3. Verificare il titolo

È utile controllare l’atto che ha originato l’usufrutto:

  • compravendita;
  • donazione;
  • precedente successione;
  • testamento;
  • altro titolo.

4. Verificare il decesso

L’aggiornamento automatico deriva dalle informazioni trasmesse all’Anagrafe Tributaria.

5. Controllare l’eventuale diritto di accrescimento

È una verifica fondamentale perché modifica completamente il risultato dell’aggiornamento catastale.

6. Utilizzare, se necessario, Voltura catastale Web

Quando la procedura automatica non ha trattato il decesso oppure lo ha trattato in maniera errata, nel servizio web è disponibile la tipologia:

“Riunione di uso, usufrutto e abitazione”.

Per una panoramica completa puoi consultare anche la guida sulla voltura catastale a Roma per cambio di intestazione.

Diritto di accrescimento: il caso in cui bisogna fare attenzione

Una delle eccezioni più importanti riguarda il diritto di accrescimento.

Supponiamo, ad esempio, che due persone siano titolari congiuntamente di un usufrutto con diritto di accrescimento.

Alla morte di uno degli usufruttuari, la sua posizione non deve necessariamente ricongiungersi immediatamente al nudo proprietario.

Il diritto può invece accrescersi in favore dell’usufruttuario superstite, secondo quanto previsto dal titolo.

Per questo motivo l’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 139/2024 stabilisce una regola specifica.

Quando sussiste un diritto di accrescimento, esso deve essere fatto rilevare in Catasto tramite domanda di voltura:

  • a cura dei soggetti beneficiari dell’accrescimento;
  • in esenzione da tributi e oneri;
  • entro un anno dal decesso.

Questo è il vero termine temporale da evidenziare nell’articolo aggiornato.

La vecchia indicazione generica dei “30 giorni dalla morte dell’usufruttuario” non descrive più correttamente la procedura vigente per il caso ordinario.

Quanto costa la riunione di usufrutto?

Questa è una delle query principali associate all’argomento.

Riunione automatica dopo il decesso

Tributi catastali: 0 €

L’aggiornamento effettuato automaticamente dall’Agenzia delle Entrate è esente da tributi e oneri.

Riunione tramite Voltura Web perché l’automatismo non ha funzionato

Tributi: 0 €

La specifica tipologia  “Riunione di uso, usufrutto e abitazione” è esente da tributi.

Riunione con diritto di accrescimento

Anche la domanda prevista dall’art. 8, comma 2, è presentata in esenzione da tributi e oneri.

Eventuale costo del professionista

Se la pratica viene affidata a un tecnico, rimane naturalmente il relativo onorario professionale.

Non esiste un tariffario nazionale obbligatorio.

Il costo dipende da elementi quali:

  • numero degli immobili;
  • numero degli intestatari;
  • complessità delle quote;
  • ricerca dei titoli;
  • necessità di ricostruire precedenti volture;
  • errori catastali;
  • necessità di presentare rettifiche;
  • diritto di accrescimento;
  • numero di Comuni interessati.

È quindi importante distinguere sempre:

tributi dovuti all’Agenzia delle Entrate
da
compenso del professionista incaricato.

I vecchi 55 € + 16 € sono ancora dovuti?

Non per la normale riunione di usufrutto per morte disciplinata dalle nuove regole.

La vecchia impostazione che indicava:

  • 55 euro di tributo speciale catastale;
  • 16 euro di bollo

per la semplice riunione conseguente al decesso è ormai superata dalla disciplina introdotta dal D.Lgs. 139/2024.

Dal 1° gennaio 2025 l’aggiornamento automatico è esente e, dal 12 gennaio 2026, anche la specifica procedura web prevista per correggere una mancata o errata elaborazione automatica è esente da tributi.

Attenzione però: altre tipologie di voltura catastale possono avere una diversa tassazione.

Non bisogna quindi generalizzare l’esenzione della riunione di usufrutto a qualsiasi voltura.

Leggi il nostro approfondimento sul fac simile cila compilata

Riunione di usufrutto in ritardo: ci sono sanzioni?

Qui bisogna distinguere.

Semplice morte dell’usufruttuario dal 2025

Poiché l’aggiornamento è effettuato d’ufficio, non si applica al nudo proprietario la vecchia logica secondo cui deve necessariamente presentare la tradizionale riunione entro 30 giorni.

Diritto di accrescimento

La situazione è diversa.

L’art. 8 del D.Lgs. 139/2024 stabilisce un termine di un anno dal decesso per far rilevare catastalmente il diritto di accrescimento.

In caso di inosservanza, la stessa norma richiama il regime sanzionatorio previsto dall’art. 12 del DPR 650/1972.

Pertanto è fondamentale capire se l’atto originario prevede o meno un diritto di accrescimento.

E se il decesso è avvenuto prima del 1° gennaio 2025?

Le posizioni storiche devono essere controllate separatamente.

La nuova disciplina dell’aggiornamento automatico ha effetto dal 1° gennaio 2025 e non bisogna presumere che tutte le vecchie intestazioni siano state automaticamente sistemate.

Se un usufruttuario deceduto molti anni fa compare ancora oggi nella visura, conviene ricostruire:

  • data del decesso;
  • titolo originario;
  • identificativi catastali dell’epoca;
  • nudi proprietari;
  • quote;
  • eventuali precedenti domande di voltura.

Successivamente si individua la procedura oggi utilizzabile per ottenere il corretto allineamento.

Riunione di usufrutto a Roma

La disciplina sulla riunione di usufrutto è nazionale.

Per gli immobili ubicati a Roma, però, le verifiche catastali riguardano l’Ufficio Provinciale – Territorio di Roma e le relative banche dati.

Nella pratica professionale, le criticità più frequenti non riguardano tanto la norma quanto la situazione storica dell’intestazione.

Negli immobili più datati si possono trovare:

  • codici fiscali mancanti;
  • vecchi subalterni;
  • quote non esplicitate;
  • nuda proprietà indicata come proprietà;
  • successioni non correttamente volturate;
  • precedenti passaggi non allineati;
  • usufrutti costituiti molti decenni prima.

In queste situazioni la prima operazione non è “fare la riunione”, ma ricostruire correttamente la ditta catastale.

Quali documenti servono?

Per verificare una riunione di usufrutto possono essere utili:

  • visura catastale attuale;
  • visura catastale storica;
  • atto con cui è stato costituito o riservato l’usufrutto;
  • dati anagrafici dell’usufruttuario;
  • data del decesso;
  • dati dei nudi proprietari;
  • codici fiscali;
  • quote dei diritti;
  • eventuale precedente dichiarazione di successione;
  • precedenti volture;
  • eventuale clausola relativa al diritto di accrescimento;
  • documento di identità;
  • delega o procura quando necessaria.

Non tutti questi documenti devono essere necessariamente allegati.

Servono innanzitutto per stabilire quale aggiornamento catastale sia realmente necessario.

Errori da evitare

Presentare automaticamente una voltura a pagamento

Dal 2025 la semplice riunione per morte è normalmente automatica ed esente.

Pensare che serva sempre la successione

L’usufrutto estinto per morte non deve essere trasferito attraverso la successione al nudo proprietario.

Utilizzare ancora Voltura 2.0

Dal 12 gennaio 2026 il riferimento è Voltura catastale Web.

Ignorare il diritto di accrescimento

Può cambiare completamente l’intestazione finale ed è soggetto allo specifico termine di un anno.

Non controllare la visura dopo il decesso

Automatismo non significa infallibilità.

È sempre opportuno verificare che:

  • l’usufrutto sia stato eliminato;
  • il nudo proprietario risulti pieno proprietario;
  • quote e diritti siano corretti.

Caso pratico: genitore usufruttuario e figlio nudo proprietario

Situazione iniziale:

Madre: usufrutto 1/1
Figlio: nuda proprietà 1/1

La madre muore nel 2026.

Se i dati sono corretti, l’Agenzia delle Entrate acquisisce l’informazione del decesso attraverso l’Anagrafe Tributaria e aggiorna l’intestazione.

Situazione finale:

Figlio: piena proprietà 1/1

La procedura avviene normalmente:

  • senza una compravendita;
  • senza trasferimento dell’usufrutto agli eredi;
  • senza tributi per la riunione;
  • senza una voltura ordinaria presentata entro 30 giorni.

Se, dopo un congruo intervallo, la visura continua a riportare la madre come usufruttuaria, occorre verificare perché l’aggiornamento automatico non è avvenuto e valutare la specifica procedura Riunione di uso, usufrutto e abitazione disponibile in Voltura catastale Web.

FAQ sulla riunione di usufrutto

Dal 2025 devo ancora fare la riunione di usufrutto?

Nel caso ordinario di morte dell’usufruttuario, no: l’Agenzia delle Entrate procede d’ufficio all’aggiornamento catastale.

Quanto costa la riunione di usufrutto?

L’aggiornamento automatico è gratuito. Anche la specifica voltura web per correggere un automatismo mancante o errato è esente da tributi. Rimane eventualmente il compenso del professionista incaricato.

Devo presentare la successione per diventare pieno proprietario?

Non se l’unico fenomeno da considerare è l’estinzione dell’usufrutto su un immobile del quale eri già nudo proprietario. La dichiarazione di successione deve essere valutata separatamente per gli altri beni e diritti appartenuti al defunto.

L’usufrutto passa agli eredi?

In linea generale l’usufrutto vitalizio si estingue alla morte dell’usufruttuario e non viene ereditato come la proprietà dell’immobile.

La riunione deve essere fatta entro 30 giorni?

Non nel caso ordinario disciplinato dal nuovo aggiornamento automatico introdotto dal 2025.

Qual è il termine in caso di diritto di accrescimento?

La domanda deve essere presentata entro un anno dal decesso.

Voltura 2.0 esiste ancora?

Dal 12 gennaio 2026 la presentazione delle domande avviene attraverso Voltura catastale Web.

Cosa faccio se il defunto risulta ancora usufruttuario nella visura?

Verifica prima visura storica, titolo, quote e dati anagrafici. Se l’aggiornamento automatico non è avvenuto o è errato, può essere utilizzata la specifica procedura web prevista.

La riunione di usufrutto cambia la planimetria catastale?

No. La riunione modifica l’intestazione e il diritto catastale, non la rappresentazione grafica dell’immobile.

Checklist: cosa fare dopo la morte dell’usufruttuario

Se sei nudo proprietario di un immobile:

  1. recupera una visura catastale aggiornata;
  2. controlla usufrutto e nuda proprietà;
  3. verifica quote e codici fiscali;
  4. controlla se il titolo prevede diritto di accrescimento;
  5. verifica se l’Agenzia ha eseguito automaticamente l’aggiornamento;
  6. se la riunione è corretta, non presentare inutilmente una nuova voltura;
  7. se l’aggiornamento manca o è errato, valuta Voltura catastale Web;
  8. se esiste diritto di accrescimento, considera il termine di un anno;
  9. verifica separatamente se esiste l’obbligo di dichiarazione di successione per altri beni del defunto;
  10. conserva visura e ricevute dell’eventuale pratica.

Conclusioni

La riunione di usufrutto oggi è molto diversa rispetto a pochi anni fa.

La principale novità è semplice:

dal 1° gennaio 2025, in caso di morte dell’usufruttuario, l’aggiornamento catastale è normalmente effettuato automaticamente e gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.

Se l’automatismo non funziona o produce un risultato errato, dal 12 gennaio 2026 è disponibile in Voltura catastale Web la specifica procedura “Riunione di uso, usufrutto e abitazione”, anch’essa esente da tributi.

Particolare attenzione deve invece essere riservata ai casi con diritto di accrescimento, per i quali la legge prevede una domanda di voltura entro un anno dal decesso.

Prima di presentare qualsiasi pratica è quindi consigliabile controllare visura attuale, visura storica, titolo originario, quote e diritti, evitando di utilizzare procedure ormai superate o di pagare tributi non dovuti.

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