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CILA SUET Roma: come si presenta e si gestisce la pratica telematica

La CILA a Roma viene presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il SUET – Sportello Unico per l’Edilizia Telematico di Roma Capitale.

Il SUET non è però un semplice sistema per caricare alcuni PDF: attraverso la piattaforma vengono gestiti i soggetti della pratica, la relazione asseverata del tecnico, gli elaborati, i pagamenti, la trasmissione, il protocollo e le successive comunicazioni collegate all’intervento.

Roma Capitale utilizza il SUET per le CILA dal 16 maggio 2016 e consente attraverso il sistema anche il monitoraggio dell’iter e la gestione delle comunicazioni successive alla presentazione.

In sintesi: il tecnico accreditato predispone la CILA e la documentazione tecnica sul SUET; il soggetto legittimato individuato come Capofila partecipa al flusso di presentazione della pratica. Una CILA salvata o ancora in compilazione non equivale a una pratica presentata: il riferimento amministrativo è la trasmissione completata con relativa protocollazione.

Per sapere invece quali lavori richiedono realmente una CILA, consulta CILA a Roma: quando serve e quali interventi consente.

Cos’è il SUET per la CILA

cila suet roma
CILA SUET Roma

SUET significa Sportello Unico per l’Edilizia Telematico.

Roma Capitale lo utilizza per gestire digitalmente le principali procedure edilizie. Oltre alla CILA, la piattaforma comprende CIL, SCIA, Permesso di Costruire e SCIA alternativa al Permesso di Costruire secondo le rispettive procedure.

Per la CILA il sistema consente di gestire:

  • soggetti legittimati;
  • tecnico progettista;
  • dati dell’immobile;
  • dichiarazioni;
  • descrizione dell’intervento;
  • relazione tecnica;
  • elaborati;
  • eventuali ulteriori allegati;
  • pagamenti;
  • invio;
  • protocollo;
  • successive comunicazioni relative alla pratica.

Per una guida dedicata all’intera piattaforma, e non soltanto alla CILA, consulta SUET Roma: Sportello Unico per l’Edilizia Telematico.

La CILA può essere presentata direttamente dal proprietario?

La CILA richiede l’intervento di un tecnico abilitato.

Roma Capitale specifica che i liberi professionisti incaricati come progettisti devono essere preventivamente accreditati come tecnici nei servizi telematici capitolini.

Il cittadino che non possiede tale accreditamento tecnico può utilizzare autonomamente nel SUET la procedura CIL prevista per le opere temporanee, ma non compilare tecnicamente una CILA come progettista.

Questo dipende dalla natura stessa della CILA: l’art. 6-bis del D.P.R. 380/2001 prevede un elaborato progettuale e una comunicazione asseverata da un tecnico abilitato.

Il tecnico assume quindi responsabilità professionale sulle dichiarazioni e sul progetto depositato.

Chi è il tecnico progettista nel SUET

Il progettista è il professionista abilitato incaricato della predisposizione tecnica della pratica.

Può essere, secondo le competenze professionali applicabili:

  • geometra;
  • architetto;
  • ingegnere;
  • altro professionista abilitato nei limiti delle proprie competenze.

Per operare sul SUET il libero professionista deve risultare accreditato come tecnico presso Roma Capitale. La richiesta di accreditamento viene presentata personalmente attraverso l’apposita funzionalità e Roma Capitale indica un termine di lavorazione di tre giorni lavorativi per la verifica dei requisiti.

Il progettista non dovrebbe iniziare la compilazione partendo dai dati presenti nella sola planimetria catastale.

Prima deve disporre degli elementi necessari per rappresentare correttamente lo stato dell’immobile e l’intervento previsto.

Chi è il Capofila nella CILA SUET

All’interno della pratica vengono inseriti i soggetti legittimati ed è individuato un Capofila.

Il Capofila è il soggetto di riferimento della pratica sul lato della proprietà o degli aventi titolo.

Roma Capitale descrive il funzionamento del SUET distinguendo il professionista, che compila e sottoscrive la documentazione tecnica, dal cittadino che presenta l’istanza in qualità di Capofila e può monitorarne l’iter insieme al tecnico.

Possono esistere più soggetti aventi titolo, ad esempio in caso di:

  • comproprietà;
  • usufrutto;
  • proprietà societaria;
  • condominio;
  • altro titolo giuridico idoneo all’esecuzione dell’intervento.

Prima dell’invio devono quindi essere correttamente impostati titolarità, soggetti e relativi assensi.

CILA SUET: cosa verificare prima di creare la pratica

La qualità della CILA dipende più dalla verifica preliminare che dalla compilazione del portale.

Prima di iniziare dovrebbero essere controllati almeno:

  1. soggetto avente titolo;
  2. indirizzo e identificativi catastali;
  3. documentazione edilizia precedente;
  4. stato reale dell’immobile;
  5. natura delle opere previste;
  6. eventuali vincoli;
  7. eventuali atti di assenso;
  8. impresa esecutrice, quando già individuata;
  9. documentazione tecnica necessaria.

Il tecnico deve poter individuare correttamente lo stato dal quale parte il progetto.

Per questo, quando esistono dubbi sulla situazione dell’immobile, è utile verificare prima lo stato legittimo dell’immobile a Roma.

Catasto e CILA SUET: perché la planimetria non basta

La planimetria catastale è importante per identificare e confrontare l’immobile, ma non sostituisce il titolo edilizio.

Può accadere, ad esempio, che:

planimetria catastale = stato attuale

ma:

ultimo progetto comunale ≠ stato attuale.

In questa situazione non è corretto utilizzare semplicemente la configurazione catastale come stato di partenza della nuova CILA.

Prima deve essere ricostruita la situazione urbanistico-edilizia.

Per approfondire la distinzione consulta conformità urbanistica e catastale a Roma.

Se mancano i vecchi progetti

In molti immobili di Roma il proprietario dispone soltanto dell’atto di acquisto e della planimetria catastale.

Questo può non essere sufficiente per predisporre correttamente una nuova pratica.

Quando occorre conoscere precedenti licenze, concessioni, DIA, SCIA, CILA, condoni o elaborati grafici può essere necessario effettuare un accesso agli atti edilizi a Roma.

L’accesso agli atti e la CILA sono due incarichi distinti:

accesso agli atti → ricostruisce la documentazione esistente

CILA → comunica e assevera il nuovo intervento.

Quali informazioni vengono gestite nella CILA SUET

Senza entrare nel tutorial dei singoli pulsanti, la pratica telematica comprende diversi blocchi informativi.

Soggetti

Vengono identificati gli aventi titolo e il Capofila.

Incarichi

Viene associato il tecnico progettista e, quando necessario, gli altri soggetti professionali coinvolti.

Immobile

Devono essere correttamente inseriti:

  • indirizzo;
  • Municipio;
  • dati catastali;
  • destinazione;
  • ulteriori informazioni richieste dal procedimento.

Dichiarazioni

Il sistema raccoglie le dichiarazioni relative all’intervento e agli eventuali atti presupposti.

Relazione tecnica

Il tecnico compila e sottoscrive la parte asseverata della CILA.

Elaborati e allegati

Vengono inseriti i documenti necessari al caso concreto.

Pagamenti

Il sistema gestisce gli importi dovuti alla presentazione.

Invio

Terminata la compilazione viene completata la procedura che porta alla presentazione e alla protocollazione.

Per il tutorial operativo dei singoli campi consulta come compilare la CILA sul SUET di Roma passo dopo passo.

Relazione tecnica asseverata

La relazione tecnica è uno degli elementi centrali della CILA.

Il tecnico abilitato attesta sotto la propria responsabilità, secondo l’art. 6-bis del D.P.R. 380/2001, la conformità dell’intervento alle disposizioni urbanistiche ed edilizie applicabili, la compatibilità con la disciplina sismica ed energetica prevista dalla norma e l’assenza di interessamento delle parti strutturali nell’ambito proprio della CILA.

Questo spiega perché il SUET non debba essere visto come un semplice servizio amministrativo di caricamento file.

La parte decisiva è ciò che il professionista assevera.

Se il progetto interessa opere non compatibili con il regime della CILA, la corretta soluzione non consiste nel trovare un diverso campo nel SUET: deve essere utilizzato il titolo edilizio appropriato.

Quali elaborati allegare

Gli elaborati devono essere coerenti con il tipo di intervento.

Per una ristrutturazione interna possono normalmente essere necessari, secondo il caso:

  • stato precedente;
  • stato di progetto;
  • elaborato comparativo;
  • eventuali schemi o dettagli;
  • documentazione fotografica quando utile o richiesta;
  • eventuali ulteriori elaborati legati a vincoli o specifiche prescrizioni.

Non è opportuno definire un elenco identico per qualunque CILA.

Un appartamento nel quale vengono spostati due tramezzi presenta esigenze documentali diverse da un frazionamento o da un intervento soggetto a ulteriori pareri.

CILA e atti di assenso

La CILA non elimina gli eventuali atti richiesti da altre normative.

Possono assumere rilievo, ad esempio:

  • vincoli culturali;
  • vincoli paesaggistici;
  • Carta per la Qualità;
  • normativa sismica;
  • altre discipline di settore.

In presenza di atti di assenso presupposti, questi devono essere correttamente acquisiti o gestiti attraverso lo Sportello Unico secondo la disciplina applicabile.

Quindi:

CILA = regime edilizio dell’intervento

non significa:

CILA = sostituisce qualsiasi altra autorizzazione.

Pagamenti nella CILA SUET

I pagamenti relativi alle procedure edilizie vengono gestiti telematicamente.

Per CILA e altre procedure integrate nel SUET Roma Capitale utilizza il sistema di pagamento collegato alla piattaforma e PagoPA. La documentazione comunale conferma che per CILA e SCIA ordinaria i relativi pagamenti vengono gestiti all’interno del SUET.

L’importo dei diritti dipende dalla superficie lorda del progetto secondo il tariffario vigente.

Trovi importi, scaglioni e costi tecnici nella guida Quanto costa una CILA a Roma.

Prima dell’invio è opportuno verificare che il pagamento risulti correttamente associato alla pratica.

Quando la CILA è realmente presentata

Una pratica presente nel proprio account SUET può trovarsi ancora in fase di compilazione.

Questo non significa che sia stata presentata al Comune.

Bisogna distinguere tra:

bozza → pratica non trasmessa

e

pratica inviata e protocollata → CILA presentata.

La ricevuta e gli estremi di protocollo devono quindi essere conservati insieme alla documentazione tecnica depositata.

Questo è particolarmente importante quando devono essere dimostrati:

  • data di presentazione;
  • avvio dei lavori;
  • documenti effettivamente trasmessi;
  • pratica di riferimento per successive comunicazioni.

Quando possono iniziare i lavori

La CILA è una comunicazione, non una domanda di Permesso di Costruire.

Per gli interventi correttamente rientranti nel regime CILA i lavori possono iniziare dopo la presentazione della comunicazione, fermo restando il possesso degli eventuali atti di assenso presupposti e il rispetto delle altre discipline applicabili.

Roma Capitale conferma per la CILA la possibilità di iniziare i lavori dopo il deposito, riservandosi i controlli sulla documentazione e sulla conformità dell’intervento.

La regola pratica è quindi:

prima completare e protocollare la CILA → poi iniziare i lavori.

Non è corretto confondere la creazione di una bozza SUET con il deposito della pratica.

Cosa succede dopo l’invio della CILA

Il SUET continua a essere utilizzato anche dopo la protocollazione.

Roma Capitale indica che la piattaforma permette di monitorare l’iter della pratica e trasmettere le successive comunicazioni previste dalla normativa.

Durante la vita dell’intervento possono diventare necessari, in funzione del caso:

  • documentazione integrativa;
  • comunicazioni formali;
  • aggiornamento di alcuni soggetti;
  • gestione di modifiche all’intervento;
  • comunicazione di fine lavori;
  • documentazione catastale;
  • ulteriori adempimenti collegati.

La pratica non dovrebbe quindi essere considerata conclusa il giorno nel quale viene ottenuto il primo protocollo.

Richiesta di integrazione

Se l’Amministrazione rileva la necessità di documentazione ulteriore, la gestione deve rimanere collegata alla pratica originaria.

L’integrazione deve identificare con precisione:

  • CILA;
  • protocollo;
  • immobile;
  • documento trasmesso;
  • motivo della trasmissione.

Caricare documenti non richiesti o non coerenti può rendere il fascicolo più difficile da ricostruire in futuro.

Ogni allegato dovrebbe avere una funzione precisa.

Se cambiano i lavori durante il cantiere

Se il progetto cambia durante l’esecuzione non bisogna aspettare il Catasto per rappresentare semplicemente il nuovo stato finale.

Prima bisogna verificare se la modifica è compatibile con la CILA originaria e quale procedura edilizia debba rappresentare correttamente le opere.

Una modifica alla posizione di tramezzi può avere una gestione diversa rispetto all’introduzione di opere strutturali o di interventi appartenenti a un altro regime edilizio.

Per la casistica specifica consulta variante CILA Roma: come gestire le modifiche in corso d’opera.

Fine lavori della CILA sul SUET

Quando l’intervento viene ultimato deve essere gestita la relativa fase conclusiva secondo la situazione della pratica.

La comunicazione finale deve essere coerente con ciò che è stato effettivamente realizzato.

Prima della chiusura è quindi opportuno controllare:

  1. stato finale dei lavori;
  2. corrispondenza con il progetto depositato;
  3. eventuali modifiche intervenute;
  4. documentazione delle imprese;
  5. impianti;
  6. eventuali adempimenti catastali;
  7. ulteriori documenti previsti dal caso concreto.

Una CILA non dovrebbe essere chiusa dichiarando uno stato finale diverso da quello realmente eseguito.

Per approfondire questa fase consulta comunicazione di fine lavori della pratica edilizia.

CILA e aggiornamento catastale

Quando i lavori producono una variazione catastalmente rilevante deve essere verificato anche l’aggiornamento degli atti catastali.

Esempio frequente:

prima → cucina separata e corridoio

progetto CILA → modifica dei tramezzi e nuova distribuzione

fine lavori → planimetria catastale precedente non più rappresentativa

In questo caso deve essere valutato il relativo DOCFA.

La pratica edilizia e quella catastale hanno però funzioni differenti:

CILA → disciplina edilizia

DOCFA → aggiornamento catastale.

Per l’aggiornamento finale consulta aggiornare la planimetria catastale a Roma con DOCFA.

Una vecchia CILA cartacea o via PEC si gestisce sul SUET?

Non necessariamente.

Roma Capitale precisa che quando una pratica edilizia è stata presentata prima dell’obbligo di utilizzo del SUET, quindi in forma cartacea o attraverso PEC, le comunicazioni successive devono continuare a seguire la modalità originaria di presentazione.

Questo aspetto è importante per vecchie pratiche rimaste aperte.

Non bisogna quindi creare automaticamente una nuova pratica SUET soltanto per trasmettere la fine lavori di una CILA storica.

Prima devono essere verificati data e canale della pratica originaria.

CILA SUET e CILA in sanatoria

Questa guida riguarda principalmente la gestione della CILA ordinaria attraverso il SUET.

Se i lavori sono già stati iniziati o ultimati senza la comunicazione che risultava necessaria, il problema è diverso.

Prima di presentare qualsiasi pratica bisogna verificare:

  • quali opere sono state eseguite;
  • quando;
  • se erano realmente soggette a CILA;
  • se ricadono invece in un diverso regime;
  • quale procedura di regolarizzazione sia applicabile.

Non è corretto utilizzare una CILA tardiva per qualsiasi difformità interna.

Errori frequenti nella CILA SUET

Pensare che il proprietario possa compilare tecnicamente da solo la CILA

La CILA richiede un tecnico abilitato e accreditato sul SUET.

Considerare la bozza come una pratica depositata

La pratica deve essere effettivamente inviata e protocollata.

Partire dalla planimetria catastale senza controllare i titoli edilizi

Catasto e stato legittimo sono verifiche differenti.

Compilare il SUET prima di aver definito il progetto

Il portale deve recepire una verifica tecnica già eseguita, non sostituirla.

Inserire soggetti o titolarità non corretti

Capofila e aventi titolo devono essere coerenti con la situazione giuridica dell’immobile.

Iniziare i lavori prima della presentazione

Una CILA ordinaria deve essere presentata prima dell’avvio delle opere.

Modificare il progetto e aggiornare soltanto il Catasto

Le modifiche edilizie devono essere gestite prima sul piano urbanistico.

Dimenticare la fase finale

Protocollo iniziale, fine lavori ed eventuale aggiornamento catastale fanno parte dello stesso percorso documentale.

FAQ sulla CILA SUET Roma

Dove si presenta la CILA a Roma?

Esclusivamente attraverso il SUET di Roma Capitale.

Il proprietario può compilare da solo la CILA?

Non come tecnico progettista. Roma Capitale riserva la compilazione tecnica della CILA ai professionisti accreditati; il cittadino non accreditato dispone autonomamente della procedura CIL per le opere temporanee.

Chi firma la relazione tecnica?

Il tecnico abilitato incaricato come progettista.

Chi è il Capofila?

È il soggetto legittimato individuato come riferimento della pratica e coinvolto nel processo di presentazione e monitoraggio attraverso SUET.

Quando posso iniziare i lavori?

Dopo la corretta presentazione della CILA, salvo la necessità di acquisire eventuali atti di assenso presupposti. Roma Capitale indica che i lavori possono iniziare dopo il deposito della CILA.

Quanto costa la CILA sul SUET?

I diritti comunali dipendono dalla superficie lorda del progetto secondo il tariffario vigente; devono poi essere distinti dal compenso del professionista e dagli eventuali altri adempimenti.

SUET e CILA sono la stessa cosa?

No. La CILA è la comunicazione edilizia; il SUET è la piattaforma utilizzata da Roma Capitale per presentarla e gestirla.

Come faccio a sapere se la CILA è stata realmente presentata?

Deve risultare completata la trasmissione e devono essere disponibili gli estremi di protocollo/ricevuta della pratica.

Il Comune può chiedere documenti dopo il deposito?

Sì. La piattaforma permette di gestire le successive comunicazioni e la documentazione collegata alla pratica.

Se cambio il progetto devo modificare anche la pratica?

Deve essere verificato se le modifiche richiedano un aggiornamento della CILA o un diverso titolo edilizio prima della chiusura dei lavori.

Il DOCFA sostituisce la fine lavori?

No. Aggiornamento catastale e gestione della pratica edilizia sono adempimenti distinti.

Devo usare il SUET anche per una CILA molto vecchia presentata su carta?

Le comunicazioni successive a pratiche antecedenti all’obbligo SUET seguono, secondo Roma Capitale, lo stesso canale con cui la pratica originaria è stata presentata.

Fonti ufficiali

Per verificare il funzionamento della procedura è opportuno utilizzare prioritariamente:

Roma Capitale – CIL e CILA

Roma Capitale – Procedure edilizie SUET

Roma Capitale – Modulistica urbanistica

Il riferimento normativo nazionale della CILA è l’art. 6-bis del D.P.R. 380/2001 – Testo Unico dell’Edilizia.

CILA SUET Roma: conclusioni

La presentazione della CILA attraverso il SUET deve essere considerata come un processo tecnico-amministrativo completo, non come il semplice caricamento di una planimetria.

Il percorso corretto è:

verifica dell’immobile → definizione dell’intervento → individuazione dei soggetti → predisposizione degli elaborati → compilazione e asseverazione tecnica → pagamenti → invio → protocollo → gestione del cantiere → eventuali comunicazioni → fine lavori → eventuale aggiornamento catastale.

Il SUET permette di mantenere collegati questi passaggi all’interno della pratica.

La qualità del deposito dipende però dalla correttezza della verifica eseguita prima dell’invio.

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